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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3622 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di compenso al difensore d'ufficio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Niccolò Censi e Ilaria Della Rosa, presso il cui studio in
Cascina, Via Tosco Romagnola n. 1432, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Via Controparte_1
Arenula n. 70, Roma
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, ritualmente notificato, a proposto Parte_1
opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso, emesso dal Giudice di Pace di Pisa in data 27.10.2023, notificatogli il 30.10.2023, relativo al procedimento penale R.G.N.R. n. 657/2011, R.G. n. 115/2014, affinchè il Tribunale adito: “Ritenuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, voglia disporne la modifica e per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per la liquidazione delle spese vive sostenute dall'Avv. e i compensi maturati Parte_1
dall'Avv. Censi, incaricato dall'Avv. per la fase monitoria di recupero del credito Pt_1
professionale, procedere alla liquidazione del compenso spettante” che quantifica nella complessiva somma di € 1.881,95.
1.2 Più in particolare, ha dedotto che:
a) in data 05.05.2014 gli veniva notificato il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, con il quale era stato nominato difensore d'ufficio di imputato nel proc. pen. R.G.N.R. n. 657/2011, Controparte_2
R.G. n. 115/2014;
b) con lettera racc. a/r del 12.05.2014 provvedeva, quindi, ad informare quest'ultimo della nomina e dell'udienza fissata al 21.10.2014;
c) seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 04.11.2015, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice di Pace pronunciava sentenza di non doversi procedere attesa la remissione di querela formulata dalla parte offesa;
d) oltre al pagamento di una marca da bollo di € 0.92, all'atto della sua nomina a difensore d'ufficio, per ottenere copia degli atti del fascicolo del P.M., in data 27.10.2017 provvedeva al pagamento di una marca da bollo di € 0.72 per la richiesta di copia senza urgenza della sentenza e di una marca da bollo pari ad € 1,44 per le copie dei verbali di udienza;
e) una volta definito il giudizio, inoltrava ad lettera racc. a/r Controparte_2
del 06.11.2017 per richiedere il pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva espletata in suo favore;
2 f) tuttavia, detta missiva tornava al mittente e, poiché il risultava non CP_2
essere più residente nel Comune di Pisa, si rendeva necessario richiedere un certificato di residenza prima allo stesso Comune di Pisa e, poi, al Comune di Torino;
g) successivamente, in data 27.02.2018, inoltrava ad nuova Controparte_2
racc. a/r, che veniva regolarmente ritirata il 5 marzo successivo;
h) non avendo, tuttavia, ottenuto alcun riscontro, si vedeva costretto a depositare l'istanza per il parere di congruità della parcella presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, che, nell'adunanza del 20 marzo 2018, gli liquidava il compenso nella misura di € 1.680,00, oltre accessori di legge;
i) per la liquidazione del compenso doveva sostenere ulteriori spese, pari a €
16,80 per l'opinamento della notula e € 16,00 per la marca da bollo;
j) conferito, quindi, mandato all'Avv. Niccolò Censi al fine di redigere gli atti per il recupero del credito, in data 30.05.2018 otteneva il decreto ingiuntivo n. 618/18 (RG 1233/18), immediatamente esecutivo, per € 2.506,30
(comprensivo di accessori di legge e spese per € 22,18);
k) le competenze per la fase monitoria (€ 300,00 oltre accessori) e quelle per l'atto di precetto notificato il 20.07.18 unitamente al decreto ingiuntivo, ammontavano complessivamente ad € 520,25;
l) in data 14.12.2018 provvedeva a notificare al debitore un nuovo atto di precetto, che veniva restituito al mittente per compiuta giacenza;
m) posto che, dalle ricerche effettuate, il risultava intestatario solo di CP_2
un autoveicolo immatricolato nell'anno 1984, peraltro gravato da fermo amministrativo, e, pertanto, inidoneo a soddisfare le pretese creditorie, provvedeva a depositare istanza per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio presso l'autorità giudiziaria competente;
n) tuttavia, il Giudice di Pace di Pisa emetteva il citato decreto di pagamento con il quale provvedeva alla liquidazione dei compensi per il processo
3 penale, pari ad € 1.288,00 compresi gli accessori di legge, omettendo di liquidare le spese e le competenze dovute per la successiva attività volta al recupero del credito, pari ad € 542,43, di cui € 520,25 per compensi ed €
22,18 per spese.
2. All'udienza del 19.09.24, verificata la ritualità della notifica, il G.I. ha dichiarato la contumacia dell'Amministrazione resistente e rinviato per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
3. Con ordinanza del 21.02.25, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, rilevata l'applicabilità alla fattispecie del rito semplificato di cognizione, il giudice ha fissato per la discussione orale l'udienza del 13 marzo 2025.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha chiesto la modifica del decreto di pagamento delle competenze professionali a lui spettanti in qualità di difensore d'ufficio, invocando il riconoscimento delle spese e dei compensi per l'attività svolta nella successiva fase di recupero del credito nei confronti del proprio assistito. Il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, cd. Testo unico in materia di spese di giustizia, prevede all'art. 116 che il giudice liquidi l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82, “quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
L'esperimento preventivo della procedura di recupero credito rappresenta, dunque, un presupposto necessario e funzionale ad ottenere il decreto di pagamento a carico dell'erario. Pertanto, come ribadito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 15006 del 28 maggio 2021, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare il principio secondo il quale il difensore d'ufficio, che ricorra alla procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, ha diritto a vedersi rimborsare le spese e gli onorari relativi alla fase di recupero credito risultata infruttuosa (in tal senso
4 Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 30484/2017). Si deve dare atto, poi, che tale principio è stato affermato, con particolare riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del difensore d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui questi abbia ritenuto di farsi assistere in tale giudizio da un altro avvocato (Cass., Sez. II, Ordinanza n. 5041 del 26 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato, pur dando atto dell'esperimento dei tentativi di recupero credito nei confronti dell'imputato ai fini della sussistenza del presupposto per procedere alla liquidazione degli onorari ai sensi degli artt. 116 e 117 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, non ha compreso nella liquidazione le competenze relative all'attività svolta nella fase successiva al procedimento penale. Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso dell'ulteriore somma di € 593,95 (comprensiva di spese generali al 15%, c.p.a.
e spese esenti), risultante dalla differenza tra quanto richiesto - come liquidato nel decreto ingiuntivo emesso in suo favore, con le dovute decurtazioni ex lege, oltre alle spese e competenze della fase monitoria – e l'importo già liquidato dal Giudice di Pace di Pisa per la complessiva somma di € 1881,95.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Giudice di Pace del 27.10.2023, dispone la liquidazione della complessiva somma di € 1.881,95.
5 2) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3
€232 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 13 marzo 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
6
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3622 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione di compenso al difensore d'ufficio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Niccolò Censi e Ilaria Della Rosa, presso il cui studio in
Cascina, Via Tosco Romagnola n. 1432, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Via Controparte_1
Arenula n. 70, Roma
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, ritualmente notificato, a proposto Parte_1
opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso, emesso dal Giudice di Pace di Pisa in data 27.10.2023, notificatogli il 30.10.2023, relativo al procedimento penale R.G.N.R. n. 657/2011, R.G. n. 115/2014, affinchè il Tribunale adito: “Ritenuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, voglia disporne la modifica e per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per la liquidazione delle spese vive sostenute dall'Avv. e i compensi maturati Parte_1
dall'Avv. Censi, incaricato dall'Avv. per la fase monitoria di recupero del credito Pt_1
professionale, procedere alla liquidazione del compenso spettante” che quantifica nella complessiva somma di € 1.881,95.
1.2 Più in particolare, ha dedotto che:
a) in data 05.05.2014 gli veniva notificato il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, con il quale era stato nominato difensore d'ufficio di imputato nel proc. pen. R.G.N.R. n. 657/2011, Controparte_2
R.G. n. 115/2014;
b) con lettera racc. a/r del 12.05.2014 provvedeva, quindi, ad informare quest'ultimo della nomina e dell'udienza fissata al 21.10.2014;
c) seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 04.11.2015, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice di Pace pronunciava sentenza di non doversi procedere attesa la remissione di querela formulata dalla parte offesa;
d) oltre al pagamento di una marca da bollo di € 0.92, all'atto della sua nomina a difensore d'ufficio, per ottenere copia degli atti del fascicolo del P.M., in data 27.10.2017 provvedeva al pagamento di una marca da bollo di € 0.72 per la richiesta di copia senza urgenza della sentenza e di una marca da bollo pari ad € 1,44 per le copie dei verbali di udienza;
e) una volta definito il giudizio, inoltrava ad lettera racc. a/r Controparte_2
del 06.11.2017 per richiedere il pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva espletata in suo favore;
2 f) tuttavia, detta missiva tornava al mittente e, poiché il risultava non CP_2
essere più residente nel Comune di Pisa, si rendeva necessario richiedere un certificato di residenza prima allo stesso Comune di Pisa e, poi, al Comune di Torino;
g) successivamente, in data 27.02.2018, inoltrava ad nuova Controparte_2
racc. a/r, che veniva regolarmente ritirata il 5 marzo successivo;
h) non avendo, tuttavia, ottenuto alcun riscontro, si vedeva costretto a depositare l'istanza per il parere di congruità della parcella presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, che, nell'adunanza del 20 marzo 2018, gli liquidava il compenso nella misura di € 1.680,00, oltre accessori di legge;
i) per la liquidazione del compenso doveva sostenere ulteriori spese, pari a €
16,80 per l'opinamento della notula e € 16,00 per la marca da bollo;
j) conferito, quindi, mandato all'Avv. Niccolò Censi al fine di redigere gli atti per il recupero del credito, in data 30.05.2018 otteneva il decreto ingiuntivo n. 618/18 (RG 1233/18), immediatamente esecutivo, per € 2.506,30
(comprensivo di accessori di legge e spese per € 22,18);
k) le competenze per la fase monitoria (€ 300,00 oltre accessori) e quelle per l'atto di precetto notificato il 20.07.18 unitamente al decreto ingiuntivo, ammontavano complessivamente ad € 520,25;
l) in data 14.12.2018 provvedeva a notificare al debitore un nuovo atto di precetto, che veniva restituito al mittente per compiuta giacenza;
m) posto che, dalle ricerche effettuate, il risultava intestatario solo di CP_2
un autoveicolo immatricolato nell'anno 1984, peraltro gravato da fermo amministrativo, e, pertanto, inidoneo a soddisfare le pretese creditorie, provvedeva a depositare istanza per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio presso l'autorità giudiziaria competente;
n) tuttavia, il Giudice di Pace di Pisa emetteva il citato decreto di pagamento con il quale provvedeva alla liquidazione dei compensi per il processo
3 penale, pari ad € 1.288,00 compresi gli accessori di legge, omettendo di liquidare le spese e le competenze dovute per la successiva attività volta al recupero del credito, pari ad € 542,43, di cui € 520,25 per compensi ed €
22,18 per spese.
2. All'udienza del 19.09.24, verificata la ritualità della notifica, il G.I. ha dichiarato la contumacia dell'Amministrazione resistente e rinviato per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
3. Con ordinanza del 21.02.25, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, rilevata l'applicabilità alla fattispecie del rito semplificato di cognizione, il giudice ha fissato per la discussione orale l'udienza del 13 marzo 2025.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha chiesto la modifica del decreto di pagamento delle competenze professionali a lui spettanti in qualità di difensore d'ufficio, invocando il riconoscimento delle spese e dei compensi per l'attività svolta nella successiva fase di recupero del credito nei confronti del proprio assistito. Il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, cd. Testo unico in materia di spese di giustizia, prevede all'art. 116 che il giudice liquidi l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82, “quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
L'esperimento preventivo della procedura di recupero credito rappresenta, dunque, un presupposto necessario e funzionale ad ottenere il decreto di pagamento a carico dell'erario. Pertanto, come ribadito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 15006 del 28 maggio 2021, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare il principio secondo il quale il difensore d'ufficio, che ricorra alla procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, ha diritto a vedersi rimborsare le spese e gli onorari relativi alla fase di recupero credito risultata infruttuosa (in tal senso
4 Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 30484/2017). Si deve dare atto, poi, che tale principio è stato affermato, con particolare riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del difensore d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui questi abbia ritenuto di farsi assistere in tale giudizio da un altro avvocato (Cass., Sez. II, Ordinanza n. 5041 del 26 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato, pur dando atto dell'esperimento dei tentativi di recupero credito nei confronti dell'imputato ai fini della sussistenza del presupposto per procedere alla liquidazione degli onorari ai sensi degli artt. 116 e 117 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, non ha compreso nella liquidazione le competenze relative all'attività svolta nella fase successiva al procedimento penale. Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso dell'ulteriore somma di € 593,95 (comprensiva di spese generali al 15%, c.p.a.
e spese esenti), risultante dalla differenza tra quanto richiesto - come liquidato nel decreto ingiuntivo emesso in suo favore, con le dovute decurtazioni ex lege, oltre alle spese e competenze della fase monitoria – e l'importo già liquidato dal Giudice di Pace di Pisa per la complessiva somma di € 1881,95.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Giudice di Pace del 27.10.2023, dispone la liquidazione della complessiva somma di € 1.881,95.
5 2) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3
€232 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 13 marzo 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
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