TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 4812/2025 R.G.N.C. promosso da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] l'[...] nella qualità di
[...]
genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] in data [...], rappre- Persona_1
sentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Maurizio Lino ed Alessandra Gazzè, giusta procura in calce al ricor- so;
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO PALERMO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_2
STATO DI PALERMO PALERMO
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_3
STATO DI PALERMO PALERMO parte resistente avente ad oggetto il ricorso ex artt. 3 L. n. 67/2006
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7 luglio 2025.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025, e Parte_1 [...]
n.q. di genitori del minore , hanno Parte_3 Persona_1
chiesto al Tribunale di ordinare all' Controparte_1
l'immediata e pronta iscrizione del figlio per l'a.s.
[...] Per_1
2025/2026 alla classe prima del predetto Istituto e, nel merito, accer- tare la natura discriminatoria della condotta di parte resistente.
A tale fine, parte ricorrente ha esposto che :
- in data 21 gennaio 2025, presentava domanda telematica di iscrizione scolastica del figlio , affetto da disabilità di Persona_1
grado lieve, come da verbale LL sede di Palermo del 28 mag- CP_4
gio 2024, presso l'istituto resistente, barrando espressamente la ca- sella “UN con disabilità”, nonché chiedendo il servizio di semi- convitto consistente in attività didattica dalle ore 7.45 alle ore 12.45
e, a seguire, servizio di mensa e ricreazione, studio pomeridiano e/o attività sportive/culturali fino alle ore 17.15 circa;
- nella prospettazione offerta da parte ricorrente, solo l'ED ST “ , offrendo il servizio di semi- CP_1
- 2 -
convitto, avrebbe garantito al minore la piena attuazione del percor- so riabilitativo programmato necessario per l'efficacia delle terapie somministrate, indispensabili per un adeguato sviluppo psico-fisico del figlio Per_1
- con comunicazione a mezzo email del 12 febbraio 2025, tutta- via, l'istituto scolastico rifiutava la domanda di iscrizione del mino- re, comunicando che lo stesso era stato smistato presso l'Istituto
RAGUSA MOLETI, sito nella medesima città;
- richiesti chiarimenti in ordine al rifiuto LLiscrizione,
l'istituto scolastico deduceva che la scelta era motivata dall'applicazione dei criteri preferenziali individuati al punto 2.3 della Circolare MIM prot. 47577 del 26 novembre 2024 disciplinante l'Iscrizione alle scuole LLinfanzia, alle scuole di primo e di secon- do ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, nonché della delibera n. 13 LL11 dicembre 2023 con la quale il Commissario
Straordinario ha approvato i criteri di iscrizione, così individuati: 1) presenza di fratelli e/o sorelle di alunni già frequentanti l'Istituto ed in regola con il pagamento delle rette;
2) anzianità anagrafica, con conseguente preferenza LLUN più anziano fino alla copertura dei posti disponibili (di regola 26), garantendo in ogni classe l'equa distribuzione maschi/femmine e tenendo conto della normativa sul- la sicurezza e sulla disabilità; 3) discrezionalità del Dirigente Scola- stico, in deroga a quanto stabilito per i posti di cui al punto 2, con riferimento a casi riconducibili all'area BES o a particolari situazioni coperte da privacy meritevoli di precedenza.
- 3 -
Veniva, altresì, comunicato ai ricorrenti che “nell'as 25/26 saranno at- tivate unicamente n. 2 classi di scuola primaria a cui sono stati ammessi n.
2 alunni (uno per classe) aventi L.104 che hanno la precedenza rispetto al minore in quanto fratelli/sorelle di iscritti” (all. 10). Persona_1
Sulla base di queste premesse, dunque, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della condotta LL de quo, concre- Controparte_1
tatasi nel rifiuto di iscrizione scolastica di , con conse- Persona_1
guente discriminazione in violazione della legge n. 104/1992 non- ché della legge n. 67/2006, del D.P.R. n. 81/2009 e della normativa sovranazionale di riferimento e hanno chiesto, pertanto, al Tribuna- le di adottare i provvedimenti idonei a far cessare la condotta di- scriminatoria nei confronti del minore, ordinando all'istituto scola- stico convenuto di accogliere la domanda di iscrizione del medesi- mo per l'a.s. 2025/2026.
Il , l Controparte_3 [...]
Controparte_5
si sono costituiti in giudizio, sollecitando il rigetto della
[...]
domanda ed evidenziando la legittimità del proprio operato.
In particolare, parte resistente ha esposto che il rifiuto di iscrizione del minore all'Istituto richiesto ed il conseguente smistamento del presso la scuola RAGUSA MOLETI, corrispondente Persona_1
alla seconda scelta degli istanti, appaiono pienamente legittimi per- ché adottati in conformità al punto 2.3 della predetta Circolare MIM prot. 47577 del 26 novembre, avente ad oggetto le procedure di
“Iscrizioni alle scuole LLinfanzia e alle scuole del primo e del se-
- 4 -
condo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026”, recante i criteri e le regole di attribuzione di eventuali precedenze rispetto al- le istanze di iscrizioni alle classi prime della scuola primaria.
Nella prospettazione offerta, dunque, la motivazione della denegata iscrizione presso l'Istituto scolastico richiesto, lungi dall'essere in al- cun modo connessa alla condizione psico-fisica LListante e/o a ca- renze strutturali formative LLED rispetto alle sue pecu- liari esigenze didattiche, sarebbe stata dettata da contingenze legate a un armonico ed equo riparto degli alunni tra le classi, nel pieno ri- spetto della normativa in materia di disabilità e pari opportunità.
Con riferimento all'esclusione del , dunque, parte re- Persona_1
sistente ha eccepito l'insussistenza di alcun trattamento discrimina- torio, sottolineando la conformità della condotta serbata dall'Amministrazione alla normativa dettata dall'art. 5 e ss DPR
81/2009.
Tanto premesso, sul piano probatorio trovano indiscutibile riscontro documentale la qualità di soggetto portatore di handicap in capo al minore (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e la doglianza della ricorrente sulla mancata iscrizione del figlio nell'istituto prescelto.
Ciò posto, va rilevato che ai sensi LLart. 2 della legge n. 67/2006:
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere prati- cata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
- 5 -
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sa- rebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabi- lità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi con- fronti.
Alla luce di tale normativa, dunque, ogni condotta, anche omissiva, LLAmministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessaria- mente ricondotta alla nozione di discriminazione, secondo la lettura esegetica LLart. 2 della L. n. 67/2006 offerta da Cass., sez. un.,
n°25011/2014.
Invero, il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere pos- sibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla ma- terna” (ancora Cass. n. 25011/2014).
- 6 -
Del resto, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un es- senziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di supera- mento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui cia- scuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione posi- tiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo svi- luppo della personalità ( vedi Corte Costituzionale n. 215/1987).
Nel caso in esame, invero, in applicazione dei criteri preferenziali di cui alla Circolare citata si evince come, a fronte di n. 54 bambini pre- senti nella lista degli ammessi, n. 19 di essi posseggono il primo dei criteri indicati dalla suddetta normativa e rinvenibile nella legame di fratellanza/sorellanza con alunni/e già frequentanti l'istituto, per i restanti bambini ammessi trova applicazione il secondo dei criteri, ossia quello LLanzianità.
In applicazione di tale criterio, tuttavia, va evidenziato che numero- si bambini ammessi e privi di legame di fratellanza/sorellanza con alunni già frequentanti l'Istituto de quo sono più giovani del Per_1
in quanto nati in un momento successivo alla data del
[...]
27.6.2019, con la conseguenza che, in rigida applicazione del predet- to criterio, l'esclusione del e, conseguentemente, la prefe- Per_1
renza dei suddetti minori nonché la collocazione del presso Per_1
una diversa lista appare illegittima oltre che ingiustificata.
Ed infatti, la sola applicazione del criterio LLanzianità, attribuisce al il diritto di essere inserito nella lista degli ammes- Persona_1
si.
- 7 -
A tal proposito, si osserva come, da una parte, la presenza di n. 2 bambini disabili, preferiti al in quanto fratelli/sorelle di Per_1
alunni già frequentanti l'Istituto e, dall'altra, la scelta LListituto di attivare unicamente n. 2 classi di scuola primaria ed ammettere n. 1 UN disabile per classe, in alcun modo influiscono, pregiudican- dolo, sul diritto del piccolo all'inserimento nella lista degli Per_1
ammessi.
In definitiva, dunque, l'Istituto scolastico non ha derogato al criterio di anzianità anagrafica, applicando correttamente il punto 3 dei cita- ti criteri.
Al contrario, alla luce LLapplicazione del criterio di anzianità, va rilevato che, ove il non fosse stato affetto da disabilità ma, al Per_1
contrario, fosse stato normodotato avrebbe goduto della precedenza su numerosi bambini più giovani con la conseguenza che, nel prov- vedimento adottato dall'Istituto de quo, la disabilità del piccolo rileva quale elemento discriminatorio ed escludente, in con- Per_1
trasto con la disciplina normativa che, al contrario, impone atteg- giamenti inclusivi nei confronti degli alunni affetti da disabilità.
Quanto al numero di alunni disabili per classe, inoltre, va rilevato che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009, dispone:“Le classi ini- ziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola LLinfanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia espli- citata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rap- porto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il pro-
- 8 -
getto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Dall'interpretazione letterale della norma richiamata, dunque, non si evince alcuna prescrizione normativa in ordine al numero massi- mo di alunni di una classe ospitante soggetti affetti da disabilità, esclusa, invero, dalla locuzione “di norma” né, nel caso di specie, an- che alla luce della disabilità di grado lieve da cui è affetto il , Per_1
può desumersi la sussistenza di particolari esigenze educative- pedagogiche che giustifichino la necessità di un solo UN disabile per classe.
La locuzione “di norma” evidenzia il carattere solo tendenziale e non tassativo della disposizione sul numero massimo degli alunni di una classe ospitante soggetti affetti da disabilità.
In generale, dunque, parte resistente ha sostenuto la piena confor- mità della condotta posta in essere ai criteri preferenziali indicati nella predetta circolare disciplinante l'iscrizione alle scuole LLinfanzia, alle scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, nonché richiamando la normativa di cui al D.P.R. n. 81/2009, senza tuttavia nulla aggiungere in ordine a specifici profili didattici e/o organizzativi posti alla base del rifiu- to.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il rifiuto LLiscrizione di al primo anno della scuola primaria Persona_1
presso l'ED ST , nonché lo smista- CP_1
- 9 -
mento del medesimo in altro istituto, indicato come seconda scelta, integrano una condotta discriminatoria, comportando per l'UN de quo un trattamento diverso e deteriore in ragione della disabilità, rispetto agli alunni normodotati.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso va ritenu- to meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
PQM
in accoglimento del ricorso, accertata la natura discriminatoria della condotta LL e or- Controparte_1
dina all'istituto scolastico in questione l'immediata e pronta iscri- zione LLUN , nato a [...] il [...], Persona_1
per l'a.s. 2025/2026 alla classe prima LListituto medesimo;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese del proce- dimento che si liquidano in complessivi € 1.477,00, di cui € 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.
Palermo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Eleonora Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Po- lizzotto
- 10 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 4812/2025 R.G.N.C. promosso da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] l'[...] nella qualità di
[...]
genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] in data [...], rappre- Persona_1
sentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Maurizio Lino ed Alessandra Gazzè, giusta procura in calce al ricor- so;
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO PALERMO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_2
STATO DI PALERMO PALERMO
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio LLavv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_3
STATO DI PALERMO PALERMO parte resistente avente ad oggetto il ricorso ex artt. 3 L. n. 67/2006
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 7 luglio 2025.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025, e Parte_1 [...]
n.q. di genitori del minore , hanno Parte_3 Persona_1
chiesto al Tribunale di ordinare all' Controparte_1
l'immediata e pronta iscrizione del figlio per l'a.s.
[...] Per_1
2025/2026 alla classe prima del predetto Istituto e, nel merito, accer- tare la natura discriminatoria della condotta di parte resistente.
A tale fine, parte ricorrente ha esposto che :
- in data 21 gennaio 2025, presentava domanda telematica di iscrizione scolastica del figlio , affetto da disabilità di Persona_1
grado lieve, come da verbale LL sede di Palermo del 28 mag- CP_4
gio 2024, presso l'istituto resistente, barrando espressamente la ca- sella “UN con disabilità”, nonché chiedendo il servizio di semi- convitto consistente in attività didattica dalle ore 7.45 alle ore 12.45
e, a seguire, servizio di mensa e ricreazione, studio pomeridiano e/o attività sportive/culturali fino alle ore 17.15 circa;
- nella prospettazione offerta da parte ricorrente, solo l'ED ST “ , offrendo il servizio di semi- CP_1
- 2 -
convitto, avrebbe garantito al minore la piena attuazione del percor- so riabilitativo programmato necessario per l'efficacia delle terapie somministrate, indispensabili per un adeguato sviluppo psico-fisico del figlio Per_1
- con comunicazione a mezzo email del 12 febbraio 2025, tutta- via, l'istituto scolastico rifiutava la domanda di iscrizione del mino- re, comunicando che lo stesso era stato smistato presso l'Istituto
RAGUSA MOLETI, sito nella medesima città;
- richiesti chiarimenti in ordine al rifiuto LLiscrizione,
l'istituto scolastico deduceva che la scelta era motivata dall'applicazione dei criteri preferenziali individuati al punto 2.3 della Circolare MIM prot. 47577 del 26 novembre 2024 disciplinante l'Iscrizione alle scuole LLinfanzia, alle scuole di primo e di secon- do ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, nonché della delibera n. 13 LL11 dicembre 2023 con la quale il Commissario
Straordinario ha approvato i criteri di iscrizione, così individuati: 1) presenza di fratelli e/o sorelle di alunni già frequentanti l'Istituto ed in regola con il pagamento delle rette;
2) anzianità anagrafica, con conseguente preferenza LLUN più anziano fino alla copertura dei posti disponibili (di regola 26), garantendo in ogni classe l'equa distribuzione maschi/femmine e tenendo conto della normativa sul- la sicurezza e sulla disabilità; 3) discrezionalità del Dirigente Scola- stico, in deroga a quanto stabilito per i posti di cui al punto 2, con riferimento a casi riconducibili all'area BES o a particolari situazioni coperte da privacy meritevoli di precedenza.
- 3 -
Veniva, altresì, comunicato ai ricorrenti che “nell'as 25/26 saranno at- tivate unicamente n. 2 classi di scuola primaria a cui sono stati ammessi n.
2 alunni (uno per classe) aventi L.104 che hanno la precedenza rispetto al minore in quanto fratelli/sorelle di iscritti” (all. 10). Persona_1
Sulla base di queste premesse, dunque, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della condotta LL de quo, concre- Controparte_1
tatasi nel rifiuto di iscrizione scolastica di , con conse- Persona_1
guente discriminazione in violazione della legge n. 104/1992 non- ché della legge n. 67/2006, del D.P.R. n. 81/2009 e della normativa sovranazionale di riferimento e hanno chiesto, pertanto, al Tribuna- le di adottare i provvedimenti idonei a far cessare la condotta di- scriminatoria nei confronti del minore, ordinando all'istituto scola- stico convenuto di accogliere la domanda di iscrizione del medesi- mo per l'a.s. 2025/2026.
Il , l Controparte_3 [...]
Controparte_5
si sono costituiti in giudizio, sollecitando il rigetto della
[...]
domanda ed evidenziando la legittimità del proprio operato.
In particolare, parte resistente ha esposto che il rifiuto di iscrizione del minore all'Istituto richiesto ed il conseguente smistamento del presso la scuola RAGUSA MOLETI, corrispondente Persona_1
alla seconda scelta degli istanti, appaiono pienamente legittimi per- ché adottati in conformità al punto 2.3 della predetta Circolare MIM prot. 47577 del 26 novembre, avente ad oggetto le procedure di
“Iscrizioni alle scuole LLinfanzia e alle scuole del primo e del se-
- 4 -
condo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026”, recante i criteri e le regole di attribuzione di eventuali precedenze rispetto al- le istanze di iscrizioni alle classi prime della scuola primaria.
Nella prospettazione offerta, dunque, la motivazione della denegata iscrizione presso l'Istituto scolastico richiesto, lungi dall'essere in al- cun modo connessa alla condizione psico-fisica LListante e/o a ca- renze strutturali formative LLED rispetto alle sue pecu- liari esigenze didattiche, sarebbe stata dettata da contingenze legate a un armonico ed equo riparto degli alunni tra le classi, nel pieno ri- spetto della normativa in materia di disabilità e pari opportunità.
Con riferimento all'esclusione del , dunque, parte re- Persona_1
sistente ha eccepito l'insussistenza di alcun trattamento discrimina- torio, sottolineando la conformità della condotta serbata dall'Amministrazione alla normativa dettata dall'art. 5 e ss DPR
81/2009.
Tanto premesso, sul piano probatorio trovano indiscutibile riscontro documentale la qualità di soggetto portatore di handicap in capo al minore (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e la doglianza della ricorrente sulla mancata iscrizione del figlio nell'istituto prescelto.
Ciò posto, va rilevato che ai sensi LLart. 2 della legge n. 67/2006:
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere prati- cata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
- 5 -
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sa- rebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabi- lità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi con- fronti.
Alla luce di tale normativa, dunque, ogni condotta, anche omissiva, LLAmministrazione, che abbia l'effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessaria- mente ricondotta alla nozione di discriminazione, secondo la lettura esegetica LLart. 2 della L. n. 67/2006 offerta da Cass., sez. un.,
n°25011/2014.
Invero, il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere pos- sibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla ma- terna” (ancora Cass. n. 25011/2014).
- 6 -
Del resto, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un es- senziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di supera- mento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui cia- scuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione posi- tiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo svi- luppo della personalità ( vedi Corte Costituzionale n. 215/1987).
Nel caso in esame, invero, in applicazione dei criteri preferenziali di cui alla Circolare citata si evince come, a fronte di n. 54 bambini pre- senti nella lista degli ammessi, n. 19 di essi posseggono il primo dei criteri indicati dalla suddetta normativa e rinvenibile nella legame di fratellanza/sorellanza con alunni/e già frequentanti l'istituto, per i restanti bambini ammessi trova applicazione il secondo dei criteri, ossia quello LLanzianità.
In applicazione di tale criterio, tuttavia, va evidenziato che numero- si bambini ammessi e privi di legame di fratellanza/sorellanza con alunni già frequentanti l'Istituto de quo sono più giovani del Per_1
in quanto nati in un momento successivo alla data del
[...]
27.6.2019, con la conseguenza che, in rigida applicazione del predet- to criterio, l'esclusione del e, conseguentemente, la prefe- Per_1
renza dei suddetti minori nonché la collocazione del presso Per_1
una diversa lista appare illegittima oltre che ingiustificata.
Ed infatti, la sola applicazione del criterio LLanzianità, attribuisce al il diritto di essere inserito nella lista degli ammes- Persona_1
si.
- 7 -
A tal proposito, si osserva come, da una parte, la presenza di n. 2 bambini disabili, preferiti al in quanto fratelli/sorelle di Per_1
alunni già frequentanti l'Istituto e, dall'altra, la scelta LListituto di attivare unicamente n. 2 classi di scuola primaria ed ammettere n. 1 UN disabile per classe, in alcun modo influiscono, pregiudican- dolo, sul diritto del piccolo all'inserimento nella lista degli Per_1
ammessi.
In definitiva, dunque, l'Istituto scolastico non ha derogato al criterio di anzianità anagrafica, applicando correttamente il punto 3 dei cita- ti criteri.
Al contrario, alla luce LLapplicazione del criterio di anzianità, va rilevato che, ove il non fosse stato affetto da disabilità ma, al Per_1
contrario, fosse stato normodotato avrebbe goduto della precedenza su numerosi bambini più giovani con la conseguenza che, nel prov- vedimento adottato dall'Istituto de quo, la disabilità del piccolo rileva quale elemento discriminatorio ed escludente, in con- Per_1
trasto con la disciplina normativa che, al contrario, impone atteg- giamenti inclusivi nei confronti degli alunni affetti da disabilità.
Quanto al numero di alunni disabili per classe, inoltre, va rilevato che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009, dispone:“Le classi ini- ziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola LLinfanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia espli- citata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rap- porto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il pro-
- 8 -
getto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Dall'interpretazione letterale della norma richiamata, dunque, non si evince alcuna prescrizione normativa in ordine al numero massi- mo di alunni di una classe ospitante soggetti affetti da disabilità, esclusa, invero, dalla locuzione “di norma” né, nel caso di specie, an- che alla luce della disabilità di grado lieve da cui è affetto il , Per_1
può desumersi la sussistenza di particolari esigenze educative- pedagogiche che giustifichino la necessità di un solo UN disabile per classe.
La locuzione “di norma” evidenzia il carattere solo tendenziale e non tassativo della disposizione sul numero massimo degli alunni di una classe ospitante soggetti affetti da disabilità.
In generale, dunque, parte resistente ha sostenuto la piena confor- mità della condotta posta in essere ai criteri preferenziali indicati nella predetta circolare disciplinante l'iscrizione alle scuole LLinfanzia, alle scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, nonché richiamando la normativa di cui al D.P.R. n. 81/2009, senza tuttavia nulla aggiungere in ordine a specifici profili didattici e/o organizzativi posti alla base del rifiu- to.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il rifiuto LLiscrizione di al primo anno della scuola primaria Persona_1
presso l'ED ST , nonché lo smista- CP_1
- 9 -
mento del medesimo in altro istituto, indicato come seconda scelta, integrano una condotta discriminatoria, comportando per l'UN de quo un trattamento diverso e deteriore in ragione della disabilità, rispetto agli alunni normodotati.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso va ritenu- to meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
PQM
in accoglimento del ricorso, accertata la natura discriminatoria della condotta LL e or- Controparte_1
dina all'istituto scolastico in questione l'immediata e pronta iscri- zione LLUN , nato a [...] il [...], Persona_1
per l'a.s. 2025/2026 alla classe prima LListituto medesimo;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese del proce- dimento che si liquidano in complessivi € 1.477,00, di cui € 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.
Palermo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Eleonora Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Po- lizzotto
- 10 -