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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2751/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
IA SE, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4699/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240264944276000 IVA-ALIQUOTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1342/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720240264944276000, notificata a mezzo PEC in data 08/01/2025, per un importo complessivo di euro
80.129,94, relativo a IVA anno 2023, sanzioni e interessi, emessa a seguito di iscrizione a ruolo degli esiti del controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972.
La società deduceva:
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella, in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, l'inesistenza delle comunicazioni propedeutiche, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato;
domanda cautelare di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando:
la legittimità della notifica PEC ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; l'irrilevanza dell'asserita mancata iscrizione dell'indirizzo mittente nei pubblici registri, in assenza di concreto pregiudizio difensivo;
l'avvenuta notifica della comunicazione ex art. 54-bis in data 15/04/2024; l'insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto.
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. La ricorrente sostiene l'inesistenza della notifica per asserita non iscrizione dell'indirizzo PEC mittente nei pubblici registri.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'eventuale estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non comporta ex se l'inesistenza della notifica, occorrendo che il contribuente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. nn. 6015/2023; 18684/2023). Nel caso di specie:
la cartella è stata ricevuta in data 08/01/2025, la società ha tempestivamente proposto ricorso, l'atto è stato integralmente conosciuto ed impugnato.
Ne consegue che la funzione propria della notificazione – portare a conoscenza del destinatario l'atto – risulta pienamente realizzata.
Anche a voler ravvisare un vizio formale, lo stesso risulterebbe sanato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.
p.c., per raggiungimento dello scopo, non potendosi configurare un'ipotesi di inesistenza giuridica. Il motivo deve pertanto essere rigettato. Sulla dedotta omissione delle comunicazioni propedeutiche ex art. 54-bis DPR 633/1972
Anche tale censura non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che in data 15/04/2024 è stata notificata alla ricorrente la comunicazione di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972. La cartella impugnata trae origine da omessi versamenti IVA relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, risultanti dalla LIPE del III trimestre 2023 trasmessa dalla stessa società in data 08/11/2023. In tale contesto, la pretesa erariale deriva da dati dichiarati dalla contribuente e oggetto di controllo automatizzato.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che, in caso di liquidazione automatizzata, la comunicazione di irregolarità non costituisce condizione di legittimità dell'iscrizione a ruolo quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l'imposta risulti direttamente dai dati forniti dal contribuente.
Nel caso di specie, oltre a risultare documentalmente l'invio della comunicazione, la contribuente era pienamente a conoscenza del debito IVA dichiarato e non versato. Non sussiste, pertanto, alcun vizio della sequenza procedimentale idoneo a determinare la nullità derivata della cartella.
La richiesta di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 deve ritenersi assorbita dal rigetto nel merito. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito prova del danno grave e irreparabile richiesto dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma liquidate in complessivi € 2.000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
IA SE, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4699/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240264944276000 IVA-ALIQUOTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1342/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720240264944276000, notificata a mezzo PEC in data 08/01/2025, per un importo complessivo di euro
80.129,94, relativo a IVA anno 2023, sanzioni e interessi, emessa a seguito di iscrizione a ruolo degli esiti del controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972.
La società deduceva:
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella, in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, l'inesistenza delle comunicazioni propedeutiche, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato;
domanda cautelare di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando:
la legittimità della notifica PEC ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; l'irrilevanza dell'asserita mancata iscrizione dell'indirizzo mittente nei pubblici registri, in assenza di concreto pregiudizio difensivo;
l'avvenuta notifica della comunicazione ex art. 54-bis in data 15/04/2024; l'insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto.
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. La ricorrente sostiene l'inesistenza della notifica per asserita non iscrizione dell'indirizzo PEC mittente nei pubblici registri.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'eventuale estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non comporta ex se l'inesistenza della notifica, occorrendo che il contribuente alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. nn. 6015/2023; 18684/2023). Nel caso di specie:
la cartella è stata ricevuta in data 08/01/2025, la società ha tempestivamente proposto ricorso, l'atto è stato integralmente conosciuto ed impugnato.
Ne consegue che la funzione propria della notificazione – portare a conoscenza del destinatario l'atto – risulta pienamente realizzata.
Anche a voler ravvisare un vizio formale, lo stesso risulterebbe sanato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.
p.c., per raggiungimento dello scopo, non potendosi configurare un'ipotesi di inesistenza giuridica. Il motivo deve pertanto essere rigettato. Sulla dedotta omissione delle comunicazioni propedeutiche ex art. 54-bis DPR 633/1972
Anche tale censura non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che in data 15/04/2024 è stata notificata alla ricorrente la comunicazione di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972. La cartella impugnata trae origine da omessi versamenti IVA relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, risultanti dalla LIPE del III trimestre 2023 trasmessa dalla stessa società in data 08/11/2023. In tale contesto, la pretesa erariale deriva da dati dichiarati dalla contribuente e oggetto di controllo automatizzato.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che, in caso di liquidazione automatizzata, la comunicazione di irregolarità non costituisce condizione di legittimità dell'iscrizione a ruolo quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l'imposta risulti direttamente dai dati forniti dal contribuente.
Nel caso di specie, oltre a risultare documentalmente l'invio della comunicazione, la contribuente era pienamente a conoscenza del debito IVA dichiarato e non versato. Non sussiste, pertanto, alcun vizio della sequenza procedimentale idoneo a determinare la nullità derivata della cartella.
La richiesta di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 deve ritenersi assorbita dal rigetto nel merito. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito prova del danno grave e irreparabile richiesto dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma liquidate in complessivi € 2.000,00.