Decreto cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2025, proposto da
Boston Scientific S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B22F0B8BFC, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, Alice Castrogiovanni, con domicilio eletto presso lo studio Aria S.P.A. Ufficio Legale in Milano, via Torquato Taramelli, 26;
nei confronti
Medtronic Italia S.p.A., Abbott Medical Italia S.r.l., Sanitex S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, del c.p.a.:
a) della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 - comunicata a mezzo piattaforma SinTel in pari data - in una alle motivazioni nella stessa contenute nella quale, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 (“Protesi autoespandibili (SE) con accesso facilitato alle coronarie” - C.I.G. B22F0B8BFC) nella gara “IA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation, Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti, IA S.p.A. ha manifestato l'intenzione di escutere la cauzione definitiva prodotta dalla ricorrente in fase precontrattuale, anziché la cauzione provvisoria presentata in fase di partecipazione alla gara;
b) della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 - comunicata a mezzo piattaforma SinTel in pari data - in una alle motivazioni nella stessa contenute con cui a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “IA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation, Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti IA S.p.A., applicando erroneamente l'art. 124, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, ha chiesto alla quarta e alla quinta graduata di subentrare nell'aggiudicazione alle stesse condizioni economiche della ricorrente e a fronte del diniego opposto da tali operatori economici ha aggiudicato il lotto de quo e deciso di procedere con la stipula dell'Accordo Quadro con i soli primi due graduati, ovvero Medtronic Italia S.p.A. e Abbott Medical Italia S.r.l.;
c) della nota prot. n. IA.2025.0059282 dell'8 luglio 2025 e delle motivazioni nella stessa contenute con cui il R.U.P. nominato da IA S.p.A., a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “IA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation,Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti ha proposto all'Organo di vertice della stazione appaltante di escutere la cauzione definitiva prodotta dalla ricorrente in fase precontrattuale, anziché la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara;
d) della nota prot. n. IA.2025.0059282 dell'8 luglio 2025 e delle motivazioni nella stessa contenute con cui il R.U.P. nominato da IA S.p.A., applicando erroneamente l'art. 124, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione definitiva del lotto 3 nella gara “IA_2024_017 TAVI” comunicata da Boston Scientific S.p.A. il 6 giugno 2025 a causa della sopravvenuta cessazione dal commercio a livello globale e con decorrenza immediata per decisione del fabbricante (Boston Scientific Corporation Marlborough, Massachusetts, Stati Uniti) dei sistemi valvolari aortici offerti ha chiesto alla quarta e alla quinta graduata di subentrare nell'aggiudicazione alle stesse condizioni economiche della ricorrente e a fronte del diniego opposto da tali operatori economici ha aggiudicato il lotto de quo e deciso di procedere con la stipula dell'Accordo Quadro con i soli primi due graduati, ovvero Medtronic Italia S.p.A. e Abbott Medical Italia S.r.l.;
e) per quanto occorrer possa della comunicazione ID 205.120.548 trasmessa a mezzo piattaforma SinTel il 18 luglio 2025 con cui IA S.p.A. ha comunicato alla ricorrente che “… ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 e in conformità alle Determinazioni IA n. 240 del 25/03/2025 e n. 572 del11/07/2025, il lotto 3 della procedura in oggetto è stato stipulato con gli Operatori Economici ME LI SPA e BO CA LI SRL.Il Responsabile Unico del Progetto” confermando implicitamente le illegittime valutazioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025;
f) per quanto occorrer possa della Determinazione dirigenziale n. 240 del 25 marzo 2025 di aggiudicazione definitiva del lotto 3;
g) del silenzio diniego opposto da IA S.p.A. all'istanza di riesame della Determinazione dirigenziale n. 572 dell'11 luglio 2025 trasmessa da Boston Scientific S.p.A. alla stazione appaltante il 14 luglio 2025;
h) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore da IA S.p.A. in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui qui si controverte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A.;
Vista la Dichiarazione di Sopravvenuta carenza di interesse del 22.12.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LU TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società Boston Scientific S.p.A. ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. 572 dell’11 luglio 2025 con la quale IA S.p.A., a fronte della rinuncia all’aggiudicazione del lotto 3 della gara “IA_2024_017 TAVI” comunicata dalla stessa ricorrente, ha manifestato l’intenzione di escutere la cauzione definitiva anziché quella provvisoria.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 106 e 117 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che, non essendo ancora stato stipulato il contratto di Accordo Quadro al momento della rinuncia, la stazione appaltante avrebbe potuto, al più, incamerare la garanzia provvisoria, ma non quella definitiva, la cui funzione è legata alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Si è costituita in giudizio IA S.p.A., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell’atto impugnato e per difetto di giurisdizione, e contestando nel merito la fondatezza delle censure avversarie.
In pendenza di giudizio, con nota prot. n. IA.2025.0072980 del 2 settembre 2025, IA S.p.A. ha comunicato alla ricorrente l’escussione della cauzione provvisoria, di importo pari a € 348.847,33, che la stessa Boston Scientific S.p.A. ha provveduto a corrispondere. Successivamente, la stazione appaltante ha formalmente svincolato la garanzia definitiva.
In data 08 gennaio 2026, la difesa della ricorrente ha depositato formale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, evidenziando come l’oggetto del contendere – ovvero l’intenzione di IA S.p.A. di escutere la garanzia definitiva – sia venuto meno. A tale dichiarazione hanno aderito i difensori di IA S.p.A., concordando sulla compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio non può che prendere atto del venir meno dell’interesse della società ricorrente alla decisione del presente gravame.
L’azione intrapresa da IA S.p.A. (escussione della cauzione provvisoria e svincolo di quella definitiva) ha, infatti, integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, facendo cessare la materia del contendere.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di giudizio, stante l’accordo tra le parti costituite formalizzato nella dichiarazione depositata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NU, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TT | LE NU |
IL SEGRETARIO