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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15837/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15837/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. SIMONI FEDERICO C.F._1
e ato a RD VA PI (BS) il 09/06/1992 (CF: ) con CP_1 C.F._2
l'avv. SIMONI FEDERICO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 presso la madre, in Lumezzane (BS), via Maestro Zanagnolo n.43, che si occuperà della ordinaria amministrazione. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte di carattere ordinario nei periodi in cui i figli saranno collocati presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei minori, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La casa coniugale, sita in Sarezzo (BS), via 1850 n. 264, di proprietà del Sig. resta assegnata CP_1 allo stesso con gli arredi ivi contenuti;
4) Il padre potrà tenere con sé i figli, tutte le volte che lo desidera, compatibilmente con i loro impegni e previo accordo con la madre ed in ogni caso, almeno:
a) un fine settimana ogni due, dal venerdì sera (ore 19.00 circa) alla domenica sera (ore 19.00 circa);
b) ed un giorno a settimana da concordare tra i coniugi compatibilmente alle esigenze dei minori;
c) metà delle vacanze natalizie alternando negli anni con l'altro genitore il giorno della Vigilia di Natale e di
Natale, il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
d) metà delle vacanze pasquali, alternando negli anni con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
e) i genitori concorderanno annualmente, con reciproco preavviso di almeno 1 mese, un periodo 2 settimane anche non consecutive da trascorrere con i figli in località di villeggiatura, fatto salvo ogni accordo migliorativo nel superiore interesse del minore.
5) Il marito corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di €
400,00 ciascuno (800,00 € complessivi), oltre a rivalutazione ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino a che i figli non saranno indipendente economicamente.
6) Salvo quanto già specificato, le spese straordinarie per i figli minori saranno assunte dalle parti nella misura del 50% per ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (Doc. n. 7).
Tali spese saranno, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario, con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
– spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) Le parti si danno atto che il Sig. percepirà integralmente gli assegni familiari in favore dei CP_1 figli per tutta la durata della loro erogazione, stante l'esiguità degli sessi rispetto ai quantificati assegni di mantenimento per i figli.
8) Nulla è dovuto per il reciproco mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
9) I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di un documento valido per l'espatrio anche per i figli minori, ma sin d'ora s'impegnano a comunicare, con anticipo di almeno un mese, eventuali intenzioni di viaggiare con gli stessi.
10) Le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia questione di natura economico patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi ragione o titolo.
11) Spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAREZZO (atto n. 8 parte II serie A anno 2018).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15837/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. SIMONI FEDERICO C.F._1
e ato a RD VA PI (BS) il 09/06/1992 (CF: ) con CP_1 C.F._2
l'avv. SIMONI FEDERICO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 presso la madre, in Lumezzane (BS), via Maestro Zanagnolo n.43, che si occuperà della ordinaria amministrazione. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte di carattere ordinario nei periodi in cui i figli saranno collocati presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei minori, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La casa coniugale, sita in Sarezzo (BS), via 1850 n. 264, di proprietà del Sig. resta assegnata CP_1 allo stesso con gli arredi ivi contenuti;
4) Il padre potrà tenere con sé i figli, tutte le volte che lo desidera, compatibilmente con i loro impegni e previo accordo con la madre ed in ogni caso, almeno:
a) un fine settimana ogni due, dal venerdì sera (ore 19.00 circa) alla domenica sera (ore 19.00 circa);
b) ed un giorno a settimana da concordare tra i coniugi compatibilmente alle esigenze dei minori;
c) metà delle vacanze natalizie alternando negli anni con l'altro genitore il giorno della Vigilia di Natale e di
Natale, il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
d) metà delle vacanze pasquali, alternando negli anni con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
e) i genitori concorderanno annualmente, con reciproco preavviso di almeno 1 mese, un periodo 2 settimane anche non consecutive da trascorrere con i figli in località di villeggiatura, fatto salvo ogni accordo migliorativo nel superiore interesse del minore.
5) Il marito corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di €
400,00 ciascuno (800,00 € complessivi), oltre a rivalutazione ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, fino a che i figli non saranno indipendente economicamente.
6) Salvo quanto già specificato, le spese straordinarie per i figli minori saranno assunte dalle parti nella misura del 50% per ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (Doc. n. 7).
Tali spese saranno, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario, con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
– spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) Le parti si danno atto che il Sig. percepirà integralmente gli assegni familiari in favore dei CP_1 figli per tutta la durata della loro erogazione, stante l'esiguità degli sessi rispetto ai quantificati assegni di mantenimento per i figli.
8) Nulla è dovuto per il reciproco mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
9) I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di un documento valido per l'espatrio anche per i figli minori, ma sin d'ora s'impegnano a comunicare, con anticipo di almeno un mese, eventuali intenzioni di viaggiare con gli stessi.
10) Le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia questione di natura economico patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi ragione o titolo.
11) Spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAREZZO (atto n. 8 parte II serie A anno 2018).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TI