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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9666 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
e con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2
IA VE e IN IC, parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
SC e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2025, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio avanti al
[...] Parte_2
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il , per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e precisamente per la docente : anno scolastico 2020-2021, anno Parte_1 scolastico 2021-2022, anno scolastico 2022-2023; per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. la docente per: - anno scolastico 2024- Parte_2
2025, per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il a mettere a disposizione Controparte_1 di la predetta Carta Elettronica per il complessivo Parte_1 importo di €. 1.500,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2020-2021, 2021-
2022 e 2022-2023, e a mettere a disposizione di la predetta Parte_2
Carta Elettronica per l'importo di €. 500,00, in relazione all'anno scolastico
2024-2025 per poterne entrambe usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condannare, in ogni caso, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore delle sottoscritte difensore che si dichiarano antistatarie”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
2 3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1 ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati 2020-2021,
2021-2022 e 2022-2023. Dallo stato matricolare prodotto dal si CP_1 evince che la ricorrente è attualmente occupata in qualità di docente in forza di un contratto a tempo indeterminato docente presso la Scuola primaria 'Pini' di Milano.
2.1. Come altresì risulta dalla documentazione in atti, Parte_2 ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di un contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024-2025 (con scadenza a giugno) ed è attualmente in forza in qualità di docente con contratto a tempo determinato presso l'Istituto 'Mendel' di Villa Cortese
(MI).
3. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone (a seguito delle modifiche introdotte con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
[...] [...]
[...]
[...]
[...] gistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro del merito, di Controparte_1 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.”
4. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 CP_4 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La
Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
4 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
5. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
6. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1
5 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
7. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza del 27/10/2023, n. 29961, su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. affermando che: “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
6 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
8. L'art. 1 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio
2025“) ai commi 572-574, dispone l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile : “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;”; permane tuttavia l'illegittima esclusione dal diritto formativo dei docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche e anche i docenti titolari di supplenza breve e saltuaria. Sul punto si è pronunciata nuovamente la
Corte di Giustizia affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (sentenza 3 luglio 2025 C-268/24 . CP_5
7 9. A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. Nel caso in esame, è pacifico e documentale che le ricorrenti abbiano svolto attività di docente a tempo determinato in istituzioni scolastiche per supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2) e che non abbia mai usufruito della Carta elettronica.
10. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio CP_1 non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra le docenti assunte a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
11. Sull'eccezione di estinzione del diritto, sollevata dal CP_1 convenuto, va richiamato quanto recentemente argomentato dalla Corte di
Cassazione (27/10/2023, n. 29961): “Va in proposito considerato, come si
è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il
8 ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
12. Nel caso in esame, le ricorrenti hanno dato prova della sussistenza di un contratto in essere con il quale docente a tempo CP_1 indeterminato nel caso di e a tempo determinato nel caso di Pt_1
e dunque del loro permanente inserimento nel sistema scolastico Pt_2 tale da giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.
13.1. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento all'anno a.s. 2020/2021, stante CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale, essendo la lettera di diffida stata notificata il 17.07.2025 e, dunque, entro il termine quinquennale stabilito dall' art. 2948 c.c.
9 Pare opportuno richiamare, sul punto, la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che si è espressa nei seguenti termini: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
“pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa»
(Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1 rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un
10 trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). [...] Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (Cass. Sez. Lav. sent. n.
29961/2023).
13.2. Alla luce di tali principi, occorre rilevare che, per l'anno scolastico
2020/2021, la ricorrente ha ottenuto il conferimento Pt_1 dell'incarico di supplenza in data 12.10.2020 (dies a quo) e la diffida prodotta è stata notificata all'amministrazione resistente entro il termine quinquennale, ossia in data 17.7.2025 (cfr. doc. 9 ricorso).
14. Va, pertanto, accertato il diritto ad Parte_1 ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e di ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, Parte_2 comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2024/2025.
In conseguenza di tale accertamento, non essendo possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), vanno condannate le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) mediante accredito sulla carta elettronica del docente per i suddetti anni nei limiti degli importi e secondo le modalità di utilizzo di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
15. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della
11 controversia, delle fasi del giudizio e della serialità della questione giuridica sottesa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
1. accerta e dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio
2015 a:
• per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023
• per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_2
2. condanna parte resistente ad attribuire alle ricorrenti il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché contributo unificato pagato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 04/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
e con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2
IA VE e IN IC, parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
SC e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2025, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio avanti al
[...] Parte_2
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il , per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e precisamente per la docente : anno scolastico 2020-2021, anno Parte_1 scolastico 2021-2022, anno scolastico 2022-2023; per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. la docente per: - anno scolastico 2024- Parte_2
2025, per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il a mettere a disposizione Controparte_1 di la predetta Carta Elettronica per il complessivo Parte_1 importo di €. 1.500,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2020-2021, 2021-
2022 e 2022-2023, e a mettere a disposizione di la predetta Parte_2
Carta Elettronica per l'importo di €. 500,00, in relazione all'anno scolastico
2024-2025 per poterne entrambe usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condannare, in ogni caso, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, con distrazione in favore delle sottoscritte difensore che si dichiarano antistatarie”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
2 3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1 ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati 2020-2021,
2021-2022 e 2022-2023. Dallo stato matricolare prodotto dal si CP_1 evince che la ricorrente è attualmente occupata in qualità di docente in forza di un contratto a tempo indeterminato docente presso la Scuola primaria 'Pini' di Milano.
2.1. Come altresì risulta dalla documentazione in atti, Parte_2 ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di un contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024-2025 (con scadenza a giugno) ed è attualmente in forza in qualità di docente con contratto a tempo determinato presso l'Istituto 'Mendel' di Villa Cortese
(MI).
3. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone (a seguito delle modifiche introdotte con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
[...] [...]
[...]
[...]
[...] gistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro del merito, di Controparte_1 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.”
4. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 CP_4 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La
Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo
4 indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
5. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
6. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1
5 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
7. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza del 27/10/2023, n. 29961, su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. affermando che: “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
6 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
8. L'art. 1 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio
2025“) ai commi 572-574, dispone l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile : “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;”; permane tuttavia l'illegittima esclusione dal diritto formativo dei docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche e anche i docenti titolari di supplenza breve e saltuaria. Sul punto si è pronunciata nuovamente la
Corte di Giustizia affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (sentenza 3 luglio 2025 C-268/24 . CP_5
7 9. A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. Nel caso in esame, è pacifico e documentale che le ricorrenti abbiano svolto attività di docente a tempo determinato in istituzioni scolastiche per supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2) e che non abbia mai usufruito della Carta elettronica.
10. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio CP_1 non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra le docenti assunte a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
11. Sull'eccezione di estinzione del diritto, sollevata dal CP_1 convenuto, va richiamato quanto recentemente argomentato dalla Corte di
Cassazione (27/10/2023, n. 29961): “Va in proposito considerato, come si
è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il
8 ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
12. Nel caso in esame, le ricorrenti hanno dato prova della sussistenza di un contratto in essere con il quale docente a tempo CP_1 indeterminato nel caso di e a tempo determinato nel caso di Pt_1
e dunque del loro permanente inserimento nel sistema scolastico Pt_2 tale da giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.
13.1. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento all'anno a.s. 2020/2021, stante CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale, essendo la lettera di diffida stata notificata il 17.07.2025 e, dunque, entro il termine quinquennale stabilito dall' art. 2948 c.c.
9 Pare opportuno richiamare, sul punto, la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che si è espressa nei seguenti termini: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
“pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa»
(Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1 rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un
10 trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). [...] Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (Cass. Sez. Lav. sent. n.
29961/2023).
13.2. Alla luce di tali principi, occorre rilevare che, per l'anno scolastico
2020/2021, la ricorrente ha ottenuto il conferimento Pt_1 dell'incarico di supplenza in data 12.10.2020 (dies a quo) e la diffida prodotta è stata notificata all'amministrazione resistente entro il termine quinquennale, ossia in data 17.7.2025 (cfr. doc. 9 ricorso).
14. Va, pertanto, accertato il diritto ad Parte_1 ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e di ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, Parte_2 comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2024/2025.
In conseguenza di tale accertamento, non essendo possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), vanno condannate le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) mediante accredito sulla carta elettronica del docente per i suddetti anni nei limiti degli importi e secondo le modalità di utilizzo di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
15. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della
11 controversia, delle fasi del giudizio e della serialità della questione giuridica sottesa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
1. accerta e dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio
2015 a:
• per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023
• per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_2
2. condanna parte resistente ad attribuire alle ricorrenti il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché contributo unificato pagato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 04/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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