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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6053/2025
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6053/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRANCI RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sezione Immigrazione e Protezione Internazionale , previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: - in via preliminare, dichiarare la propria competenza territoriale per la decisione del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 D.Lgs
286/98; - in via principale : accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio nato il 16 Persona_1 luglio 2014
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese
Pagina 1
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, nata in Parte_1
Costa d'Avorio il 10 settembre 1991, titolare dello status di rifugiata e residente in Contr
, via del Melograno n. 2 in un alloggio offerto dal progetto , ha chiesto CP_2 accertarsi il diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minore nato in [...] il [...], nonché Persona_1 ordinarsi alla Prefettura di di provvedere in tal senso. CP_2
La ricorrente ha dedotto:
- di avere presentato domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di in data 26 settembre 2024; CP_2
- che il procedimento non si è concluso entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 29, comma 8, D.Lgs. 286/1998, nonostante solleciti e messa in mora del
15 gennaio 2025;
- che la ha mantenuto un silenzio inadempimento, limitandosi a una CP_2 richiesta telefonica di copia del passaporto del minore, documento non previsto nella prima fase della procedura;
- che, essendo rifugiata, non può contattare le autorità del Paese di origine né reperire documenti che presuppongono la presenza in loco;
- che l'art. 29-bis T.U. Immigrazione prevede una disciplina semplificata per i rifugiati, escludendo requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria, e che la verifica del rapporto di filiazione compete alla rappresentanza diplomatica nella fase del visto, anche mediante esame del DNA a spese degli interessati.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la necessità di Controparte_1 acquisire un documento di riconoscimento del minore per garantire l'identificazione e prevenire sostituzioni di persona.
°°°
1. Il ricorso ha avuto ad oggetto esclusivamente la prima fase della procedura di ricongiungimento familiare, ossia il rilascio del nulla osta da parte della . Ai CP_2
Pagina 2 sensi dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di diritto soggettivo all'unità familiare. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Firenze, luogo in cui ha sede l'autorità che ha omesso di provvedere.
2. L'art. 29, comma 8, T.U. Immigrazione impone la conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla domanda. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 26 settembre 2024 e, nonostante il sollecito del 15 gennaio 2025, la non ha CP_2 adottato alcun provvedimento. Il silenzio serbato integra un inadempimento illegittimo, lesivo del diritto fondamentale al ricongiungimento familiare, tutelato dagli artt. 8 CEDU e 7 Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dagli artt. 29 e 29-bis
T.U. Immigrazione.
3. La ricorrente è titolare di protezione internazionale e ha il titolo di soggiorno.
L'art. 29-bis esonera i rifugiati dall'obbligo di dimostrare reddito, alloggio e assicurazione sanitaria.
Quanto alla prova del vincolo familiare, la norma prevede che, in mancanza di documenti ufficiali, si proceda alle verifiche necessarie, anche mediante esame del
DNA, a spese degli interessati. Pertanto, nella fase del nulla osta non può costituire motivo ostativo l'assenza di documenti che richiedono il contatto con le autorità del
Paese di origine, incompatibile con lo status di rifugiato.
La verifica definitiva spetta alla rappresentanza diplomatica in sede di rilascio del visto.
Qualora la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica provvede al rilascio della documentazione sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati, come previsto dall'art. 29-bis, comma 2.
4. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese di lite in quanto la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'Amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] Persona_1
d'Avorio il 16 luglio 2014 e ne ordina alla Prefettura di il rilascio. CP_2
Così deciso in Firenze, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6053/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRANCI RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sezione Immigrazione e Protezione Internazionale , previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: - in via preliminare, dichiarare la propria competenza territoriale per la decisione del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 D.Lgs
286/98; - in via principale : accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio nato il 16 Persona_1 luglio 2014
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese
Pagina 1
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, nata in Parte_1
Costa d'Avorio il 10 settembre 1991, titolare dello status di rifugiata e residente in Contr
, via del Melograno n. 2 in un alloggio offerto dal progetto , ha chiesto CP_2 accertarsi il diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio minore nato in [...] il [...], nonché Persona_1 ordinarsi alla Prefettura di di provvedere in tal senso. CP_2
La ricorrente ha dedotto:
- di avere presentato domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di in data 26 settembre 2024; CP_2
- che il procedimento non si è concluso entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 29, comma 8, D.Lgs. 286/1998, nonostante solleciti e messa in mora del
15 gennaio 2025;
- che la ha mantenuto un silenzio inadempimento, limitandosi a una CP_2 richiesta telefonica di copia del passaporto del minore, documento non previsto nella prima fase della procedura;
- che, essendo rifugiata, non può contattare le autorità del Paese di origine né reperire documenti che presuppongono la presenza in loco;
- che l'art. 29-bis T.U. Immigrazione prevede una disciplina semplificata per i rifugiati, escludendo requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria, e che la verifica del rapporto di filiazione compete alla rappresentanza diplomatica nella fase del visto, anche mediante esame del DNA a spese degli interessati.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la necessità di Controparte_1 acquisire un documento di riconoscimento del minore per garantire l'identificazione e prevenire sostituzioni di persona.
°°°
1. Il ricorso ha avuto ad oggetto esclusivamente la prima fase della procedura di ricongiungimento familiare, ossia il rilascio del nulla osta da parte della . Ai CP_2
Pagina 2 sensi dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, trattandosi di diritto soggettivo all'unità familiare. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Firenze, luogo in cui ha sede l'autorità che ha omesso di provvedere.
2. L'art. 29, comma 8, T.U. Immigrazione impone la conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla domanda. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 26 settembre 2024 e, nonostante il sollecito del 15 gennaio 2025, la non ha CP_2 adottato alcun provvedimento. Il silenzio serbato integra un inadempimento illegittimo, lesivo del diritto fondamentale al ricongiungimento familiare, tutelato dagli artt. 8 CEDU e 7 Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dagli artt. 29 e 29-bis
T.U. Immigrazione.
3. La ricorrente è titolare di protezione internazionale e ha il titolo di soggiorno.
L'art. 29-bis esonera i rifugiati dall'obbligo di dimostrare reddito, alloggio e assicurazione sanitaria.
Quanto alla prova del vincolo familiare, la norma prevede che, in mancanza di documenti ufficiali, si proceda alle verifiche necessarie, anche mediante esame del
DNA, a spese degli interessati. Pertanto, nella fase del nulla osta non può costituire motivo ostativo l'assenza di documenti che richiedono il contatto con le autorità del
Paese di origine, incompatibile con lo status di rifugiato.
La verifica definitiva spetta alla rappresentanza diplomatica in sede di rilascio del visto.
Qualora la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica provvede al rilascio della documentazione sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati, come previsto dall'art. 29-bis, comma 2.
4. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese di lite in quanto la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'Amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] Persona_1
d'Avorio il 16 luglio 2014 e ne ordina alla Prefettura di il rilascio. CP_2
Così deciso in Firenze, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pagina 4