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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2753/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 2753/2024, trattata all'udienza del 24 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2753/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, via delle Violette 9, presso lo studio dell'avv. DI FABIO PIER GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (“artrosi lombosacrale ed ernia discale con segni di sofferenza neurogena cronica in L4 e in L5 bilateralmente e recente intervento di stenosi del canale vertebrale lombare”) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 12%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 01/01/1992, quindi per oltre 33 anni, l'attività di idraulico;
- le mansioni svolte consistono: nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale, termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg;
nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg.; nell'utilizzare strumenti manuali vibranti e rumorosi (mazza demolitrice, picconi, frollino, martello pneumatico, ecc.);
- che tali mansioni comportano la movimentazione manuale ripetuta di carichi di peso eccessivo e di movimenti di vibrazione e di torsione, la sottoposizione a posture incongrue ripetute e a costanti e continue vibrazioni, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “artrosi lombosacrale ed ernia discale con segni di sofferenza neurogena cronica in L4 e in L5 bilateralmente e recente intervento di stenosi del canale vertebrale lombare.;
- di aver presentato all' in data 05.10.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, i cui esiti non sono stati comunicati dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 12% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Il ricorrente presta attività di lavoro subordinato con qualifica di idraulico da quando io lo conosco.. Da ultimo è dipendente della Società EDIL TECNOLOGICA, non ricordo il nome delle altre ditte dove ha lavorato il ricorrente ma comunque ha sempre svolto questa mansione. Ho lavorato insieme al ricorrente dall'anno scorso per dieci anni nella stessa ditta Edil Tecnologia, prima come idraulico e adesso come serramentista. Il ricorrente ha sempre lavorato dal lunedì al venerdì con 8 ore giornaliere. Il lavoro svolto dal ricorrente consiste: a) sia nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale, termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg;
b) sia nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg.; c) sia nell'utilizzare strumenti manuali vibranti e rumorosi (mazza demolitrice, picconi, frollino, martello pneumatico, ecc.).
4. Il ricorrente, quindi, utilizza strumenti che portano continue vibrazioni. Il ricorrente svolge il suo lavoro con posture incongrue e scomode..”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Tes_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Io svolgo mansione di idraulico presso la società Edil Emi impianti, ho lavorato insieme con il ricorrente da circa venti anni. Il ricorrente svolge la mansione di idraulico. Il ricorrente lavora e ha lavorato sette giorni alla settimana con 8 ore giornaliere. Vero che il Sig. nell'arco della giornata lavorativa Parte_1 solleva da terra, sposta e trasporta più volte, anche per più piani, tramite le rampe di scale pesi come termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg”, preciso che i termocamini pesano intorno ai 4 quintali e a volte è stato sollevato dal ricorrente con l'aiuto di altre due persone. Vero che il Sig. nell'arco Parte_1 della giornata lavorativa solleva da terra, sposta e trasporta più volte, anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg. Vero che il Sig. Parte_1
nell'arco della giornata lavorativa utilizzava sia strumenti
[...] manuali vibranti come la mazza demolitrice, il piccone, il frollino, il martello pneumatico, ecc.”. Tali strumenti vengono utilizzati in modo continuativo durante la giornata lavorativa. Inoltre, questi strumenti provocano ripetute e costanti e continue vibrazioni. Il ricorrente assume posture incongrue e scomode. Con me si è lamentato di problemi di salute in particolare mi ha riferito il mal di schiena.”
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.ssa Per_1 oncludeva il suo elaborato accertando che il ricorrente “è
[...] affetto da: SPONDILOARTROSI LOMBO SACRALE CON PROTRUSIONI DISCALI L3-L4 E L4-L5. ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI ARTRODESI VERTEBRALE PER ERNIA DISCALE L5-S1. SOFFERENZA RADICOLARE NEUROGENA BILATERALE. Alla luce di quanto fin qui espresso, possiamo affermare che il ricorrente è affetto da malattia professionale collegata all'attività di lavoro. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuto ogni accertamento necessario, visitato il ricorrente, esaminate le osservazioni dei consulenti delle parti, possiamo affermare che il ricorrente è risultato affetto da malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro ed ha riportato danni all'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico valutato nella misura del 8% (otto percento) in riferimento al D.M. del 12.07.2000, a far data dalla domanda amministrativa”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro la stessa ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni prodotte dalla parte resistente. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari all'8%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
08/08/2024, nella causa iscritta al n. 2753/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“spondiloartrosi lombo sacrale con protrusioni discali l3-l4 e l4-l5. esiti di intervento chirurgico di artrodesi vertebrale per ernia discale l5-s1. sofferenza radicolare neurogena bilaterale”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari all'8% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, Parte_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 25.9.25
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 2753/2024, trattata all'udienza del 24 Settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2753/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, via delle Violette 9, presso lo studio dell'avv. DI FABIO PIER GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (“artrosi lombosacrale ed ernia discale con segni di sofferenza neurogena cronica in L4 e in L5 bilateralmente e recente intervento di stenosi del canale vertebrale lombare”) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 12%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 01/01/1992, quindi per oltre 33 anni, l'attività di idraulico;
- le mansioni svolte consistono: nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale, termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg;
nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg.; nell'utilizzare strumenti manuali vibranti e rumorosi (mazza demolitrice, picconi, frollino, martello pneumatico, ecc.);
- che tali mansioni comportano la movimentazione manuale ripetuta di carichi di peso eccessivo e di movimenti di vibrazione e di torsione, la sottoposizione a posture incongrue ripetute e a costanti e continue vibrazioni, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “artrosi lombosacrale ed ernia discale con segni di sofferenza neurogena cronica in L4 e in L5 bilateralmente e recente intervento di stenosi del canale vertebrale lombare.;
- di aver presentato all' in data 05.10.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, i cui esiti non sono stati comunicati dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 12% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Il ricorrente presta attività di lavoro subordinato con qualifica di idraulico da quando io lo conosco.. Da ultimo è dipendente della Società EDIL TECNOLOGICA, non ricordo il nome delle altre ditte dove ha lavorato il ricorrente ma comunque ha sempre svolto questa mansione. Ho lavorato insieme al ricorrente dall'anno scorso per dieci anni nella stessa ditta Edil Tecnologia, prima come idraulico e adesso come serramentista. Il ricorrente ha sempre lavorato dal lunedì al venerdì con 8 ore giornaliere. Il lavoro svolto dal ricorrente consiste: a) sia nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale, termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg;
b) sia nel sollevare da terra, spostare e trasportare anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg.; c) sia nell'utilizzare strumenti manuali vibranti e rumorosi (mazza demolitrice, picconi, frollino, martello pneumatico, ecc.).
4. Il ricorrente, quindi, utilizza strumenti che portano continue vibrazioni. Il ricorrente svolge il suo lavoro con posture incongrue e scomode..”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Tes_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “Io svolgo mansione di idraulico presso la società Edil Emi impianti, ho lavorato insieme con il ricorrente da circa venti anni. Il ricorrente svolge la mansione di idraulico. Il ricorrente lavora e ha lavorato sette giorni alla settimana con 8 ore giornaliere. Vero che il Sig. nell'arco della giornata lavorativa Parte_1 solleva da terra, sposta e trasporta più volte, anche per più piani, tramite le rampe di scale pesi come termosifoni, termo camini, caldaie, condizionatori d'aria, pompe di calore, boiler per l'accumulo di acqua, scaldabagni, dal peso variabile da 50/70 kg fino anche a 150 Kg”, preciso che i termocamini pesano intorno ai 4 quintali e a volte è stato sollevato dal ricorrente con l'aiuto di altre due persone. Vero che il Sig. nell'arco Parte_1 della giornata lavorativa solleva da terra, sposta e trasporta più volte, anche per più piani, tramite le rampe di scale materiale edile e termoidraulico (sacchette di cemento, barre di ferro, tubazioni ecc.) del peso di variabile 10/30 Kg. Vero che il Sig. Parte_1
nell'arco della giornata lavorativa utilizzava sia strumenti
[...] manuali vibranti come la mazza demolitrice, il piccone, il frollino, il martello pneumatico, ecc.”. Tali strumenti vengono utilizzati in modo continuativo durante la giornata lavorativa. Inoltre, questi strumenti provocano ripetute e costanti e continue vibrazioni. Il ricorrente assume posture incongrue e scomode. Con me si è lamentato di problemi di salute in particolare mi ha riferito il mal di schiena.”
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.ssa Per_1 oncludeva il suo elaborato accertando che il ricorrente “è
[...] affetto da: SPONDILOARTROSI LOMBO SACRALE CON PROTRUSIONI DISCALI L3-L4 E L4-L5. ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI ARTRODESI VERTEBRALE PER ERNIA DISCALE L5-S1. SOFFERENZA RADICOLARE NEUROGENA BILATERALE. Alla luce di quanto fin qui espresso, possiamo affermare che il ricorrente è affetto da malattia professionale collegata all'attività di lavoro. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, compiuto ogni accertamento necessario, visitato il ricorrente, esaminate le osservazioni dei consulenti delle parti, possiamo affermare che il ricorrente è risultato affetto da malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro ed ha riportato danni all'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico valutato nella misura del 8% (otto percento) in riferimento al D.M. del 12.07.2000, a far data dalla domanda amministrativa”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro la stessa ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni prodotte dalla parte resistente. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari all'8%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
08/08/2024, nella causa iscritta al n. 2753/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“spondiloartrosi lombo sacrale con protrusioni discali l3-l4 e l4-l5. esiti di intervento chirurgico di artrodesi vertebrale per ernia discale l5-s1. sofferenza radicolare neurogena bilaterale”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari all'8% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, Parte_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 25.9.25
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore