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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4974/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento
(inutilmente richiesto in sede amministrativa) della rendita conseguente all'infortunio occorsogli in data 5 maggio 2014, già riconosciutagli nella sola misura del 25% e conseguentemente condannare l' al pagamento delle CP_1 differenze sui relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali
1 Sentenza R.G. n° 4974/24 ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'eziologia professionale, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni CP_1 caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da esiti, conseguenti all'infortunio predetto, che determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 27% con decorrenza, tuttavia, solo dal luglio 2024, essendo stati evidenziati aggravamenti in epoca successiva alla istanza amministrativa di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
2 Sentenza R.G. n° 4974/24 Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
5624).
-------------------
Inoltre, è appena il caso di rimarcare che: «La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (sic CASS. LAV. 3 CP_1
OTTOBRE 2014 N° 20954).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'evento pacificamente successivo al 9 agosto
3 Sentenza R.G. n° 4974/24 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 27 (ventisette)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dall' nonché alla data di instaurazione del giudizio, appare equo CP_1 compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè, “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè, senza riferimento a situazioni strettamente
4 Sentenza R.G. n° 4974/24 soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_3 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e
5 Sentenza R.G. n° 4974/24 art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 27
(ventisette) per cento, con decorrenza dal 1° luglio 2024, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate e CP_1 dichiara compensate le altre spese.
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Sentenza R.G. n° 4974/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento
(inutilmente richiesto in sede amministrativa) della rendita conseguente all'infortunio occorsogli in data 5 maggio 2014, già riconosciutagli nella sola misura del 25% e conseguentemente condannare l' al pagamento delle CP_1 differenze sui relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali
1 Sentenza R.G. n° 4974/24 ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'eziologia professionale, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni CP_1 caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da esiti, conseguenti all'infortunio predetto, che determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 27% con decorrenza, tuttavia, solo dal luglio 2024, essendo stati evidenziati aggravamenti in epoca successiva alla istanza amministrativa di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
2 Sentenza R.G. n° 4974/24 Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N°
5624).
-------------------
Inoltre, è appena il caso di rimarcare che: «La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (sic CASS. LAV. 3 CP_1
OTTOBRE 2014 N° 20954).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'evento pacificamente successivo al 9 agosto
3 Sentenza R.G. n° 4974/24 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 27 (ventisette)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dall' nonché alla data di instaurazione del giudizio, appare equo CP_1 compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè, “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè, senza riferimento a situazioni strettamente
4 Sentenza R.G. n° 4974/24 soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_3 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e
5 Sentenza R.G. n° 4974/24 art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 27
(ventisette) per cento, con decorrenza dal 1° luglio 2024, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate e CP_1 dichiara compensate le altre spese.
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Sentenza R.G. n° 4974/24