TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1898/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1898 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 ed elettivamente domiciliato a Bagheria (PA) in via Cortile Greco n. 71, C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Giancarlo Sciortino e Valeria Balistreri, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Salemi Oddo n. 32, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiore, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale) conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
05.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di separazione è fondata.
Le risultanze di causa hanno, infatti, ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le condizioni contenute nell'accordo, come modificato dalle parti nei termini di cui alla copia depositata il 12.03.2025, ai punti n. 1-2-3-4 non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti n. -5-6-7-
8-9-10-11, sempre nell'accordo come modificato dalle parti nei termini di cui alla copia depositata il 12.03.2025.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Bagheria (PA) il 06.09.2008, CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 128, parte II, serie A, anno 2008;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.07.2025
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1898 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 ed elettivamente domiciliato a Bagheria (PA) in via Cortile Greco n. 71, C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Giancarlo Sciortino e Valeria Balistreri, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Salemi Oddo n. 32, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiore, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale) conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
05.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di separazione è fondata.
Le risultanze di causa hanno, infatti, ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare lascia agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le condizioni contenute nell'accordo, come modificato dalle parti nei termini di cui alla copia depositata il 12.03.2025, ai punti n. 1-2-3-4 non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti n. -5-6-7-
8-9-10-11, sempre nell'accordo come modificato dalle parti nei termini di cui alla copia depositata il 12.03.2025.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Bagheria (PA) il 06.09.2008, CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 128, parte II, serie A, anno 2008;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.07.2025
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini