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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 129/2024 promossa da
, in qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, , assistiti dall'avv. SALVIONI STEFANO
[...] C.F._1
Ricorrenti
Contro
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Convenuto
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-i ricorrenti, genitori del minore si sono rivolti al Tribunale di Biella, in funzione di Persona_1
GL, chiedendo l'accertamento del diritto, in capo al figlio minore, alla erogazione dell'indennità di frequenza, con condanna dell'Istituto al relativo pagamento;
CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_
-la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione di funzionario è stata discussa oralmente all'odierna udienza tenutasi ex art. 127 bis c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note ex art. 101 c.p.c.
Considerato che:
-dall'esame delle risultanze in atti risultano accertate le seguenti circostanze;
con i verbali del 18.9.20, è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (l. 118/71, l. 289/90) e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità l. 104/92, art. 3, co. 3 (vd. doc. 1, 2, 3 fasc. ric.);
-in considerazione degli accertamenti della CM dianzi individuati, al minore è stata Per_1 riconosciuta l'indennità di frequenza e alla sig.ra il diritto a fruire dei giorni di permesso Parte_1 da lavoro per assistenza al minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;
-a seguito della visita di revisione del 7.9.22, la CM, con verbali emessi in pari data, ha ritenuto da un lato, minore NON invalido civile (minore non invalido art. 2 l. 118/71) e, dall'altro Per_1 lato, NON portatore di handicap (vd. doc. 3 e 2 fasc. ric.);
-all'esito della revisione, l'Istituto ha sospeso l'erogazione delle prestazioni (doc. 3 ric.);
-i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 445 bis cpc avverso il (solo) verbale con cui la CM aveva escluso la sussistenza, in capo a della situazione di handicap (vd. doc. 5 fasc. ric.); Per_1
-il Tribunale di Biella, in funzione di GL, ha disposto CTU al fine di verificare la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari ex art. 3, co. 3 l. 104/92 (stato di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art 3, comma 3 L 104/1992) e la CTU nominata ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in esame in capo a (doc. 6 ric.); Per_1
-il Tribunale ha in seguito omologato l'accertamento del requisito sanitario (doc. 7 fasc. ric.);
-con la presente azione giudiziaria, i genitori di affermando il diritto di quest'ultimo alla Per_1 percezione dell'indennità di frequenza stante il riconoscimento della situazione di handicap con
1 connotazione di gravità, hanno chiesto la condanna dell'Istituto alla relativa erogazione, ritenendo la sospensione della prestazione illegittima;
-come rilevato, i ricorrenti, introducendo il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., hanno contestato il giudizio formulato, all'esito della visita di revisione, dalla CM in relazione al solo requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/92 (handicap in situazione di gravità);
-il giudizio espresso dalla CM nel verbale assunto in pari data -7.9.22- in relazione al requisito sanitario di cui all'art. 2 l. 118/71 (minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, requisito ritenuto insussistente dalla CM all'esito della visita di revisione), non risulta essere stato, invece, oggetto di contestazione in sede giudiziaria prima della proposizione, in data 10.4.24, della presente causa ex artt. 442 e 414 c.p.c.,
-ebbene, tenuto conto della norma di cui all'art. 42, co. 3, seconda parte (disposizioni in materia di invalidità civile), d.l. 269/2003 e smi, secondo cui “La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”, i ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di formulare la domanda giudiziale per cui è processo (vd. Cass. SSUU sent. 14561/22);
-essi avrebbero, infatti, nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di revisione con cui è stato accertato il venir meno del requisito sanitario di cui all'art. 2 l. 118/71, dovuto contestare in sede giudiziaria tale accertamento;
non risulta, invece, essere stata adita nei termini di legge;
CP_2
- “In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo
l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (Cass. sez. lav., ord. 2740/23);
-la presente domanda deve essere dunque dichiarata improponibile, stante l'intervenuta decadenza, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione;
-stante il rilievo officioso della questione posta alla base della presente decisione e tenuto conto della natura della causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la domanda improponibile;
-spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Biella, 13/02/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 129/2024 promossa da
, in qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, , assistiti dall'avv. SALVIONI STEFANO
[...] C.F._1
Ricorrenti
Contro
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_1 P.IVA_1
Convenuto
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-i ricorrenti, genitori del minore si sono rivolti al Tribunale di Biella, in funzione di Persona_1
GL, chiedendo l'accertamento del diritto, in capo al figlio minore, alla erogazione dell'indennità di frequenza, con condanna dell'Istituto al relativo pagamento;
CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_
-la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione di funzionario è stata discussa oralmente all'odierna udienza tenutasi ex art. 127 bis c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note ex art. 101 c.p.c.
Considerato che:
-dall'esame delle risultanze in atti risultano accertate le seguenti circostanze;
con i verbali del 18.9.20, è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (l. 118/71, l. 289/90) e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità l. 104/92, art. 3, co. 3 (vd. doc. 1, 2, 3 fasc. ric.);
-in considerazione degli accertamenti della CM dianzi individuati, al minore è stata Per_1 riconosciuta l'indennità di frequenza e alla sig.ra il diritto a fruire dei giorni di permesso Parte_1 da lavoro per assistenza al minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;
-a seguito della visita di revisione del 7.9.22, la CM, con verbali emessi in pari data, ha ritenuto da un lato, minore NON invalido civile (minore non invalido art. 2 l. 118/71) e, dall'altro Per_1 lato, NON portatore di handicap (vd. doc. 3 e 2 fasc. ric.);
-all'esito della revisione, l'Istituto ha sospeso l'erogazione delle prestazioni (doc. 3 ric.);
-i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 445 bis cpc avverso il (solo) verbale con cui la CM aveva escluso la sussistenza, in capo a della situazione di handicap (vd. doc. 5 fasc. ric.); Per_1
-il Tribunale di Biella, in funzione di GL, ha disposto CTU al fine di verificare la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari ex art. 3, co. 3 l. 104/92 (stato di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art 3, comma 3 L 104/1992) e la CTU nominata ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in esame in capo a (doc. 6 ric.); Per_1
-il Tribunale ha in seguito omologato l'accertamento del requisito sanitario (doc. 7 fasc. ric.);
-con la presente azione giudiziaria, i genitori di affermando il diritto di quest'ultimo alla Per_1 percezione dell'indennità di frequenza stante il riconoscimento della situazione di handicap con
1 connotazione di gravità, hanno chiesto la condanna dell'Istituto alla relativa erogazione, ritenendo la sospensione della prestazione illegittima;
-come rilevato, i ricorrenti, introducendo il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., hanno contestato il giudizio formulato, all'esito della visita di revisione, dalla CM in relazione al solo requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/92 (handicap in situazione di gravità);
-il giudizio espresso dalla CM nel verbale assunto in pari data -7.9.22- in relazione al requisito sanitario di cui all'art. 2 l. 118/71 (minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, requisito ritenuto insussistente dalla CM all'esito della visita di revisione), non risulta essere stato, invece, oggetto di contestazione in sede giudiziaria prima della proposizione, in data 10.4.24, della presente causa ex artt. 442 e 414 c.p.c.,
-ebbene, tenuto conto della norma di cui all'art. 42, co. 3, seconda parte (disposizioni in materia di invalidità civile), d.l. 269/2003 e smi, secondo cui “La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”, i ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di formulare la domanda giudiziale per cui è processo (vd. Cass. SSUU sent. 14561/22);
-essi avrebbero, infatti, nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di revisione con cui è stato accertato il venir meno del requisito sanitario di cui all'art. 2 l. 118/71, dovuto contestare in sede giudiziaria tale accertamento;
non risulta, invece, essere stata adita nei termini di legge;
CP_2
- “In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile anche d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo
l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (Cass. sez. lav., ord. 2740/23);
-la presente domanda deve essere dunque dichiarata improponibile, stante l'intervenuta decadenza, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione;
-stante il rilievo officioso della questione posta alla base della presente decisione e tenuto conto della natura della causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la domanda improponibile;
-spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Biella, 13/02/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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