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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1612/2022 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Concetto Pirrottina per procura in atti,
ricorrente
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 giugno 2022 Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
con contratto a tempo determinato, durante i seguenti
[...]
periodi 11/05/2017 - 31/07/2017, 30/09/2017 - 31/10/2017 e 1/11/2017 -
31/12/2017 con le mansioni di operaio Livello 004 – special. elettricista di centrale, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo la condanna di parte resistente alla corresponsione della complessiva somma di 4.705,87 euro a titolo di 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, ex fest. e straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nella contumacia della società resistente, regolarmente citata, la causa, istruita mediante documenti e prova testimoniale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
poi la collaborazione, l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione (v. Cass. n. 29646/2018, n. 2728/2010).
Va evidenziato altresì, in punto di distribuzione dell'onere della prova, che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (v. Cass., sez. un., n. 13533/2001). Nel caso di specie il ricorrente ha adempiuto all'onere su di esso incombente di dimostrare sia l'esistenza che la durata del rapporto di lavoro subordinato mediante la produzione della busta paga emessa dalla società resistente e sottoscritta dal lavoratore, nonché dei relativi contratti di lavoro, da cui si evince la data di inizio del rapporto lavorativo e la relativa categoria di inquadramento, nonché il livello contrattuale.
Può ritenersi quindi che il ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto lavorativo con la società convenuta, costituente la fonte negoziale del diritto azionato, nonché la scadenza dei termini previsti per il pagamento, trattandosi di voci retributive da corrispondersi mese per mese (13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, ex fest.). Diversamente, la società resistente, non costituendosi, non ha fornito la prova contraria dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione mediante adempimento.
Peraltro, in sede di interrogatorio formale, il rappresentante legale della società ha dichiarato che il ricorrente “non ha goduto di ferie per impossibilità”, confermando la circostanza secondo cui il lavoratore vanterebbe un credito nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni rese. Lo stesso ha infatti dichiarato che “ci possono essere nel periodo di fermo dell'attività differenze retributive di 50, 60 euro per ogni mensilità. Potrebbe esserci una differenza di
1.500,00 euro circa”.
La società convenuta va pertanto condannata a corrispondere, in favore dell'istante, l'importo di 2.125,67 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, a titolo di 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, ex fest. Per la determinazione di tale somma si possono applicare i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto pienamente condivisibili da questo Giudice che non ha alcuna ragione per discostarsene. 3.- Diversamente, non può essere accolta la domanda relativa alla condanna della società al pagamento dell'importo lamentato a titolo di straordinario.
Sul punto, si evidenzia che il lavoratore che domandi il compenso per il lavoro straordinario è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n.
29646/2018, n. 3714/2009).
Pertanto, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018).
In tal casi, quindi, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ossia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, dal momento che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'asserito orario di lavoro straordinario svolto dal ricorrente, non essendo emerso in termini puntuali il regime temporale della prestazione espletata oltre l'orario di lavoro.
I testimoni escussi, in particolare, non hanno specificato gli orari concretamente osservati dal lavoratore, avendo confermato in via generica che lo stesso svolgeva prestazioni straordinarie ogniqualvolta veniva chiamato per risolvere problemi all'impianto. Seppur dall'istruttoria sia emersa una disponibilità dell'istante a recarsi sul luogo del lavoro per eventuali emergenze, non può desumersi una precisa collocazione temporale delle prestazioni rese oltre l'orario concordato, con la conseguenza tale circostanza, di per sé, non può ritenersi idonea a dimostrare che egli abbia svolto le ore di lavoro straordinario lamentate.
3. – Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di 2.125,67 euro a titolo di 13^ e 14^ Parte_1
mensilità, ferie non godute, ex fest, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
3) rigetta per il resto;
4) compensa le spese di lite.
Palmi, 15/05/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos