TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. g. n. 4694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4694 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in AN (NA) alla via Buonarroti n. 15, presso lo studio dell'avv. Ageo Piscopo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
AN (NA) alla via F. Caracciolo n.9, presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate per l'udienza cartolare del 13.06.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 la ricorrente sig.ra , Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. , Controparte_1 evidenziava che, da tale rapporto, era nata in data [...] la figlia , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Attesa l'intervenuta rottura del rapporto sentimentale con il resistente, la ricorrente adiva il Tribunale, domandando di stabilire l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e di determinare l'importo mensile a carico del resistente da corrispondere a titolo di mantenimento della minore, oltre alle stese straordinarie;
chiedeva, infine, disciplinarsi il regime di visite e di incontri padre-figlia nonché l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a tutela della minore.
Instaurato il contraddittorio, in data 25.01.2025 si costituiva il resistente, il quale, contestando quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative di bonario componimento della res controversa e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come articolate nel libello introduttivo ad opera della controparte.
All'udienza del 20.05.2025 le parti ed i rispettivi difensori chiedevano breve rinvio a trattazione scritta per il deposito dell'accordo inerente alle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore;
il Giudice rinviava quindi ex art. Persona_1
127 ter c.p.c. alla data del 13.06.2025 per il deposito in atti del detto accordo, sottoscritto da entrambe le parti con la rinuncia alla comparizione in udienza.
Nelle note depositate nel termine concesso veniva quindi depositato l'accordo intercorso tra le parti, per cui il Giudice, con successivo provvedimento del
2.09.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti, con note congiunte depositate in data
12.06.2025, hanno chiesto di recepire l'accordo sulle condizioni inerenti alla genitorialità della figlia minore, (nata a [...] il [...]), che di Persona_1 seguito si trascrive:
“- Affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della stessa presso la madre con residenza in Afragola alla Via Setola
2 n.28;
- Prevedersi in capo al Sig. il diritto di visita della minore in modalità libera Per_1 da concordarsi di volta in volta con la madre con congruo preavviso e comunque per due giorni a settimana dalle ore 16,30 alle 21,30 ed un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera;
- Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere per la figlia Controparte_1
a titolo di mantenimento l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) Persona_1 con rivalutazione istat annuale da corrispondersi entro ogni 12 del mese alla Sig.ra
a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e/o nei modi tracciabili Parte_1 consueti;
- Prevedersi in capo alla Sig.ra il diritto di richiedere e percepire Parte_1
l'intero assegno unico universale e/o qualunque contribuzione o agevolazione statale relativa alla figlia nella misura del 100%, stante la rinuncia della Persona_1 quota del 50% di sua spettanza relativa all'assegno unico universale da parte del
Sig. a favore della Sig.ra , che pertanto la Controparte_1 Parte_1 percepirà al 100%.
- Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie relative alla figlia e, in ogni caso, in merito alle spese si Per_1 rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore della figlia, appaiono conformi all'interesse della minore, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da (c.f.: Parte_1
Con
) e (c.f.: ) in merito C.F._1 CP_1 C.F._2 alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, CP_1
3 (nata a [...] il [...]), come riportato in parte motiva, e lo recepisce, Per_1 dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4694 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in AN (NA) alla via Buonarroti n. 15, presso lo studio dell'avv. Ageo Piscopo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
AN (NA) alla via F. Caracciolo n.9, presso lo studio dell'avv. Carolina Capuano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate per l'udienza cartolare del 13.06.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 la ricorrente sig.ra , Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. , Controparte_1 evidenziava che, da tale rapporto, era nata in data [...] la figlia , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Attesa l'intervenuta rottura del rapporto sentimentale con il resistente, la ricorrente adiva il Tribunale, domandando di stabilire l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e di determinare l'importo mensile a carico del resistente da corrispondere a titolo di mantenimento della minore, oltre alle stese straordinarie;
chiedeva, infine, disciplinarsi il regime di visite e di incontri padre-figlia nonché l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno a tutela della minore.
Instaurato il contraddittorio, in data 25.01.2025 si costituiva il resistente, il quale, contestando quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative di bonario componimento della res controversa e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come articolate nel libello introduttivo ad opera della controparte.
All'udienza del 20.05.2025 le parti ed i rispettivi difensori chiedevano breve rinvio a trattazione scritta per il deposito dell'accordo inerente alle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore;
il Giudice rinviava quindi ex art. Persona_1
127 ter c.p.c. alla data del 13.06.2025 per il deposito in atti del detto accordo, sottoscritto da entrambe le parti con la rinuncia alla comparizione in udienza.
Nelle note depositate nel termine concesso veniva quindi depositato l'accordo intercorso tra le parti, per cui il Giudice, con successivo provvedimento del
2.09.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti, con note congiunte depositate in data
12.06.2025, hanno chiesto di recepire l'accordo sulle condizioni inerenti alla genitorialità della figlia minore, (nata a [...] il [...]), che di Persona_1 seguito si trascrive:
“- Affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della stessa presso la madre con residenza in Afragola alla Via Setola
2 n.28;
- Prevedersi in capo al Sig. il diritto di visita della minore in modalità libera Per_1 da concordarsi di volta in volta con la madre con congruo preavviso e comunque per due giorni a settimana dalle ore 16,30 alle 21,30 ed un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera;
- Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere per la figlia Controparte_1
a titolo di mantenimento l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) Persona_1 con rivalutazione istat annuale da corrispondersi entro ogni 12 del mese alla Sig.ra
a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e/o nei modi tracciabili Parte_1 consueti;
- Prevedersi in capo alla Sig.ra il diritto di richiedere e percepire Parte_1
l'intero assegno unico universale e/o qualunque contribuzione o agevolazione statale relativa alla figlia nella misura del 100%, stante la rinuncia della Persona_1 quota del 50% di sua spettanza relativa all'assegno unico universale da parte del
Sig. a favore della Sig.ra , che pertanto la Controparte_1 Parte_1 percepirà al 100%.
- Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle Controparte_1 spese straordinarie relative alla figlia e, in ogni caso, in merito alle spese si Per_1 rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore della figlia, appaiono conformi all'interesse della minore, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da (c.f.: Parte_1
Con
) e (c.f.: ) in merito C.F._1 CP_1 C.F._2 alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, CP_1
3 (nata a [...] il [...]), come riportato in parte motiva, e lo recepisce, Per_1 dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4