Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2701 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. PIFANI MASSIMO e dall'avv. TURCI MATTEO;
matrimonio celebrato in FORLI' il 02/05/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
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la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi hanno già abbandonato la casa coniugale, dato disdetta dal contratto di locazione e trasferito la propria residenza presso i propri genitori, il Sig. Pt_1 in LÌ, Via del Prete, n.8 (int.3) e la Sig.ra in LÌ, Via
[...] Controparte_1
Medaglie d'Oro, n. 66.
3) La figlia minore (di anni 16) resterà affidata ad entrambi i genitori (affido Per_1 condiviso), con collocazione, come da volontà espressa dalla medesima, a settimane alternate presso ciascun genitore, con possibilità per il padre o la madre di tenerla con sé dietro richiesta della figlia, anche sulla scorta dei futuri impegni scolastici ed educativi, e previo accordo formalizzato fra loro con congruo anticipo. La stessa fisserà la propria residenza in LÌ (FC) in Via del Prete, n.8 (int.3).
4) La figlia minore trascorrerà singolarmente con il padre e singolarmente Per_1 con la madre un periodo di vacanza della durata di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, della durata di 7 giorni, durante le vacanze di Natale, e della durata di 3 giorni, durante le vacanze di Pasqua, che verrà definito ogni anno compatibilmente con le esigenze e le ferie dei separandi, nonché con gli impegni scolastici futuri della minore.
5) I giorni di Natale e di Santo Stefano, nonché quelli di Pasqua e del Lunedì Santo, verranno trascorsi dalla figlia ad anni alterni ora con l'uno ora con l'altro genitore.
6) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi momenti di convivenza. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. I ricorrenti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, affinché la stessa riceva cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) In virtù del tempo paritetico trascorso dalla minore con entrambi i genitori e della parità di reddito dei medesimi, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore durante le giornate trascorse con la stessa. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, graveranno nella misura del 50% su ciascuno. A tale scopo i coniugi dichiarano di recepire il protocollo di intesa del
2 Tribunale di LÌ 27/07/2016. Esse saranno da corrispondersi entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa, da un genitore all'altro a seconda di chi le avrà anticipate.
8) I separandi si riconoscono reciprocamente piena libertà di fissare, nel territorio dello Stato, la propria residenza o il domicilio, e si impegnano a prestare il loro consenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di loro per ottenere il passaporto, anche per consentire al coniuge di portare con sé all'estero la figlia minore.
9) I coniugi sono entrambi autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di contribuzione al mantenimento, e richiederanno ciascuno per proprio conto la quota del 50% dell'assegno unico spettante per la figlia . Per_1
10) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra i coniugi, ed i rispettivi difensori rinunciano altresì alla solidarietà di legge.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (n. 43, P. 1 anno 2021).
LÌ, 11/04/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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