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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/07/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
54/2024 r.g. lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato il 4/11/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 54/2024 r.g.; promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lavorgna (C.F.
), nello studio del quale elettivamente domicilia, C.F._2
in Telese Terme (BN) al Viale Minieri 179, come da mandato allegato al ricorso;
APPELLANTE
CONTRO
. (P.IVA: ), corrente in Trento, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F.:
), e sede amministrativa in Martina Franca alla C.F._3
Via Villa Castelli n. 10, rappr. e dif. dall'Avv. Gianfranco Muschio Schiavone (C.F.: giusta mandato in calce alla C.F._4
comparsa e presso lo stesso elett. dom.ta;
APPELLATA
E
C.F. – Partita IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide
Esposito (C.F.: ) come da procura generale C.F._5
autenticata a cura del notaio dott. dd. 13.11.2024 Persona_1
sub rep. n. 57001 (raccolta n. 16791), con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Dislocazione del Servizio Legale delle
[...]
di Trento, via Trener, 7 – Trento;
CP_2
APPELLATA
OGGETTO: RETRIBUZIONE
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In riforma e/o annullamento della Sentenza non definiva 107/2023 pubbl. il 20/07/2023, e della Sentenza n. 72/2024 pubbl. il 07/05/2024 rese dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento, nella persona del dott. Giorgio Flaim,
1. Condannare la in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'istante e per le causali espresse, della somma di € 5.920,33 ovvero della diversa somma che l'adito giudice riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione.
2. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
3. Condannare, l'appellata alle spese e competenze di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e
Cpa, come per legge.
In via istruttoria. omissis
Controparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello disporre l'estromissione di dal Controparte_2
presente giudizio per mancanza di titolarità passiva del rapporto controverso.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'appello effettuata dal
Sig. o in subordine, concedere adeguato termine a Parte_1
difesa;
2. accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta integrazione delle differenze retributive accertate dalla CTU in primo grado per intervenuto pagamento spontaneo da parte della Controparte_1
Nel merito:
3. rigettare ogni altra domanda formulata dal Sig. Parte_1
poiché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e, per l'effetto;
4. confermare la sentenza non definitiva di primo grado n. 107/2023 pubbl. il 20/07/2023 emessa dal Tribunale di Trento – Sezione Lavoro – in persona del dott. G. Flaim nonché la sentenza definitiva di primo grado n. 72/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa dal Tribunale di Trento – Sezione
Lavoro – in persona del dott. G. Flaim;
In subordine:
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Sig. ridurre l'eventuale debenza Parte_1
della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
protempore Sig. , a quanto effettivamente provato e/o ritenuto Parte_2
di giustizia;
In ogni caso:
6. con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si rivolse al giudice del lavoro di Trento per Parte_1
chiedere che gli venissero riconosciute, nei confronti di Controparte_1
e di obbligata in solido, differenze retributive
[...] CP_2 Controparte_2
per € 35.617,20. Espose che aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze di nell'ambito dell'appalto per il trasporto Controparte_1
di prodotti postali e attività collegate nel territorio della provincia di
Trento di per il periodo dal 21/1/2014 al 15/11/2020; Controparte_2
che aveva sempre svolto mansioni di autista di autocarro con patente C e addetto alle operazioni di scambio presa, custodia, consegna effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette presso gli uffici postali di
Trento; che aveva sempre osservato un orario articolato su 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì e precisamente, nei periodi 21/1/2014-
31/8/2014 e dal 1°/9/2014 al 31/12/2015 per almeno 7 ore e 36 minuti al giorno e dal 1°/1/2016 per almeno 8 ore giornaliere;
che inoltre nella giornata del venerdì si recava in un autolavaggio dove a proprie spese lavava l'autocarro dell'azienda, per un'ora a settimana non indicata in busta paga;
che il suo lavoro si sviluppava per oltre sei ore giornaliere fuori dal territorio urbano senza usufruire di una pausa tra le h 11,00 e le h. 15,00; lamentò di non aver ricevuto gli emolumenti di cui all'art. 48
CCNL; che fino al mese di maggio 2018 le indennità sostitutiva di mensa, di vestiario e di produttività erano state erogate in misura inferiore al previsto e comunque senza considerare tutti gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
che non aveva percepito i ratei dell'indennità di rinnovo contrattuale del 22/12/2015; che la 13ma e la
14ma mensilità erano state calcolate in misura inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, così come la retribuzione per ferie godute,
l'indennità per ferie non godute e festività; che non aveva mai somme per lavoro supplementare, lavoro straordinario, trasferta e che il TFR, in ragione di tutte queste mancanze, era stato calcolato in misura inferiore al dovuto e che non aveva ricevuto le spettanze di fine rapporto quali ratei di
13ma, 14ma, indennità di presenza, indennità di produttività e scatto di anzianità. Tutto era analiticamente riportato nel conteggio contenuto nello stesso ricorso. si costituì in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1
eccepì la prescrizione di ogni pretesa maturata antecedentemente al mese di maggio 2015; contestò il conteggio riportato in ricorso;
contestò la fondatezza delle pretese esponendo che sussisteva anzi un credito della società per erogazione di somme retributive maggiori rispetto al dovuto per totali € 14.708,08, oltre ad aver versato i contributi previdenziali ed assicurativi per € 5.822,49; propose domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento di € 20.530,57. si costituì in giudizio ed eccepì la decadenza Controparte_2
dell'azione del lavoratore ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003 oltre all'infondatezza, nel merito, della domanda;
in via subordinata propose domanda nei confronti di quale soggetto direttamente Controparte_1
ed effettivamente obbligato per le prestazioni del ricorrente e in ulteriore subordine per essere tenuta indenne da Controparte_1 A seguito di trattazione, il giudice adito pronunciò sentenza parziale n. 107/2023 in data 20/7/2023, in cui, disattese le eccezioni di prescrizione e di decadenza, respinse altresì la domanda del ricorrente avente ad oggetto l'indennità di trasferta nonché quelle aventi ad oggetto il pagamento di retribuzione di un'ora di lavoro straordinario per il lavaggio dell'autocarro e al rimborso della relativa spesa e rigettò la domanda di ripetizione proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
Disposta la rimessione della causa in istruttoria, il giudice dispose poi
CTU contabile per il calcolo di differenze retributive.
Le parti si riservarono l'appello avverso la sentenza non definitiva.
Espletata CTU, il giudice adito pronunciò sentenza definitiva in data
7/5/2024, n. 72/2024, in cui condannò in solido con Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 1.283,98 oltre maggior Controparte_2
danno da svalutazione e gli interessi. ha proposto appello con ricorso del 7/5/2024 Parte_1
avverso entrambe le sentenze.
Con riguardo alla sentenza non definitiva ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di corresponsione dell'indennità di trasferta, per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., deducendo l'appellante che era stata la stessa azienda ad ammettere che in alcuni giorni vi era diritto del ricorrente alla trasferta, indicando il relativo importo nei propri conteggi, per poi scorporarlo dalle voci asseritamente dovute dal lavoratore;
avrebbe quindi errato il primo giudice nel non rilevare che la stessa società aveva indicato come spettante l'importo di € 5.028,22.
Con riguardo alla sentenza definitiva l'appellante ha lamentato l'errore in cui era incorso il primo giudice in quanto dalla CTU emergeva dovuta la somma di € 2.176,09, mentre nella sentenza era stato indicato l'importo dovuto di € 1.283,98 senza motivazione. In ragione di tali motivi di appello ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento dell'importo complessivo Controparte_1
di € 5.920,33 o la diversa somma di giustizia con gli accessori dovuti per legge.
costituitasi in giudizio, ha eccepito che unica Controparte_2
legittimata passiva rispetto alle obbligazioni sorgenti dal rapporto di lavoro è di non aver alcun interesse a coltivare il Controparte_1
giudizio e ha chiesto l'estromissione dal giudizio, avendo l'appellante chiesto la riforma della sentenza di condanna solo nei confronti di
[...]
Controparte_1
parimenti si è costituita in giudizio;
dopo aver Controparte_1
eccepito che il ricorso non era stato notificato al procuratore costituito e che erano nulle le attestazioni ivi contenute e la notifica, ha dichiarato di essere disposta a versare all'appellante la differenza tra la somma contenuta nella sentenza e quella risultante dalla relazione di CTU che per asserito errore il primo giudice non aveva recepito, pari ad € 892,11; per il resto ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, in quanto il ricorso era da ritenere nullo per indeterminatezza delle allegazioni sui fatti costituitivi del preteso credito alla remunerazione per la trasferta.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con dispositivo reso pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione dell'appellata CP_1
in relazione alla nullità della notifica al precedente procuratore
[...]
della stessa, avv. Antonio Caiazzo.
Risulta dalle produzioni dell'appellante che lo stesso aveva provveduto a notificare il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza in data
24/3/2025 al procuratore di costituito in primo grado, Controparte_3
ma la notifica non era andata a buon fine, del che lo stesso appellante dava atto nella nota accompagnatoria del deposito della relata;
ciò in quanto l'avv. Antonio Caiazzo era stato cancellato dall'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto sin dal 20/12/2024; la notifica dell'atto di appello era stata quindi eseguita alla stessa Controparte_3
che si è costituita e si è difesa in giudizio. Alla luce di tale
[...]
costituzione in giudizio resta sanata ogni nullità riguardante la notifica, per avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, ai sensi dell'art. 156 u. co. c.p.c.. Mette conto rilevare che resta irrilevante il mancato rispetto del termine di giorni 10 assegnato per la notifica dell'appello e del successivo decreto, atteso che, giusta insegnamento della S.C., nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (cfr. CASS.
24034/2020).
Tanto premesso, come da narrativa che precede, l'appellante propone due motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza non definitiva, n.
197/2023, nella parte relativa al mancato riconoscimento di somme per la trasferta che aveva dichiarato di aver maturato, in quanto il Parte_1
suo lavoro si sviluppava per oltre sei ore al giorno fuori dal territorio urbano. Lamenta in particolare l'appellante che il primo giudice non ha tenuto conto delle allegazioni della stessa convenuta, che nella sua memoria di costituzione in giudizio aveva preso posizione sulla questione della trasferta, riconoscendo che lui aveva lavorato per alcuni giorni per più di sei ore fuori dal territorio del Comune di Trento, così maturando il relativo emolumento;
deduce l'appellante che nel Controparte_3
proporre domanda riconvenzionale di restituzione di somme retributive erogate in eccedenza rispetto al dovuto, aveva espressamente decurtato da tale eccedenza gli importi maturati per indennità di trasferta, così riconoscendo il diritto del ricorrente a tale titolo, specificamente per l'importo complessivo di € 5.028,22, come risultante dai conteggi allegati.
Si duole quindi della violazione degli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e dell'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove).
senza prendere posizione in merito alle proprie Controparte_3
allegazioni in prime cure concernenti la trasferta, sulle quali si fonda il suesposto motivo di impugnazione, contesta e richiama le motivazioni della sentenza laddove è stata ritenuta generica la domanda e generici i fatti posti a suo fondamento, senza che il ricorrente avesse provveduto a precisare le proprie allegazioni in ottemperanza all'invito rivoltogli dal giudice con l'ordinanza dell'11/1/2022, di tal ché il giudice aveva disatteso le richieste di prova orale (e, per quanto qui rileva, anche quella riguardante la trasferta) reputandole inammissibili perché eccessivamente generiche.
L'appellata ha richiamato la giurisprudenza secondo cui Quando il ricorso introduttivo di una controversia di lavoro è carente delle allegazioni necessarie a supportare il fondamento della domanda o a consentire
l'espletamento della prova testimoniale, tali carenze non determinano la nullità della domanda, ben identificata e sulla quale si è instaurato correttamente il contraddittorio, ma impediscono il suo accoglimento nel merito, non essendo neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l'esercizio di poteri officiosi…”. Tali deduzioni non si confrontano però con la specifica doglianza dell'appellante, dianzi riassunta, incentrata sull'ammissione della parziale fondatezza della pretesa di avente ad oggetto l'indennità di Parte_1
trasferta.
Il motivo di appello risulta in parte fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
In primo grado aveva dedotto di aver maturato Controparte_1
un credito nei confronti di asserendo di avergli pagato Parte_1
importi eccedenti rispetto a quanto obiettivamente spettantegli per diverse voci retributive;
con specifico riferimento all'indennità di trasferta, alla pag. 10 della comparsa aveva dedotto: Come risulta dettagliatamente dagli allegati da 15.01 a 15.68 laddove gli MPT prevedevano un tempo superiore alle 6 ore fuori dal comune di Trento, consultando i report del satellitare solo in alcuni giorni nel periodo preso in considerazione ha effettivamente superato le 6 ore fuori dal comune di Trento. Laddove si proceda a compensare la trasferta spettante con le ore retribuite in più si perviene comunque ad un credito rilevante in favore dell'azienda, pari ad
€ 7.336.06. Ancora, nel conteggio riportato alla pag. 14 della comparsa,
l'appellata aveva indicato di aver retribuito a ore di lavoro in Parte_1
più, rispetto a quelle effettivamente prestate, per un importo che, compensato con la trasferta spettante, dava il risultato di € 7.336,06.
Coerentemente la società ribadiva tale deduzione a pag. 7 delle note autorizzate del 17/3/2022.
A tali deduzioni non può essere riconosciuto altro significato che quello del riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di lavoro da parte di per oltre 6 ore fuori dal comune di Trento per alcuni Parte_1
giorni, per cui tale fatto va ritenuto ammesso e quindi sottratto all'onere della prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice pone a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
In particolare, in merito alla esatta determinazione delle ore di trasferta, la società aveva prodotto in prime cure sub 15.68 un dettagliato conteggio, con il titolo “RIEPILOGO DIFFERENZE A
DEBITO/CREDITO DIPENDENTE PER ORE PAGATE IN PIU' E/O
TRASFERTA” elencante una serie di importi, parte dei quali preceduti dal segno “meno”, corrispondenti a quanto la società sosteneva di aver pagato in più a (e quindi a debito del dipendente), ed Parte_1
altri importi in positivo, corrispondenti a quanto la stessa società riconosceva maturato da per trasferta (e quindi a credito del Parte_1
dipendente), con un importo finale che si assumeva a credito della società pari ad € 7.336,00.
È a tale conteggio che bisogna quindi fare riferimento per la quantificazione delle spettanze per trasferta non contestate da CP_1
[...]
Erra infatti l'appellante nell'indicare l'importo riconosciuto in € 5.028,22, traendolo dagli allegati prodotti in prime cure da da 15.01 CP_1
a 15.67; a parte l'incongruenza del risultato esposto, in quanto la somma di tutti gli importi riportati in ciascuno di quei prospetti sotto la voce
“importo trasferta” dopo la colonna “trasferta spettante” non dà quel risultato, osserva la Corte che i predetti allegati si limitano a ricostruire gli importi retributivi astrattamente spettanti al dipendente per Parte_1
ciascun giorno del periodo di lavoro, in base agli MPT (acronimo di modelli programma trasporto) assegnati a indicando in Parte_1
particolare i giorni di teorica spettanza della trasferta in relazione allo specifico programma quotidiano di trasporto di competenza dell'autista, ove il modello prevedeva un tempo maggiore di 6 ore tra l'uscita e il ritorno al comune di Trento;
che si trattasse di previsioni astratte è agevolmente desunto anche dal fatto che in quei prospetti sono riportati degli orari fissi di entrata ed uscita dal comune di Trento, e il corrispondente importo fisso della trasferta.
Più correttamente, viene invece in rilievo il menzionato conteggio sub
15.68. Nell'indicazione degli importi maturati a titolo di trasferta ivi riportati, aveva infatti considerato le effettive trasferte Controparte_1
lavorate da in base ai dati estratti dal cronotachigrafo Parte_1
del mezzo utilizzato e alle risultanze del sistema satellitare di rilevazione dei percorsi, con precisa indicazione delle annualità e mensilità di riferimento. Mentre la sommatoria di tutti gli importi preceduti dal segno
“meno”, per le ore asseritamente pagate al dipendente in eccesso, dà come risultato l'importo di € 9.489,25, quello degli importi in positivo, per la trasferta spettante al dipendente, dà come risultato l'importo di € 2.153,18; la differenza è pari ad € 7.336,07, corrispondente all'importo reclamato da nei confronti di CP_1 Parte_1
L'importo per indennità di trasferta che ha CP_1
riconosciuto ex actis dovuto a si determina pertanto in Parte_1
€ 2.153,00, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma via via periodicamente rivalutata, dal dì della maturazione del diritto (individuato nel termine di pagamento della retribuzione mensile per la mensilità di riferimento, come da doc. 51.68 di al saldo, trattandosi di credito di lavoro. CP_1
In tali termini va accolto il primo motivo di appello di Parte_1
riferito alla sentenza n. 107/2023.
[...]
Il secondo motivo di appello è invece infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente indicato l'importo dovutogli da all'esito della CTU, in quanto Controparte_1
il CTU avrebbe accertato come dovuta, per differenze retributive, la somma di € 2.176,09, anziché quella inferiore riconosciuta in sentenza, pari ad € 1.283,98, ed il giudice non avrebbe in alcun modo motivato sulla riduzione dell'importo, rispetto alle conclusioni del CTU.
L'assunto dell'appellante non trova alcun riscontro: nelle conclusioni della relazione peritale si legge infatti “si riferisce che in base a quanto sopra e facendo rinvio agli allegati prospetti di conteggio, il ricorrente, sig. , ha maturato, nel periodo in analisi, dal Parte_1
21.01.2014 al 15.11.2020, un importo complessivo lordo a titolo di differenze retributive spettanti, pari ad € 1.283,98
(milleduentottantatre/98) ed effettivamente, sommando i totali per ciascun anno, riportati dal CTU nel corpo della relazione, si perviene esattamente all'importo riportato nelle conclusioni.
Del tutto correttamente, quindi, il primo giudice, recependo le conclusioni dell'Ausiliare, ha quantificato l'importo dovuto da
[...]
a per differenze retributive. CP_1 Parte_1
La sentenza n. 72/2024 deve essere pertanto integralmente confermata.
Nulla si provvede nei confronti di evocata in Controparte_2
giudizio nel grado di appello ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza proposizione di domande nei suoi confronti.
Venendo al regolamento delle spese, tenuto conto del complessivo esito della lite (che ha visto vittorioso solo per circa il 10% di Parte_1
quanto preteso, anche all'esito dell'appello, e la convenuta soccombente sulla domanda riconvenzionale), risulta equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 107/2023 del Parte_1
20/7/2023 ed avverso la sentenza definitiva n. 72/2024 del 7/5/2024 del tribunale di Trento, giudice del lavoro In parziale accoglimento dell'appello
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 107/2023, punto 3 del dispositivo, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di indennità di trasferta l'importo di € 2.153,18, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle scadenze al saldo;
Conferma nel resto la sentenza n. 107/2023 e la sentenza n. 72/2024;
Compensa interamente tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
Trento, 12/6/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr.ssa Camilla Gattiboni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato il 4/11/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 54/2024 r.g.; promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lavorgna (C.F.
), nello studio del quale elettivamente domicilia, C.F._2
in Telese Terme (BN) al Viale Minieri 179, come da mandato allegato al ricorso;
APPELLANTE
CONTRO
. (P.IVA: ), corrente in Trento, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F.:
), e sede amministrativa in Martina Franca alla C.F._3
Via Villa Castelli n. 10, rappr. e dif. dall'Avv. Gianfranco Muschio Schiavone (C.F.: giusta mandato in calce alla C.F._4
comparsa e presso lo stesso elett. dom.ta;
APPELLATA
E
C.F. – Partita IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide
Esposito (C.F.: ) come da procura generale C.F._5
autenticata a cura del notaio dott. dd. 13.11.2024 Persona_1
sub rep. n. 57001 (raccolta n. 16791), con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Dislocazione del Servizio Legale delle
[...]
di Trento, via Trener, 7 – Trento;
CP_2
APPELLATA
OGGETTO: RETRIBUZIONE
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In riforma e/o annullamento della Sentenza non definiva 107/2023 pubbl. il 20/07/2023, e della Sentenza n. 72/2024 pubbl. il 07/05/2024 rese dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento, nella persona del dott. Giorgio Flaim,
1. Condannare la in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'istante e per le causali espresse, della somma di € 5.920,33 ovvero della diversa somma che l'adito giudice riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione.
2. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
3. Condannare, l'appellata alle spese e competenze di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e
Cpa, come per legge.
In via istruttoria. omissis
Controparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello disporre l'estromissione di dal Controparte_2
presente giudizio per mancanza di titolarità passiva del rapporto controverso.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'appello effettuata dal
Sig. o in subordine, concedere adeguato termine a Parte_1
difesa;
2. accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta integrazione delle differenze retributive accertate dalla CTU in primo grado per intervenuto pagamento spontaneo da parte della Controparte_1
Nel merito:
3. rigettare ogni altra domanda formulata dal Sig. Parte_1
poiché inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e, per l'effetto;
4. confermare la sentenza non definitiva di primo grado n. 107/2023 pubbl. il 20/07/2023 emessa dal Tribunale di Trento – Sezione Lavoro – in persona del dott. G. Flaim nonché la sentenza definitiva di primo grado n. 72/2024 pubbl. il 07/05/2024 emessa dal Tribunale di Trento – Sezione
Lavoro – in persona del dott. G. Flaim;
In subordine:
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Sig. ridurre l'eventuale debenza Parte_1
della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
protempore Sig. , a quanto effettivamente provato e/o ritenuto Parte_2
di giustizia;
In ogni caso:
6. con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si rivolse al giudice del lavoro di Trento per Parte_1
chiedere che gli venissero riconosciute, nei confronti di Controparte_1
e di obbligata in solido, differenze retributive
[...] CP_2 Controparte_2
per € 35.617,20. Espose che aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze di nell'ambito dell'appalto per il trasporto Controparte_1
di prodotti postali e attività collegate nel territorio della provincia di
Trento di per il periodo dal 21/1/2014 al 15/11/2020; Controparte_2
che aveva sempre svolto mansioni di autista di autocarro con patente C e addetto alle operazioni di scambio presa, custodia, consegna effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette presso gli uffici postali di
Trento; che aveva sempre osservato un orario articolato su 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì e precisamente, nei periodi 21/1/2014-
31/8/2014 e dal 1°/9/2014 al 31/12/2015 per almeno 7 ore e 36 minuti al giorno e dal 1°/1/2016 per almeno 8 ore giornaliere;
che inoltre nella giornata del venerdì si recava in un autolavaggio dove a proprie spese lavava l'autocarro dell'azienda, per un'ora a settimana non indicata in busta paga;
che il suo lavoro si sviluppava per oltre sei ore giornaliere fuori dal territorio urbano senza usufruire di una pausa tra le h 11,00 e le h. 15,00; lamentò di non aver ricevuto gli emolumenti di cui all'art. 48
CCNL; che fino al mese di maggio 2018 le indennità sostitutiva di mensa, di vestiario e di produttività erano state erogate in misura inferiore al previsto e comunque senza considerare tutti gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
che non aveva percepito i ratei dell'indennità di rinnovo contrattuale del 22/12/2015; che la 13ma e la
14ma mensilità erano state calcolate in misura inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, così come la retribuzione per ferie godute,
l'indennità per ferie non godute e festività; che non aveva mai somme per lavoro supplementare, lavoro straordinario, trasferta e che il TFR, in ragione di tutte queste mancanze, era stato calcolato in misura inferiore al dovuto e che non aveva ricevuto le spettanze di fine rapporto quali ratei di
13ma, 14ma, indennità di presenza, indennità di produttività e scatto di anzianità. Tutto era analiticamente riportato nel conteggio contenuto nello stesso ricorso. si costituì in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1
eccepì la prescrizione di ogni pretesa maturata antecedentemente al mese di maggio 2015; contestò il conteggio riportato in ricorso;
contestò la fondatezza delle pretese esponendo che sussisteva anzi un credito della società per erogazione di somme retributive maggiori rispetto al dovuto per totali € 14.708,08, oltre ad aver versato i contributi previdenziali ed assicurativi per € 5.822,49; propose domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento di € 20.530,57. si costituì in giudizio ed eccepì la decadenza Controparte_2
dell'azione del lavoratore ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003 oltre all'infondatezza, nel merito, della domanda;
in via subordinata propose domanda nei confronti di quale soggetto direttamente Controparte_1
ed effettivamente obbligato per le prestazioni del ricorrente e in ulteriore subordine per essere tenuta indenne da Controparte_1 A seguito di trattazione, il giudice adito pronunciò sentenza parziale n. 107/2023 in data 20/7/2023, in cui, disattese le eccezioni di prescrizione e di decadenza, respinse altresì la domanda del ricorrente avente ad oggetto l'indennità di trasferta nonché quelle aventi ad oggetto il pagamento di retribuzione di un'ora di lavoro straordinario per il lavaggio dell'autocarro e al rimborso della relativa spesa e rigettò la domanda di ripetizione proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
Disposta la rimessione della causa in istruttoria, il giudice dispose poi
CTU contabile per il calcolo di differenze retributive.
Le parti si riservarono l'appello avverso la sentenza non definitiva.
Espletata CTU, il giudice adito pronunciò sentenza definitiva in data
7/5/2024, n. 72/2024, in cui condannò in solido con Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 1.283,98 oltre maggior Controparte_2
danno da svalutazione e gli interessi. ha proposto appello con ricorso del 7/5/2024 Parte_1
avverso entrambe le sentenze.
Con riguardo alla sentenza non definitiva ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di corresponsione dell'indennità di trasferta, per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., deducendo l'appellante che era stata la stessa azienda ad ammettere che in alcuni giorni vi era diritto del ricorrente alla trasferta, indicando il relativo importo nei propri conteggi, per poi scorporarlo dalle voci asseritamente dovute dal lavoratore;
avrebbe quindi errato il primo giudice nel non rilevare che la stessa società aveva indicato come spettante l'importo di € 5.028,22.
Con riguardo alla sentenza definitiva l'appellante ha lamentato l'errore in cui era incorso il primo giudice in quanto dalla CTU emergeva dovuta la somma di € 2.176,09, mentre nella sentenza era stato indicato l'importo dovuto di € 1.283,98 senza motivazione. In ragione di tali motivi di appello ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento dell'importo complessivo Controparte_1
di € 5.920,33 o la diversa somma di giustizia con gli accessori dovuti per legge.
costituitasi in giudizio, ha eccepito che unica Controparte_2
legittimata passiva rispetto alle obbligazioni sorgenti dal rapporto di lavoro è di non aver alcun interesse a coltivare il Controparte_1
giudizio e ha chiesto l'estromissione dal giudizio, avendo l'appellante chiesto la riforma della sentenza di condanna solo nei confronti di
[...]
Controparte_1
parimenti si è costituita in giudizio;
dopo aver Controparte_1
eccepito che il ricorso non era stato notificato al procuratore costituito e che erano nulle le attestazioni ivi contenute e la notifica, ha dichiarato di essere disposta a versare all'appellante la differenza tra la somma contenuta nella sentenza e quella risultante dalla relazione di CTU che per asserito errore il primo giudice non aveva recepito, pari ad € 892,11; per il resto ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, in quanto il ricorso era da ritenere nullo per indeterminatezza delle allegazioni sui fatti costituitivi del preteso credito alla remunerazione per la trasferta.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con dispositivo reso pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione dell'appellata CP_1
in relazione alla nullità della notifica al precedente procuratore
[...]
della stessa, avv. Antonio Caiazzo.
Risulta dalle produzioni dell'appellante che lo stesso aveva provveduto a notificare il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza in data
24/3/2025 al procuratore di costituito in primo grado, Controparte_3
ma la notifica non era andata a buon fine, del che lo stesso appellante dava atto nella nota accompagnatoria del deposito della relata;
ciò in quanto l'avv. Antonio Caiazzo era stato cancellato dall'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto sin dal 20/12/2024; la notifica dell'atto di appello era stata quindi eseguita alla stessa Controparte_3
che si è costituita e si è difesa in giudizio. Alla luce di tale
[...]
costituzione in giudizio resta sanata ogni nullità riguardante la notifica, per avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, ai sensi dell'art. 156 u. co. c.p.c.. Mette conto rilevare che resta irrilevante il mancato rispetto del termine di giorni 10 assegnato per la notifica dell'appello e del successivo decreto, atteso che, giusta insegnamento della S.C., nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (cfr. CASS.
24034/2020).
Tanto premesso, come da narrativa che precede, l'appellante propone due motivi di impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza non definitiva, n.
197/2023, nella parte relativa al mancato riconoscimento di somme per la trasferta che aveva dichiarato di aver maturato, in quanto il Parte_1
suo lavoro si sviluppava per oltre sei ore al giorno fuori dal territorio urbano. Lamenta in particolare l'appellante che il primo giudice non ha tenuto conto delle allegazioni della stessa convenuta, che nella sua memoria di costituzione in giudizio aveva preso posizione sulla questione della trasferta, riconoscendo che lui aveva lavorato per alcuni giorni per più di sei ore fuori dal territorio del Comune di Trento, così maturando il relativo emolumento;
deduce l'appellante che nel Controparte_3
proporre domanda riconvenzionale di restituzione di somme retributive erogate in eccedenza rispetto al dovuto, aveva espressamente decurtato da tale eccedenza gli importi maturati per indennità di trasferta, così riconoscendo il diritto del ricorrente a tale titolo, specificamente per l'importo complessivo di € 5.028,22, come risultante dai conteggi allegati.
Si duole quindi della violazione degli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e dell'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove).
senza prendere posizione in merito alle proprie Controparte_3
allegazioni in prime cure concernenti la trasferta, sulle quali si fonda il suesposto motivo di impugnazione, contesta e richiama le motivazioni della sentenza laddove è stata ritenuta generica la domanda e generici i fatti posti a suo fondamento, senza che il ricorrente avesse provveduto a precisare le proprie allegazioni in ottemperanza all'invito rivoltogli dal giudice con l'ordinanza dell'11/1/2022, di tal ché il giudice aveva disatteso le richieste di prova orale (e, per quanto qui rileva, anche quella riguardante la trasferta) reputandole inammissibili perché eccessivamente generiche.
L'appellata ha richiamato la giurisprudenza secondo cui Quando il ricorso introduttivo di una controversia di lavoro è carente delle allegazioni necessarie a supportare il fondamento della domanda o a consentire
l'espletamento della prova testimoniale, tali carenze non determinano la nullità della domanda, ben identificata e sulla quale si è instaurato correttamente il contraddittorio, ma impediscono il suo accoglimento nel merito, non essendo neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l'esercizio di poteri officiosi…”. Tali deduzioni non si confrontano però con la specifica doglianza dell'appellante, dianzi riassunta, incentrata sull'ammissione della parziale fondatezza della pretesa di avente ad oggetto l'indennità di Parte_1
trasferta.
Il motivo di appello risulta in parte fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
In primo grado aveva dedotto di aver maturato Controparte_1
un credito nei confronti di asserendo di avergli pagato Parte_1
importi eccedenti rispetto a quanto obiettivamente spettantegli per diverse voci retributive;
con specifico riferimento all'indennità di trasferta, alla pag. 10 della comparsa aveva dedotto: Come risulta dettagliatamente dagli allegati da 15.01 a 15.68 laddove gli MPT prevedevano un tempo superiore alle 6 ore fuori dal comune di Trento, consultando i report del satellitare solo in alcuni giorni nel periodo preso in considerazione ha effettivamente superato le 6 ore fuori dal comune di Trento. Laddove si proceda a compensare la trasferta spettante con le ore retribuite in più si perviene comunque ad un credito rilevante in favore dell'azienda, pari ad
€ 7.336.06. Ancora, nel conteggio riportato alla pag. 14 della comparsa,
l'appellata aveva indicato di aver retribuito a ore di lavoro in Parte_1
più, rispetto a quelle effettivamente prestate, per un importo che, compensato con la trasferta spettante, dava il risultato di € 7.336,06.
Coerentemente la società ribadiva tale deduzione a pag. 7 delle note autorizzate del 17/3/2022.
A tali deduzioni non può essere riconosciuto altro significato che quello del riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di lavoro da parte di per oltre 6 ore fuori dal comune di Trento per alcuni Parte_1
giorni, per cui tale fatto va ritenuto ammesso e quindi sottratto all'onere della prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice pone a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
In particolare, in merito alla esatta determinazione delle ore di trasferta, la società aveva prodotto in prime cure sub 15.68 un dettagliato conteggio, con il titolo “RIEPILOGO DIFFERENZE A
DEBITO/CREDITO DIPENDENTE PER ORE PAGATE IN PIU' E/O
TRASFERTA” elencante una serie di importi, parte dei quali preceduti dal segno “meno”, corrispondenti a quanto la società sosteneva di aver pagato in più a (e quindi a debito del dipendente), ed Parte_1
altri importi in positivo, corrispondenti a quanto la stessa società riconosceva maturato da per trasferta (e quindi a credito del Parte_1
dipendente), con un importo finale che si assumeva a credito della società pari ad € 7.336,00.
È a tale conteggio che bisogna quindi fare riferimento per la quantificazione delle spettanze per trasferta non contestate da CP_1
[...]
Erra infatti l'appellante nell'indicare l'importo riconosciuto in € 5.028,22, traendolo dagli allegati prodotti in prime cure da da 15.01 CP_1
a 15.67; a parte l'incongruenza del risultato esposto, in quanto la somma di tutti gli importi riportati in ciascuno di quei prospetti sotto la voce
“importo trasferta” dopo la colonna “trasferta spettante” non dà quel risultato, osserva la Corte che i predetti allegati si limitano a ricostruire gli importi retributivi astrattamente spettanti al dipendente per Parte_1
ciascun giorno del periodo di lavoro, in base agli MPT (acronimo di modelli programma trasporto) assegnati a indicando in Parte_1
particolare i giorni di teorica spettanza della trasferta in relazione allo specifico programma quotidiano di trasporto di competenza dell'autista, ove il modello prevedeva un tempo maggiore di 6 ore tra l'uscita e il ritorno al comune di Trento;
che si trattasse di previsioni astratte è agevolmente desunto anche dal fatto che in quei prospetti sono riportati degli orari fissi di entrata ed uscita dal comune di Trento, e il corrispondente importo fisso della trasferta.
Più correttamente, viene invece in rilievo il menzionato conteggio sub
15.68. Nell'indicazione degli importi maturati a titolo di trasferta ivi riportati, aveva infatti considerato le effettive trasferte Controparte_1
lavorate da in base ai dati estratti dal cronotachigrafo Parte_1
del mezzo utilizzato e alle risultanze del sistema satellitare di rilevazione dei percorsi, con precisa indicazione delle annualità e mensilità di riferimento. Mentre la sommatoria di tutti gli importi preceduti dal segno
“meno”, per le ore asseritamente pagate al dipendente in eccesso, dà come risultato l'importo di € 9.489,25, quello degli importi in positivo, per la trasferta spettante al dipendente, dà come risultato l'importo di € 2.153,18; la differenza è pari ad € 7.336,07, corrispondente all'importo reclamato da nei confronti di CP_1 Parte_1
L'importo per indennità di trasferta che ha CP_1
riconosciuto ex actis dovuto a si determina pertanto in Parte_1
€ 2.153,00, da maggiorare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma via via periodicamente rivalutata, dal dì della maturazione del diritto (individuato nel termine di pagamento della retribuzione mensile per la mensilità di riferimento, come da doc. 51.68 di al saldo, trattandosi di credito di lavoro. CP_1
In tali termini va accolto il primo motivo di appello di Parte_1
riferito alla sentenza n. 107/2023.
[...]
Il secondo motivo di appello è invece infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente indicato l'importo dovutogli da all'esito della CTU, in quanto Controparte_1
il CTU avrebbe accertato come dovuta, per differenze retributive, la somma di € 2.176,09, anziché quella inferiore riconosciuta in sentenza, pari ad € 1.283,98, ed il giudice non avrebbe in alcun modo motivato sulla riduzione dell'importo, rispetto alle conclusioni del CTU.
L'assunto dell'appellante non trova alcun riscontro: nelle conclusioni della relazione peritale si legge infatti “si riferisce che in base a quanto sopra e facendo rinvio agli allegati prospetti di conteggio, il ricorrente, sig. , ha maturato, nel periodo in analisi, dal Parte_1
21.01.2014 al 15.11.2020, un importo complessivo lordo a titolo di differenze retributive spettanti, pari ad € 1.283,98
(milleduentottantatre/98) ed effettivamente, sommando i totali per ciascun anno, riportati dal CTU nel corpo della relazione, si perviene esattamente all'importo riportato nelle conclusioni.
Del tutto correttamente, quindi, il primo giudice, recependo le conclusioni dell'Ausiliare, ha quantificato l'importo dovuto da
[...]
a per differenze retributive. CP_1 Parte_1
La sentenza n. 72/2024 deve essere pertanto integralmente confermata.
Nulla si provvede nei confronti di evocata in Controparte_2
giudizio nel grado di appello ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza proposizione di domande nei suoi confronti.
Venendo al regolamento delle spese, tenuto conto del complessivo esito della lite (che ha visto vittorioso solo per circa il 10% di Parte_1
quanto preteso, anche all'esito dell'appello, e la convenuta soccombente sulla domanda riconvenzionale), risulta equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 107/2023 del Parte_1
20/7/2023 ed avverso la sentenza definitiva n. 72/2024 del 7/5/2024 del tribunale di Trento, giudice del lavoro In parziale accoglimento dell'appello
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 107/2023, punto 3 del dispositivo, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di indennità di trasferta l'importo di € 2.153,18, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle scadenze al saldo;
Conferma nel resto la sentenza n. 107/2023 e la sentenza n. 72/2024;
Compensa interamente tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.
Trento, 12/6/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr.ssa Camilla Gattiboni