TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 950/2023 e promossa con ricorso depositato il 19.12.2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Costantino Sartori e dall'avv. Marco Sartori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), via Roma n. 43;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Ledro, via don Lucillo Sartori n. 8; rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Valerio Sciacca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via
Manci n. 54;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Parte ricorrente:
“Disporre un contributo di mantenimento a carico del sig. a favore del figlio non Controparte_1
autosufficiente mediante versamento dell'importo pari ad € 400,00 mensili alla madre Signora
pagina1 di 7 , somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario Parte_1
direttamente sul c/c del libretto cointestato presso CR Alto Garda già esistente, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò dal mese successivo rispetto alla sottoscrizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e fino a quando non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente per i motivi di cui a suesposta narrativa;
- Disporre il pagamento delle spese straordinarie occorrende per , intendendosi Persona_1
per tali quelle elencate nel protocollo adottato dal C.N.F., al 50% fra i genitori, previo accordo per tutte le spese superiori ad euro 200,00;
- Confermare, per il resto, il solo punto 4)) contenuto nella sentenza di divorzio, poiché i punti 1) e
2) sono ormai superati dal raggiungimento della maggiore età, mentre il punto 3) è sostituito dalle condizioni modificate così come contenute nell'odierna domanda di modifica.
- Con vittoria di spese e onorari anche in considerazione del mancato riscontro del sig. CP_1
alla missiva rimasta in compiuta giacenza sino al 25.08.2023 inviata dagli scriventi
[...]
avvocati, salvo accettazione della domanda da parte del sig. . Controparte_1
Stante l'atteggiamento di ostinata renitenza del convenuto a far fronte ai suoi obblighi legali e doveri morali, condannarlo altresì a risarcire somma ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria e tardiva.
In fede e con osservanza”.
Parte resistente:
“I. in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
II. in via ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.P.A..
Con osservanza.”
Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo:
- che con sentenza di divorzio n. 309/2017, pronunciata il 17.10.2017 sub R.G. 348/2017, il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del sopravvenuto accordo delle parti, per quanto di interesse:
a) ha affidato il figlio nato il [...] (e attualmente di 18 anni, 19 a novembre) Persona_2 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) ha disciplinato il diritto di vista del padre (da esercitare a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì mattina,
oltre al martedì con pernottamento sul mercoledì nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna);
c) ha posto a carico del padre, oltre al mantenimento diretto del figlio quando presso di lui, un contributo per il mantenimento ordinario pari ad € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, da concordare se superiori ad € 100,00;
pagina2 di 7 d) ha compensato le spese del giudizio;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze modificative tali da giustificare un innalzamento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio . Per_1
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica della Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 309/2017, pronunciata dal medesimo
Tribunale il 19.10.2027 sub R.G. 348/2017:
- di revocare i punti 1) (affidamento), 2) (regolamentazione delle visite al padre) della sentenza citata in quanto superati dalla sopravvenuta maggiore età del figlio;
- di aumentare ad € 400,00 il contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
Persona_1
- di prevedere che le spese straordinarie per il figlio debbano essere concordate fra i genitori solo se superiori ad € 200,00;
- di confermare quanto al resto la pronuncia di divorzio;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio, salvo accettazione delle condizioni di cui al ricorso.
2. Con provvedimento a verbale del 08.05.2024 la giudice delegata ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, ha provveduto in ordine all'istruzione della causa (prova per testi e per interrogatorio formale del resistente, ritualmente notificatogli) ed ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali:
- ha revocato le previsioni in punto di affidamento di , attesa la sopravvenuta Persona_1
maggiore età, e in punto di protocollo di visite padre-figlio;
- ha confermato quanto al resto le previsioni di cui alla sentenza di divorzio.
3. All'udienza del 09.10.2024, preso atto della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale nonostante la notifica del provvedimento, si è provveduto all'assunzione delle prove orali e al rinnovo dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Agenza delle Entrate non adempiuto a causa di una richiesta erroneamente formulata dalla giudice, fissando contestualmente l'udienza per l'esame della documentazione richiesta e per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 473 bis 22 c.p.c..
4. Con comparsa di costituzione depositata tardivamente il 18.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle istanze di parte ricorrente. Controparte_1
4.1. A fondamento della propria richiesta il resistente - pur non contestando specificamente le allegazioni di controparte - ha tuttavia sostenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori.
4.2. A fronte della costituzione del resistente il collegio revoca la dichiarazione di contumacia di cui al verbale del 08.05.2024.
pagina3 di 7 5. Con ordinanza del 17.12.2024 la giudice delegata, preso atto della precisazione delle conclusioni operata dalle parti e della discussione espletata in via cartolare, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni.
6. Con atto del 19.12.2024 il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
7. Ciò premesso, preso atto della maggiore età di vanno revocati i punti Persona_3 della sentenza di divorzio relativi all'affidamento, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita padre-figlio.
7.1. Si revocano pertanto i punti 1, 2, e 4 della sentenza n. 309/2017 pubblicata dal Tribunale di
Rovereto il 19.10.2017.
8. Si deve quindi passare ad esaminare la domanda di aumento del mantenimento ordinario posto a carico di e di aumento dell'importo al di sotto del quale le spese straordinarie non Controparte_1
debbono essere concordate.
8.1. Parte ricorrente, a sostegno della propria richiesta, ha allegato diverse circostanze sopravvenute e in specie:
a) l'aumento delle esigenze del figlio, oramai maggiorenne (anche in ragione della iscrizione all'università);
b) l'aggravio dei propri compiti di cura e di educazione, attesa l'interruzione di fatto dei rapporti padre-figlio;
c) la necessità di procedere alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento, mai avvenuta;
d) la recente estinzione, ad opera del padre, del libretto di risparmio aperto a favore del ragazzo senza alcun beneficio per quest'ultimo;
e) il miglioramento della condizioni economico-patrimoniale del padre, che da socio al 20% della società di pompe funebri della moglie avrebbe costituito la propria società di onoranze funebri e il suo reddito sarebbe quindi notevolmente aumentato rispetto al momento del divorzio.
8.2. Parte resistente non ha specificamente contestato le allegazioni di parte ricorrente, limitandosi a contestare la permanenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, dal momento che non solo la ricorrente non avrebbe assolto all'onere di dimostrare la persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ma anzi, dall'istruttoria espletata sarebbe emersa la piena autosufficienza economica di : stando a quanto dallo stesso dichiarato, infatti, Persona_1
costui, terminata la specializzazione, avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno come elettricista, guadagnando uno stipendio pari a circa € 1.400-1.800 mensili, ed avrebbe ridotto volontariamente il proprio orario di lavoro a soli tre giorni a settimana in occasione dell'iscrizione all'università online, continuando comunque a percepire € 700,00-800,00 mensili.
8.3. La domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
pagina4 di 7 8.3.1. Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto da parte resistente, la ricorrente ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
È incontestato, ed è comunque stato confermato dall'istruttoria espletata, che Persona_3
di soli diciannove anni, convive con la madre e che, terminate nei tempi ordinari le scuole
[...]
superiori a giugno 2024, si è regolarmente iscritto alla facoltà di ingegneria informatica.
La circostanza che il ragazzo abbia lavorato a tempo pieno durante l'estate e continui a farlo, ancorché in misura ridotta, nonostante la frequenza universitaria, non vale a ritenere lo stabile inserimento nel mondo del lavoro e la raggiunta autosufficienza economica, conseguente cessazione del suo diritto ad essere mantenuto: infatti, considerata l'età e la regolarità del Persona_3
percorso di studi, ha certamente diritto ad essere mantenuto dai genitori al fine di poter completare la propria formazione e la circostanza che, con senso di responsabilità e manifestazione di buona volontà, abbia deciso di contribuire al proprio mantenimento, così sgravando i genitori, non vale a far venir meno detto diritto.
Ricorre, quindi, senza ombra di dubbio l'an del diritto al mantenimento di Persona_3
[...]
8.3.2. In ordine al quantum di tale diritto, sussistono i presupposti per un suo limitato aumento: è infatti incontestato, ed in ogni caso è stato confermato dall'istruttoria espletata, che:
- da anni non sussiste più alcuna frequentazione dei rapporti padre e figlio, con la conseguenza che il mantenimento diretto grava integralmente sulla madre, al pari degli oneri di cura;
- la situazione economico-patrimoniale del resistente è migliorata rispetto al momento del divorzio. Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio ha costituito la Controparte_1 propria società di onoranze funebri e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle
Entrate risulta che, a salve alcune fluttuazioni, fra il 2016-2017 (dichiarazione dei redditi
2017-2018) costui esponeva un reddito pari ad € 1.700-1.800 mensili, mentre nel 2022
(dichiarazione dei redditi 2023: ultima dichiarazione disponibile al momento dell'esecuzione dell'ordine di esibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate) costui ha percepito un reddito mensile netto pari a circa € 2.600 mensili netti (cfr. deposito del 07.11.2024).
Oltre a tali circostanze, va anche tenuto presente che il contributo posto a carico di per il CP_1 mantenimento del figlio, pari ad € 250,00 mensili, è stato fissato dalla sentenza di divorzio di ottobre
2017, quindi ben sette anni fa, quando era ancora minorenne, e pertanto è evidente Persona_1
che le esigenze del ragazzo sono certamente aumentate.
8.3.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, a modifica del punto 3 di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti n. 309/2017, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di
Rovereto, aumenta ad € 400,00 il contributo posto a carico di per il mantenimento Controparte_1
pagina5 di 7 del figlio a decorrere dalla presente pronuncia;
detto importo, suscettibile di automatica Per_1
rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno (primo anno di rivalutazione gennaio 2026), andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio dette Per_1
spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 300,00.
9. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si fa applicazione del valore medio, dello scaglione da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di bassa complessità, ad eccezione della fase istruttoria che ha comportato la celebrazione di un'udienza per l'assunzione delle prove orali e l'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate), seguono la soccombenza, ravvisabile in capo al resistente.
9.1. Non si rinvengono invece i presupposti per la condanna di parte resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., tale non potendosi ritenere la costituzione tardiva della controparte che rientra fra le facoltà processuali riconosciutele dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto, così provvede:
1. REVOCA i punti 1, 2, e 4 della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto;
2. MODIFICA il punto 3 della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto e quindi aumenta ad € 400,00 il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio a decorrere dalla presente pronuncia;
detto importo, suscettibile di automatica Per_1
rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno (primo anno di rivalutazione gennaio 2026), andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese. Pone a carico di ciascun Parte_1
genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio dette spese, disciplinate Per_1
secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 300,00.
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 98,00 per anticipazioni (contributo unificato) e in € 4.712,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 16.01.2025.
pagina6 di 7 La giudice estensora Giulia Paoli
Il presidente Giulio Adilardi
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 950/2023 e promossa con ricorso depositato il 19.12.2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Costantino Sartori e dall'avv. Marco Sartori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), via Roma n. 43;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Ledro, via don Lucillo Sartori n. 8; rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Valerio Sciacca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via
Manci n. 54;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Parte ricorrente:
“Disporre un contributo di mantenimento a carico del sig. a favore del figlio non Controparte_1
autosufficiente mediante versamento dell'importo pari ad € 400,00 mensili alla madre Signora
pagina1 di 7 , somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario Parte_1
direttamente sul c/c del libretto cointestato presso CR Alto Garda già esistente, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò dal mese successivo rispetto alla sottoscrizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e fino a quando non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente per i motivi di cui a suesposta narrativa;
- Disporre il pagamento delle spese straordinarie occorrende per , intendendosi Persona_1
per tali quelle elencate nel protocollo adottato dal C.N.F., al 50% fra i genitori, previo accordo per tutte le spese superiori ad euro 200,00;
- Confermare, per il resto, il solo punto 4)) contenuto nella sentenza di divorzio, poiché i punti 1) e
2) sono ormai superati dal raggiungimento della maggiore età, mentre il punto 3) è sostituito dalle condizioni modificate così come contenute nell'odierna domanda di modifica.
- Con vittoria di spese e onorari anche in considerazione del mancato riscontro del sig. CP_1
alla missiva rimasta in compiuta giacenza sino al 25.08.2023 inviata dagli scriventi
[...]
avvocati, salvo accettazione della domanda da parte del sig. . Controparte_1
Stante l'atteggiamento di ostinata renitenza del convenuto a far fronte ai suoi obblighi legali e doveri morali, condannarlo altresì a risarcire somma ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria e tardiva.
In fede e con osservanza”.
Parte resistente:
“I. in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
II. in via ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.P.A..
Con osservanza.”
Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo:
- che con sentenza di divorzio n. 309/2017, pronunciata il 17.10.2017 sub R.G. 348/2017, il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del sopravvenuto accordo delle parti, per quanto di interesse:
a) ha affidato il figlio nato il [...] (e attualmente di 18 anni, 19 a novembre) Persona_2 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) ha disciplinato il diritto di vista del padre (da esercitare a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì mattina,
oltre al martedì con pernottamento sul mercoledì nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna);
c) ha posto a carico del padre, oltre al mantenimento diretto del figlio quando presso di lui, un contributo per il mantenimento ordinario pari ad € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, da concordare se superiori ad € 100,00;
pagina2 di 7 d) ha compensato le spese del giudizio;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze modificative tali da giustificare un innalzamento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio . Per_1
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica della Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 309/2017, pronunciata dal medesimo
Tribunale il 19.10.2027 sub R.G. 348/2017:
- di revocare i punti 1) (affidamento), 2) (regolamentazione delle visite al padre) della sentenza citata in quanto superati dalla sopravvenuta maggiore età del figlio;
- di aumentare ad € 400,00 il contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
Persona_1
- di prevedere che le spese straordinarie per il figlio debbano essere concordate fra i genitori solo se superiori ad € 200,00;
- di confermare quanto al resto la pronuncia di divorzio;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio, salvo accettazione delle condizioni di cui al ricorso.
2. Con provvedimento a verbale del 08.05.2024 la giudice delegata ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, ha provveduto in ordine all'istruzione della causa (prova per testi e per interrogatorio formale del resistente, ritualmente notificatogli) ed ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali:
- ha revocato le previsioni in punto di affidamento di , attesa la sopravvenuta Persona_1
maggiore età, e in punto di protocollo di visite padre-figlio;
- ha confermato quanto al resto le previsioni di cui alla sentenza di divorzio.
3. All'udienza del 09.10.2024, preso atto della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale nonostante la notifica del provvedimento, si è provveduto all'assunzione delle prove orali e al rinnovo dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Agenza delle Entrate non adempiuto a causa di una richiesta erroneamente formulata dalla giudice, fissando contestualmente l'udienza per l'esame della documentazione richiesta e per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 473 bis 22 c.p.c..
4. Con comparsa di costituzione depositata tardivamente il 18.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle istanze di parte ricorrente. Controparte_1
4.1. A fondamento della propria richiesta il resistente - pur non contestando specificamente le allegazioni di controparte - ha tuttavia sostenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori.
4.2. A fronte della costituzione del resistente il collegio revoca la dichiarazione di contumacia di cui al verbale del 08.05.2024.
pagina3 di 7 5. Con ordinanza del 17.12.2024 la giudice delegata, preso atto della precisazione delle conclusioni operata dalle parti e della discussione espletata in via cartolare, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni.
6. Con atto del 19.12.2024 il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
7. Ciò premesso, preso atto della maggiore età di vanno revocati i punti Persona_3 della sentenza di divorzio relativi all'affidamento, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita padre-figlio.
7.1. Si revocano pertanto i punti 1, 2, e 4 della sentenza n. 309/2017 pubblicata dal Tribunale di
Rovereto il 19.10.2017.
8. Si deve quindi passare ad esaminare la domanda di aumento del mantenimento ordinario posto a carico di e di aumento dell'importo al di sotto del quale le spese straordinarie non Controparte_1
debbono essere concordate.
8.1. Parte ricorrente, a sostegno della propria richiesta, ha allegato diverse circostanze sopravvenute e in specie:
a) l'aumento delle esigenze del figlio, oramai maggiorenne (anche in ragione della iscrizione all'università);
b) l'aggravio dei propri compiti di cura e di educazione, attesa l'interruzione di fatto dei rapporti padre-figlio;
c) la necessità di procedere alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento, mai avvenuta;
d) la recente estinzione, ad opera del padre, del libretto di risparmio aperto a favore del ragazzo senza alcun beneficio per quest'ultimo;
e) il miglioramento della condizioni economico-patrimoniale del padre, che da socio al 20% della società di pompe funebri della moglie avrebbe costituito la propria società di onoranze funebri e il suo reddito sarebbe quindi notevolmente aumentato rispetto al momento del divorzio.
8.2. Parte resistente non ha specificamente contestato le allegazioni di parte ricorrente, limitandosi a contestare la permanenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, dal momento che non solo la ricorrente non avrebbe assolto all'onere di dimostrare la persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ma anzi, dall'istruttoria espletata sarebbe emersa la piena autosufficienza economica di : stando a quanto dallo stesso dichiarato, infatti, Persona_1
costui, terminata la specializzazione, avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno come elettricista, guadagnando uno stipendio pari a circa € 1.400-1.800 mensili, ed avrebbe ridotto volontariamente il proprio orario di lavoro a soli tre giorni a settimana in occasione dell'iscrizione all'università online, continuando comunque a percepire € 700,00-800,00 mensili.
8.3. La domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
pagina4 di 7 8.3.1. Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto da parte resistente, la ricorrente ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
È incontestato, ed è comunque stato confermato dall'istruttoria espletata, che Persona_3
di soli diciannove anni, convive con la madre e che, terminate nei tempi ordinari le scuole
[...]
superiori a giugno 2024, si è regolarmente iscritto alla facoltà di ingegneria informatica.
La circostanza che il ragazzo abbia lavorato a tempo pieno durante l'estate e continui a farlo, ancorché in misura ridotta, nonostante la frequenza universitaria, non vale a ritenere lo stabile inserimento nel mondo del lavoro e la raggiunta autosufficienza economica, conseguente cessazione del suo diritto ad essere mantenuto: infatti, considerata l'età e la regolarità del Persona_3
percorso di studi, ha certamente diritto ad essere mantenuto dai genitori al fine di poter completare la propria formazione e la circostanza che, con senso di responsabilità e manifestazione di buona volontà, abbia deciso di contribuire al proprio mantenimento, così sgravando i genitori, non vale a far venir meno detto diritto.
Ricorre, quindi, senza ombra di dubbio l'an del diritto al mantenimento di Persona_3
[...]
8.3.2. In ordine al quantum di tale diritto, sussistono i presupposti per un suo limitato aumento: è infatti incontestato, ed in ogni caso è stato confermato dall'istruttoria espletata, che:
- da anni non sussiste più alcuna frequentazione dei rapporti padre e figlio, con la conseguenza che il mantenimento diretto grava integralmente sulla madre, al pari degli oneri di cura;
- la situazione economico-patrimoniale del resistente è migliorata rispetto al momento del divorzio. Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio ha costituito la Controparte_1 propria società di onoranze funebri e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle
Entrate risulta che, a salve alcune fluttuazioni, fra il 2016-2017 (dichiarazione dei redditi
2017-2018) costui esponeva un reddito pari ad € 1.700-1.800 mensili, mentre nel 2022
(dichiarazione dei redditi 2023: ultima dichiarazione disponibile al momento dell'esecuzione dell'ordine di esibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate) costui ha percepito un reddito mensile netto pari a circa € 2.600 mensili netti (cfr. deposito del 07.11.2024).
Oltre a tali circostanze, va anche tenuto presente che il contributo posto a carico di per il CP_1 mantenimento del figlio, pari ad € 250,00 mensili, è stato fissato dalla sentenza di divorzio di ottobre
2017, quindi ben sette anni fa, quando era ancora minorenne, e pertanto è evidente Persona_1
che le esigenze del ragazzo sono certamente aumentate.
8.3.3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, a modifica del punto 3 di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti n. 309/2017, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di
Rovereto, aumenta ad € 400,00 il contributo posto a carico di per il mantenimento Controparte_1
pagina5 di 7 del figlio a decorrere dalla presente pronuncia;
detto importo, suscettibile di automatica Per_1
rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno (primo anno di rivalutazione gennaio 2026), andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio dette Per_1
spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 300,00.
9. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si fa applicazione del valore medio, dello scaglione da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di bassa complessità, ad eccezione della fase istruttoria che ha comportato la celebrazione di un'udienza per l'assunzione delle prove orali e l'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate), seguono la soccombenza, ravvisabile in capo al resistente.
9.1. Non si rinvengono invece i presupposti per la condanna di parte resistente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., tale non potendosi ritenere la costituzione tardiva della controparte che rientra fra le facoltà processuali riconosciutele dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto, così provvede:
1. REVOCA i punti 1, 2, e 4 della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto;
2. MODIFICA il punto 3 della sentenza n. 309/2017, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, pubblicata il 19.10.2017 dal Tribunale di Rovereto e quindi aumenta ad € 400,00 il contributo posto a carico di per il mantenimento ordinario Controparte_1
del figlio a decorrere dalla presente pronuncia;
detto importo, suscettibile di automatica Per_1
rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno (primo anno di rivalutazione gennaio 2026), andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese. Pone a carico di ciascun Parte_1
genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio dette spese, disciplinate Per_1
secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 300,00.
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 98,00 per anticipazioni (contributo unificato) e in € 4.712,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 16.01.2025.
pagina6 di 7 La giudice estensora Giulia Paoli
Il presidente Giulio Adilardi
pagina7 di 7