Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 698/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Mariarosaria C.F._2
Della Corte, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Cerrocchi Sara, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025 e Controparte_1 Parte_1 hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste
1
con la sentenza di divorzio n. 1661/2015 emessa in data 16.4.2015 dal Tribunale di
Salerno, come modificata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 13/2017 emessa in data 13.03.2017 e dal decreto n. 3682/2018 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 22.05.2018.
In particolare, le parti chiedevano, in virtù dell'autosufficienza economica raggiunta dalla figlia e dalla sig.ra di recepire la seguente Pt_2 CP_1 intesa:
“
1. revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore Pt_1 della figlia economicamente indipendente, con decorrenza dalla domanda Pt_2 giudiziale;
2. revocare l'assegno divorzile posto a carico del sig. in favore della sig.ra Pt_1
a fronte della espressa rinuncia manifestata dalla Signora e della sua CP_1 auto dichiarata indipendenza economica;
3. confermare l'obbligo del sig. di provvedere al pagamento del 100% delle Pt_1 eventuali spese straordinarie per i figli”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che la predetta pattuizione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e possa, dunque, essere recepita.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
2 Proc. n. 698/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1661/2015 emessa in data 16.4.2015 dal Tribunale di Salerno, come modificata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 13/2017 emessa in data 13.03.2017 e dal decreto n.
3682/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22.05.2018;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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