Articolo 9 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 8Articolo 11
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15 settembre 1949
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3 marzo 1956
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3 febbraio 2010
Art. 9. ((Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona)) .
La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2010