CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6175 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
16.05.2024, vertente
Tra
FA SO ([...]) rappresentato da
MA CE giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Barano d'Ischia (NA), Piazza San Rocco, n.
26, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo UO che lo assiste e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
Contro
ZO IA ([...]) elettivamente domiciliato in
Ischia (NA), Via delle Terme, n. 40, presso lo studio dell'Avv. SE
Morgera che lo assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellato -
Nonché Contro
NA DI ([...]) elettivamente domiciliata in
Ischia (NA), Via Osservatorio, n. 40, presso lo studio dell'Avv. SE
Di Meglio che la assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. RA OC ricorreva al Pretore di Ischia deducendo di essere possessore di un fondo sito in
Ischia alla Via Vecchia Campagnano, delimitato da un muro a secco al di sotto del quale si trovava un viottolo pedonale di accesso al suo terreno di larghezza di circa un metro.
Il ricorrente, affermando che RM UO, proprietaria del terreno confinante, avesse abbattuto con delle pale meccaniche il suddetto muro e rimosso il terreno adiacente trasformando il sentiero da pedonale a carrabile, chiedeva di essere reintegrato nel possesso del fondo e del sentiero con condanna della convenuta al ripristino dei luoghi.
Si costituiva in giudizio RM UO per confutare la ricostruzione dei fatti e denunziare la propria carenza di legittimazione per non essere più proprietaria del bene in quanto ceduto a VI NO, che aveva già in precedenza condotto in locazione il fondo.
2 Quest'ultimo, chiamato ad integrare il contraddittorio, si costituiva in atti contestando la domanda sul presupposto di non essere proprietario del suolo interessato dai lavori e, comunque, di non averlo mai posseduto.
Terminata l'istruttoria previo espletamento dell'interrogatorio formale di
RA OC e l'escussione dei testi, il giudice adito definiva l'interdetto possessorio con provvedimento del 05.11.1999, ordinando ai convenuti RM UO e VI NO di ripristinare lo stato dei luoghi ricostruendo il muro a secco e rimettendo il ricorrente nel possesso del passaggio pedonale di accesso al suo fondo, concedendo per la riassunzione del giudizio di merito il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell'ordinanza.
2. Con atto di citazione notificato in data 23.02.2000 RA OC introduceva il giudizio di merito chiedendo la conferma del provvedimento possessorio emesso, nonché l'ordine ai convenuti di non intromettersi oltre la fascia di terreno al di là dell'originario sedime del viottolo e di non arrecare molestie, oltre il ripristino dei luoghi secondo la conformazione preesistente ed analiticamente descritta dal proprio consulente, con condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
Si costituivano in atti i convenuti per eccepire in via pregiudiziale l'estinzione del procedimento in quanto avviato tardivamente rispetto alla data in cui l'istante aveva avuto notizia dell'ordinanza possessoria, ovvero quella del 12.11.1999, allorquando ebbe a ritirare copia del detto provvedimento presso la cancelleria del Tribunale, nonché per chiedere nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.
Espletato l'interrogatorio dei convenuti, il giudizio veniva interrotto per il decesso di RM UO e riassunto con notifica eseguita dall'istante impersonalmente nei confronti degli eredi e dell'altro convenuto.
3 Costituitosi in atti il solo VI NO con la contumacia degli eredi di RM UO, la causa veniva nuovamente interrotta per la morte di
RA OC e riassunta da NN SC, moglie ed erede del ricorrente, con notifica inoltrata al solo VI NO che provvedeva alla sua costituzione in giudizio.
Con comparsa di intervento volontario del 04.12.2009 si costituiva in atti
TE OC, fratello del deceduto RA, il quale affermava di essere il solo proprietario del fondo nonché del viottolo conteso giusto atto di donazione del 27.01.1981ricevuto dalla madre RA NN, talché contestava la carenza di legittimazione attiva della SC ed eccepiva la nullità di tutta l'attività processuale svolta in quanto pretermesso nella fase possessoria in qualità di litisconsorte necessario.
In via subordinata chiedeva l'accoglimento della domanda attorea con effetti nei suoi confronti.
Nel corso dell'istruttoria i convenuti insistevano per l'estinzione del processo in quanto la SC avrebbe conferito al difensore una procura nulla ed omesso la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di RM UO e, all'esito dell'ìstruttoria espletata e della documentazione prodotta, di tutti i comproprietari del loro fondo.
Respinta l'eccezione di estinzione del giudizio, con provvedimento oggetto di riserva di gravame formalizzato dai procuratori di VI NO e
TE OC, la SC procedeva alla regolarizzazione della procura nel termine all'uopo concesso.
La causa veniva dunque riservata in decisione e regolata con la sentenza n. 12659/2016 resa in data 21-22.11.2016 in forza della quale il
Tribunale adito, in accoglimento della domanda dei attorea, confermava l'interdetto possessorio, ordinava a VI NO di non molestare il
4 ricorrente nel possesso della fascia di terreno oltre l'originario sedime del viottolo, condannava quest'ultimo al risarcimento dei danni nonché alla quota parte di 2/3 delle spese processuali, ponendo la residua parte di
1/3 a carico di TE OC.
Affermava il Tribunale che l'eccezione di estinzione del procedimento andasse disattesa in quanto l'ordinanza che concedeva l'interdetto possessorio non risultava mai comunicata al ricorrente nel domicilio eletto, con la conseguenza che non sarebbero maturati i termini per la riassunzione del giudizio.
Inoltre la circostanza che il procuratore di RA OC avesse avuto contezza del richiamato provvedimento non provava che ne fosse a conoscenza anche la parte, nei cui soli confronti avrebbero avuto decorrenza i termini, tanto più che la stessa aveva riassunto il giudizio con un nuovo difensore che certamente era all'oscuro dell'ordinanza.
Precisava, poi, il giudice di prime cure che in merito all'interdetto possessorio si sarebbe formato il giudicato, poiché il ricorso presentato da VI NO per la sospensione dell'esecuzione per intervenuta estinzione del titolo ex art. 669 c.p.c. veniva respinto con la sentenza n.
91/2001 del Tribunale di Napoli - Sez. dist. di Ischia - mai impugnata.
Il giudizio doveva dunque riassumersi nel termine di sei mesi dal provvedimento del 05.11.1999 ai sensi dell'art. 305 c.p.c. vecchio rito, fermo restando che la costituzione in giudizio dei convenuti avrebbe comunque sanato la pretesa tardività della riassunzione.
Anche l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata da TE
OC quale proprietario pretermesso andava disattesa sul presupposto che l'esercizio dell'azione possessoria compete al possessore,
5 ossia colui che esercita il potere di fatto sul bene ai sensi dell'art. 1141
c.c, ovvero al detentore qualificato e non anche al proprietario del bene.
La domanda risultava pertanto fondata e meritevole di accoglimento in quanto l'istante aveva validamente provato attraverso le prove orali il suo possesso ultraventennale del fondo interessato agli interventi di sbancamento ad opera del convenuto NO, che avevano trasformato l'area di sedime viaria da pedonale in carrabile.
3. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello il Sig. TE
OC con atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n. 53/04 in data 23.12.2016 formulando cinque distinti motivi di gravame.
• Con il primo rilievo di censura l'appellante contestava la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di merito per la sua tardiva introduzione con conseguente inefficacia del provvedimento interdittale, avendo errato il Tribunale nel ritenere ininfluente il ritiro presso la cancelleria della copia dell'ordinanza da parte del procuratore del ricorrente, spiegando l'acquisizione dell'atto, ai fini della sua conoscenza,
i medesimi effetti della sua comunicazione che, in ogni caso, era stata adempiuta dall'ufficio nei confronti di tutte le parti in data 16.11.99, benché il ricorrente avesse negato di averla ricevuta.
Il OC richiamava sul punto l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui la comunicazione dell'ordinanza potesse trovare modalità equipollenti in atti o fatti idonei a garantire la conoscenza effettiva del provvedimento, come il rilascio alla parte della copia autentica.
Per tale ragione il termine di decorrenza per la riassunzione del giudizio doveva riferirsi a quello del rilascio delle copie esecutive al procuratore del ricorrente, risalente al 12.11.99, o a quello del 16.11.99 relativo alla comunicazione della cancelleria.
6 Lamentava, poi, l'appellante che il giudice di primo grado avesse affermato il passaggio in giudicato dell'ordinanza interdittale in forza della sentenza n. 91/2001 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - a definizione del proposto ricorso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento, senza che tale documento fosse mai stato prodotto in atti da alcuna delle parti.
• Con il secondo motivo di gravame veniva contestata la nullità della procura rilasciata dalla SC al suo difensore in quanto relativa ad un diverso giudizio, circostanza che avrebbe determinato l'estinzione del processo, avendo il Tribunale errato nel ritenere che il mandato fosse sanabile in virtù della nuova formulazione dell'art.182 c.p.c., che non poteva trovare applicazione nella vicenda in esame in quanto introdotta successivamente all'instaurazione del giudizio.
• Con il terzo motivo di censura l'appellante si doleva del mancato riconoscimento della nullità di tutti gli atti processuali compiuti, per essere stato pretermesso nel giudizio quale litisconsorte necessario in quanto unico proprietario, come documentalmente provato, nonchè possessore in senso tecnico giuridico del fondo, ivi compreso il viottolo in contestazione, potendo semmai attribuirsi al germano RA
OC la mera detenzione del fondo, di cui era usufruttuaria la madre sino alla sua morte, difettando dunque della legittimazione attiva per l'azione possessoria in carenza di valido titolo.
Veniva poi evidenziata la circostanza per cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di mancata integrazione del contraddittorio anche dal lato passivo, tenuto conto che il fondo sia stato ceduto da RM UO non solo a VI NO, ma anche ad altri acquirenti ed usufruttuari che ne avevano già in precedenza la disponibilità.
7 • Con il quarto argomento critico TE OC lamentava che il
Tribunale avesse totalmente trascurato di valutare il comportamento processuale tenuto da NN SC, che non avrebbe mai confutato le eccezioni sollevate in merito all'inesistenza del possesso da parte del ricorrente originario, il quale dunque non sarebbe stato legittimato all'azione, non avendo essa dimostrato la prova del possesso del fondo da parte del proprio coniuge, anzi mantenendo un atteggiamento acquiescente rilevante ai fini del principio della mancata contestazione.
• Con il quinto ed ultimo motivo di gravame veniva infine contestato il regolamento delle spese di lite, determinato in mancanza di indicazione del valore economico preso a riferimento dal Tribunale.
Ove infatti il valore della causa fosse stato individuato sulla base del reddito dominicale del terreno, il valore dei compensi professionali sarebbe risultato inferiore a quello disposto nella nella sentenza.
Concludeva TE OC, in riforma della sentenza impugnata: a) per la declaratoria di estinzione del giudizio di merito;
b) in subordine per la nullità dell'attività processuale stante la carenza di rappresentanza del procuratore della parte attrice e per la mancata integrità del contraddittorio sia dal lato attivo che passivo, con remissione della causa al giudice del primo grado per l'individuazione dei litisconsorti necessari;
c) per il definitivo rigetto della domanda attorea in quanto infondata nel merito, con revoca del provvedimento possessorio e con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4. Avverso la medesima pronuncia interponeva appello VI NO con atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi della L. n.
53/04 in data 22.12.2016 formulando sei motivi di gravame in parte paritetici a quelli dedotti dal OC, eccependo in particolare:
8 • mancata declaratoria di estinzione del giudizio di merito per la sua tardiva introduzione con conseguente inefficacia del provvedimento interdittale, dovendo riferirsi il termine di decorrenza per la riassunzione del giudizio a quello del rilascio delle copie esecutive al procuratore del ricorrente risalente al 12.11.99, avendo inoltre il Tribunale erroneamente motivato circa il passaggio in giudicato dell'ordinanza interdittale in forza della sentenza n. 91/2001 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia – di fatto mai prodotta in atti;
• nullità della procura rilasciata dalla ricorrente SC al suo difensore in quanto relativa ad un diverso giudizio, circostanza che avrebbe determinato l'estinzione del processo, ed erroneità dell'ordinanza di sanatoria del mandato per inapplicabilità della nuova formulazione dell'art.182 c.p.c. introdotta per i procedimenti sorti successivamente al
04.07.2009, dunque in tempi successivi all'instaurazione del giudizio;
• nullità della pronuncia per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari e degli usufruttuari del fondo di proprietà convenuta, essendo emerso dalla prova orale svolta nella fase sommaria che gli autori dello sbancamento fossero, oltre che l'appellato VI
NO, anche il genitore OV SE NO e il germano RI
NO, rimasti estranei al giudizio nonostante il giudice dell'interdetto abbia riconosciuto detta carenza e, nell'accogliere il ricorso possessorio, abbia disposto l'esecuzione di opere di ripristino dei luoghi;
• irritualità dell'attività di difesa in giudizio svolta da parte dell'Avv. G. Di
Meglio in favore del ricorrente, invece rappresentato dall'Avv. M. G. Di
Scala come da procura per la fase di merito, con carenza di jus postulandi e nullità degli atti svolti dal primo dei detti procuratori tra cui le note istruttorie depositate in data 14.09.2000;
• mancata corrispondenza tra la domanda possessoria e quella di merito formulate dall'originario ricorrente, laddove nella prima si chiedeva la
9 reintegrazione e manutenzione del possesso, con ripristino del sentiero della larghezza di circa cm 80 e del muro a secco preesistente, invocando nella seconda la declaratoria di esclusivo possesso della fascia di terreno sorretta dal muro in pietra posto sulla sinistra del viottolo, pretesa in netto contrasto con le risultanze istruttorie, erroneamente interpretate dal Tribunale, che confermavano l'uso del viale anche da parte dei convenuti e con le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale con cui trovava conferma la circostanza che il confine tra i due fondi fosse determinato dal muro a secco, con esclusione dunque di diritti di dominio sul sentiero che ricadrebbe interamente all'interno della proprietà NO;
• erronea valutazione circa la dichiarata condotta illecita dello NO, avendo egli operato l'attività di sbancamento all'interno della sua proprietà, con conseguente ingiusta condanna al risarcimento.
Concludeva VI NO, previa riunione dei due procedimenti, per la riforma della sentenza gravata e, senza opporsi all'appello proposto da
TE OC, per l'integrale accoglimento dell'appello incidentale formulato, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
5. Con provvedimento del 31.03.2017 veniva disposta la riunione dei procedimenti e il giudizio, rubricato con il più risalente N.R.G. 6175/16, proseguiva con la costituzione in giudizio di NN SC, quale erede di OC RA, la quale ribadiva le argomentazioni difensive svolte nel primo grado richiamando la fondatezza dell'iter logico- motivazionale seguito dal Tribunale, dunque contestando i motivi di impugnazione dedotti di cui chiedeva l'integrale rigetto con conferma della pronuncia appellata e vittoria di spese del grado di giudizio.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.05.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
10 la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Stante l'entità e rilevanza, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, delle questioni sollevate avverso la gravata sentenza, appare doveroso procedere al preliminare scrutinio delle prime tre censure tanto del più risalente appello principale proposto da TE OC, quanto dell'appello incidentale, riunito al primo, svolto da VI NO.
a) Con il primo motivo di gravame entrambi gli istanti eccepivano la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di merito per la sua tardiva introduzione in relazione al termine di 30 gg. indicato nel provvedimento interdittale, comunicato dall'ufficio alle parti costituite in data 16.11.1999, avendo errato il Tribunale nel ritenere ininfluente il ritiro della copia dell'ordinanza presso la cancelleria da parte del procuratore del ricorrente, evento da considerarsi equipollente ai fini dell'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.
La questione prospettata risulta già esaminata nella pronuncia n.
91/2001 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - a definizione del procedimento rubricato al R.G.N. 230/01, proposto da
VI NO ai fini della declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669 novies c.p.c. sul presupposto della tardività della notificazione dell'atto di prosecuzione nel merito del procedimento possessorio avviato nei suoi confronti da RA
OC e definito con ordinanza di accoglimento.
In quel giudizio il Tribunale ha ritenuto tempestivo l'atto di riassunzione notificato in data 23.02.2000, deducendo l'erronea indicazione del termine di avvio della prosecuzione del giudizio adottato ai sensi dell'art. 11 669 octies c.p.c. in luogo della fissazione diretta dell'udienza per la fase di merito come previsto dalla novella introdotta con la L. n. 353/90, non potendo applicarsi al procedimento possessorio, stante la sua struttura unitaria e in quanto incompatibile con la finalità di concentrazione di domande in un unico processo, la disposizione prevista per il giudizio cautelare che imponeva la riattivazione del giudizio di merito nel termine fissato dall'ordinanza che definiva la fase sommaria.
La tesi svolta appare conforme al contenuto della pronuncia n.
1984/1998 resa in materia dalle Sezioni Unite della S.C., con la quale veniva ribadito il principio secondo cui il procedimento possessorio fosse articolato in due fasi senza soluzione di continuità; la prima, a cognizione sommaria e destinata a concludersi con ordinanza reclamabile, recante anche la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. di apertura della fase di cognizione piena di merito, destinata quest'ultima a chiudersi con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Come correttamente argomentato dal giudice del procedimento ex art. 669 novies c.p.c. il ricorrente, in applicazione analogica dell'art. 289
c.p.c., avrebbe goduto dell'integrazione di un periodo di sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza resa fuori udienza (vedi in tal senso Cass. Civ. sent. n. 10342/2002, n. 12702/2002 e n.
8766/2003), potendo pertanto affermarsi che la notificazione dell'atto di citazione per la prosecuzione del giudizio, perfezionatasi il giorno
23.02.2000, sia tempestiva rispetto alla data di comunicazione da parte dell'ufficio dell'ordinanza interdittale avvenuta in data 16.11.1999.
La pronuncia sopra esaminata resa tra le parti contendenti, ad eccezione dell'intervenuto TE OC, benché non possa assumere efficacia di giudicato esterno in quanto, pur prodotta in primo grado nel fascicolo di parte del ricorrente, non risulta integrata dell'attestazione
12 dell'effettivo passaggio in giudicato prevista dall'art. 124 disp. att. c.c., svolge tuttavia un ruolo dirimente ai fini dello scrutinio dell'eccezione sollevata poiché contempla la regolamentazione di una situazione giuridica che la Corte condivide, rilevandone la conformità al diritto applicabile ratione temporis alla disciplina trattata in questa sede.
Per le suesposte ragioni l'eccezione pregiudiziale formulata con il primo argomento di censura dovrà essere disattesa.
b) Con il secondo motivo di gravame veniva contestata l'erronea concessione del termine per la regolarizzazione della procura rilasciata da NN
SC al proprio difensore in quanto affetta da nullità poiché relativa ad un diverso giudizio, circostanza che avrebbe determinato l'estinzione del processo, non potendo trovare applicazione nella vicenda in esame la sanatoria di cui alla nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. introdotta successivamente all'instaurazione del giudizio.
Il rilievo non appare condivisibile.
Dagli atti presenti nel fascicolo d'ufficio del primo grado è possibile rilevare la presenza di una procura posta a margine dell'atto di riassunzione del giudizio, depositato in data 04.06.2009, con cui l'appellata NN SC si costituiva, a seguito di interruzione del processo disposta in data 05.12.2008, in luogo del coniuge deceduto e originario ricorrente RA OC.
L'esame della detta procura conferita all'Avv. SE Di Meglio, in cui si fa riferimento alla rappresentanza e difesa processuale in merito al giudizio “innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza 1375/2008 del 9.4.2008”, pur erronea nell'indicazione del procedimento per il quale era stata rilasciata, consente tuttavia di affermare l'esistenza di un reale collegamento tra la parte assistita e il suo procuratore per il patrocinio di
13 assistenza legale, necessitante di conferma circa la sussistenza della volontà del rappresentato di avvalersi dell'operato del difensore nominato anche nel giudizio non riportato nel mandato.
Del resto la dedotta nullità della procura fa riferimento ad ipotesi in cui tale atto non sia mai stato conferito, risulti essere falso oppure venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio, ovvero sia carente dell'indicazione della sentenza impugnata nel solo caso di ricorso in Cassazione.
Si ritiene che la fattispecie in commento, dato l'innegabile collegamento sussistente tra i soggetti parti del negozio procuratorio, debba qualificarsi come mera irregolarità soggetta a sanatoria in quanto riguardante vizi di minore gravità che danno origine a nullità relative.
Nella vigenza dell'art. 182 c.p.c. vecchia formulazione si riteneva applicabile la sanatoria della procura, riservandola alle ipotesi di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, per cui il giudice poteva assegnare alle parti un termine per la formale costituzione, dunque regolarizzazione, del soggetto cui era attribuita la rappresentanza o l'assistenza salvo che si fosse avverata una decadenza.
In seno alla detta facoltà di legge il Tribunale con provvedimento del
25.01.2016 assegnava alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per la sua costituzione, rimettendo la causa sul ruolo per la verifica della sanatoria dell'irregolarità riscontrata.
In forza del provvedimento istruttorio reso, il legale della SC in data
16.02.2016 depositava in atti la procura integrale sottoscritta dalla propria assistita che ratificava l'operato del difensore nell'azione di reintegrazione del possesso.
14 Deve pertanto ritenersi la procura validamente integrata e gli atti del procedimento sanati con efficacia ex tunc.
Per effetto delle argomentazioni che precedono l'eccezione dedotta a sostegno del motivo di gravame esaminato dovrà essere respinta.
c) Con il terzo rilievo di censura veniva eccepita nullità della pronuncia per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari e degli usufruttuari del fondo di proprietà convenuta, essendo emerso dalla prova orale svolta nella fase sommaria che gli autori dello sbancamento fossero, oltre che l'appellato VI NO, anche il genitore OV SE NO e il germano RI NO, rimasti estranei al giudizio pur avendo il giudice della fase sommaria rilevato detta carenza senza disporre l'integrazione e, nell'accogliere il ricorso, abbia ordinato l'esecuzione di opere di ripristino dei luoghi.
L'eccezione coglie nel segno alla luce dei rilievi istruttori e documentali emersi già nel corso della fase sommaria.
Anzitutto l'esame dell'atto di compravendita del giorno 11.12.1997 e della relativa nota di trascrizione, entrambi prodotti agli atti del primo grado dal convenuto VI NO, con cui AN AZ e RM
UO trasferivano la nuda proprietà del fondo identificato al Catasto urbano al foglio 15, part. 1179, esattamente comprendente l'area oggetto di causa, oltreché al suddetto VI NO anche ai suoi germani
RI NO, NI NO, e AR LU NO, con riserva di usufrutto costituita in favore dei genitori OV SE NO e
VE LI, pone in evidenza l'esistenza di una pluralità di soggetti tenuti in concreto a far parte del giudizio, in quanto litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., a seguito dell'adozione del provvedimento di interdetto possessorio che ha imposto ai convenuti il ripristino dei luoghi allo status quo ante “previa tra l'altro la ricostruzione
15 del muro a secco”, demolito per consentire l'ampliamento della sede viaria gravata di servitù di transito in favore di parte ricorrente.
Rileva in tal senso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della
S.C. in ordine alla legittimazione passiva nei giudizi possessori che impongano obblighi di ripristino del fondo in comunione tra più soggetti, per cui “il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo in iure del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità dell'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglia è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 1238/15)
Sotto altro aspetto non potrà tacersi che dalle risultanze dell'audizione degli informatori assunta nella fase sommaria (vedi deposizione di
Giacomo RA del 14.12.1996) e dall'escussione dei testi espletata nella fase di merito (vedi prova testimoniale di Ciro Foscari del 27.11.2000) è emerso che tra gli autori degli interventi di sbancamento e realizzazione del nuovo tracciato viario fossero stati rinvenuti, oltre al convenuto
VI NO, anche il proprio genitore OV SE IA e il fratello RI NO, di fatto esclusi dal giudizio possessorio nonostante la loro piena implicazione nelle vicende di causa.
Devesi pertanto affermare che nel caso di specie ricorre un vizio di integrità del contraddittorio poiché in primo grado e, ancor prima nella fase sommaria, non è stata estesa la partecipazione al giudizio a tutti i
16 comproprietari e nudi proprietari del fondo oggetto di causa, assumendo detta circostanza fondamentale rilevanza stante la natura della pronuncia che ha disposto la reintegra nel possesso dei ricorrenti - con obbligo di esecuzione di opere di ripristino a carico dei convenuti evocati nel procedimento - che avrebbe necessitato dell'intervento di tutti i titolari del terreno sul quale si accertava la lesione possessoria, versando in una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., 1° comma, la causa va rimessa al giudice di primo grado, dovendo il giudizio necessariamente svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti contitolari del fondo in comproprietà NO.
L'accoglimento del gravame con declaratoria di rimessione delle parti avanti il Tribunale, assumente natura pregiudiziale rispetto alle ulteriori censure di merito sollevate in atti, dispensa la Corte dallo scrutinio degli ulteriori motivi di appello.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali si osserva che il giudizio di primo grado si è svolto per alcuni anni tra gli originari contendenti, senza che, a seguito delle emergenze probatorie e delle eccezioni ivi sollevate al riguardo dalle parti, il giudice abbia ritenuto di disporre la necessità dell'integrazione del contraddittorio.
Valutata dunque l'opportunità che gli oneri relativi alla fase processuale validamente svoltasi tra le parti restino regolate in ragione dell'esito finale della lite, il collegio ritiene di riservare la statuizione sulle spese di primo grado al Tribunale cui la causa è rimessa, affinché provveda in funzione della soccombenza sul merito della lite, mentre dichiara le spese del presente grado integralmente compensate tra tutte le parti
17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da TE OC nei confronti di VI NO e NN SC per la riforma della sentenza n.
12659/16 resa dal Tribunale Civile di Napoli - Sezione distaccata di
Ischia - in data 21-22.11.2016, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata per vizio del contraddittorio in ordine alla pretermissione nel giudizio di primo grado di OV SE NO, VE LI, RI NO, NI
NO e ARluisa NO;
b) dispone la rimessione della causa al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - con termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;
c) rimette al Tribunale competente la regolamentazione delle spese del primo grado, e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
18