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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2024, n. 43182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43182 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 5 luglio del 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino nei confronti di IT NI, nato a [...] il [...] RR TO, nato a [...] il [...] e da LA GI, nato a [...] il [...] NA CA, nato a [...] il [...] AT NI, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di LA e per la reiezione delle altre impugnazioni;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43182 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 01/10/2024 sentiti i difensori Ramondini, per la parte civile Comune di AR che si è richiamato alle conclusioni scritte depositate con le quali è stata chiesta la conferma della decisione impugnata, con condanna alle spese del grado, come da nota spese parimenti allegata, nonché in sostituzione dell'avvocato Mattioda, per la parte civile Regione Piemonte, in favore del quale ha depositato conclusioni scritte dirette alla conferma della decisione gravata;
Favero per RR, che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Procura e Scutieri in sostituzione per IT che ha concluso per la inammissibilità del medesimo ricorso;
AS in sostituzione per NA, IC e CI per AT che hanno ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti, concludendo in linea con le rispettive impugnazioni. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di TO RR e NI IT (assolti dal reato di cui all'ad 512 bis cod. pen. loro rispettivamente ascritto in concorso con terzi ai capi F e G della rubrica), GI LA (condannato alla pena ritenuta di giustizia, per quel che qui interessa, per aver concorso nel reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 descritto al capo M, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. in origine contestata e assolto dall'imputazione di concorso esterno nell'associazione di cui al capo A), NI AT (condannato perché ritenuto intraneo in posizione non qualificata all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggravata ai sensi del comma 4 della medesima disposizione descritta al capo A) e CA NA (condannato per l'ipotesi di reato di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo T), ha rigettato l'appello interposto dal Pubblico Ministero con riguardo alle assoluzione rese nei confronti di LA, RR e IT;
ha riqualificato il reato ascritto a NA, riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309; ha rigettato nel resto gli appelli di NA, LA e AT, condannando quest'ultimo a rifondere le spese del grado affrontate dalle parti civili costituite ( Regione Piemonte e Comune di AR). 2. Hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, avuto riguardo alla ribadita assoluzione di TO RR e NI IT dalle imputazioni mosse agli stessi;
NI AT con due ricorsi, uno 2 sottoscritto dall'avvocato CA CI, l'altro a firma dell'avvocato Giuliano Dominici;
GI LA e CA NA, ciascuno tramite il proprio difensore. 3. Con il ricorso proposto dalla parte pubblica si lamenta violazione di legge riguardo alla erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 512 bis cod. pen. La censura viene indistintamente riferita ad entrambe le ipotesi di reato partitamente ascritte ai due imputati, a fronte della medesima motivazione adottata dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma in parte qua della decisione appellata. Ad avviso dell'Ufficio ricorrente, i giudici del merito, pur avendo riconosciuto l'ingerenza di RE RO (rispetto alla impresa individuale riferibile al RR) e di SC RO ( con riguardo alla società riferibile al IT) nella gestione delle relative attività di impresa fittiziamente intestate, almeno in parte, ai due imputati, e malgrado l'incontroversa intraneità dei due fratelli Arona- (posti al vertice dell'associazione mafiosa di cui al capo A e già separatamente condannati in primo e secondo grado per le imputazioni oggetto del devoluto) avrebbero escluso la configurabilità dell'ipotesi di reato contestata perché non vi sarebbe prova di alcun conferimento o comunque di un apporto di natura finanziaria da parte del soggetto interponente quando di contro tale presupposto in fatto non dovrebbe ritenersi indispensabile a fronte della acquisita dimostrazione della attribuzione fittizia o della disponibilità dell'utilità in capo al soggetto diverso dal formale intestatario. 4. Ricorso nell'interesse di GI LA. Due i motivi di doglianza prospettati, tutti correlati alla ritenuta violazione di legge quanto al ritenuto concorso del ricorrente nella condotta di reato, sanzionata ex art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000, descritta al capo M) della rubrica. 4.1. Con la prima censura, la dedotta erroneità applicativa si lega al dolo partecipativo, non essendo emersi elementi idonei a confermare la rappresentazione da parte del ricorrente della finalità - di garantire a terzi la possibilità di evadere il fisco- perseguita dai correi. Sia la partecipazione del ricorrente alla fase di costituzione dell'impresa, sia le ulteriori attività professionali svolte successivamente in favore della società emittente le fatture per operazioni inesistenti contestate nella specie, non darebbero conto, infatti, di siffatta consapevolezza: anche se implicanti la conoscenza della funzionalizzazione dell'attività in direzione di obiettivi illeciti e financo la stessa emissione delle fatture per operazioni inesistenti, siffatti aspetti, 3 ad avviso della ricorrente, non sarebbero comunque in grado di disvelare la consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità illecita sottesa alla detta condotta, trattandosi di contegni funzionali alla "perpetrazione di molteplici fattispecie illecite". 4.2. La seconda censura riguarda la condotta materiale. Gli elementi in fatto rappresentati dalla sentenza (l'essere il ricorrente il depositario delle scritture contabili;
l'aver inviato i dichiarativi fiscali della società emittente;
l'aver predisposto artatamente i bilanci malgrado l'evidenza della insussistenza delle operazioni attive fatturate con l'obiettivo di garantire all'ente indebite anticipazioni bancarie) non potevano essere apprezzati quali contributi utili a rafforzare o comunque ad agevolare l'intento criminale dei concorrenti, perché posti a valle della fattispecie di reato contestata, consumata per effetto della emissione delle fatture per operazioni inesistenti. 4.3. La difesa ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito le ragioni di censura esposte con il ricorso. 5. Ricorsi nell'interesse di NI AT, ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art 416 bis descritta al capo A, aggravata ai sensi del comma 4 della stessa disposizione. I due ricorsi proposti nell'interesse di AT sono assolutamente identici. Se ne affronta, in coerenza, il complessivo portato in termini di unitaria prospettazione. Si lamenta violazione dell'alt 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen nonché vizio di motivazione: quanto alla valutazione del materiale probatorio apprezzato a sostegno della ritenuta intraneità associativa, giacché le acquisizioni valorizzate (le dichiarazioni dei collaboranti e gli atti indagine evocati a riscontro) sarebbero al più destinate a comprovare possibili profili associativi in ambiti temporali antecedenti o successivi al tempo coperto dalla imputazione riferita al ricorrente (dal 2006 al 2014), senza dare conto di condotte suscettibili di confermare l'assunto accusatorio con riguardo all'epoca coperta dalla regiudicanda;
l'intrinseca contraddittorietà dell'argomentare laddove per un verso, nel rispondere al motivo di appello con il quale si denunziava la violazione dell'art 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna già resa con riguardo ai fatti emersi nel procedimento n. 5947/16 NR si rimarcava la differenza tra le due associazioni (quella giudicata separatamente relativa all'articolazione operativa su Torino facente capo alla cosca Crea), per altro verso, nel confermare l'intraneità ora in contestazione venivano recuperate condotte temporalmente riferibili all'altra associazione;
4 l'assenza di validi elementi fattuali destinati a dare concretezza all'azione mafiosa ascritta all'articolazione ndranghetista operativa nel territorio di AR della quale il ricorrente avrebbe fatto parte;
l'erroneità in diritto della ritenuta configurabilità dell'aggravante della natura armata della associazione, considerata senza fare cenni alla specifica realtà associativa di riferimento ma desunta dalla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico di riferimento operativo in Calabria, non potendosi neppure valorizzare le armi rinvenute nella disponibilità dell'imputato nel 2016, oggetto di autonomo giudizio e condanna, perché al più riferibili, per collocazione temporale, ad altra diversa realtà associativa e trascurando altresì che, con riferimento al fratello FF, separatamente giudicato per la medesima imputazione, l'aggravante era stata esclusa (nel relativo giudizio di merito senza impugnazione della Procura) e che nel giudizio, definito ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., relativo alla detenzione delle dette armi non venne riconosciuta l'aggravante di cui all'art 416 bis.
1. cod. pen. l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, ben superiore al minimo edittale all'epoca vigente non solo perché determinato valorizzando condotte realizzate in epoche diverse da quella attinente alla odierna contestazione ma anctuperché ingiustificatamente diversa e maggiore rispetto a quella irrogata ad altri imputati coinvolti nella medesima vicenda. L'avvocato CI, nell'interesse di AT, ha invitato tramite "pec" motivi nuovi in realtà reiterativi dei profili di censura già proposti con il ricorso. 6. Ricorso nell'interesse di CA NA, condannato per il capo T), ricondotto dai giudici del merito alle ipotesi di cui ai commi 4 (in primo grado) e 5 (in appello) dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con i due motivi di ricorso si denunzia vizio di motivazione nelle sue tre declinazioni quanto alla contestata offensività della condotta per la assenza di elementi attestanti l'efficacia drogante della sostanza ceduta a RO da un non identificato cessionario albanese con l'intermediazione dell'imputato. Ad avviso della difesa, la Corte del merito, non solo avrebbe pretermesso il dato - evidenziato in sede di appello e ricavabile dalle stesse intercettazioni valorizzate a sostegno della condanna- inerente al rifiuto categorico e irremovibile mostrato da RO rispetto alla possibilità di trattenere la sostanza consegnatagli in ragione della totale inidoneità della stessa allo smercio persino a minor prezzo, destinato a confermare, in assenza di altro, l'assenza di elementi attestanti l'efficacia drogante della droga ceduta;
ma, in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, avrebbe superato l'assunto difensivo evidenziando che proprio il fatto che RO alla fine decise di trattenere la merce dava conto della mantenuta 5 idoneità della stessa al relativo traffico illecito, aspetto che, invece che contrastare, confermava la tesi difensiva, perché la mancata restituzione, sempre alla luce dell'obiettivo dato offerto dal tenore delle intercettazioni, non era stato il frutto della libera scelta del compratore il quale, piuttosto, si era visto costretto a tanto dall'atteggiamento del cessionario, che si era opposto alla sostituzione della merce sollecitando un incontro, mai avvenuto per la ferma intenzione di RO non avere rapporti se non con altri diversi dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dalla parte pubblica è inammissibile per più concorrenti ragioni. Parimenti è a dirsi per quello interposto nell'interesse di CA NA, che fa leva su motivi non consentiti in questa sede mentre quelli proposti dalle difese di GI LA e NI AT riposano su censure quantomeno infondate e meritano pertanto la reiezione. 2. Muovendo dal ricorso proposto dalla Procura Generale territoriale riguardo alle assoluzioni rese nei confronti di NI IT e TO RR dalle imputazioni ex art 512 bis cod. pen. loro ascritte, giova evidenziare, in premessa, come l'impugnazione prospetti una asserita erronea applicazione del dato normativo relativo alla detta fattispecie incriminatrice senza tuttavia ricostruire la situazione in fatto inerente alle due diverse contestazioni mosse ai detti imputati. Il perimetro della relativa deduzione in diritto, inoltre, risulta limitato ad aspetti afferenti alla configurabilità del reato in questione sul versante esclusivamente proprio dei profili materiali inerenti alla condotta illecita tipizzata dalla norma in esame. 2.1. Tale ultimo accenno rende manifesta la assorbente aspecificità del ricorso proposto avverso l'assoluzione del RR dal capo di imputazione descritto al punto F) della rubrica. La sentenza impugnata, oltre a ritenere oggettivamente non configurabile il reato, ha anche escluso il dolo, con valutazione - diretta ad evidenziare che non sarebbero emersi elementi a conferma della consapevolezza, in capo a RR, della finalità elusiva perseguita dal concorrente RO, facendo apparire all'esterno solo il primo quale unico titolare dell'impresa oggetto della fittizia intestazione- che, per quanto incidentale e laconica, comunque sosteneva e sostiene la decisione assunta nel confermare la medesima conclusione resa su tale capo dal Giudice di primo grado. Sul punto, il ricorso tace integralmente;
e ciò malgrado siffatta valutazione, in qualunque modo espressa, non possa non ritenersi tale da assumere una valenza assorbente, ove non contrastata, perché in sé comunque idonea a 6 sorreggere la assoluzione decretata, facendo venir meno l'interesse del ricorrente rispetto al tema di giudizio prospettato nel contrastare la decisione impugnata. 2.2. Ad una soluzione non diversa, seppur per ragioni diverse, si perviene comunque nell'esaminare nel merito il contenuto della doglianza prospettata dal ricorso avuto riguardo alla posizione di IT. L'impugnazione, lo si è già anticipato, difetta di qualsivoglia puntuale riferimento alle situazioni in fatto che nel caso avrebbero caratterizzato la vicenda a giudizio, presupposto logico imprescindibile di qualsivoglia compiuto argomentare poi esteso in diritto al tema della configurabilità della condotta illecita sanzionata ex art 512 bis citato;
per di più, muove da un presupposto dato per scontato - l'ingerenza mostrata dall'asserito titolare effettivo dell'impresa solo formalmente riferibile a IT - che i giudici del merito, di contro, hanno escluso sul piano della relativa consistenza fattuale (in particolare, la Corte di appello ha escluso che siffatta ingerenza avesse contenuti tali da giustificare il controllo dell'impresa), oltre che sul versante del relativo portato logico giuridico (avendo il primo giudice ancora più nettamente escluso che l'ingerenza di per sé stessa dia necessariamente conto dell'interposizione prospettata dall'accusa). 2.2.1. In tesi, ad avviso del Collegio, deve ritenersi che la dimostrazione dell'apporto finanziario garantito dall'interponente partecipando alla costituzione o intervenendo nell'attività di una impresa già costituita, non sia elemento imprescindibile della relativa fattispecie incriminatrice sì che la stessa, in mancanza, non potrebbe ritenersi configurabile. Ragionando in tali termini, apparentemente condivisi da alcuni arresti di questa Corte evocati anche dalle sentenze di merito (da ultimo si veda, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423), rimarrebbero astrattamente estranee al novero delle ipotesi riconducibili al reato di cui all'ad 512 bis cod. pen, situazioni nelle quali l'interponente, d'accordo con l'altro o gli altri soci, finisca per conferire nell'impresa comune la propria prestazione lavorativa, poco importa che la stessa sia ammantata di illiceità; e ciò malgrado ci si trovi innanzi ad una utilità parimenti suscettibile di valutazione economica, non diversamente dagli altri conferimenti, che, una volta confluita nel relativo circuito produttivo, si sostanzia in una quota partecipativa della relativa realtà imprenditoriale, rendendola suscettibile di ablazione e dunque altrettanto soggetta alla finalità elusiva che informa la disposizione che occupa. 2.2.2. Ciò premesso, va rimarcato che nei casi caratterizzati dalla insussistenza di un contributo partecipativo di matrice finanziaria o più spesso dalla assenza di elementi di prova comprovanti il relativo apporto, la dimostrazione della interposizione illecita, comunque configurabile, finisce per legarsi a profili 7 fattuali, suscettibili di correlate letture logiche, meno consolidati sul piano del relativo rilievo inferenziale. Tra questi, in tesi, ben può annoverarsi anche l'ingerenza nella gestione della impresa mostrata dal socio occulto quale profilo in fatto che possa logicamente evocare l'ipotesi partecipativa o addirittura una titolarità esclusiva. Con la precisazione, tuttavia, che, da sola considerata, la stessa potrebbe non disvelare necessariamente una compartecipazione dell'interponente nell'attività di impresa formalmente esercitata dai formali intestatari, ancor più quando l'interposizione non sia assoluta, ben potendo ritenersi compatibile con una mera collaborazione esterna non espressiva della compartecipazione agli utili derivanti dalla detta attività. In altre parole, anche là dove manchi la prova dell'apporto finanziario garantito dall'interponente, il comprovato riferimento ad atti di gestione in fatto destinati a rappresentare una posizione se non di assoluto dominio, almeno di controllo e primazia rispetto alla relativa realtà imprenditoriale potrebbero agevolare la conferma probatoria della prospettiva accusatoria, quantomeno in termini di compartecipazione nella titolarità del bene oggetto della intestazione fittizia. 2.2.3. In siffatte ipotesi, tuttavia, è imprescindibile che la prospettazione legata alla imputazione dia immediato conto del portato effettivo di tale ingerenza gestoria;
nel caso, di contro, l'impostazione sottesa al ricorso appare connotata da marcata genericità (perché manca di riassumere in fatto le condotte dirette a comprovare il portato di tale presupposto in fatto) oltre che da aspecificità estrinseca (perché non contrasta le considerazioni spese dai giudici del merito quanto alla indifferenza fattuale e logico probatoria della inferenza riferibile alle condotte gestorie riferitrife al soggetto interponente). Da qui l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica. 3.Venendo al ricorso proposto nell'interesse di GI LA, ritiene il Collegio che i due motivi di impugnazione possano essere scrutinati congiuntamente. 3.1. Le due sentenze di merito mettono in evidenza, secondo indicazioni in fatto non contrastate dal ricorso: che uno dei sostanziali promotori della società emittente le fatture per operazioni inesistenti considerate dall'imputazione era FF RO, di cui il ricorrente era il consulente contabile e fiscale di fiducia;
che da tale collaborazione LA traeva rilevanti spunti professionali (mi portate " un mucchio di clienti": si veda l'intercettazione riportata a pagina 21); 8 che alla luce di questa correlazione interpersonale aveva curato la costituzione della detta società in termini partecipativi piuttosto coinvolgenti, anche eccentrici ai risvolti tipicamente professionali connotanti il relativo ruolo (gli sarebbe stata demandata anche la scelta della relativa denominazione); che il portato fittizio delle operazioni commerciali sottese alle fatture incriminante emergeva con immediata evidenza dal tenore delle fatture stesse;
che il ricorrente non si era limitato a collaborare nella fase di costituzione dell'ente ma aveva svolto ulteriori ruoli professionali correlati al relativo incedere imprenditoriale (era depositario delle scritture;
provvedeva a trasmettere i dichiarativi fiscali;
predisponeva, anche sulla base delle fatture incriminate, i bilanci sociali, anche in funzione della possibilità di percepire anticipazioni bancarie fondate su una sfalsata realtà contabile e fiscale). 3.2. La difesa contesta la configurabilità anche soggettiva della accertata responsabilità concorrente riferita al ricorrente rispetto al reato in contestazione, perché le condotte materiali ascritte all'imputato finirebbero per ricadere in ambiti temporali antecedenti o successivi al momento della emissione delle fatture incriminate. 3.3. L'assunto difensivo non coglie nel segno, perché frutto di una ricostruzione frazionata e incompleta delle acquisizioni probatorie che, lette nella loro globale complessità, danno invece conto della lineare logicità della decisione impugnata quanto alla ritenuta configurabilità del concorso ascritto al ricorrente, anche sul versante soggettivo. 3.3.1. In particolare, la lettura delle due conformi sentenze di merito sul punto mette puntualmente in luce: la stretta contiguità del ricorrente ai centri di interesse fondamentali delle vicende in contestazione legate all'azione della società emittente, sin dall'origine connotata da finalità essenzialmente criminali, considerato che la data di costituzione risale al 2015 e che in un brevissimo arco temporale la stessa si è resa protagonista di numerose fatturazioni per operazioni inesistenti (sono circa venti quelle emergenti dalla imputazione in meno di due anni); l'inequivoca fittizietà delle operazioni fatturate, di immediata evidenza documentale, vieppiù considerando la professionalità propria del ricorrente nel verificarne il portato;
la presenza collaborativa prestata dall'imputato al momento della stessa costituzione della società in questione, resa manifestando un coinvolgimento nel progetto ben più pregnante rispetto a quello tipicamente proprio della mera collaborazione professionale;
il ruolo svolto dall'imputato nel corso della relativa attività di impresa, con riguardo, in particolare, alla trasmissione dei dichiarativi e soprattutto alla 9 il dolo specifico, deve ritenersi e-Lt. con dolo thit:4311111:111~ u. a s il concorso nel reato di chi abbia agito ru ura ultimq si caratterizzi per un Il- predisposizione di bilanci che di tali fatturazioni si giovavano per pervenire ad ulteriori obiettivi illeciti. 3.3.2. In questa cornice, l'ausilio prestato nel contribuire fattivamente alla costituzione di un ente predisposto sin dalla origine all'azione criminale in termini di marcata serialità legata alle dette fatturazioni ma anche la persistente presenza del ricorrente lungo i successivi sviluppi della relativa azione imprenditoriale, sino a mettere a frutto, pur se con altri intenti illeciti, il medesimo portato fiscale artatamente predisposto, sono elementi in fatto che giustificano adeguatamente, sul piano della relativa coerenza logica, il ritenuto contributo concorsuale ascrivibile al ricorrente rispetto all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti oggetto di incriminazione;
ciò quantomeno per aver rinforzato, con la propria complessiva collaborazione professionale, l'intento criminale perseguito dai correi, considerato il ruolo centrale dallo stesso assunto nell'ambito dell'attività di impresa sin dalla costituzione. 3.3.3. Del resto, il collante di tali rilievi logici viene offerto dalle considerazioni espresse dalla difesa nel contrastare il dolo, là dove non si nega che il ricorrente fosse consapevole non solo delle finalità criminali sottese alla costituzione e alla azione della società emittente, ma anche la consapevolezza del dispiegarsi di tali iniziative criminale per il tramite della emissione di fatture per operazioni inesistenti. E' a dirsi, infatti, che l'assunto difensivo - secondo il quale la possibile eterogeneità dei fini criminali sottesi alla condotta in questione sarebbe tale da non consentire di affermare la consapevole rappresentazione in capo al ricorrente della specifica finalità (l'evasione fiscale garantita ai terzi destinatari delle dette fatture) propria della fattispecie contestata- per un verso consolida la ricostruzione probatoria diretta a rassegnare sul piano materiale il contributo concorsuale riferito al LA;
per altro verso, sul piano essenzialmente proprio della verifica dell'elemento soggettivo, non coglie nel segno, perché trascura di considerare che anche per i reati per la cui configurabilità è richiesto contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell'integrazione del reato (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589). E sotto questo versante, non può dubitarsi della compiuta prospettazione, da parte del ricorrente, dell'ipotesi di reato contestata siccome correlata alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, la più immediata tra quelle illecite prospettabili in conseguenza di una siffatta condotta materiale, soprattutto agli occhi di un soggetto dotato delle suddette competenze professionali. 10 Da qui la reiezione del ricorso proposto nell'interesse di GI LA. 4. Ad una medesima conclusione si perviene con riferimento alle censure prospettate dai ricorsi proposti nell'interesse di NI AT. 4.1. Ragioni di ordine logico impongono di anteporre lo scrutinio del secondo motivo dei due (identici) ricorsi, con il quale si contesta il giudizio inerente alla esistenza dell'associazione della quale avrebbe fatto parte il ricorrente avuto riguardo, in particolare al contesto temporale coperto dall'imputazione. 4.1.1. Il motivo è inammissibile perché introduce, peraltro in termini di marcata genericità, un tema di giudizio devoluto senza la dovuta specificità alla Corte del merito. È inoltre affetto da evidente aspecificità estrinseca, perché integralmente privo di ogni confronto critico rispetto al § 12.3.1.2. della sentenza impugnata, là dove viene argomentata la riscontrata presenza in AR della articolazione ‘ndranghetista facente capo alla cosca dei VO di Sant'RI, rimarcando i tratti di inequivoca mafiosità della relativa azione criminale. 4.1.2. La stessa sentenza impugnata, infatti, se si dilunga nel ricostruire la struttura della cosca di riferimento ( quella dei VO di Sant'RI) e quella inerente all'articolazione piemontese della stessa operativa in località AR, più che per rispondere ad una puntuale doglianza prospettata con il gravame, lo fa per meglio inquadrare la posizione del ricorrente all'interno del contesto associativo descritto dall'imputazione, non mancando, al contempo, di stigmatizzare l'assoluta aspecificità dei rilievi difensivi prospettati con l'appello quanto alla esistenza in sé dell'associazione contestata anche con riguardo all'epoca coperta dalla regiudicanda. 4.1.3. Ne è così emerso un quadro piuttosto consolidato quanto alla esistenza storica della CO VO;
alla sua articolazione su AR e ai collegamenti tra i due centri di interesse, piemontese e calabrese;
alla concreta estrinsecazione nell'ambito delocalizzato del metodo mafioso grazie a un capillare controllo del territorio e una dominante presenza in settori criminali (stupefacenti) e economici (soprattutto edilizio) di assoluto rilievo;
infine, all'evidente protrarsi della relativa azione illecita in ambiti anche successivi al periodo coperto dalla regiudicanda, senza che la difesa, non diversamente da quanto prospettato con l'appello, abbia fornito concreti elementi diretti a testimoniare l'intervenuta dissoluzione del vincolo associativo nel frangente temporale considerato dall'imputazione. 4.2. È infondato il motivo diretto a contestare l'intraneità del ricorrente al detto contesto associativo. 11 4.2.1. Va confermato che molti degli elementi valorizzati in sentenza si riferiscono ad ambiti temporali antecedenti o successivi al periodo coperto dalla imputazione. 4.2.2. In particolare, sarebbe emerso il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche riferibili alla cosca di riferimento sin dagli anni '90, essendone pacifica la contiguità ai VO (si veda la intercettazione del 2003 riportate in sentenza avuto riguardo ai riferimenti operati da UA VO, posto al vertice della cosca, al AT in quel determinato contesto temporale). Alla luce della diverse e sovrapponibili dichiarazioni dei collaboranti all'uopo richiamate sarebbe altresì emerso il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico avvinto dalle logiche associative;
il suo ruolo di armiere della cosca, riportato da diversi chiamanti;
la sua posizione strategica nei contatti con altre articolazioni e in particolare nel tenere i rapporti con quella OR (facente capo ai Crea, in relazione alla quale il ricorrente ha riportato una condanna, ormai definitiva, per condotta partecipativa svolta successivamente al periodo oggetto di imputazione, dal maggio 2014 sino al suo arresto nel 2016 per la detenzione di alcune armi) e con quella genovese (in particolare con RI RC che costituiva il referente dei VO in quel contesto). 4.2.3. Le emergenze di indagine, inoltre, hanno dato conto della persistente presenza del ricorrente nel contesto associativo facente capo ai VO anche nel periodo successivo alla imputazione. In parte qua, assumono rilievo decisivo i riferimenti contenuti all'opera di intermediazione messa in atto dal ricorrente quanto ai contatti tenuti con il figlio di RI RC dopo la carcerazione di quest'ultimo, fungendo da punto di contatto tra l'articolazione genovese e i sodali dimoranti in Calabria (si veda pag. 73); ma anche il perdurante coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio rassegnata dalle intercettazioni del novembre 2019 che vide protagonisti SC VI e il fratello del ricorrente, FF ( si veda la sentenza impugnata alle pagine 73 e 74). 4.3. Se di certo si tratta di contegni eccentrici al perimetro temporale coperto dalla odierna contestazione, cionondimeno non pare discutibile che siffatti riferimenti argomentativi costituiscono validi elementi per inquadrare al meglio i fatti apprezzati dai giudici del merito nell'attualizzare la partecipazione associativa di AT alla cosca in contestazione riportandola anche al periodo indicato dalla rubrica. Il tutto in forza di una ritenuta intraneità continuativa e mai interrotta, presente prima, durante e dopo il contesto temporale descritto nell'imputazione secondo linee logico valutative che non meritano censura alla luce di una unitaria valutazione delle acquisizioni. 12 4.3.1. In particolare, sono state correttamente valorizzate a tal fine, in primo luogo le dichiarazioni del collaborante LU, il cui propalato, diretto a confermare il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico innestato nel relativo contesto associativo, non risulta circoscritto ad ambiti cronologici espressamente estranei all'imputazione (si veda pag. 68, ultimo capoverso). Il ricorso, rectius i ricorsi, ne contestano il portato in termini di evidente inadeguatezza: senza precisare le ragioni per le quali il racconto del citato collaborante debba essere riferito a contesti cronologici diversi da quello oggetto di imputazione, si contesta, infatti, l'attendibilità del relativo narrato (per asserite incertezze riferite ad altri sodali imputati) senza descrivere con puntualità il portato di tali incertezze, peraltro non prospettate con il gravame di merito. 4.3.2. La Corte di appello ha poi fatto leva sul narrato del collaborante Mantella, il quale per un verso ha descritto fatti destinati a confermare il ruolo di armiere di AT nell'interesse della cosca e il suo coinvolgimento nel narcotraffico;
per altro verso, ha anche rimarcato l'avvicinamento del ricorrente alla cosca "Crea", senza tuttavia perdere i contatti con i VO. Dichiarazioni, queste ultime, con le quali le difese non si confrontano in alcun modo, perché integralmente trascurate dal tenore dei ricorsi. E che, di contro, hanno trovato conferma nella già richiamata condanna di AT quale intraneo della cosca "Crea", per condotte immediatamente successive al maggio del 2014, rese a ridosso del periodo oggetto della odierna contestazione;
nonché nelle emergenze già richiamate (si veda il superiore § 4.2.3) attestanti il mantenuto ruolo del ricorrente nel contesto di interessi comunque facenti capo alla cosca VO anche successivamente al periodo coperto dalla regiudicanda, secondo una linea di continuità non interrotta dalla collaborazione con l'altro clan. 4.3.3. Ancora, la sentenza gravata ha dato coerente attenzione all'incontro avuto dal ricorrente con RE RO (posto al vertice della cosca operativa su AR), avvenuto nel dicembre del 2013: incontro nel corso del quale i due furono monitorati mentre esaminavano le carte relative all'interrogatorio della collaborante AN TA. Alla detta circostanza è stata correttamente attribuita dai giudici del merito una forza logica di assoluto rilievo, perché sintomatica dell'interesse mostrato dai due rispetto a dichiarazioni (quelle rese dalla TA) destinate ad incidere sulla azione dell'associazione in quel determinato contesto temporale, coerente al periodo coperto dall'imputazione. Rilevanza, questa, che risulta contrastata dalle difese con un rilievo - si tratterebbe di vicenda comunque coerente con la storia criminale dell'imputato, a prescindere dall'attualità, in quel contesto, della intraneità associativa- che si risolve in una lettura logica alternativa del dato 13 acquisito, senza rendere manifestamente illogica quella privilegiata dalla sentenza gravata. 4.3.4. Meritano un cenno anche i riferimenti resi ai contatti intrattenuti negli anni 2012 e 2013 con altri soggetti gravitanti nell'orbita della associazione immediatamente riferiti a condotte inerenti al narcotraffico, settore di elezione della partecipazione del ricorrente secondo quanto concordemente riferito da più chiamanti (si vedano le argomentazioni spese dal secondo capoverso di pagina 72); ancora, quelli relativi alle interlocuzioni con esponenti di spicco del sodalizio intervenuti, sempre nel medesimo periodo (in occasione delle visite nel territorio di riferimento realizzate dagli esponenti provenienti dalla Calabria). 4.3.5. Emerge, in definitiva, un quadro probatorio complessivo che, letto alla luce della pacifica intraneità del ricorrente alla cosca di riferimento in ambiti temporali precedenti e successivi alla regiudicanda, delinea, con adeguato nitore, il ruolo partecipativo reso, nel medesimo contesto associativo, da AT anche nel periodo oggetto di contestazione. In questa cornice, assume un rilievo affatto decisivo il sequestro di armi per il quale l'imputato è stato arrestato nel 2016 e condannato con sentenza irrevocabile. La già rimarcata autosufficienza degli altri elementi acquisiti finisce, infatti, per rendere non necessario il riferimento al relativo dato, il che rende altrettanto indifferenti i rilievi difensivi diretti a rimarcarne l'incoerenza probatoria, trattandosi di circostanza legata a condotte successive al periodo compreso dall'odierna imputazione. Se del resto, la pacifica riferibilità della detenzione ad ambiti temporali successivi alla regiudicanda non consente di ricavare da tale circostanza momenti probatori di immediata conferma della intraneità in contestazione;
per altro verso, non può neppure dubitarsi della possibilità di apprezzarne il portato logico in termini di mera conferma a posteriori della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti nel descrivere il ruolo svolto dall'imputato nel riferito contesto associativo, anche alla luce della tipologia di armi ( da guerra) nell'occasione rinvenute nella sua disponibilità, coerenti con quelle descritte dai collaboranti pur se in relazione ad ambiti cronologici precedenti alla stessa odierna imputazione. 4.4. Sono inammissibili e per più concorrenti ragioni, le censure dirette a contestare l'aggravante dell'associazione armata. Giova subito rimarcare che in primo grado, oltre ai riferimenti ai precedenti arresti giudiziari che davano conto della disponibilità di armi da parte della cosca VO, si faceva riferimento anche a specifici episodi diretti a confermare il dato (da pag. 2068 come da richiamo espresso in tal senso reso anche dalla Corte di appello, alla pagina 75). 14 Su tali riferimenti, l'appello prima e i ricorsi ora nulla deducono in senso contrario, rendendo incontroversa la relativa affermazione. Che poi l'articolazione della cosca VO, operativa su AR, fosse dotata di armi è aspetto comunemente riconosciuto da diversi collaboranti, per quanto già detto, già solo guardando alle dichiarazioni rese nel definire il ruolo del ricorrente nel relativo contesto associativo, da più parti descritto come l'armiere del gruppo. In questo contesto, inoltre, per quanto già detto, anche il sequestro di armi avvenuto nel 2016 finisce per assumere un rilievo logico seppur indiretto, perché c e garantisce continuità al portato di unavinfraneità che, nei suoi tratti costitutivi, si è mantenuta inalterata nel corso degli anni, supportando più che adeguatamente il giudizio sull'aggravate in questione. Del resto, i rilievi prospettati dalla difesa diretti a sostanziare l'odierna doglianza (il mancato riconoscimento dell'aggravante nel "processo madre" reso a carico del clan VO nonché l'esclusione della stessa per le posizioni del fratello FF e del coimputato VI, separatamente giudicati in rapporto alla medesima imputazione e infine il patteggiamento relativo alla detenzione di armi riscontrata nel 2016, reso senza considerare l'aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen.), quale che ne sia la conducenza, risultano inammissibilmente prospettati per la prima volta in questa sede (si veda il punto 3 del relativo gravame che a tali dati non faceva cenno alcuno). 4.5. Non merita censure, infine, l'argomentazione spesa nel confermare la misura della pena (punto 12.3.4.), contrastato dai ricorsi replicando doglianze disattese dalla Corte del merito con motivazione puntuale e lineare oltre che corretta sul piano giuridico, tanto da rendere il relativo giudizio di merito insindacabile in questa sede. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di CA NA riposa su censure non consentite in sede di legittimità. 5.1. L'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità la ricostruzione del fatto, conformemente resa dalle due decisioni di merito, riguardo alla attività di intermediazione operata dal ricorrente nell'occasione quanto alla cessione di sostanza stupefacente realizzata da non identificati cedenti albanesi in favore di SC RO. In particolare, NA avrebbe curato tutte le fasi della relativa transazione, mettendo in contatto le parti, favorito la consegna della sostanza e del corrispettivo, curato la fase successiva relativa alla contestazione della qualità della merce. 15 È anche pacifico l'aspetto inerente alla mediocre qualità della sostanza e alla richiesta dell'acquirente di ottenere la sostituzione della stessa o la restituzione del prezzo, al quale gli Albanesi non ovviarono immediatamente. 5.2. Ciò premesso, la Corte del merito ha superato il rilievo inerente alla effettiva efficacia drogante della sostanza ceduta, ribadito anche dal ricorso, facendo leva su una intercettazione dalla quale emerge, senza incertezze interpretative, che a fronte di difficoltà legate alla detta sostituzione comunque paventata in prima battura dai venditori anche in alternativa alla stessa restituzione del corrispettivo, l'RO si sarebbe acquietato, decidendo di trattenere comunque la detta sostanza. Situazione questa, che senza dare luogo a vizi logici del ritenere, è stata validamente posta a conferma di una residuale efficacia drogante della sostanza, comunque idonea allo smercio, giacché, diversamente, l'operazione sarebbe stata evidentemente antieconomica per l'acquirente. 5.3. Il dato in questione viene contrastato dalla difesa evidenziando che la decisione di RO non fu frutto di una sua libera scelta ma del rifiuto degli albanesi di definire altrimenti la questione, così da lasciare inalterato il dubbio sulla efficacia drogante della merce ceduta, inadeguatamente risolto dai giudici del merito. È a dirsi, tuttavia, che tale sviluppo logico non trova conforto in alcun valido riferimento probatorio destinato a destrutturare il portato della decisione impugnata. Né può ritenersi supportata dal riferimento, parimenti reso in sentenza, all'intenzione degli albanesi di incontrare l'acquirente, comunicata all'RO dall'imputato, alla quale quest'ultimo ebbe ad opporsi drasticamente: tale circostanza, infatti, non legittima l'assunto difensivo ma al più sostiene una mera ricostruzione alternativa delle emergenze acquisite che non vale a rendere manifestamente illogica quella offerta dalla sentenza gravata. Da qui la inammissibilità del ricorso. 6. Alla inammissibilità del ricorso di NA segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo;
alla reiezione dei ricorsi di LA e AT, segue la condanna al pagamento delle spese processuali. AT, infine, va anche condannato al pagamento delle spese affrontate nel grado dalla parte civile Comune di AR, anche queste determinate nel dispositivo. Nulla si liquida, di contro, in favore della Regione Piemonte, le cui conclusioni, depositate in udienza, non contengono alcuna richiesta di condanna in tal senso. 16
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di IT e RR. Dichiara inammissibile il ricorso di NA CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LA GI e di AT NI e li condanna al pagamento delle spese processuali. ND AT NI a rifondere alla parte civile Comune di AR le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 1/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di LA e per la reiezione delle altre impugnazioni;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43182 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 01/10/2024 sentiti i difensori Ramondini, per la parte civile Comune di AR che si è richiamato alle conclusioni scritte depositate con le quali è stata chiesta la conferma della decisione impugnata, con condanna alle spese del grado, come da nota spese parimenti allegata, nonché in sostituzione dell'avvocato Mattioda, per la parte civile Regione Piemonte, in favore del quale ha depositato conclusioni scritte dirette alla conferma della decisione gravata;
Favero per RR, che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Procura e Scutieri in sostituzione per IT che ha concluso per la inammissibilità del medesimo ricorso;
AS in sostituzione per NA, IC e CI per AT che hanno ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti, concludendo in linea con le rispettive impugnazioni. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di TO RR e NI IT (assolti dal reato di cui all'ad 512 bis cod. pen. loro rispettivamente ascritto in concorso con terzi ai capi F e G della rubrica), GI LA (condannato alla pena ritenuta di giustizia, per quel che qui interessa, per aver concorso nel reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 descritto al capo M, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. in origine contestata e assolto dall'imputazione di concorso esterno nell'associazione di cui al capo A), NI AT (condannato perché ritenuto intraneo in posizione non qualificata all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggravata ai sensi del comma 4 della medesima disposizione descritta al capo A) e CA NA (condannato per l'ipotesi di reato di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo T), ha rigettato l'appello interposto dal Pubblico Ministero con riguardo alle assoluzione rese nei confronti di LA, RR e IT;
ha riqualificato il reato ascritto a NA, riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309; ha rigettato nel resto gli appelli di NA, LA e AT, condannando quest'ultimo a rifondere le spese del grado affrontate dalle parti civili costituite ( Regione Piemonte e Comune di AR). 2. Hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, avuto riguardo alla ribadita assoluzione di TO RR e NI IT dalle imputazioni mosse agli stessi;
NI AT con due ricorsi, uno 2 sottoscritto dall'avvocato CA CI, l'altro a firma dell'avvocato Giuliano Dominici;
GI LA e CA NA, ciascuno tramite il proprio difensore. 3. Con il ricorso proposto dalla parte pubblica si lamenta violazione di legge riguardo alla erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 512 bis cod. pen. La censura viene indistintamente riferita ad entrambe le ipotesi di reato partitamente ascritte ai due imputati, a fronte della medesima motivazione adottata dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma in parte qua della decisione appellata. Ad avviso dell'Ufficio ricorrente, i giudici del merito, pur avendo riconosciuto l'ingerenza di RE RO (rispetto alla impresa individuale riferibile al RR) e di SC RO ( con riguardo alla società riferibile al IT) nella gestione delle relative attività di impresa fittiziamente intestate, almeno in parte, ai due imputati, e malgrado l'incontroversa intraneità dei due fratelli Arona- (posti al vertice dell'associazione mafiosa di cui al capo A e già separatamente condannati in primo e secondo grado per le imputazioni oggetto del devoluto) avrebbero escluso la configurabilità dell'ipotesi di reato contestata perché non vi sarebbe prova di alcun conferimento o comunque di un apporto di natura finanziaria da parte del soggetto interponente quando di contro tale presupposto in fatto non dovrebbe ritenersi indispensabile a fronte della acquisita dimostrazione della attribuzione fittizia o della disponibilità dell'utilità in capo al soggetto diverso dal formale intestatario. 4. Ricorso nell'interesse di GI LA. Due i motivi di doglianza prospettati, tutti correlati alla ritenuta violazione di legge quanto al ritenuto concorso del ricorrente nella condotta di reato, sanzionata ex art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000, descritta al capo M) della rubrica. 4.1. Con la prima censura, la dedotta erroneità applicativa si lega al dolo partecipativo, non essendo emersi elementi idonei a confermare la rappresentazione da parte del ricorrente della finalità - di garantire a terzi la possibilità di evadere il fisco- perseguita dai correi. Sia la partecipazione del ricorrente alla fase di costituzione dell'impresa, sia le ulteriori attività professionali svolte successivamente in favore della società emittente le fatture per operazioni inesistenti contestate nella specie, non darebbero conto, infatti, di siffatta consapevolezza: anche se implicanti la conoscenza della funzionalizzazione dell'attività in direzione di obiettivi illeciti e financo la stessa emissione delle fatture per operazioni inesistenti, siffatti aspetti, 3 ad avviso della ricorrente, non sarebbero comunque in grado di disvelare la consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità illecita sottesa alla detta condotta, trattandosi di contegni funzionali alla "perpetrazione di molteplici fattispecie illecite". 4.2. La seconda censura riguarda la condotta materiale. Gli elementi in fatto rappresentati dalla sentenza (l'essere il ricorrente il depositario delle scritture contabili;
l'aver inviato i dichiarativi fiscali della società emittente;
l'aver predisposto artatamente i bilanci malgrado l'evidenza della insussistenza delle operazioni attive fatturate con l'obiettivo di garantire all'ente indebite anticipazioni bancarie) non potevano essere apprezzati quali contributi utili a rafforzare o comunque ad agevolare l'intento criminale dei concorrenti, perché posti a valle della fattispecie di reato contestata, consumata per effetto della emissione delle fatture per operazioni inesistenti. 4.3. La difesa ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito le ragioni di censura esposte con il ricorso. 5. Ricorsi nell'interesse di NI AT, ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art 416 bis descritta al capo A, aggravata ai sensi del comma 4 della stessa disposizione. I due ricorsi proposti nell'interesse di AT sono assolutamente identici. Se ne affronta, in coerenza, il complessivo portato in termini di unitaria prospettazione. Si lamenta violazione dell'alt 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen nonché vizio di motivazione: quanto alla valutazione del materiale probatorio apprezzato a sostegno della ritenuta intraneità associativa, giacché le acquisizioni valorizzate (le dichiarazioni dei collaboranti e gli atti indagine evocati a riscontro) sarebbero al più destinate a comprovare possibili profili associativi in ambiti temporali antecedenti o successivi al tempo coperto dalla imputazione riferita al ricorrente (dal 2006 al 2014), senza dare conto di condotte suscettibili di confermare l'assunto accusatorio con riguardo all'epoca coperta dalla regiudicanda;
l'intrinseca contraddittorietà dell'argomentare laddove per un verso, nel rispondere al motivo di appello con il quale si denunziava la violazione dell'art 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna già resa con riguardo ai fatti emersi nel procedimento n. 5947/16 NR si rimarcava la differenza tra le due associazioni (quella giudicata separatamente relativa all'articolazione operativa su Torino facente capo alla cosca Crea), per altro verso, nel confermare l'intraneità ora in contestazione venivano recuperate condotte temporalmente riferibili all'altra associazione;
4 l'assenza di validi elementi fattuali destinati a dare concretezza all'azione mafiosa ascritta all'articolazione ndranghetista operativa nel territorio di AR della quale il ricorrente avrebbe fatto parte;
l'erroneità in diritto della ritenuta configurabilità dell'aggravante della natura armata della associazione, considerata senza fare cenni alla specifica realtà associativa di riferimento ma desunta dalla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico di riferimento operativo in Calabria, non potendosi neppure valorizzare le armi rinvenute nella disponibilità dell'imputato nel 2016, oggetto di autonomo giudizio e condanna, perché al più riferibili, per collocazione temporale, ad altra diversa realtà associativa e trascurando altresì che, con riferimento al fratello FF, separatamente giudicato per la medesima imputazione, l'aggravante era stata esclusa (nel relativo giudizio di merito senza impugnazione della Procura) e che nel giudizio, definito ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., relativo alla detenzione delle dette armi non venne riconosciuta l'aggravante di cui all'art 416 bis.
1. cod. pen. l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, ben superiore al minimo edittale all'epoca vigente non solo perché determinato valorizzando condotte realizzate in epoche diverse da quella attinente alla odierna contestazione ma anctuperché ingiustificatamente diversa e maggiore rispetto a quella irrogata ad altri imputati coinvolti nella medesima vicenda. L'avvocato CI, nell'interesse di AT, ha invitato tramite "pec" motivi nuovi in realtà reiterativi dei profili di censura già proposti con il ricorso. 6. Ricorso nell'interesse di CA NA, condannato per il capo T), ricondotto dai giudici del merito alle ipotesi di cui ai commi 4 (in primo grado) e 5 (in appello) dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con i due motivi di ricorso si denunzia vizio di motivazione nelle sue tre declinazioni quanto alla contestata offensività della condotta per la assenza di elementi attestanti l'efficacia drogante della sostanza ceduta a RO da un non identificato cessionario albanese con l'intermediazione dell'imputato. Ad avviso della difesa, la Corte del merito, non solo avrebbe pretermesso il dato - evidenziato in sede di appello e ricavabile dalle stesse intercettazioni valorizzate a sostegno della condanna- inerente al rifiuto categorico e irremovibile mostrato da RO rispetto alla possibilità di trattenere la sostanza consegnatagli in ragione della totale inidoneità della stessa allo smercio persino a minor prezzo, destinato a confermare, in assenza di altro, l'assenza di elementi attestanti l'efficacia drogante della droga ceduta;
ma, in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, avrebbe superato l'assunto difensivo evidenziando che proprio il fatto che RO alla fine decise di trattenere la merce dava conto della mantenuta 5 idoneità della stessa al relativo traffico illecito, aspetto che, invece che contrastare, confermava la tesi difensiva, perché la mancata restituzione, sempre alla luce dell'obiettivo dato offerto dal tenore delle intercettazioni, non era stato il frutto della libera scelta del compratore il quale, piuttosto, si era visto costretto a tanto dall'atteggiamento del cessionario, che si era opposto alla sostituzione della merce sollecitando un incontro, mai avvenuto per la ferma intenzione di RO non avere rapporti se non con altri diversi dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dalla parte pubblica è inammissibile per più concorrenti ragioni. Parimenti è a dirsi per quello interposto nell'interesse di CA NA, che fa leva su motivi non consentiti in questa sede mentre quelli proposti dalle difese di GI LA e NI AT riposano su censure quantomeno infondate e meritano pertanto la reiezione. 2. Muovendo dal ricorso proposto dalla Procura Generale territoriale riguardo alle assoluzioni rese nei confronti di NI IT e TO RR dalle imputazioni ex art 512 bis cod. pen. loro ascritte, giova evidenziare, in premessa, come l'impugnazione prospetti una asserita erronea applicazione del dato normativo relativo alla detta fattispecie incriminatrice senza tuttavia ricostruire la situazione in fatto inerente alle due diverse contestazioni mosse ai detti imputati. Il perimetro della relativa deduzione in diritto, inoltre, risulta limitato ad aspetti afferenti alla configurabilità del reato in questione sul versante esclusivamente proprio dei profili materiali inerenti alla condotta illecita tipizzata dalla norma in esame. 2.1. Tale ultimo accenno rende manifesta la assorbente aspecificità del ricorso proposto avverso l'assoluzione del RR dal capo di imputazione descritto al punto F) della rubrica. La sentenza impugnata, oltre a ritenere oggettivamente non configurabile il reato, ha anche escluso il dolo, con valutazione - diretta ad evidenziare che non sarebbero emersi elementi a conferma della consapevolezza, in capo a RR, della finalità elusiva perseguita dal concorrente RO, facendo apparire all'esterno solo il primo quale unico titolare dell'impresa oggetto della fittizia intestazione- che, per quanto incidentale e laconica, comunque sosteneva e sostiene la decisione assunta nel confermare la medesima conclusione resa su tale capo dal Giudice di primo grado. Sul punto, il ricorso tace integralmente;
e ciò malgrado siffatta valutazione, in qualunque modo espressa, non possa non ritenersi tale da assumere una valenza assorbente, ove non contrastata, perché in sé comunque idonea a 6 sorreggere la assoluzione decretata, facendo venir meno l'interesse del ricorrente rispetto al tema di giudizio prospettato nel contrastare la decisione impugnata. 2.2. Ad una soluzione non diversa, seppur per ragioni diverse, si perviene comunque nell'esaminare nel merito il contenuto della doglianza prospettata dal ricorso avuto riguardo alla posizione di IT. L'impugnazione, lo si è già anticipato, difetta di qualsivoglia puntuale riferimento alle situazioni in fatto che nel caso avrebbero caratterizzato la vicenda a giudizio, presupposto logico imprescindibile di qualsivoglia compiuto argomentare poi esteso in diritto al tema della configurabilità della condotta illecita sanzionata ex art 512 bis citato;
per di più, muove da un presupposto dato per scontato - l'ingerenza mostrata dall'asserito titolare effettivo dell'impresa solo formalmente riferibile a IT - che i giudici del merito, di contro, hanno escluso sul piano della relativa consistenza fattuale (in particolare, la Corte di appello ha escluso che siffatta ingerenza avesse contenuti tali da giustificare il controllo dell'impresa), oltre che sul versante del relativo portato logico giuridico (avendo il primo giudice ancora più nettamente escluso che l'ingerenza di per sé stessa dia necessariamente conto dell'interposizione prospettata dall'accusa). 2.2.1. In tesi, ad avviso del Collegio, deve ritenersi che la dimostrazione dell'apporto finanziario garantito dall'interponente partecipando alla costituzione o intervenendo nell'attività di una impresa già costituita, non sia elemento imprescindibile della relativa fattispecie incriminatrice sì che la stessa, in mancanza, non potrebbe ritenersi configurabile. Ragionando in tali termini, apparentemente condivisi da alcuni arresti di questa Corte evocati anche dalle sentenze di merito (da ultimo si veda, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423), rimarrebbero astrattamente estranee al novero delle ipotesi riconducibili al reato di cui all'ad 512 bis cod. pen, situazioni nelle quali l'interponente, d'accordo con l'altro o gli altri soci, finisca per conferire nell'impresa comune la propria prestazione lavorativa, poco importa che la stessa sia ammantata di illiceità; e ciò malgrado ci si trovi innanzi ad una utilità parimenti suscettibile di valutazione economica, non diversamente dagli altri conferimenti, che, una volta confluita nel relativo circuito produttivo, si sostanzia in una quota partecipativa della relativa realtà imprenditoriale, rendendola suscettibile di ablazione e dunque altrettanto soggetta alla finalità elusiva che informa la disposizione che occupa. 2.2.2. Ciò premesso, va rimarcato che nei casi caratterizzati dalla insussistenza di un contributo partecipativo di matrice finanziaria o più spesso dalla assenza di elementi di prova comprovanti il relativo apporto, la dimostrazione della interposizione illecita, comunque configurabile, finisce per legarsi a profili 7 fattuali, suscettibili di correlate letture logiche, meno consolidati sul piano del relativo rilievo inferenziale. Tra questi, in tesi, ben può annoverarsi anche l'ingerenza nella gestione della impresa mostrata dal socio occulto quale profilo in fatto che possa logicamente evocare l'ipotesi partecipativa o addirittura una titolarità esclusiva. Con la precisazione, tuttavia, che, da sola considerata, la stessa potrebbe non disvelare necessariamente una compartecipazione dell'interponente nell'attività di impresa formalmente esercitata dai formali intestatari, ancor più quando l'interposizione non sia assoluta, ben potendo ritenersi compatibile con una mera collaborazione esterna non espressiva della compartecipazione agli utili derivanti dalla detta attività. In altre parole, anche là dove manchi la prova dell'apporto finanziario garantito dall'interponente, il comprovato riferimento ad atti di gestione in fatto destinati a rappresentare una posizione se non di assoluto dominio, almeno di controllo e primazia rispetto alla relativa realtà imprenditoriale potrebbero agevolare la conferma probatoria della prospettiva accusatoria, quantomeno in termini di compartecipazione nella titolarità del bene oggetto della intestazione fittizia. 2.2.3. In siffatte ipotesi, tuttavia, è imprescindibile che la prospettazione legata alla imputazione dia immediato conto del portato effettivo di tale ingerenza gestoria;
nel caso, di contro, l'impostazione sottesa al ricorso appare connotata da marcata genericità (perché manca di riassumere in fatto le condotte dirette a comprovare il portato di tale presupposto in fatto) oltre che da aspecificità estrinseca (perché non contrasta le considerazioni spese dai giudici del merito quanto alla indifferenza fattuale e logico probatoria della inferenza riferibile alle condotte gestorie riferitrife al soggetto interponente). Da qui l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica. 3.Venendo al ricorso proposto nell'interesse di GI LA, ritiene il Collegio che i due motivi di impugnazione possano essere scrutinati congiuntamente. 3.1. Le due sentenze di merito mettono in evidenza, secondo indicazioni in fatto non contrastate dal ricorso: che uno dei sostanziali promotori della società emittente le fatture per operazioni inesistenti considerate dall'imputazione era FF RO, di cui il ricorrente era il consulente contabile e fiscale di fiducia;
che da tale collaborazione LA traeva rilevanti spunti professionali (mi portate " un mucchio di clienti": si veda l'intercettazione riportata a pagina 21); 8 che alla luce di questa correlazione interpersonale aveva curato la costituzione della detta società in termini partecipativi piuttosto coinvolgenti, anche eccentrici ai risvolti tipicamente professionali connotanti il relativo ruolo (gli sarebbe stata demandata anche la scelta della relativa denominazione); che il portato fittizio delle operazioni commerciali sottese alle fatture incriminante emergeva con immediata evidenza dal tenore delle fatture stesse;
che il ricorrente non si era limitato a collaborare nella fase di costituzione dell'ente ma aveva svolto ulteriori ruoli professionali correlati al relativo incedere imprenditoriale (era depositario delle scritture;
provvedeva a trasmettere i dichiarativi fiscali;
predisponeva, anche sulla base delle fatture incriminate, i bilanci sociali, anche in funzione della possibilità di percepire anticipazioni bancarie fondate su una sfalsata realtà contabile e fiscale). 3.2. La difesa contesta la configurabilità anche soggettiva della accertata responsabilità concorrente riferita al ricorrente rispetto al reato in contestazione, perché le condotte materiali ascritte all'imputato finirebbero per ricadere in ambiti temporali antecedenti o successivi al momento della emissione delle fatture incriminate. 3.3. L'assunto difensivo non coglie nel segno, perché frutto di una ricostruzione frazionata e incompleta delle acquisizioni probatorie che, lette nella loro globale complessità, danno invece conto della lineare logicità della decisione impugnata quanto alla ritenuta configurabilità del concorso ascritto al ricorrente, anche sul versante soggettivo. 3.3.1. In particolare, la lettura delle due conformi sentenze di merito sul punto mette puntualmente in luce: la stretta contiguità del ricorrente ai centri di interesse fondamentali delle vicende in contestazione legate all'azione della società emittente, sin dall'origine connotata da finalità essenzialmente criminali, considerato che la data di costituzione risale al 2015 e che in un brevissimo arco temporale la stessa si è resa protagonista di numerose fatturazioni per operazioni inesistenti (sono circa venti quelle emergenti dalla imputazione in meno di due anni); l'inequivoca fittizietà delle operazioni fatturate, di immediata evidenza documentale, vieppiù considerando la professionalità propria del ricorrente nel verificarne il portato;
la presenza collaborativa prestata dall'imputato al momento della stessa costituzione della società in questione, resa manifestando un coinvolgimento nel progetto ben più pregnante rispetto a quello tipicamente proprio della mera collaborazione professionale;
il ruolo svolto dall'imputato nel corso della relativa attività di impresa, con riguardo, in particolare, alla trasmissione dei dichiarativi e soprattutto alla 9 il dolo specifico, deve ritenersi e-Lt. con dolo thit:4311111:111~ u. a s il concorso nel reato di chi abbia agito ru ura ultimq si caratterizzi per un Il- predisposizione di bilanci che di tali fatturazioni si giovavano per pervenire ad ulteriori obiettivi illeciti. 3.3.2. In questa cornice, l'ausilio prestato nel contribuire fattivamente alla costituzione di un ente predisposto sin dalla origine all'azione criminale in termini di marcata serialità legata alle dette fatturazioni ma anche la persistente presenza del ricorrente lungo i successivi sviluppi della relativa azione imprenditoriale, sino a mettere a frutto, pur se con altri intenti illeciti, il medesimo portato fiscale artatamente predisposto, sono elementi in fatto che giustificano adeguatamente, sul piano della relativa coerenza logica, il ritenuto contributo concorsuale ascrivibile al ricorrente rispetto all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti oggetto di incriminazione;
ciò quantomeno per aver rinforzato, con la propria complessiva collaborazione professionale, l'intento criminale perseguito dai correi, considerato il ruolo centrale dallo stesso assunto nell'ambito dell'attività di impresa sin dalla costituzione. 3.3.3. Del resto, il collante di tali rilievi logici viene offerto dalle considerazioni espresse dalla difesa nel contrastare il dolo, là dove non si nega che il ricorrente fosse consapevole non solo delle finalità criminali sottese alla costituzione e alla azione della società emittente, ma anche la consapevolezza del dispiegarsi di tali iniziative criminale per il tramite della emissione di fatture per operazioni inesistenti. E' a dirsi, infatti, che l'assunto difensivo - secondo il quale la possibile eterogeneità dei fini criminali sottesi alla condotta in questione sarebbe tale da non consentire di affermare la consapevole rappresentazione in capo al ricorrente della specifica finalità (l'evasione fiscale garantita ai terzi destinatari delle dette fatture) propria della fattispecie contestata- per un verso consolida la ricostruzione probatoria diretta a rassegnare sul piano materiale il contributo concorsuale riferito al LA;
per altro verso, sul piano essenzialmente proprio della verifica dell'elemento soggettivo, non coglie nel segno, perché trascura di considerare che anche per i reati per la cui configurabilità è richiesto contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell'integrazione del reato (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589). E sotto questo versante, non può dubitarsi della compiuta prospettazione, da parte del ricorrente, dell'ipotesi di reato contestata siccome correlata alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, la più immediata tra quelle illecite prospettabili in conseguenza di una siffatta condotta materiale, soprattutto agli occhi di un soggetto dotato delle suddette competenze professionali. 10 Da qui la reiezione del ricorso proposto nell'interesse di GI LA. 4. Ad una medesima conclusione si perviene con riferimento alle censure prospettate dai ricorsi proposti nell'interesse di NI AT. 4.1. Ragioni di ordine logico impongono di anteporre lo scrutinio del secondo motivo dei due (identici) ricorsi, con il quale si contesta il giudizio inerente alla esistenza dell'associazione della quale avrebbe fatto parte il ricorrente avuto riguardo, in particolare al contesto temporale coperto dall'imputazione. 4.1.1. Il motivo è inammissibile perché introduce, peraltro in termini di marcata genericità, un tema di giudizio devoluto senza la dovuta specificità alla Corte del merito. È inoltre affetto da evidente aspecificità estrinseca, perché integralmente privo di ogni confronto critico rispetto al § 12.3.1.2. della sentenza impugnata, là dove viene argomentata la riscontrata presenza in AR della articolazione ‘ndranghetista facente capo alla cosca dei VO di Sant'RI, rimarcando i tratti di inequivoca mafiosità della relativa azione criminale. 4.1.2. La stessa sentenza impugnata, infatti, se si dilunga nel ricostruire la struttura della cosca di riferimento ( quella dei VO di Sant'RI) e quella inerente all'articolazione piemontese della stessa operativa in località AR, più che per rispondere ad una puntuale doglianza prospettata con il gravame, lo fa per meglio inquadrare la posizione del ricorrente all'interno del contesto associativo descritto dall'imputazione, non mancando, al contempo, di stigmatizzare l'assoluta aspecificità dei rilievi difensivi prospettati con l'appello quanto alla esistenza in sé dell'associazione contestata anche con riguardo all'epoca coperta dalla regiudicanda. 4.1.3. Ne è così emerso un quadro piuttosto consolidato quanto alla esistenza storica della CO VO;
alla sua articolazione su AR e ai collegamenti tra i due centri di interesse, piemontese e calabrese;
alla concreta estrinsecazione nell'ambito delocalizzato del metodo mafioso grazie a un capillare controllo del territorio e una dominante presenza in settori criminali (stupefacenti) e economici (soprattutto edilizio) di assoluto rilievo;
infine, all'evidente protrarsi della relativa azione illecita in ambiti anche successivi al periodo coperto dalla regiudicanda, senza che la difesa, non diversamente da quanto prospettato con l'appello, abbia fornito concreti elementi diretti a testimoniare l'intervenuta dissoluzione del vincolo associativo nel frangente temporale considerato dall'imputazione. 4.2. È infondato il motivo diretto a contestare l'intraneità del ricorrente al detto contesto associativo. 11 4.2.1. Va confermato che molti degli elementi valorizzati in sentenza si riferiscono ad ambiti temporali antecedenti o successivi al periodo coperto dalla imputazione. 4.2.2. In particolare, sarebbe emerso il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche riferibili alla cosca di riferimento sin dagli anni '90, essendone pacifica la contiguità ai VO (si veda la intercettazione del 2003 riportate in sentenza avuto riguardo ai riferimenti operati da UA VO, posto al vertice della cosca, al AT in quel determinato contesto temporale). Alla luce della diverse e sovrapponibili dichiarazioni dei collaboranti all'uopo richiamate sarebbe altresì emerso il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico avvinto dalle logiche associative;
il suo ruolo di armiere della cosca, riportato da diversi chiamanti;
la sua posizione strategica nei contatti con altre articolazioni e in particolare nel tenere i rapporti con quella OR (facente capo ai Crea, in relazione alla quale il ricorrente ha riportato una condanna, ormai definitiva, per condotta partecipativa svolta successivamente al periodo oggetto di imputazione, dal maggio 2014 sino al suo arresto nel 2016 per la detenzione di alcune armi) e con quella genovese (in particolare con RI RC che costituiva il referente dei VO in quel contesto). 4.2.3. Le emergenze di indagine, inoltre, hanno dato conto della persistente presenza del ricorrente nel contesto associativo facente capo ai VO anche nel periodo successivo alla imputazione. In parte qua, assumono rilievo decisivo i riferimenti contenuti all'opera di intermediazione messa in atto dal ricorrente quanto ai contatti tenuti con il figlio di RI RC dopo la carcerazione di quest'ultimo, fungendo da punto di contatto tra l'articolazione genovese e i sodali dimoranti in Calabria (si veda pag. 73); ma anche il perdurante coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio rassegnata dalle intercettazioni del novembre 2019 che vide protagonisti SC VI e il fratello del ricorrente, FF ( si veda la sentenza impugnata alle pagine 73 e 74). 4.3. Se di certo si tratta di contegni eccentrici al perimetro temporale coperto dalla odierna contestazione, cionondimeno non pare discutibile che siffatti riferimenti argomentativi costituiscono validi elementi per inquadrare al meglio i fatti apprezzati dai giudici del merito nell'attualizzare la partecipazione associativa di AT alla cosca in contestazione riportandola anche al periodo indicato dalla rubrica. Il tutto in forza di una ritenuta intraneità continuativa e mai interrotta, presente prima, durante e dopo il contesto temporale descritto nell'imputazione secondo linee logico valutative che non meritano censura alla luce di una unitaria valutazione delle acquisizioni. 12 4.3.1. In particolare, sono state correttamente valorizzate a tal fine, in primo luogo le dichiarazioni del collaborante LU, il cui propalato, diretto a confermare il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico innestato nel relativo contesto associativo, non risulta circoscritto ad ambiti cronologici espressamente estranei all'imputazione (si veda pag. 68, ultimo capoverso). Il ricorso, rectius i ricorsi, ne contestano il portato in termini di evidente inadeguatezza: senza precisare le ragioni per le quali il racconto del citato collaborante debba essere riferito a contesti cronologici diversi da quello oggetto di imputazione, si contesta, infatti, l'attendibilità del relativo narrato (per asserite incertezze riferite ad altri sodali imputati) senza descrivere con puntualità il portato di tali incertezze, peraltro non prospettate con il gravame di merito. 4.3.2. La Corte di appello ha poi fatto leva sul narrato del collaborante Mantella, il quale per un verso ha descritto fatti destinati a confermare il ruolo di armiere di AT nell'interesse della cosca e il suo coinvolgimento nel narcotraffico;
per altro verso, ha anche rimarcato l'avvicinamento del ricorrente alla cosca "Crea", senza tuttavia perdere i contatti con i VO. Dichiarazioni, queste ultime, con le quali le difese non si confrontano in alcun modo, perché integralmente trascurate dal tenore dei ricorsi. E che, di contro, hanno trovato conferma nella già richiamata condanna di AT quale intraneo della cosca "Crea", per condotte immediatamente successive al maggio del 2014, rese a ridosso del periodo oggetto della odierna contestazione;
nonché nelle emergenze già richiamate (si veda il superiore § 4.2.3) attestanti il mantenuto ruolo del ricorrente nel contesto di interessi comunque facenti capo alla cosca VO anche successivamente al periodo coperto dalla regiudicanda, secondo una linea di continuità non interrotta dalla collaborazione con l'altro clan. 4.3.3. Ancora, la sentenza gravata ha dato coerente attenzione all'incontro avuto dal ricorrente con RE RO (posto al vertice della cosca operativa su AR), avvenuto nel dicembre del 2013: incontro nel corso del quale i due furono monitorati mentre esaminavano le carte relative all'interrogatorio della collaborante AN TA. Alla detta circostanza è stata correttamente attribuita dai giudici del merito una forza logica di assoluto rilievo, perché sintomatica dell'interesse mostrato dai due rispetto a dichiarazioni (quelle rese dalla TA) destinate ad incidere sulla azione dell'associazione in quel determinato contesto temporale, coerente al periodo coperto dall'imputazione. Rilevanza, questa, che risulta contrastata dalle difese con un rilievo - si tratterebbe di vicenda comunque coerente con la storia criminale dell'imputato, a prescindere dall'attualità, in quel contesto, della intraneità associativa- che si risolve in una lettura logica alternativa del dato 13 acquisito, senza rendere manifestamente illogica quella privilegiata dalla sentenza gravata. 4.3.4. Meritano un cenno anche i riferimenti resi ai contatti intrattenuti negli anni 2012 e 2013 con altri soggetti gravitanti nell'orbita della associazione immediatamente riferiti a condotte inerenti al narcotraffico, settore di elezione della partecipazione del ricorrente secondo quanto concordemente riferito da più chiamanti (si vedano le argomentazioni spese dal secondo capoverso di pagina 72); ancora, quelli relativi alle interlocuzioni con esponenti di spicco del sodalizio intervenuti, sempre nel medesimo periodo (in occasione delle visite nel territorio di riferimento realizzate dagli esponenti provenienti dalla Calabria). 4.3.5. Emerge, in definitiva, un quadro probatorio complessivo che, letto alla luce della pacifica intraneità del ricorrente alla cosca di riferimento in ambiti temporali precedenti e successivi alla regiudicanda, delinea, con adeguato nitore, il ruolo partecipativo reso, nel medesimo contesto associativo, da AT anche nel periodo oggetto di contestazione. In questa cornice, assume un rilievo affatto decisivo il sequestro di armi per il quale l'imputato è stato arrestato nel 2016 e condannato con sentenza irrevocabile. La già rimarcata autosufficienza degli altri elementi acquisiti finisce, infatti, per rendere non necessario il riferimento al relativo dato, il che rende altrettanto indifferenti i rilievi difensivi diretti a rimarcarne l'incoerenza probatoria, trattandosi di circostanza legata a condotte successive al periodo compreso dall'odierna imputazione. Se del resto, la pacifica riferibilità della detenzione ad ambiti temporali successivi alla regiudicanda non consente di ricavare da tale circostanza momenti probatori di immediata conferma della intraneità in contestazione;
per altro verso, non può neppure dubitarsi della possibilità di apprezzarne il portato logico in termini di mera conferma a posteriori della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti nel descrivere il ruolo svolto dall'imputato nel riferito contesto associativo, anche alla luce della tipologia di armi ( da guerra) nell'occasione rinvenute nella sua disponibilità, coerenti con quelle descritte dai collaboranti pur se in relazione ad ambiti cronologici precedenti alla stessa odierna imputazione. 4.4. Sono inammissibili e per più concorrenti ragioni, le censure dirette a contestare l'aggravante dell'associazione armata. Giova subito rimarcare che in primo grado, oltre ai riferimenti ai precedenti arresti giudiziari che davano conto della disponibilità di armi da parte della cosca VO, si faceva riferimento anche a specifici episodi diretti a confermare il dato (da pag. 2068 come da richiamo espresso in tal senso reso anche dalla Corte di appello, alla pagina 75). 14 Su tali riferimenti, l'appello prima e i ricorsi ora nulla deducono in senso contrario, rendendo incontroversa la relativa affermazione. Che poi l'articolazione della cosca VO, operativa su AR, fosse dotata di armi è aspetto comunemente riconosciuto da diversi collaboranti, per quanto già detto, già solo guardando alle dichiarazioni rese nel definire il ruolo del ricorrente nel relativo contesto associativo, da più parti descritto come l'armiere del gruppo. In questo contesto, inoltre, per quanto già detto, anche il sequestro di armi avvenuto nel 2016 finisce per assumere un rilievo logico seppur indiretto, perché c e garantisce continuità al portato di unavinfraneità che, nei suoi tratti costitutivi, si è mantenuta inalterata nel corso degli anni, supportando più che adeguatamente il giudizio sull'aggravate in questione. Del resto, i rilievi prospettati dalla difesa diretti a sostanziare l'odierna doglianza (il mancato riconoscimento dell'aggravante nel "processo madre" reso a carico del clan VO nonché l'esclusione della stessa per le posizioni del fratello FF e del coimputato VI, separatamente giudicati in rapporto alla medesima imputazione e infine il patteggiamento relativo alla detenzione di armi riscontrata nel 2016, reso senza considerare l'aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen.), quale che ne sia la conducenza, risultano inammissibilmente prospettati per la prima volta in questa sede (si veda il punto 3 del relativo gravame che a tali dati non faceva cenno alcuno). 4.5. Non merita censure, infine, l'argomentazione spesa nel confermare la misura della pena (punto 12.3.4.), contrastato dai ricorsi replicando doglianze disattese dalla Corte del merito con motivazione puntuale e lineare oltre che corretta sul piano giuridico, tanto da rendere il relativo giudizio di merito insindacabile in questa sede. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di CA NA riposa su censure non consentite in sede di legittimità. 5.1. L'impugnazione non contrasta con la dovuta specificità la ricostruzione del fatto, conformemente resa dalle due decisioni di merito, riguardo alla attività di intermediazione operata dal ricorrente nell'occasione quanto alla cessione di sostanza stupefacente realizzata da non identificati cedenti albanesi in favore di SC RO. In particolare, NA avrebbe curato tutte le fasi della relativa transazione, mettendo in contatto le parti, favorito la consegna della sostanza e del corrispettivo, curato la fase successiva relativa alla contestazione della qualità della merce. 15 È anche pacifico l'aspetto inerente alla mediocre qualità della sostanza e alla richiesta dell'acquirente di ottenere la sostituzione della stessa o la restituzione del prezzo, al quale gli Albanesi non ovviarono immediatamente. 5.2. Ciò premesso, la Corte del merito ha superato il rilievo inerente alla effettiva efficacia drogante della sostanza ceduta, ribadito anche dal ricorso, facendo leva su una intercettazione dalla quale emerge, senza incertezze interpretative, che a fronte di difficoltà legate alla detta sostituzione comunque paventata in prima battura dai venditori anche in alternativa alla stessa restituzione del corrispettivo, l'RO si sarebbe acquietato, decidendo di trattenere comunque la detta sostanza. Situazione questa, che senza dare luogo a vizi logici del ritenere, è stata validamente posta a conferma di una residuale efficacia drogante della sostanza, comunque idonea allo smercio, giacché, diversamente, l'operazione sarebbe stata evidentemente antieconomica per l'acquirente. 5.3. Il dato in questione viene contrastato dalla difesa evidenziando che la decisione di RO non fu frutto di una sua libera scelta ma del rifiuto degli albanesi di definire altrimenti la questione, così da lasciare inalterato il dubbio sulla efficacia drogante della merce ceduta, inadeguatamente risolto dai giudici del merito. È a dirsi, tuttavia, che tale sviluppo logico non trova conforto in alcun valido riferimento probatorio destinato a destrutturare il portato della decisione impugnata. Né può ritenersi supportata dal riferimento, parimenti reso in sentenza, all'intenzione degli albanesi di incontrare l'acquirente, comunicata all'RO dall'imputato, alla quale quest'ultimo ebbe ad opporsi drasticamente: tale circostanza, infatti, non legittima l'assunto difensivo ma al più sostiene una mera ricostruzione alternativa delle emergenze acquisite che non vale a rendere manifestamente illogica quella offerta dalla sentenza gravata. Da qui la inammissibilità del ricorso. 6. Alla inammissibilità del ricorso di NA segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo;
alla reiezione dei ricorsi di LA e AT, segue la condanna al pagamento delle spese processuali. AT, infine, va anche condannato al pagamento delle spese affrontate nel grado dalla parte civile Comune di AR, anche queste determinate nel dispositivo. Nulla si liquida, di contro, in favore della Regione Piemonte, le cui conclusioni, depositate in udienza, non contengono alcuna richiesta di condanna in tal senso. 16
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di IT e RR. Dichiara inammissibile il ricorso di NA CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LA GI e di AT NI e li condanna al pagamento delle spese processuali. ND AT NI a rifondere alla parte civile Comune di AR le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 1/10/2024.