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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 1141/2020 e pubblicata il 21 luglio 2020, iscritto al n.
2794/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
il (c. f.: ), con sede in Ottaviano (NA) alla Parte_1 P.IVA_1 via Funari, costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi sua legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.
), Antonio Cavallaro (c.f. ) e Carmelo C.F._1 C.F._2
Cavallaro (c.f. AP PE L LA N T E C.F._3
E
), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti redatta mediante scrittura privata autenticata a mezzo del notaio Persona_1
di Castellammare di Stabia del 29.7.2020 (rep. n. 6393, racc. n. 4123), dall'avv.
[...]
Guido Cortese (c.f. ) APPE L LA T A C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di PO
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 12 ottobre 2018 il (per il prosieguo anche solo Controparte_3
, in qualità di struttura sanitaria accreditata provvisoriamente Controparte_4 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ex art. 26 della L. n.
833/78 per gli assistiti dell'SL PO 3 UD (per il prosieguo anche solo SL), come previsto dal contratto stipulato tra la SL per l'anno 2017, chiedeva CP_5 ingiungersi al detto ente sanitario il pagamento in suo favore della somma di 53.063,50
€, oltre interessi moratori così come previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato delle prestazioni rese nel novembre 2017 e relative alle fatture nn. 463, 464, 465 e 466 emesse il 9.12.2017.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 del 17 ottobre 2018 e notificato dal il 24 ottobre 2018, il Tribunale adìto ingiungeva all'SL PO 3 UD il Parte_2 pagamento in favore della della somma richiesta oltre “interessi CP_3 convenzionali dalle singole scadenze previste in contratto al saldo”, nonché le spese della procedura monitoria con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
3. Al detto decreto proponeva opposizione l'SL con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2018, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- l'infondatezza della pretesa creditoria perché: a) il Centro non aveva rispettato il tetto di spesa stabilito dal DCA n. 85 dell'8.8.2016, sicché gli erano state richieste le note di credito da parte del Direttore del Distretto di Palma Campania Pt_3 per gli importi ingiunti (53.063,50 €) e successivamente gli venivano richieste dal
Servizio GEF le note di debito per gli stessi importi;
b) come si evinceva dall'istruttoria interna riportata nella nota n. 521 del 23.11.2018, con determina n. 674 del 4.9.2018
l'SL aveva preso atto del sotto utilizzo globale delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ed in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla Circolare Struttura
Commissariale della Regione Campania n. prot. 4355/C del 15.11.2017, aveva liquidato la somma anzidetta. Inoltre, sosteneva la non debenza degli interessi in quanto il diritto al successivo pagamento era sorto solo successivamente alle verifiche effettuate con la determina suddetta;
- l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 sugli interessi moratori in quanto tale pretesa non trovava nessun fondamento negli accordi contrattuali, nè poteva essere applicata la normativa in esame trattandosi di pagamento relativo a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento e non di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale.
4. Si costituiva il Centro, con comparsa depositata il 15 marzo 2019, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 2 di 13 Corte d'Appello di PO
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- la nota n. prot. 521 del 23.11.2018 era un atto interno, che non solo non era opponibile al Centro perché non comunicatagli, ma aveva anche un contenuto generico e non corrispondente al vero;
- non vi era precisa contestazione riguardo alla somma per cui veniva richiesto il pagamento;
- non era stata inviata al Centro la nota di credito per gli importi ingiunti, come asseritamente indicato dall'SL, in quanto con determina dirigenziale n. 140 del
22.11.2018 erano state ritirate le note di debito già emesse in precedenza ai sensi della circolare n. 51940 del 20.4.2017 ed erano state liquidate le somme relative alle prestazioni rese ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78 nei mesi di Gennaio – Dicembre
2017
- l'eccezione di superamento del tetto di spesa era inammissibile per la sua genericità e infondatezza per assenza di prova, né era stato precisato se si trattava di tetto di spesa di struttura o macroarea, anche se per IL Centro PO doveva considerarsi di macroarea come ricavabile dall'art. 2 del contratto, sicché il suo sforamento avrebbe dovuto essere provato mediante l'esibizione delle determinazioni del Tavolo Tecnico, a cui era ed è attribuito il ruolo di arbitratore ex lege e dell'applicazione della regressione tariffaria unica;
- le fatture esibite a corredo del monitorio erano meritevoli di fede probatoria, in quanto riportate nelle distinte – fatture depositate presso la competente struttura
SL e ricevute senza contestazioni con la conseguenza che, unitamente al contratto e all'assenza di contestazioni specifiche, realizzavano la prova del fatto costitutivo del credito;
- gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dovevano essere riconosciuti, in quanto previsti anche dal contratto sottoscritto da SL e struttura sanitaria.
Pertanto, così concludeva: “1) Dichiarare ed accertare che l'opposizione così come proposta dall' è nulla ed improcedibile Controparte_6 nonché infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge;
2) Dichiarare ed accertare che il centro PO non ha superato il tetto di spesa riferito alla macroarea di riferimento;
3) Dichiarare ed accertare che spetta all'ASL PO 3
UD fornire la prova dell'eventuale superamento del tetto di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; 4) Dichiarare ed accertare che nel giudizio per cui è causa non può trovare applicazione la Regressione Tariffaria Unica (RTU) in quanto non sussistono
i presupposti di legge e la stessa non risulta provata;
5) Dichiarare ed accertare che la documentazione esibita con l'atto di opposizione è ininfluente ai fini della decisione;
6)
Per l'effetto ritenere la somma ingiunta dovuta e legittima;
7) Conseguentemente,
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 3 di 13 Corte d'Appello di PO
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
confermare l'PO decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
8) Condannare, in ogni caso
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari, Controparte_6 oltre al rimborso forfetario sui diritti ed onorati, IVA e CAP come per legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 C.P.C.”.
5. Solo alla prima udienza di comparizione del 21 marzo 2019, il Centro rilevava che “l'SL PO 3 UD con mandato di pagamento del 03/01/2019 – valuta
12/02/2019 che si allega e deposita, ha provveduto a pagare l'intera sorta capitale ingiunta, omettendo gli interessi così come liquidati, nonché le competenze legali relative sia al monitorio PO, che al presente giudizio di merito”.
5.1. Con la sua comparsa conclusionale del 29 aprile 2020, il Centro ancora negava il pagamento non avendo l'SL prodotto il mandato di pagamento, e con la sua memoria di replica del 2 luglio 2020, il Centro così concludeva: “Preliminarmente A) Il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del D.I. n. 1577/2018 con condanna dell'ASL PO 3 sud al pagamento delle competenze professionali della presente fase giudiziale in favore dei procuratori costituiti oltre accessori come per legge;
Subordinatamente; B) Revoca del D.I. PO con condanna dell'ASL PO 3 sud al pagamento agli interessi per ritardato pagamento di cui al d.lgs. 231/02 così come liquidati nell'PO decreto ingiuntivo, ovvero dal giorno successivo alle scadenze indicate nelle singole fatture fino all'effettivo e conseguentemente: -
Condannare l'ASL PO 3 sud in favore dei procuratori costituiti delle somme e dei compensi liquidati nell'PO decreto ingiuntivo, per aver l'asl provveduto al pagamento dell'intera sorta capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- Condannare l'ASL PO 3 sud al pagamento degli esborsi e compensi professionali della presente fase giudiziale in favore dei procuratori antistatari oltre il rimborso forfettario, cpa ed iva”.
6. Il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza impugnata n. 1141/2020, pubblicata il 21 luglio 2020, accoglieva l'opposizione, e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo PO e compensava integralmente le spese di lite “stante il pagamento della sorte capitale in pendenza del presente procedimento”.
Nello specifico, il Tribunale:
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo PO “avendo Controparte_3 espressamente ammesso, nel corso della prima udienza di comparizione del 21.3.2019, che SL , con mandato di pagamento del 3.1.2019, valuta del 12.2.2019, ha Pt_4 pagato l'intera sorta capitale ingiunta”;
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 4 di 13 Corte d'Appello di PO
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- poi, considerato che era ancora controverso il pagamento degli interessi e delle spese di lite, riteneva di dover valutare la fondatezza dell'opposizione anche ai fini della soccombenza virtuale. A tal proposito, rilevava che: i) nel contratto sottoscritto per l'anno 2017 era stato previsto che i limiti delle prestazione e della spesa dovevano essere applicati ripartendosi in dodicesimi su base mensile e il rispetto del vincolo doveva essere verificato dall'SL sul progressivo delle prestazioni rese in corso d'anno, con un'oscillazione mensile non superiore al 30% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva della struttura e con obbligo di recuperare il superamento entro i tre mesi successivi, ii) di conseguenza, poiché l'SL aveva allegato che nei mesi precedenti rispetto al mese di novembre 2017, in cui era maturato il credito ingiunto, il Centro PO non aveva adottato il meccanismo di riequilibrio, erano state richieste prima note di credito per € 53.063,50 e poi note di debito per lo stesso importo;
iii) che, ciononostante, in seguito, l'importo ingiunto era stato liquidato con la determina del 4.9.2018 in cui era stato accertato il sottoutilizzo delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, come attestato con la nota prot. n. 521 del
23.11.2018. Con riguardo a tale nota il Tribunale sosteneva che il “si è limitato Pt_1 ad impugnare da un punto di vista formale la nota in parola, definendola un atto interno privo di valore probatorio, senza, tuttavia, prendere in alcun modo posizione in ordine ai fatti in essa contenuti”. Pertanto, tali fatti erano da considerare sottratti al thema probandum, non essendo stati specificamente contestati.
Concludeva, quanto alla debenza degli interessi moratori, affermando che il non poteva dolersi dell'applicazione da parte dell'SL dei criteri di pagamento Pt_1 contrattualmente stabiliti in quanto “se la ratio è quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale che richiede la corrispondenza dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente stabiliti [...] non può ritenersi che sussista un ritardo nel pagamento da parte dell'SL, con conseguente diritto della parte opposta di ottenere la corresponsione degli interessi maturati, essendo la somma ingiunta stata pagata secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, nel tempo ivi stabilito”. In definitiva, affermava che non spettavano al gli interessi sulla quota capitale versata. Pt_1
7. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 31 luglio 2021 all'SL PO 3
UD, la ha proposto appello sulla base di tre motivi di doglianza. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata:
- per avere il Tribunale escluso gli interessi moratori previsti in contratto ritenendo erroneamente che il Centro non avesse contestato il contenuto della nota prot. 521 del 23.11.2018, secondo cui il pagamento era avvenuto soltanto quando si
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 5 di 13 Corte d'Appello di PO
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(già Prima Sezione Civile bis)
erano verificate le condizioni indicate nella nota regionale del novembre 2017, ossia era stata accertata la possibilità di procedere alla redistribuzione dei risparmi di spesa delle prestazioni in sottoutilizzo a favore delle prestazioni in sopra utilizzo;
– per avere il Tribunale ritenuto provato il superamento del tetto di spesa, con riferimento alla circostanza per cui il aveva reso prestazioni in eccesso rispetto Pt_1 al 30% del tetto mensile.
Anche col suo secondo motivo, il Centro appellante ha contestato il mancato riconoscimento degli interessi sulla quota capitale poiché: a) il contratto all'art.9 prevedeva il pagamento delle prestazioni del mese di novembre 2017 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'emissione della fattura;
b) non vi era prova di condizioni ostative al loro pagamento (tra cui i controlli di regolarità delle prestazioni, richiesta di note di credito, contestazioni e regressione tariffaria) come previsto dal comma 5 dell'art. 9 sulla non imputabilità all'SL del ritardo, concludendo che il calcolo degli interessi di mora “andava fatto dalla maturazione del credito, ovvero dall'01.04.2018 o, in subordine dal momento in cui sono stati ultimati i controlli giusta determina 674 del 4.9.2018 [...] fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data
12.02.2019”; c) la citata determina equivaleva ad un riconoscimento del debito anziché ad una mera liquidazione.
Con il terzo motivo, infine, ha contestato che il Tribunale abbia disposto la compensazione delle spese, non riconoscendogli le spese di lite sia della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione, senza precisare i giusti motivi derogatori al criterio della soccombenza fissato dall'art. 92 c.p.c. e senza specificare perché il Pt_1 doveva considerarsi soccombente atteso il pagamento della sorte capitale dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1141 del 2020 – R.G. 7414/2018 pubblicata in data 21 luglio 2020, per i motivi sopra esposti
e precisamente quelli esposti nella parte “A” “B” e “C” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata, nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma ingiunta dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
B. Revocare la sentenza nella parte in cui sono state compensate le spese del giudizio della fase di opposizione;
C. Condannare l'ASL al pagamento delle spese e competenze liquidate nell'PO decreto ingiuntivo n. 1577/2018, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
D. Condannare, in ogni caso, l'
[...]
al pagamento delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario, Controparte_6
15% del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 6 di 13 Corte d'Appello di PO
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(già Prima Sezione Civile bis)
Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 cpc, per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
8. Con una comparsa depositata tardivamente il 9 marzo 2021 si è costituita in appello l'SL PO 3 UD eccependone, in via preliminare, la tardività perché proposto oltre i termini di legge, mentre nel merito ha richiamato la correttezza della pronuncia di primo grado, ribadendo che “l'avvenuto pagamento non è la remunerazione di una prestazione resa dal centro appellante, ma costituisce un indennizzo conseguente ad una sopravvenuta disponibilità di fondi” sicché dal momento che il pagamento non trovava fondamento nel rapporto contrattuale gli interessi moratori di cui al d.lgs. n.
231/02 non potevano essere riconosciuti.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivo;
confermare integralmente la sentenza, per i motivi su esposti, e specificamente nella parte indicata in memoria avversa alle lettere
A,B,C, e per l'effetto confermare la sentenza nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231-2002; confermare la sentenza nella parte in cui sono state compensate le spese del giudizio di opposizione e le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1577-2018; condannare l'appellante alle spese del presente giudizio secondo legge nella misura dovuta alla avvocatura interna alla pubblica amministrazione”.
9. Alla prima udienza, celebrata in modalità cartolare il 9 marzo 2021, con ordinanza resa lo stesso giorno è stata dichiarata la contumacia dell'appellata SL
PO 3 UD.
10. All'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza di trattazione del 9 marzo 2021 stante la costituzione dell'ASL avvenuta il medesimo giorno.
II. Sempre in via preliminare, è manifestamente infondata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata SL, considerato che quest'ultima ha affermato che la notifica della sentenza al Centro era avvenuta tramite pec il giorno
21.7.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato il giorno 30.7.20 tramite posta ordinaria, e dunque, nei trenta giorni dalla notifica della sentenza.
III. I primi due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 7 di 13 Corte d'Appello di PO
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(già Prima Sezione Civile bis)
Essi sono infondati.
L'appellante si duole sostanzialmente del fatto che il primo Giudice non gli abbia riconosciuto gli interessi moratori sulla sorte capitale, corrisposta dall'SL dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dando rilevanza esclusiva, e comunque prevalente, al contenuto di una nota interna all'SL, non comunicata al Centro, contraddistinta dal prot. n. 521 del 23.11.2018, ritenuta dal Tribunale non contestata dalla e CP_3 non considerando - a dire dell'appellante - ai fini del riconoscimento dei detti interessi, quanto stabilito dal contratto relativo all'anno 2017, il cui art. 9 stabiliva che gli interessi di mora per le prestazioni rese nel novembre 2017 decorressero dal 31 marzo/1° aprile dell'anno successivo.
A giudizio della Corte, va, innanzitutto, evidenziato che la citata nota interna non doveva essere comunicata al Centro appellante - come invece ritenuto da quest'ultimo- in quanto non era altro che una risposta data dall' ai Parte_5 responsabili della sua area legale, in cui, in risposta alla richiesta di spiegazioni sull'importo richiesto dal col decreto ingiuntivo n. 1577/2018, Controparte_3 notificato all'SL il 15 ottobre 2018, si spiegava il motivo per il quale l'importo richiesto in tale provvedimento monitorio era stato riconosciuto e pagato oltre i termini previsti in contratto.
Ne consegue che la mancata comunicazione di tale nota non la priva di rilevanza ai fini decisori poiché essa è stata tempestivamente prodotta in giudizio dall'SL in sede d'opposizione.
Non corrisponde al vero, invece, la circostanza - pure sostenuta dall'appellante
- che tale nota non era stata allegata dall'SL in sede d'opposizione poiché, a suo dire, essa si era limitata soltanto a produrre il documento senza fare riferimento specifico, nel corpo dell'atto di opposizione, alla stessa, così privando il Centro della possibilità di difendersi adeguatamente .
Difatti, in sede d'opposizione l'SL non solo produce tale nota ma nel corpo della citazione ripercorre il contenuto di tale nota spiegando come, sulla base di quanto ivi indicato, gli interessi moratori non erano dovuti poiché il diritto al pagamento della sorte capitale di 53.063,50 € - inizialmente non dovuta in quanto l'SL aveva reso per i mesi precedenti prestazioni in eccesso sforando il limite massimo consentito del 30% in più rispetto al tetto mensile, senza poi ridurre quelle da rendere nei mesi successivi – era sorto solo successivamente con le verifiche effettuate con delibera n. 674 del 4 settembre 2018, cui si rifaceva, ai fini della successiva liquidazione della sorte capitale, la nota contestata n. 521 del 23 novembre 2018.
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 8 di 13 Corte d'Appello di PO
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Inoltre, il medesimo appellante cade in contraddizione poiché prima sostiene alla pag. 22 del suo atto d'appello che non vi era stata nell'atto di opposizione dell'SL nessuna allegazione di tale nota, sicché il Tribunale non avrebbe potuto prenderla in considerazione ai fini della decisione, e poi, alla successiva pag. 24 dell'appello, sostiene che l'SL si era limitata soltanto ad allegarla rimandando per relationem alla produzione documentale.
Quanto poi alla genericità di tale nota, va rilevato, a giudizio della Corte, che essa non era affatto generica, ma dava conto di tutto quanto poi riportato nell'atto di opposizione, e cioè:
a) dell'entità delle prestazioni e del tetto di spesa stabilito in contratto;
b) del fatto che con decreto del Commissario ad Acta (cd.DCA) n. 85 del 2016 era stato previsto che le prestazioni di assistenza sanitaria nella macroarea della riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 nell'anno 2017 dovevano essere divise in dodicesimi su base mensile, con possibilità di sforare per ciascun mese non oltre il 30% del tetto mensile e con recupero del superamento nei tre mesi successivi, e comunque sino al 31 dicembre 2017 (disciplina riportata nel contratto stipulato dalle parti all'art. 4, comma 5) ;
c) del fatto che il fosse incorso nel citato superamento del Controparte_3 limite del 30% e non aveva recuperato nei tre mesi successivi, sicché l'importo preteso per le prestazioni rese a novembre 2017 di 53.063,50 € non poteva essere riconosciuto;
d) del fatto che in seguito alla Circolare regionale n. 4355 del 15 novembre
2017, a firma del commissario D'Alterio, era stato introdotto il criterio della flessibilità
(in senso inverso rispetto a quanto stabilito in contratto) in base al quale le prestazioni rese nell'anno 2017 in eccesso nel settore ambulatoriale e domiciliare potevano essere compensate con un sottoutilizzo reso nel settore delle residenziali e semiresidenziali;
e) del fatto che, per effetto di accertamenti successivi, con delibera n. 674 del 4 settembre 2018, si era accertato che il detto criterio poteva essere applicato anche al
Centro per le prestazioni rese nell'anno 2017, sicché le somme CP_3 inizialmente non dovute al Centro per il mancato rispetto di quanto stabilito dal citato decreto n. 85 del 2016 e dal contratto potevano invece essere riconosciute con l'applicazione del criterio della flessibilità successivamente introdotto;
f) del fatto che, a conclusione di tali accertamenti, era stata emessa la delibera dirigenziale n. 140 del 21 novembre 2018 che liquidava al l'importo di Pt_1
53.063,50 €.
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 9 di 13 Corte d'Appello di PO
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Nè può accogliersi la doglianza del Centro secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare provato il superamento del tetto di spesa, definito di macroarea. Infatti, nella sentenza impugnata non si affermava che vi era stato un superamento del tetto di spesa, peraltro di macroarea, ma si richiamava soltanto la necessità che non fosse superato il limite di spesa fissato per ciascun anno, che si traduceva, per l'anno 2017, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto stipulato, che disciplinava specificamente le circostanze di cui alle suddette lett. a), b); quanto poi al superamento del limite del 30% di cui alla sopraindicata lett. c), è chiaro che esso non riguardava il superamento del tetto complessivo di spesa - che si configurava come tetto di struttura stabilito in contratto – ma il margine di flessibilità consentito al
Centro per le prestazioni rese su base mensile, per le quali, pertanto, non vi era onere della prova a carico dell'SL (mediante esibizione delle determine del tavolo tecnico sulla regressione tariffaria), incombendo invece sul Centro PO (attore in senso sostanziale) dare prova di aver rispettato per ciascun mese il limite mensile stabilito per contratto.
Quanto poi al fatto che la nota prot. 521 dl 23 novembre 2018 era stata espressamente contestata dal Centro PO - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata – va evidenziato che tale contestazione, come correttamente riferito dal Tribunale, era consistita nel dire che il contenuto della nota non corrispondeva al vero, anziché dedurre e dare prova che quanto in essa contenuto, e poi riportato nell'opposizione, non corrispondeva al vero perché il proprio fatturato per il mese di novembre 2017, e per i mesi precedenti, non aveva mai superato il tetto di spesa mensile ripartito in dodicesimi, ovvero che la consentita oscillazione del 30% era stata recuperata nei mesi successivi, trattandosi di elementi di cui il era certamente a conoscenza ed il cui onere della prova gravava Pt_1 contrattualmente su di esso.
Infine, non corrisponde al vero che la determina di pagamento intervenuta nel novembre 2018 era da considerare un riconoscimento del debito derivante da contratto, con la conseguenza che erano dovuti anche gli interessi di mora come disciplinati dall'art. 9 del contratto, giacché, come in precedenza riportato, il titolo del pagamento sopravvenuto, come allegato e documentato dall'ente sanitario, consisteva nell'applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla Circolare Regionale n. 4355/ del 15 novembre 2017, in senso inverso rispetto al criterio di flessibilità previsto all'art. 3 del contratto, sicché il titolo del pagamento era rappresentato non più dal contratto, ma da un fatto sopravvenuto, cioè l'accertamento da parte dell'SL dei requisiti indicati dalla circolare regionale in capo al Centro e dal successivo
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 10 di 13 Corte d'Appello di PO
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(già Prima Sezione Civile bis)
riconoscimento dell'importo dovuto per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari rese in eccesso.
A tal riguardo, va, infatti, sottolineato che il contratto stipulato all'art. 4, co.3 stabiliva che nel caso poi disciplinato dalla citata circolare regionale nulla sarebbe spettato alla struttura per le prestazioni in eccesso, sicché è evidente che il titolo che riconosceva tali ulteriori prestazioni era rappresentato dalla circolare regionale e dagli accertamenti effettuati dall'SL in esecuzione della prima. Ne deriva che è solo a decorrere da tali accertamenti che potrà semmai parlarsi di mora, e nella specie essa non sussisteva atteso per il pagamento dell'importo di 53.063,50 € - intervenuto subito dopo gli accertamenti conclusi il 4 settembre 2018 (come pure affermato in subordine dal medesimo appellante) ovvero con determina di liquidazione n. 140 del 21 novembre 2018 – non si applicavano i termini di cui all'art. 9, co. 2 del contratto.
In conclusione per quanto esposto va ritenuta corretta la decisione del Giudice di prime cure che ha escluso la debenza degli interessi di mora.
4. È infine infondato anche il terzo motivo di doglianza formulato dal . Pt_1
Con tale doglianza il appellante contesta che il Tribunale abbia Pt_1 compensato le spese di lite sebbene esso non poteva definirsi soccombente in quanto l'SL aveva provveduto al pagamento richiesto dopo la notifica del decreto ingiuntivo determinando la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto PO, con la conseguenza che l'onere delle spese processuali andava regolato tenendo conto dell'unitarietà del processo (monitorio e opposizione) e della soccombenza virtuale che in questo caso si sarebbe verificata a carico dell'SL.
Orbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese può essere statuita nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò considerato, il Tribunale pur motivando in maniera scarna la compensazione delle spese, affermando “le spese di lite vanno integralmente compensate stante il pagamento della sorta capitale in pendenza del presente procedimento” in realtà ha sostenuto che nel caso di specie si era verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca: la prima a carico dell'SL per il pagamento intervenuto in corso di causa, avendo essa introdotto il giudizio d'opposizione il 3/10 dicembre 2018 quando già era intervenuta la determina del 21 novembre 2018 che riconosceva la sorte capitale;
la seconda a carico del Centro che il Tribunale aveva riconosciuto soccombente quanto alla debenza degli interessi di mora.
Va peraltro aggiunto che, mentre l'SL è stata costretta ad iniziare il giudizio d'opposizione per contestare quanto meno la debenza degli interessi di mora cui era
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 11 di 13 Corte d'Appello di PO
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stata condannata col decreto ingiuntivo PO, il Centro si è costituito ugualmente nel giudizio d'opposizione dopo aver ricevuto il pagamento della sorte capitale, tenendo una condotta difensiva vaga e contraddittoria: infatti, con la comparsa di costituzione ha eccepito che il pagamento non era stato pienamente provato, nel verbale di prima udienza ha affermato il pagamento della sorte capitale alla data suddetta, nella comparsa conclusionale ha nuovamente riproposto le contestazioni formulate nel primo atto difensivo.
Dunque, alla luce di tutto ciò può dirsi che nel giudizio di prime cure si è realizzata una soccombenza reciproca con la conseguenza che ben potevano essere compensate le spese di lite.
5. In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
6. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, (come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 147/2022), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, sulla base del valore della controversia da collocare nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per i compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00
€ per la fase di trattazione, 2.600,00 € per la fase decisoria) e 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
7. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1141/2020, Controparte_3 pubblicata il 21 luglio 2020, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la a rifondere alla controparte SL PO 3 UD Controparte_3 le spese del processo di appello che si liquidano nel complessivo importo di 8.395,00 €,
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 12 di 13 Corte d'Appello di PO
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di cui 7.300,00 € per i compensi e 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in PO, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 1141/2020 e pubblicata il 21 luglio 2020, iscritto al n.
2794/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
il (c. f.: ), con sede in Ottaviano (NA) alla Parte_1 P.IVA_1 via Funari, costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi sua legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f.
), Antonio Cavallaro (c.f. ) e Carmelo C.F._1 C.F._2
Cavallaro (c.f. AP PE L LA N T E C.F._3
E
), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti redatta mediante scrittura privata autenticata a mezzo del notaio Persona_1
di Castellammare di Stabia del 29.7.2020 (rep. n. 6393, racc. n. 4123), dall'avv.
[...]
Guido Cortese (c.f. ) APPE L LA T A C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di PO
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(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 12 ottobre 2018 il (per il prosieguo anche solo Controparte_3
, in qualità di struttura sanitaria accreditata provvisoriamente Controparte_4 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ex art. 26 della L. n.
833/78 per gli assistiti dell'SL PO 3 UD (per il prosieguo anche solo SL), come previsto dal contratto stipulato tra la SL per l'anno 2017, chiedeva CP_5 ingiungersi al detto ente sanitario il pagamento in suo favore della somma di 53.063,50
€, oltre interessi moratori così come previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato delle prestazioni rese nel novembre 2017 e relative alle fatture nn. 463, 464, 465 e 466 emesse il 9.12.2017.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 del 17 ottobre 2018 e notificato dal il 24 ottobre 2018, il Tribunale adìto ingiungeva all'SL PO 3 UD il Parte_2 pagamento in favore della della somma richiesta oltre “interessi CP_3 convenzionali dalle singole scadenze previste in contratto al saldo”, nonché le spese della procedura monitoria con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
3. Al detto decreto proponeva opposizione l'SL con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2018, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- l'infondatezza della pretesa creditoria perché: a) il Centro non aveva rispettato il tetto di spesa stabilito dal DCA n. 85 dell'8.8.2016, sicché gli erano state richieste le note di credito da parte del Direttore del Distretto di Palma Campania Pt_3 per gli importi ingiunti (53.063,50 €) e successivamente gli venivano richieste dal
Servizio GEF le note di debito per gli stessi importi;
b) come si evinceva dall'istruttoria interna riportata nella nota n. 521 del 23.11.2018, con determina n. 674 del 4.9.2018
l'SL aveva preso atto del sotto utilizzo globale delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ed in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla Circolare Struttura
Commissariale della Regione Campania n. prot. 4355/C del 15.11.2017, aveva liquidato la somma anzidetta. Inoltre, sosteneva la non debenza degli interessi in quanto il diritto al successivo pagamento era sorto solo successivamente alle verifiche effettuate con la determina suddetta;
- l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 sugli interessi moratori in quanto tale pretesa non trovava nessun fondamento negli accordi contrattuali, nè poteva essere applicata la normativa in esame trattandosi di pagamento relativo a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento e non di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale.
4. Si costituiva il Centro, con comparsa depositata il 15 marzo 2019, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 2 di 13 Corte d'Appello di PO
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- la nota n. prot. 521 del 23.11.2018 era un atto interno, che non solo non era opponibile al Centro perché non comunicatagli, ma aveva anche un contenuto generico e non corrispondente al vero;
- non vi era precisa contestazione riguardo alla somma per cui veniva richiesto il pagamento;
- non era stata inviata al Centro la nota di credito per gli importi ingiunti, come asseritamente indicato dall'SL, in quanto con determina dirigenziale n. 140 del
22.11.2018 erano state ritirate le note di debito già emesse in precedenza ai sensi della circolare n. 51940 del 20.4.2017 ed erano state liquidate le somme relative alle prestazioni rese ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78 nei mesi di Gennaio – Dicembre
2017
- l'eccezione di superamento del tetto di spesa era inammissibile per la sua genericità e infondatezza per assenza di prova, né era stato precisato se si trattava di tetto di spesa di struttura o macroarea, anche se per IL Centro PO doveva considerarsi di macroarea come ricavabile dall'art. 2 del contratto, sicché il suo sforamento avrebbe dovuto essere provato mediante l'esibizione delle determinazioni del Tavolo Tecnico, a cui era ed è attribuito il ruolo di arbitratore ex lege e dell'applicazione della regressione tariffaria unica;
- le fatture esibite a corredo del monitorio erano meritevoli di fede probatoria, in quanto riportate nelle distinte – fatture depositate presso la competente struttura
SL e ricevute senza contestazioni con la conseguenza che, unitamente al contratto e all'assenza di contestazioni specifiche, realizzavano la prova del fatto costitutivo del credito;
- gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dovevano essere riconosciuti, in quanto previsti anche dal contratto sottoscritto da SL e struttura sanitaria.
Pertanto, così concludeva: “1) Dichiarare ed accertare che l'opposizione così come proposta dall' è nulla ed improcedibile Controparte_6 nonché infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge;
2) Dichiarare ed accertare che il centro PO non ha superato il tetto di spesa riferito alla macroarea di riferimento;
3) Dichiarare ed accertare che spetta all'ASL PO 3
UD fornire la prova dell'eventuale superamento del tetto di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; 4) Dichiarare ed accertare che nel giudizio per cui è causa non può trovare applicazione la Regressione Tariffaria Unica (RTU) in quanto non sussistono
i presupposti di legge e la stessa non risulta provata;
5) Dichiarare ed accertare che la documentazione esibita con l'atto di opposizione è ininfluente ai fini della decisione;
6)
Per l'effetto ritenere la somma ingiunta dovuta e legittima;
7) Conseguentemente,
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 3 di 13 Corte d'Appello di PO
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confermare l'PO decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
8) Condannare, in ogni caso
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari, Controparte_6 oltre al rimborso forfetario sui diritti ed onorati, IVA e CAP come per legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 C.P.C.”.
5. Solo alla prima udienza di comparizione del 21 marzo 2019, il Centro rilevava che “l'SL PO 3 UD con mandato di pagamento del 03/01/2019 – valuta
12/02/2019 che si allega e deposita, ha provveduto a pagare l'intera sorta capitale ingiunta, omettendo gli interessi così come liquidati, nonché le competenze legali relative sia al monitorio PO, che al presente giudizio di merito”.
5.1. Con la sua comparsa conclusionale del 29 aprile 2020, il Centro ancora negava il pagamento non avendo l'SL prodotto il mandato di pagamento, e con la sua memoria di replica del 2 luglio 2020, il Centro così concludeva: “Preliminarmente A) Il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del D.I. n. 1577/2018 con condanna dell'ASL PO 3 sud al pagamento delle competenze professionali della presente fase giudiziale in favore dei procuratori costituiti oltre accessori come per legge;
Subordinatamente; B) Revoca del D.I. PO con condanna dell'ASL PO 3 sud al pagamento agli interessi per ritardato pagamento di cui al d.lgs. 231/02 così come liquidati nell'PO decreto ingiuntivo, ovvero dal giorno successivo alle scadenze indicate nelle singole fatture fino all'effettivo e conseguentemente: -
Condannare l'ASL PO 3 sud in favore dei procuratori costituiti delle somme e dei compensi liquidati nell'PO decreto ingiuntivo, per aver l'asl provveduto al pagamento dell'intera sorta capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- Condannare l'ASL PO 3 sud al pagamento degli esborsi e compensi professionali della presente fase giudiziale in favore dei procuratori antistatari oltre il rimborso forfettario, cpa ed iva”.
6. Il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza impugnata n. 1141/2020, pubblicata il 21 luglio 2020, accoglieva l'opposizione, e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo PO e compensava integralmente le spese di lite “stante il pagamento della sorte capitale in pendenza del presente procedimento”.
Nello specifico, il Tribunale:
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo PO “avendo Controparte_3 espressamente ammesso, nel corso della prima udienza di comparizione del 21.3.2019, che SL , con mandato di pagamento del 3.1.2019, valuta del 12.2.2019, ha Pt_4 pagato l'intera sorta capitale ingiunta”;
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 4 di 13 Corte d'Appello di PO
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- poi, considerato che era ancora controverso il pagamento degli interessi e delle spese di lite, riteneva di dover valutare la fondatezza dell'opposizione anche ai fini della soccombenza virtuale. A tal proposito, rilevava che: i) nel contratto sottoscritto per l'anno 2017 era stato previsto che i limiti delle prestazione e della spesa dovevano essere applicati ripartendosi in dodicesimi su base mensile e il rispetto del vincolo doveva essere verificato dall'SL sul progressivo delle prestazioni rese in corso d'anno, con un'oscillazione mensile non superiore al 30% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva della struttura e con obbligo di recuperare il superamento entro i tre mesi successivi, ii) di conseguenza, poiché l'SL aveva allegato che nei mesi precedenti rispetto al mese di novembre 2017, in cui era maturato il credito ingiunto, il Centro PO non aveva adottato il meccanismo di riequilibrio, erano state richieste prima note di credito per € 53.063,50 e poi note di debito per lo stesso importo;
iii) che, ciononostante, in seguito, l'importo ingiunto era stato liquidato con la determina del 4.9.2018 in cui era stato accertato il sottoutilizzo delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari, come attestato con la nota prot. n. 521 del
23.11.2018. Con riguardo a tale nota il Tribunale sosteneva che il “si è limitato Pt_1 ad impugnare da un punto di vista formale la nota in parola, definendola un atto interno privo di valore probatorio, senza, tuttavia, prendere in alcun modo posizione in ordine ai fatti in essa contenuti”. Pertanto, tali fatti erano da considerare sottratti al thema probandum, non essendo stati specificamente contestati.
Concludeva, quanto alla debenza degli interessi moratori, affermando che il non poteva dolersi dell'applicazione da parte dell'SL dei criteri di pagamento Pt_1 contrattualmente stabiliti in quanto “se la ratio è quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale che richiede la corrispondenza dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente stabiliti [...] non può ritenersi che sussista un ritardo nel pagamento da parte dell'SL, con conseguente diritto della parte opposta di ottenere la corresponsione degli interessi maturati, essendo la somma ingiunta stata pagata secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, nel tempo ivi stabilito”. In definitiva, affermava che non spettavano al gli interessi sulla quota capitale versata. Pt_1
7. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 31 luglio 2021 all'SL PO 3
UD, la ha proposto appello sulla base di tre motivi di doglianza. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata:
- per avere il Tribunale escluso gli interessi moratori previsti in contratto ritenendo erroneamente che il Centro non avesse contestato il contenuto della nota prot. 521 del 23.11.2018, secondo cui il pagamento era avvenuto soltanto quando si
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erano verificate le condizioni indicate nella nota regionale del novembre 2017, ossia era stata accertata la possibilità di procedere alla redistribuzione dei risparmi di spesa delle prestazioni in sottoutilizzo a favore delle prestazioni in sopra utilizzo;
– per avere il Tribunale ritenuto provato il superamento del tetto di spesa, con riferimento alla circostanza per cui il aveva reso prestazioni in eccesso rispetto Pt_1 al 30% del tetto mensile.
Anche col suo secondo motivo, il Centro appellante ha contestato il mancato riconoscimento degli interessi sulla quota capitale poiché: a) il contratto all'art.9 prevedeva il pagamento delle prestazioni del mese di novembre 2017 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'emissione della fattura;
b) non vi era prova di condizioni ostative al loro pagamento (tra cui i controlli di regolarità delle prestazioni, richiesta di note di credito, contestazioni e regressione tariffaria) come previsto dal comma 5 dell'art. 9 sulla non imputabilità all'SL del ritardo, concludendo che il calcolo degli interessi di mora “andava fatto dalla maturazione del credito, ovvero dall'01.04.2018 o, in subordine dal momento in cui sono stati ultimati i controlli giusta determina 674 del 4.9.2018 [...] fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data
12.02.2019”; c) la citata determina equivaleva ad un riconoscimento del debito anziché ad una mera liquidazione.
Con il terzo motivo, infine, ha contestato che il Tribunale abbia disposto la compensazione delle spese, non riconoscendogli le spese di lite sia della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione, senza precisare i giusti motivi derogatori al criterio della soccombenza fissato dall'art. 92 c.p.c. e senza specificare perché il Pt_1 doveva considerarsi soccombente atteso il pagamento della sorte capitale dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1141 del 2020 – R.G. 7414/2018 pubblicata in data 21 luglio 2020, per i motivi sopra esposti
e precisamente quelli esposti nella parte “A” “B” e “C” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata, nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma ingiunta dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
B. Revocare la sentenza nella parte in cui sono state compensate le spese del giudizio della fase di opposizione;
C. Condannare l'ASL al pagamento delle spese e competenze liquidate nell'PO decreto ingiuntivo n. 1577/2018, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
D. Condannare, in ogni caso, l'
[...]
al pagamento delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario, Controparte_6
15% del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 6 di 13 Corte d'Appello di PO
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Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 cpc, per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
8. Con una comparsa depositata tardivamente il 9 marzo 2021 si è costituita in appello l'SL PO 3 UD eccependone, in via preliminare, la tardività perché proposto oltre i termini di legge, mentre nel merito ha richiamato la correttezza della pronuncia di primo grado, ribadendo che “l'avvenuto pagamento non è la remunerazione di una prestazione resa dal centro appellante, ma costituisce un indennizzo conseguente ad una sopravvenuta disponibilità di fondi” sicché dal momento che il pagamento non trovava fondamento nel rapporto contrattuale gli interessi moratori di cui al d.lgs. n.
231/02 non potevano essere riconosciuti.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivo;
confermare integralmente la sentenza, per i motivi su esposti, e specificamente nella parte indicata in memoria avversa alle lettere
A,B,C, e per l'effetto confermare la sentenza nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231-2002; confermare la sentenza nella parte in cui sono state compensate le spese del giudizio di opposizione e le competenze liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1577-2018; condannare l'appellante alle spese del presente giudizio secondo legge nella misura dovuta alla avvocatura interna alla pubblica amministrazione”.
9. Alla prima udienza, celebrata in modalità cartolare il 9 marzo 2021, con ordinanza resa lo stesso giorno è stata dichiarata la contumacia dell'appellata SL
PO 3 UD.
10. All'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza di trattazione del 9 marzo 2021 stante la costituzione dell'ASL avvenuta il medesimo giorno.
II. Sempre in via preliminare, è manifestamente infondata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata SL, considerato che quest'ultima ha affermato che la notifica della sentenza al Centro era avvenuta tramite pec il giorno
21.7.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato il giorno 30.7.20 tramite posta ordinaria, e dunque, nei trenta giorni dalla notifica della sentenza.
III. I primi due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
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Essi sono infondati.
L'appellante si duole sostanzialmente del fatto che il primo Giudice non gli abbia riconosciuto gli interessi moratori sulla sorte capitale, corrisposta dall'SL dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dando rilevanza esclusiva, e comunque prevalente, al contenuto di una nota interna all'SL, non comunicata al Centro, contraddistinta dal prot. n. 521 del 23.11.2018, ritenuta dal Tribunale non contestata dalla e CP_3 non considerando - a dire dell'appellante - ai fini del riconoscimento dei detti interessi, quanto stabilito dal contratto relativo all'anno 2017, il cui art. 9 stabiliva che gli interessi di mora per le prestazioni rese nel novembre 2017 decorressero dal 31 marzo/1° aprile dell'anno successivo.
A giudizio della Corte, va, innanzitutto, evidenziato che la citata nota interna non doveva essere comunicata al Centro appellante - come invece ritenuto da quest'ultimo- in quanto non era altro che una risposta data dall' ai Parte_5 responsabili della sua area legale, in cui, in risposta alla richiesta di spiegazioni sull'importo richiesto dal col decreto ingiuntivo n. 1577/2018, Controparte_3 notificato all'SL il 15 ottobre 2018, si spiegava il motivo per il quale l'importo richiesto in tale provvedimento monitorio era stato riconosciuto e pagato oltre i termini previsti in contratto.
Ne consegue che la mancata comunicazione di tale nota non la priva di rilevanza ai fini decisori poiché essa è stata tempestivamente prodotta in giudizio dall'SL in sede d'opposizione.
Non corrisponde al vero, invece, la circostanza - pure sostenuta dall'appellante
- che tale nota non era stata allegata dall'SL in sede d'opposizione poiché, a suo dire, essa si era limitata soltanto a produrre il documento senza fare riferimento specifico, nel corpo dell'atto di opposizione, alla stessa, così privando il Centro della possibilità di difendersi adeguatamente .
Difatti, in sede d'opposizione l'SL non solo produce tale nota ma nel corpo della citazione ripercorre il contenuto di tale nota spiegando come, sulla base di quanto ivi indicato, gli interessi moratori non erano dovuti poiché il diritto al pagamento della sorte capitale di 53.063,50 € - inizialmente non dovuta in quanto l'SL aveva reso per i mesi precedenti prestazioni in eccesso sforando il limite massimo consentito del 30% in più rispetto al tetto mensile, senza poi ridurre quelle da rendere nei mesi successivi – era sorto solo successivamente con le verifiche effettuate con delibera n. 674 del 4 settembre 2018, cui si rifaceva, ai fini della successiva liquidazione della sorte capitale, la nota contestata n. 521 del 23 novembre 2018.
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 8 di 13 Corte d'Appello di PO
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Inoltre, il medesimo appellante cade in contraddizione poiché prima sostiene alla pag. 22 del suo atto d'appello che non vi era stata nell'atto di opposizione dell'SL nessuna allegazione di tale nota, sicché il Tribunale non avrebbe potuto prenderla in considerazione ai fini della decisione, e poi, alla successiva pag. 24 dell'appello, sostiene che l'SL si era limitata soltanto ad allegarla rimandando per relationem alla produzione documentale.
Quanto poi alla genericità di tale nota, va rilevato, a giudizio della Corte, che essa non era affatto generica, ma dava conto di tutto quanto poi riportato nell'atto di opposizione, e cioè:
a) dell'entità delle prestazioni e del tetto di spesa stabilito in contratto;
b) del fatto che con decreto del Commissario ad Acta (cd.DCA) n. 85 del 2016 era stato previsto che le prestazioni di assistenza sanitaria nella macroarea della riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 nell'anno 2017 dovevano essere divise in dodicesimi su base mensile, con possibilità di sforare per ciascun mese non oltre il 30% del tetto mensile e con recupero del superamento nei tre mesi successivi, e comunque sino al 31 dicembre 2017 (disciplina riportata nel contratto stipulato dalle parti all'art. 4, comma 5) ;
c) del fatto che il fosse incorso nel citato superamento del Controparte_3 limite del 30% e non aveva recuperato nei tre mesi successivi, sicché l'importo preteso per le prestazioni rese a novembre 2017 di 53.063,50 € non poteva essere riconosciuto;
d) del fatto che in seguito alla Circolare regionale n. 4355 del 15 novembre
2017, a firma del commissario D'Alterio, era stato introdotto il criterio della flessibilità
(in senso inverso rispetto a quanto stabilito in contratto) in base al quale le prestazioni rese nell'anno 2017 in eccesso nel settore ambulatoriale e domiciliare potevano essere compensate con un sottoutilizzo reso nel settore delle residenziali e semiresidenziali;
e) del fatto che, per effetto di accertamenti successivi, con delibera n. 674 del 4 settembre 2018, si era accertato che il detto criterio poteva essere applicato anche al
Centro per le prestazioni rese nell'anno 2017, sicché le somme CP_3 inizialmente non dovute al Centro per il mancato rispetto di quanto stabilito dal citato decreto n. 85 del 2016 e dal contratto potevano invece essere riconosciute con l'applicazione del criterio della flessibilità successivamente introdotto;
f) del fatto che, a conclusione di tali accertamenti, era stata emessa la delibera dirigenziale n. 140 del 21 novembre 2018 che liquidava al l'importo di Pt_1
53.063,50 €.
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Nè può accogliersi la doglianza del Centro secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare provato il superamento del tetto di spesa, definito di macroarea. Infatti, nella sentenza impugnata non si affermava che vi era stato un superamento del tetto di spesa, peraltro di macroarea, ma si richiamava soltanto la necessità che non fosse superato il limite di spesa fissato per ciascun anno, che si traduceva, per l'anno 2017, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto stipulato, che disciplinava specificamente le circostanze di cui alle suddette lett. a), b); quanto poi al superamento del limite del 30% di cui alla sopraindicata lett. c), è chiaro che esso non riguardava il superamento del tetto complessivo di spesa - che si configurava come tetto di struttura stabilito in contratto – ma il margine di flessibilità consentito al
Centro per le prestazioni rese su base mensile, per le quali, pertanto, non vi era onere della prova a carico dell'SL (mediante esibizione delle determine del tavolo tecnico sulla regressione tariffaria), incombendo invece sul Centro PO (attore in senso sostanziale) dare prova di aver rispettato per ciascun mese il limite mensile stabilito per contratto.
Quanto poi al fatto che la nota prot. 521 dl 23 novembre 2018 era stata espressamente contestata dal Centro PO - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata – va evidenziato che tale contestazione, come correttamente riferito dal Tribunale, era consistita nel dire che il contenuto della nota non corrispondeva al vero, anziché dedurre e dare prova che quanto in essa contenuto, e poi riportato nell'opposizione, non corrispondeva al vero perché il proprio fatturato per il mese di novembre 2017, e per i mesi precedenti, non aveva mai superato il tetto di spesa mensile ripartito in dodicesimi, ovvero che la consentita oscillazione del 30% era stata recuperata nei mesi successivi, trattandosi di elementi di cui il era certamente a conoscenza ed il cui onere della prova gravava Pt_1 contrattualmente su di esso.
Infine, non corrisponde al vero che la determina di pagamento intervenuta nel novembre 2018 era da considerare un riconoscimento del debito derivante da contratto, con la conseguenza che erano dovuti anche gli interessi di mora come disciplinati dall'art. 9 del contratto, giacché, come in precedenza riportato, il titolo del pagamento sopravvenuto, come allegato e documentato dall'ente sanitario, consisteva nell'applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla Circolare Regionale n. 4355/ del 15 novembre 2017, in senso inverso rispetto al criterio di flessibilità previsto all'art. 3 del contratto, sicché il titolo del pagamento era rappresentato non più dal contratto, ma da un fatto sopravvenuto, cioè l'accertamento da parte dell'SL dei requisiti indicati dalla circolare regionale in capo al Centro e dal successivo
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riconoscimento dell'importo dovuto per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari rese in eccesso.
A tal riguardo, va, infatti, sottolineato che il contratto stipulato all'art. 4, co.3 stabiliva che nel caso poi disciplinato dalla citata circolare regionale nulla sarebbe spettato alla struttura per le prestazioni in eccesso, sicché è evidente che il titolo che riconosceva tali ulteriori prestazioni era rappresentato dalla circolare regionale e dagli accertamenti effettuati dall'SL in esecuzione della prima. Ne deriva che è solo a decorrere da tali accertamenti che potrà semmai parlarsi di mora, e nella specie essa non sussisteva atteso per il pagamento dell'importo di 53.063,50 € - intervenuto subito dopo gli accertamenti conclusi il 4 settembre 2018 (come pure affermato in subordine dal medesimo appellante) ovvero con determina di liquidazione n. 140 del 21 novembre 2018 – non si applicavano i termini di cui all'art. 9, co. 2 del contratto.
In conclusione per quanto esposto va ritenuta corretta la decisione del Giudice di prime cure che ha escluso la debenza degli interessi di mora.
4. È infine infondato anche il terzo motivo di doglianza formulato dal . Pt_1
Con tale doglianza il appellante contesta che il Tribunale abbia Pt_1 compensato le spese di lite sebbene esso non poteva definirsi soccombente in quanto l'SL aveva provveduto al pagamento richiesto dopo la notifica del decreto ingiuntivo determinando la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto PO, con la conseguenza che l'onere delle spese processuali andava regolato tenendo conto dell'unitarietà del processo (monitorio e opposizione) e della soccombenza virtuale che in questo caso si sarebbe verificata a carico dell'SL.
Orbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese può essere statuita nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò considerato, il Tribunale pur motivando in maniera scarna la compensazione delle spese, affermando “le spese di lite vanno integralmente compensate stante il pagamento della sorta capitale in pendenza del presente procedimento” in realtà ha sostenuto che nel caso di specie si era verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca: la prima a carico dell'SL per il pagamento intervenuto in corso di causa, avendo essa introdotto il giudizio d'opposizione il 3/10 dicembre 2018 quando già era intervenuta la determina del 21 novembre 2018 che riconosceva la sorte capitale;
la seconda a carico del Centro che il Tribunale aveva riconosciuto soccombente quanto alla debenza degli interessi di mora.
Va peraltro aggiunto che, mentre l'SL è stata costretta ad iniziare il giudizio d'opposizione per contestare quanto meno la debenza degli interessi di mora cui era
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stata condannata col decreto ingiuntivo PO, il Centro si è costituito ugualmente nel giudizio d'opposizione dopo aver ricevuto il pagamento della sorte capitale, tenendo una condotta difensiva vaga e contraddittoria: infatti, con la comparsa di costituzione ha eccepito che il pagamento non era stato pienamente provato, nel verbale di prima udienza ha affermato il pagamento della sorte capitale alla data suddetta, nella comparsa conclusionale ha nuovamente riproposto le contestazioni formulate nel primo atto difensivo.
Dunque, alla luce di tutto ciò può dirsi che nel giudizio di prime cure si è realizzata una soccombenza reciproca con la conseguenza che ben potevano essere compensate le spese di lite.
5. In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
6. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, (come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 147/2022), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, sulla base del valore della controversia da collocare nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per i compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00
€ per la fase di trattazione, 2.600,00 € per la fase decisoria) e 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
7. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1141/2020, Controparte_3 pubblicata il 21 luglio 2020, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la a rifondere alla controparte SL PO 3 UD Controparte_3 le spese del processo di appello che si liquidano nel complessivo importo di 8.395,00 €,
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di cui 7.300,00 € per i compensi e 1.095,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in PO, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ N. 2794/2020 R.G.A.C.C. c. SL PO 3 UD Pag. 13 di 13