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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. FR Lupia Presidente
Dott.ssa CH Pulicati Giudice
Dott.ssa ES ON Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1398/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Palladino e dall'Avv. CH Sabella;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ES Guzzi;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, , premesso che con Parte_1 decreto del 20.10.2009 (R.G.N. 3529/2009), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione personale tra le parti, pronunciando in conformità alle condizioni dalle stesse concordate;
che successivamente, con decreto del 10.12.2013 (R.G. n. 939/2013), codesto
Tribunale, a seguito del ricorso congiunto delle parti, ha modificato le condizioni della separazione, revocando il mantenimento in favore della moglie di euro 1.000,00 mensili e stabilendo: l'affidamento congiunto dei figli (Roma, 30.11.1997) e Persona_1
(Roma, 30.11.1997), con collocamento presso la madre, insieme Persona_2 anche al figlio maggiorenne (Roma, 14.02.1988), la previsione di un Persona_3 regime di frequentazione del padre con i figli, la divisione della casa familiare tra le parti, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 530,00 mensili ciascuno, spese straordinarie a carico del padre e costi di manutenzione dell'automobile a carico della moglie, ha rappresentato che, a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni economiche e di vita delle parti, in particolare con riguardo ai due figli CH e FR i quali sono diventati ormai maggiorenni, occorra una modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16.05.2025, si è costituita in giudizio chiedendo in via riconvenzionale, la revoca dell'assegnazione CP_1 al marito della porzione della casa familiare.
All'udienza di prima comparizione del 20.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa, riportandosi integralmente alle condizioni sottoscritte in data
10.06.2025 e depositate.
Preso atto dell'accordo raggiunto e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Tivoli:
- confermare che l'Ing. contribuirà al mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente convivente con la Persona_1 madre, con un assegno di mantenimento pari a € 530,00 (cinquecentotrenta/00) mensili, disponendo che lo stesso venga corrisposto direttamente alla figlia beneficiaria, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima;
- revocare l'assegnazione all'Ing. della parte del primo piano Parte_1
(mq. 73,5) della villa di quattro piani sita a Riano, Località Colleromano 12B (già adibita
a sua abitazione), e assegnare in via esclusiva l'intera casa familiare alla sig.ra
, concedendo all'Ing. termine sino al 30.9.2025 per CP_1 Parte_1 liberare la parte del primo piano e il piano seminterrato dai residui effetti personali e beni mobili di sua proprietà ivi rimasti;
- confermare per il resto tutte le altre condizioni stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi, così come successivamente modificate con decreto dell'Ecc.mo
Tribunale di Tivoli all'esito del procedimento V.G. n. 939/2013.
- Con compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di separazione personale tra le parti.
La natura della controversia, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui al decreto del Tribunale di
Tivoli del 10.12.2013 (R.G. n. 939/2013), negli esatti termini ed alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES ON
Il Presidente
Dott. FR Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. FR Lupia Presidente
Dott.ssa CH Pulicati Giudice
Dott.ssa ES ON Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1398/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Palladino e dall'Avv. CH Sabella;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ES Guzzi;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, , premesso che con Parte_1 decreto del 20.10.2009 (R.G.N. 3529/2009), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione personale tra le parti, pronunciando in conformità alle condizioni dalle stesse concordate;
che successivamente, con decreto del 10.12.2013 (R.G. n. 939/2013), codesto
Tribunale, a seguito del ricorso congiunto delle parti, ha modificato le condizioni della separazione, revocando il mantenimento in favore della moglie di euro 1.000,00 mensili e stabilendo: l'affidamento congiunto dei figli (Roma, 30.11.1997) e Persona_1
(Roma, 30.11.1997), con collocamento presso la madre, insieme Persona_2 anche al figlio maggiorenne (Roma, 14.02.1988), la previsione di un Persona_3 regime di frequentazione del padre con i figli, la divisione della casa familiare tra le parti, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 530,00 mensili ciascuno, spese straordinarie a carico del padre e costi di manutenzione dell'automobile a carico della moglie, ha rappresentato che, a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni economiche e di vita delle parti, in particolare con riguardo ai due figli CH e FR i quali sono diventati ormai maggiorenni, occorra una modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16.05.2025, si è costituita in giudizio chiedendo in via riconvenzionale, la revoca dell'assegnazione CP_1 al marito della porzione della casa familiare.
All'udienza di prima comparizione del 20.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo in merito all'oggetto di causa, riportandosi integralmente alle condizioni sottoscritte in data
10.06.2025 e depositate.
Preso atto dell'accordo raggiunto e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Tivoli:
- confermare che l'Ing. contribuirà al mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente convivente con la Persona_1 madre, con un assegno di mantenimento pari a € 530,00 (cinquecentotrenta/00) mensili, disponendo che lo stesso venga corrisposto direttamente alla figlia beneficiaria, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima;
- revocare l'assegnazione all'Ing. della parte del primo piano Parte_1
(mq. 73,5) della villa di quattro piani sita a Riano, Località Colleromano 12B (già adibita
a sua abitazione), e assegnare in via esclusiva l'intera casa familiare alla sig.ra
, concedendo all'Ing. termine sino al 30.9.2025 per CP_1 Parte_1 liberare la parte del primo piano e il piano seminterrato dai residui effetti personali e beni mobili di sua proprietà ivi rimasti;
- confermare per il resto tutte le altre condizioni stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi, così come successivamente modificate con decreto dell'Ecc.mo
Tribunale di Tivoli all'esito del procedimento V.G. n. 939/2013.
- Con compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di separazione personale tra le parti.
La natura della controversia, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui al decreto del Tribunale di
Tivoli del 10.12.2013 (R.G. n. 939/2013), negli esatti termini ed alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES ON
Il Presidente
Dott. FR Lupia