Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6224 del 2025, proposto da
ER Di UC, rappresentato e difeso dagli avvocati ER Morelli, Veronica Polimene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza, passata in cosa giudicata, della Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro n. 324/2025 del 3/2/2025 resa a definizione del giudizio RG 1829/2025, con la quale, a seguito di rinvio, si respinge l'appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 6755/2011, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Di UC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia trae origine dalla vicenda lavorativa del sig. ER Di UC, il quale, già dipendente dell'Agenzia del Demanio, a seguito della trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico disposta dal d.lgs. n. 173 del 2003, esercitava il diritto di opzione previsto dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, optando per il transito nei ruoli di altra amministrazione pubblica. L'opzione veniva esercitata in data 10 ottobre 2003 e reiterata in data 30 gennaio 2004. A seguito di tale scelta, il ricorrente transitava nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF" o "Ministero") a far data dal marzo 2006.
Lamentando una decurtazione retributiva mensile di € 309,43 rispetto al trattamento economico complessivo goduto presso l'amministrazione di provenienza, il sig. Di UC adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla conservazione del trattamento più favorevole, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico.
Con sentenza n. 6755/2011, il Tribunale di Napoli accoglieva integralmente il ricorso, statuendo nel dispositivo:
- "Dichiara il diritto di Di UC ER a percepire dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza tra la retribuzione percepita presso l'Agenzia del Demanio e quella goduta presso il Ministero, la somma di € 309,43 mensili a far tempo dal marzo 2006 e condanna l'attuale datore di lavoro a corrispondergli tale assegno oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo".
Tale sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Ministero in data 29 giugno 2011.
Il Ministero interponeva appello, il quale veniva accolto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4882/2017. La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla L. n. 246/2005), che esclude il mantenimento del trattamento economico più favorevole, in quanto il trasferimento effettivo del dipendente era avvenuto nel marzo 2006, successivamente all'entrata in vigore della citata norma. In esecuzione di tale pronuncia, l'Amministrazione provvedeva al recupero delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado, il Di UC proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza n. 9370/2024, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, enunciando il seguente, vincolante, principio di diritto: "il lavoratore trasferito dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia esercitato l’opzione in tal senso (di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003) prima dell’entrata in vigore dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005) ha diritto – in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius – al pagamento di un assegno ad personam qualora il trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso e continuativo dovuto dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l’Agenzia; (...)l’assegno ad personam è però destinato ad essere poi riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti del Ministero".
Riassunto il giudizio dinanzi al giudice del rinvio, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 324/2025 del 3 febbraio 2025, dopo aver richiamato in motivazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, inclusa la statuizione sulla natura "riassorbibile" dell'assegno, nel dispositivo statuiva in modo espresso: "rigetta l’appello". Tale sentenza, non ulteriormente impugnata, passava in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
Con determina n. DAG-2025-953 del 16 giugno 2025, il Ministero, ritenendo di dover dare esecuzione alla pronuncia, provvedeva "all’attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile di natura accessoria pari ad €. 309,43 mensili" e procedeva al conseguente ricalcolo, applicando il meccanismo del riassorbimento.
Ritenendo tale adempimento solo parziale e in palese violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado (che aveva sancito il diritto a un assegno "non riassorbibile"), il Di UC ha proposto il presente ricorso per l'ottemperanza, chiedendo che venga ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al comando giudiziale e che vengano dichiarati nulli gli atti adottati in violazione ed elusione dello stesso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, con memoria difensiva, ha sostenuto la correttezza del proprio operato. L'Amministrazione ha argomentato che la sentenza della Corte di Appello n. 324/2025, pur rigettando formalmente l'appello, deve essere interpretata alla luce del vincolante principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, che ha inequivocabilmente sancito la natura "riassorbibile" dell'assegno. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe agito correttamente nel liquidare un assegno riassorbibile, conformandosi alla statuizione definitiva e sostanziale della Suprema Corte, recepita nella motivazione della sentenza di rinvio.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'oggetto del presente giudizio, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., è la verifica della corretta, puntuale e integrale esecuzione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del giudicato formatosi a seguito della complessa vicenda processuale descritta in fatto. L'azione di ottemperanza è, infatti, lo strumento preordinato a conseguire l'attuazione coattiva delle pronunce giurisdizionali e a garantire l'effettività della tutela contro l'inerzia, l'elusione o la non corretta esecuzione del comando giudiziale da parte dell'Amministrazione.
Il fulcro della controversia risiede nell'individuazione del contenuto precettivo del giudicato che l'Amministrazione è tenuta ad eseguire.
Il ricorrente sostiene che il giudicato da ottemperare sia quello scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6755/2011, la quale ha riconosciuto il suo diritto a un assegno "ad personam non riassorbibile". Tale sentenza è divenuta definitiva e intangibile a seguito della pronuncia della Corte di Appello n. 324/2025 che, nel suo dispositivo, ha inequivocabilmente "rigettato l'appello" del Ministero, determinando così la piena reviviscenza e il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
Il Ministero resistente, di contro, nonostante non abbia impugnato la sopra citata sentenza, ritiene di aver correttamente dato esecuzione al "vero" contenuto del giudicato, quale risultante dal principio di diritto vincolante enunciato dalla Corte di Cassazione, che ha qualificato l'assegno come "riassorbibile". Tale principio, richiamato anche nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio, costituirebbe, secondo la difesa erariale, il reale comando da eseguire, prevalendo sul dispositivo meramente formale della sentenza di rinvio.
La tesi dell'Amministrazione resistente è priva di pregio giuridico e non può essere condivisa.
Il giudizio di ottemperanza ha una funzione eminentemente esecutiva e non può trasformarsi in una sede di revisione, interpretazione creativa o correzione del giudicato. Il giudice dell'ottemperanza è vincolato a dare attuazione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, così come esso risulta dal combinato disposto della motivazione e, soprattutto, del dispositivo, che ne costituisce il momento precettivo per eccellenza, la statuizione finale che risolve la controversia e acquista forza di legge tra le parti (art. 2909 c.c.).
In caso di contrasto tra la motivazione e il dispositivo, la giurisprudenza ha costantemente affermato la prevalenza di quest'ultimo. Il dispositivo integra l'esercizio della potestà giurisdizionale e costituisce il momento decisorio che si consuma con l'esternazione del comando (Consiglio di Stato, num. 375/20159. Una volta reso pubblico, il comando giurisdizionale è destinato a restare stabile e irretrattabile, proprio per garantire la certezza del diritto ed elidere "la possibilità, od anche il solo sospetto, che vi possa essere un successivo ripensamento' del giudice".
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 324/2025, resa in sede di rinvio, presenta un'evidente discrasia tra la motivazione (che richiama il principio della riassorbibilità) e il dispositivo (che si limita a rigettare l'appello). Tuttavia, l'effetto giuridico del dispositivo è inequivocabile: il rigetto dell'appello proposto dal Ministero comporta la piena e integrale conferma della sentenza di primo grado, ovvero la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6755/2011, con tutto il suo contenuto precettivo.
Il comando giudiziale che l'Amministrazione è tenuta a eseguire è, pertanto, quello contenuto in quest'ultima pronuncia, la quale ha sancito il diritto del ricorrente a un assegno "ad personam non riassorbibile".
L'argomentazione del Ministero, secondo cui si dovrebbe dare prevalenza alla "effettiva volontà del giudice" desumibile dalla motivazione, non trova fondamento. Se è vero che la giurisprudenza ammette un'interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione per chiarirne la portata, ciò non può spingersi fino a sovvertire un comando chiaro e inequivocabile. Il giudice dell'ottemperanza, infatti, "non può che limitarsi all’attuazione del disposto della pronuncia ... passata in giudicato, trovando in esso un limite invalicabile" (TAR Campania – Napoli, num. 1372 del 2014). Non può riconoscere un diritto "nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire".
L'operato del Ministero non è stata una legittima attività interpretativa, ma un'indebita sostituzione all'autorità giudiziaria nella definizione del comando da eseguire, privilegiando la motivazione della sentenza di rinvio e il principio della Cassazione rispetto al dispositivo finale. Tale operazione costituisce una palese violazione del giudicato, poiché spetta unicamente all'autorità giudiziaria, e non alla parte soccombente, definire il contenuto del comando.
È pur vero che la Corte d'Appello, in sede di rinvio, nel conformare il proprio dispositivo, avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto vincolante enunciato dalla Corte di Cassazione, che aveva stabilito la natura "riassorbibile" dell'assegno. L'aver rigettato l'appello tout court costituisce un verosimile errore di giudizio. Tuttavia, tale errore non può essere sanato unilateralmente dall'Amministrazione in sede esecutiva, né può essere oggetto di sindacato da parte di questo Giudice in sede di ottemperanza. La giurisprudenza è chiara nel ritenere che il giudice dell'ottemperanza non può che "garantire la corretta e piena applicazione del giudicato civile nella sua interezza, assicurando l’applicazione di una norma primaria di cui non è stata espressamente esclusa l’applicabilità nella fattispecie" (Consiglio di Stato, num. 6155 del 2023). A maggior ragione, non può disapplicare il dispositivo di una sentenza passata in giudicato, anche se questo appare in contrasto con un superiore principio di diritto che avrebbe dovuto regolarlo. Se l'Amministrazione avesse ravvisato un'antinomia, avrebbe dovuto avvalersi degli strumenti processuali previsti dall'ordinamento (impugnando la sentenza della Corte d’appello con gli strumenti possibili, ove ne ricorressero i presupposti) e non procedere a una autonoma e interessata interpretazione del decisum.
3. Alla luce di tali considerazioni, l'operato del Ministero, concretizzatosi nell'adozione della determina n. DAG-2025-953 del 16 giugno 2025, con cui è stato attribuito un assegno qualificato come "riassorbibile", configura un adempimento solo parziale e, per la parte difforme dal comando giudiziale, palesemente elusivo del giudicato.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la declaratoria di nullità di tale atto per violazione ed elusione del giudicato, nella parte in cui qualifica come "riassorbibile" l'assegno ad personam spettante al ricorrente e ne dispone il conseguente riassorbimento a seguito degli incrementi retributivi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare piena, puntuale e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6755/2011, come definitivamente confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 324/2025.
L'Amministrazione dovrà, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, provvedere a:
a) dichiarare inefficace la determina n. DAG-2025-953 del 16 giugno 2025 e gli atti connessi e consequenziali, per la parte in cui dispongono la riassorbibilità dell'assegno e ne effettuano il relativo riassorbimento;
b) adottare un nuovo provvedimento con cui si riconosce al sig. Di UC il diritto a un assegno ad personam non riassorbibile di importo pari a € 309,43 mensili, a far data dal marzo 2006 e fino alla data di cessazione dal servizio (30 settembre 2012);
c) ricalcolare le somme complessivamente dovute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali come per legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
d) corrispondere al ricorrente le relative differenze economiche, previa detrazione di quanto eventualmente già versato a titolo di acconto in esecuzione della determina qui dichiarata parzialmente nulla.
In considerazione della possibilità di una persistente inerzia dell'Amministrazione, si rende necessaria la nomina, sin d'ora, di un Commissario ad acta. Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e dell'art. 21 c.p.a., per il caso di inutile decorso del termine sopra indicato, viene nominato quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di delega a un dirigente di livello non inferiore a quello generale del medesimo Dipartimento.
Il Commissario ad acta, agendo quale organo ausiliario del giudice e sostituendosi agli organi ordinari dell'Amministrazione, provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento (che avverrà su istanza di parte, successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione), a compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza e del giudicato sotteso, secondo le modalità sopra indicate. Le spese e il compenso per l'attività del Commissario, che si liquideranno con separato decreto su presentazione di apposita nota, saranno poste a carico del Ministero inadempiente.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara la nullità della determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. DAG-2025-953 del 16 giugno 2025, per violazione ed elusione del giudicato, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6755/2011, e ordina al medesimo Ministero di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a tutti gli adempimenti indicati in motivazione;
- nomina, per il caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o un dirigente da lui delegato, il quale provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, a dare attuazione alla presente sentenza, con spese e compenso a carico dell'Amministrazione;
- condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | IA ZE |
IL SEGRETARIO