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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In composizione monocratica, in persona del GOP
Dott. ssa RI RO, all'esito della udienza cartolare del 9 Dicembre 2025, ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 491/2023
Tra
( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Daniele Corso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Palmi alla UN ZI n.10.
Attore
Contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RI Rosaria
Politanò, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Rosarno alla Via Trento n. 4.
Convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
[...]
Tribunale, il germano , deducendo di essere CP_1
proprietario esclusivo dell'immobile sito in Varapodio, alla piazza Antonino Tripodi n. 2 – 8, riportato nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 18, p.lle n. 469 sub. 2 e 5, 1164 sub. 1e 2 e di risiedere stabilmente da oltre quarant'anni, in Lombardia, rientrando nel Paese natale solo in occasione delle festività e/o ricorrenze, e, che, stante la sua assenza, il convenuto, in violazione di tutte le prescrizioni di legge, accedendo nel suddetto immobile, ne avrebbe modificato il prospetto esterno, realizzando una finestra ed una tettoia a copertura del terrazzino. Si rendeva, pertanto, necessario adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in €.
26.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attrice, in quanto, ritenuta infondata in fatto e in diritto, poichè sarebbe stato il fratello, quale esclusivo proprietario dell'immobile, a decidere nell'anno 2014, di realizzarvi una finestra sul lato destro dello stesso, mentre nel 2019 avrebbe ricoperto la terrazza, con una tettoia ad una falda, e, per entrambi i progetti, lo avrebbe coinvolto nella esecuzione delle opere. Deduceva, altresì, che non avrebbe avuto alcun interesse alla realizzazione dei lavori contestati, chiedeva, pertanto, la condanna dell'attore al risarcimento ex art.96 c.p.c., per temerarietà della lite.
La domanda proposta da è fondata e Controparte_1
meritevole di accoglimento.
Ed invero, dall'attività istruttoria espletata sono emersi elementi tali da ritenere come effettivamente verificatisi i fatti dedotti dall'attore.
In particolare le risultanze della prova testimoniale hanno consentito di accertare che in effetti il convenuto ha modificato il prospetto esterno del fabbricato, con l'apertura di una finestra ed ha realizzato una tettoia sul terrazzino dello stesso.
Tutti i testi escussi hanno, infatti, confermato, le sopradette circostanze.
Il teste dichiarava: “Io sono Testimone_1
stato contattato da mio cognato per Controparte_1
coprire il tetto della struttura che mi viene mostrata, con circa tre o quattro fogli di lamiera, preciso che la struttura con le barre di ferro era già realizzata ed io ho solo messo le lamiere sul tetto Quando mi sono recato a fare il lavoro mi ha aperto mio cognato
[...]
, sono andato insieme a lui sul terrazzino e CP_1
mi ha dato anche una mano a fare i lavori “.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste che affermava: “Su incarico di Testimone_2 [...] ho realizzato una finestra su un fabbricato CP_1
sito a Varapodio vicino ad una Piazza dove si trova
l'Ufficio Postale, che, io pensavo che fosse di proprietà dello stesso, invece, è poi risultato essere del fratello
, che, io all'epoca non conoscevo…… Parte_1
quando mi sono recato sull'immobile in questione
mi riferì che era suo, i lavori sono Controparte_1
stati realizzati all'incirca a giugno 2014;
Quanto sostenuto dai testi di parte attrice è da ritenere attendibile, trovando riscontro anche dalla documentazione versata in atti dall'attore ( v. doc. n.
3) e non essendo emersi nel corso del giudizio elementi tali da far dubitare di ciò.
Orbene, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo nel caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (cfr. Cass. civ., 19 dicembre
2014, n. 26900, Cass. Civ. 6 aprile 2004 n. 6753;
Cass. Civ. 15 marzo 2004 n. 5236).
Ciò posto occorre dare atto che il danneggiato ha dimostrato il danno ed il nesso di causalità, con la cosa, mentre, identico discorso non può esser fatto per il convenuto, che, non ha provato in alcun modo che, l'evento lesivo lamentato, si sia verificato per un caso fortuito.
Da ciò consegue la declaratoria di responsabilità di che, deve essere ritenuto Controparte_1
responsabile dei danni arrecati all'immobile attoreo.
Passando al quantum dei danni lamentati, sulla base della perizia redatta dal CTU, Ing. , Persona_1
alla quale ci si riporta integralmente, essendo la stessa immune da vizi e supportata da adeguate conoscenze tecniche, gli stessi possono essere quantificati in € 5.087.66.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
La soccombenza comporta la condanna del convenuto alla rifusione delle spese nei confronti di parte attrice, le stesse sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore dell'accolto ed in virtù dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.
236/2022, in ragione delle fasi: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Spese di CTU, regolate come da decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
Dichiara la responsabilità del sig. ex Controparte_1
art. 2051 c.c., per le causali di cui in parte motiva;
Condanna il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €.
5.087,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in parte motiva.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore che liquida in €. 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese di CTU, liquidate come da separato decreto in corso di causa.
Così deciso in Palmi, 12 Dicembre 2025.
Il GOP
RI RO