Articolo 2 della Legge 25 luglio 1956, n. 858
Articolo 1
Versione
25 agosto 1956
Art. 2.
Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1 della presente legge si provvedera' con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 agosto 1956