Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Decreto cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 13 novembre 2023
Decreto presidenziale 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026REG.PROV.COLL.
N. 02283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2024, proposto dalla dottoressa CA LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , FO Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore e della Commissione Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei dottori CO NA, OB CH, e RI OR, non costituiti in giudizio, nonché dei vincitori del concorso per il reclutamento di n. 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito di FO P.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV- ter , 13 novembre 2023, n. 16931, resa tra le parti, non notificata e concernente il concorso per il reclutamento di n. 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da assumere nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di FO Pa e della Commissione Ripam;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere CA Di AI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente è la legittimità della correzione di un quesito somministrato ai candidati al concorso per il reclutamento di n. 1.249 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’articolo 6 del bando prevede che la prova scritta consiste in un test a risposta multipla di n. 40 quesiti da risolvere in 60 minuti di tempo, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, restando inteso che la prova scritta si intende superata solo col raggiungimento della votazione minima di punti 21/30.
Per il profilo di Ispettore Tecnico per cui è causa, sono attribuibili +0,75 punti per la risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta e -0,25 punti per la risposta errata sia per la parte composta da n. 25 quesiti (volti a verificare le conoscenze rilevanti a diverse materie di interesse per il profilo messo a concorso), sia per quella composta da n. 8 quesiti (tesi a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale), mentre per la parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali è prevista l’attribuzione del punteggio + 0,75 per la risposta esatta, + 0,375 per la risposta neutra e o punti per la risposta meno efficace.
All’esito della prova scritta, l’odierna appellante è risultata non idonea con il punteggio di punti 19,5, avendo totalizzato 29 risposte giudicate corrette, 9 errate e 2 non date.
L’oggetto del contendere riguarda il quesito n. 1 del test somministrato ai candidati, che così è formulato: “ A norma dell’art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela per la salute per la protezione dell’ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano 1) unicamente i trattori agricoli e forestali; 2) le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare; 3) unicamente le macchine per l’applicazione di pesticidi”.
In sede di prima correzione della prova scritta, la Commissione ha considerato corretta solo la risposta n. 3), “ unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi ”, mentre la candidata e attuale appellante ha optato per la risposta n. 2 “le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare” .
A seguito di numerose segnalazioni da parte di vari candidati, tra cui la stessa dottoressa CA LI, la Commissione esaminatrice ha proceduto ad una prima rivalutazione della correttezza del quesito in esame, decidendo “che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata” (così il verbale n. 6 del 28 luglio 2022, in atti), con conseguente inserimento dell’appellante, risultata idonea ed inserita nella graduatoria così riformulata.
Successivamente, come risulta dal verbale n. 17 dell’8 ottobre 2022, la Commissione di concorso, conformandosi al parere della Dromedian S.r.l., società incaricata della elaborazione dei quiz , ha nuovamente valutato il contestato quesito e, pur dando atto della “ difficoltà tecnica nell’esegesi e nella ricostruzione del dato normativo ” , è tornata a ritenere corretta soltanto l’opzione n. 3 ( “ unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi ” ) , ritenendo che “ alla ricostruzione aggiornata del dato normativo consegue necessariamente un’unica risposta corretta quella indicata con lett. B ” ovvero “unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi ”, con la conseguenza che all’appellante è stato riattribuito il punteggio originariamente assegnato, con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito pubblicata in data 28 dicembre 2022 .
Per l’annullamento delle operazioni di concorso e della graduatoria finale ha proposto ricorso al Tar Lazio-Roma l’attuale appellante.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione IV- ter :
i ) con ordinanza 9 febbraio 2023, n. 850, non impugnata, ha accolto la domanda cautelare, disponendo la rinnovazione della valutazione della posizione della parte ricorrente ed ha ordinato a suo carico la notifica per pubblici proclami a tutti i concorrenti risultati idonei;
ii ) con sentenza 13 novembre 2023, n. 16931, qui impugnata, ha respinto il ricorso, ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dai vizi denunciati, dovendosi sostanzialmente ritenere corretta l’applicazione della normativa unionale e nazionale vigente al momento della somministrazione del quesito in contestazione.
2. Con appello notificato il 13 marzo 2024 alle sole Amministrazioni resistenti in primo grado e depositato il 18 marzo successivo, la dottoressa CA LI ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, affidando il gravame a tre motivi di doglianza, con i quali, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando:
“ 1) Violazione dell’art. 3 della Costituzione – Violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino nell’interpretazione univoca della legge – Difetto di motivazione. ”: pur nella dichiarata consapevolezza dell’insussistenza nel nostro ordinamento del vincolo del precedente, l’appellante lamenta la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto ad altre ventidue sentenze pubblicate da altra Sezione dello stesso Tar Lazio-Roma e non impugnate, che hanno accolto i ricorsi proposti da altri candidati contro il medesimo provvedimento con il quale la Commissione ha rivisto il proprio precedente orientamento, ritenendo che l’unica soluzione esatta al quesito n. 1 fosse la n. 3 (“ unicamente le macchine per l’applicazione di pesticidi ”);
“ 2) Error in iudicando – Sul carattere viziato del quesito in contestazione in quanto non correttamente formulato. ”: con il secondo mezzo, l’appellante contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale territoriale, nell’ambito in cui è consentito in materia il sindacato di legittimità, ha ritenuto che il quesito di cui si discute non fosse viziato da irragionevolezza, illogicità e incongruità, consentendo senza particolari difficoltà al candidato l’individuazione, senza equivoci, dell’unica risposta corretta, dovendosi applicare per la soluzione del quesito il testo vigente della Direttiva 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine);
“ 3) Error in iudicando con riferimento ai punti 10, 11 e 12 del ricorso – Sulla violazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa e del legittimo affidamento. ”: da un ulteriore punto di vista, sostiene l’appellante che il Tar avrebbe errato nel respingere il ricorso, non avendo considerando tutti i profili di doglianza dedotti dalla ricorrente, che dimostrerebbero l’inidoneità del quesito contestato a rispondere al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa al fine di consentire risposte in tempi brevi, in applicazione dell’articolo 1 del l’art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo il quale il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento delle prove in modo tale da non compromettere l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti, dovendo essere congrue, chiare e non prestarsi ad ambiguità interpretative.
3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto di stile depositato il 22 marzo 2024, l’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 12 dicembre 2025, deducendo di coltivare l’interesse alla decisione, pur avendo vinto il concorso pubblico, per esami, indetto dall’Ispettorato Nazionale Lavoro, per il reclutamento di un contingente complessivo di 750 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, in esito al quale è stata convocata a presentarsi il giorno 2 marzo 2026 presso l’ispettorato d’area metropolitana di Bologna per la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
All’udienza del giorno 8 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
4. L’appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale, non può trovare accoglimento, consentendo al Collegio di non esaminare possibili profili di inammissibilità del gravame perché non notificato né ai controinteressati destinatari della notifica del ricorso in primo grado né a tutti gli altri vincitori del concorso, così come stabilito dal Tar che ha disposto la notifica nei loro confronti per pubblici proclami.
5. Pur dovendosi registrare il triplo cambio di rotta da parte dell’Amministrazione procedente, che in un primo tempo ha escluso dai vincitori l’appellante, poi la ha riammessa e, infine, la ha definitivamente esclusa dalla graduatoria dei vincitori del concorso per cui è causa, ritiene il Collegio che la situazione che si è venuta a creare non consenta di ritenere prevalente l’affidamento della candidata in ordine al superamento con successo delle prove scritte, anche tenendo conto che, in situazioni identiche, altra Sezione del medesimo Tar ha accolto ricorsi analoghi di altri candidati, rimanendo salva l’autonomia decisionale di ogni Collegio.
Il punto centrale della presente controversia è costituito dall’esatta individuazione della risposta al quesito n. 1 dei quiz somministrati ai candidati.
Come osservato, i partecipanti al concorso dovevano rispondere, tra le altre, alla seguente domanda: “ A norma dell’art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela per la salute per la protezione dell’ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano 1) unicamente i trattori agricoli e forestali; 2) le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare; 3) unicamente le macchine per l’applicazione di pesticidi”.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la norma cui fare riferimento per la formulazione della risposta è quella contenuta nel testo vigente dell’articolo 2 della Direttiva Dir. 2006/42/CE, che è stata recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
Successivamente, la stessa Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 2009/127/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 12 gennaio 2012, n. 124, il quale ha disposto la modifica all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 17/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE, disponendo, dopo la lettera n ), l’aggiunta della lettera n-bis , che così stabilisce: " <requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute>: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato ” (ovvero alle macchine per l’applicazione dei pesticidi).
La (unica) risposta corretta al quesito n. 1, dunque, era quella che faceva esatto riferimento alla normativa unionale in vigore così come recepita al momento della prova concorsuale, non assumendo rilevanza, come sostiene l’appellante (cfr. pagina 23 del ricorso in appello), che nella Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione della Direttiva 2006/42/CE non fosse presente la modifica introdotta successivamente, dovendosi ritenere che la risposta corretta fosse solo la n. 3.
Diversamente opinando, la Commissione di concorso avrebbe ingiustamente premiato, in violazione del principio della par condicio , i candidati che avessero dato una diversa risposta, a tutto danno di quelli che, al contrario, avevano dato la risposta corretta, non sussistendo la possibilità che due o addirittura tre risposte fossero da considerare corrette.
In questa prospettiva - pur dovendosi rilevare che l’Amministrazione ha mutato il proprio orientamento nell’arco di alcuni mesi, dando luogo a una situazione di incertezza per i candidati in relazione alla risposta ad un quesito di non semplice soluzione - la decisione impugnata resiste alle critiche dell’appellante, laddove il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che “ alla stregua della prefata analisi della successione delle norme nel tempo è evidente che la risposta considerata corretta dalla P.A. sia del tutto conforme alla lettura piana della normativa comunitaria (così come di quella nazionale di recepimento della prima), nella versione in vigore, frutto di integrazioni e modifiche peraltro avvenute in data risalente rispetto alla data di svolgimento della prova selettiva e pertanto consolidate. ”
Né assume rilievo giuridico, in questa sede, la circostanza che il medesimo Tar, in altri 22 giudizi, abbia adottato un esito difforme da quello seguito nella sentenza qui appellata. Queste 22 decisioni non sono state infatti appellate e il Consiglio di Stato non ha potuto esprimersi su quei giudizi. Né tali 22 decisioni, passate in giudicato, hanno autorità di giudicato tra le odierne parti processuali, essendo, dal lato del privato concorrente, res inter alios . Neppure tali 22 decisioni hanno natura di precedenti vincolanti né di precedenti autorevoli per questo Collegio, che in ogni caso non ha il potere di ordinare all’Amministrazione l’estensione all’odierna appellante del giudicato inter alios , estensione che resta confinata nella sfera dei poteri discrezionali dell’Amministrazione medesima e che avrebbe reso necessaria la rinuncia dell’odierna appellante all’intero giudizio con cancellazione del giudizio a sé sfavorevole. Per quanto tale situazione fattuale possa apparire incresciosa o essere vista, da parte dell’appellante, come “ingiusta”, essa resta giuridicamente irrilevante e non rimediabile da parte del Collegio di appello.
5. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
6. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado, tenuto conto della situazione fattuale e della complessiva condotta processuale dell’Amministrazione nell’intera vicenda concorsuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De TO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
CA Di AI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di AI | OS De TO |
IL SEGRETARIO