Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 4841/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 19.12.2024 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 12.3.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente il 24.2.2025;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
(Cod. Fisc.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall' avv.to Veronica Pepoli
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024, la ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, in forza di contratto a tempo determinato “della durata minima di CP_1 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche”, nell'anno scolastico 2023/2024; Cont
- che “ad oggi la parte ricorrente è dipendente del a tempo determinato presso la provincia di Napoli”. Lamenta: a) che, in relazione a tale anno scolastico, nonostante abbia svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, l'amministrazione datrice di lavoro non le ha riconosciuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015; b) che tale mancato riconoscimento è privo di giustificazione, oltre che contrario anche alla normativa comunitaria.
Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir
(il grassetto è quello del ricorso):
- accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza
1
Controparte_1 Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ricorso ha formulato “istanza per la trattazione scritta o da remoto”, istanza reiterata in data 4.9.2024.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
La ricorrente non ha fornito prova di aver lavorato in qualità di docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024 oggetto di domanda, in relazione al quale peraltro non ha dedotto la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.
La stessa, infatti, non ha prodotto il relativo contratto di lavoro, ma si è limitata a depositare un mero prospetto che, oltre a non indicare elementi da cui poter desumere la stipula tra le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato di docenza, stante l'assenza di elementi da cui desumerne la provenienza è privo di rilevanza probatoria (cfr. doc. 1).
Né la sottoscrizione di contratto di docenza a tempo determinato nell'anno scolastico
2023/2024 può desumersi dall'annotazione in calce al contratto stipulato in relazione all'anno scolastico 2024/2025 (depositato in data 31.10.2024), visto che lo stesso, come già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 19.12.2024, non è sottoscritto e, dunque, è privo di valore probatorio.
Neppure l'istante ha fornito prova della sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, visto che oltre a non aver dedotto la sede ove avrebbe prestato servizio al momento del deposito del ricorso (in “provincia di Napoli”, dove ha genericamente rappresentato di prestare servizio, ricadono i circondari di vari Tribunali), non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo.
Per tali motivi, con ordinanza del 19.12.2024, è stata sollevata d'ufficio eccezione di incompetenza territoriale e la causa è stata rinviata in modalità cartolare invitando la ricorrente a dedurre e provare dove prestava servizio al momento del deposito del ricorso, nonché (ai fini di una più celere definizione del giudizio), a depositare:
- il contratto a termine relativo all'anno scolastico 2023/2024 oggetto di domanda, o attestazione di servizio in merito allo stesso;
- documentazione da cui possa desumersi che la ricorrente medesima ha preso servizio in tale anno scolastico (ad es. attestazione di servizio o buste paga ecc.);
- documentazione da cui possa desumersi che la stessa è attualmente ancora inserita nel servizio scolastico statale (ad es. attestazione di servizio o buste paga ecc.);
Unitamente alle suindicate note scritte, però, l'istante non ha depositato alcuno dei suindicati
2 documenti.
Per tale motivo, non sussistendo prova che la ricorrente ha sottoscritto con il CP_1 convenuto un contratto di lavoro a termine in qualità di docente nell'anno scolastico 2023/2024 oggetto di domanda, la domanda deve essere rigettata.
Ciò assorbe ogni altra questione in merito alla sussistenza del diritto vantato, oltre che in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Stante la contumacia del convenuto, nulla deve essere statuito in merito ai CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla in merito ai compensi di lite.
Si comunichi.
In Napoli, 13.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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