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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 260 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv.ta VINCI PASQUALINA VALENTINA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, TRIOLO ETTORE CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IB LE , giudice del lavoro, n.
905/2022 emessa ai sensi dell'art.445 bis comma VI cpc.
FATTO.
1. adiva il Giudice del Lavoro di IB Valentia con ricorso per accertamento Parte_1 tecnico preventivo ex art.445 bis cpc, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 art. 1..
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, l' depositava ricorso ai sensi dell'art. CP_1
445, 6 comma, c.p.c. lamentando che “la sig.ra non è in possesso del requisito Parte_1 contributivo necessario per potere beneficiare della prestazione oggetto del giudizio. Ed infatti, per
1 come si evince dalla documentazione allegata la sig.ra possiede 152 contributi Parte_1 settimanali in luogo dei 156 richiesti dalla legge”.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ha accolto il ricorso dell' sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni:
<<5. Le osservazioni liminari dell'Ente previdenziale persuadono.
6. non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare – ove fosse reputato Parte_1 sussistente (come nondimeno avvenuto in fase di A.T.P.) il requisito sanitario – della prestazione assistenziale disputata.
6.1. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice – alla luce della documentazione acquisiti al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall , e peraltro conseguenti al disconoscimento di alcuni periodi lavorativi inizialmente CP_2 dichiarati dall'allora parte datoriale di , ma successivamente sconfessati da un Parte_1 accertamento ispettivo comunque rimasto – nella sede presente – inconfutato.
7. Per quanto appena chiarito, dunque, la domanda deve trovare accoglimento.
8. L'esito della lite – condizionato dalla circostanza evidenziata – consiglia la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, la sig.ra ha interposto appello, sostenendo che Parte_1 dall'estratto contributivo versato in atti, il Primo Giudice avrebbe potuto evincere la ricorrenza del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ex lege 222/84.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
-nonostante non fosse stato presentato alcun ricorso avverso il disconoscimento delle giornate lavorative, ella ha usufruito dell'indennità di disoccupazione agricola e tale corresponsione (a cui non avrebbe fatto seguito alcuna richiesta di ripetizione) ha determinato in automatico l'accredito di contribuzione figurativa;
-conseguentemente, è in possesso di n. 156 contributi settimanali richiesti dalla legge per accedere alla provvidenza in oggetto.
5. L' , ritualmente costituito, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché CP_1 proposto avverso una sentenza resa a definizione di un procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.,
2 ossia avverso una pronuncia inappellabile;
ne ha chiesto, in ogni caso, il rigetto per integrale infondatezza.
6. Disposta la sostituzione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte, all'esito il collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7. L'appello è inammissibile.
L'art.445-bis comma 7 dispone che la sentenza emessa nel giudizio introdotto, ai sensi del sesto comma di detto articolo, è inappellabile.
Ed è pacifico in giurisprudenza che l' , nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis CP_1 cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, sia per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., sia per una ragione diversa dal profilo direttamente coinvolgente l'accertamento medico. (v., in argomento: Cass., sez.un., nr. 12903 del
2021; Cass. nr.29275/2022 in motiv.§ 34<.. deve dunque affermarsi che se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, «strumentale e preordinato all'adozionedel provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale» (sempre in motivaz., Cass., sez. un., nr. 12903 del 2021 che richiama, al riguardo,
Cass. nr. 9755 del 2019, § 27); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale.).
8.Le spese del grado vanno compensate avuto riguardo alla circostanza che il consolidamento dei principi giurisprudenziali sottesi all'odierna decisione è avvenuto nel corso del giudizio.
9.Si dà atto, stante l'esito della decisione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 22/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di IB Valentia, giudice del lavoro, n. 905/2022 , pubblicata in data 20/10/2022 , così provvede:
3 - dichiara inammissibile l'appello;
-compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 260 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv.ta VINCI PASQUALINA VALENTINA Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, TRIOLO ETTORE CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di IB LE , giudice del lavoro, n.
905/2022 emessa ai sensi dell'art.445 bis comma VI cpc.
FATTO.
1. adiva il Giudice del Lavoro di IB Valentia con ricorso per accertamento Parte_1 tecnico preventivo ex art.445 bis cpc, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 art. 1..
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, l' depositava ricorso ai sensi dell'art. CP_1
445, 6 comma, c.p.c. lamentando che “la sig.ra non è in possesso del requisito Parte_1 contributivo necessario per potere beneficiare della prestazione oggetto del giudizio. Ed infatti, per
1 come si evince dalla documentazione allegata la sig.ra possiede 152 contributi Parte_1 settimanali in luogo dei 156 richiesti dalla legge”.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ha accolto il ricorso dell' sulla base delle seguenti CP_1 considerazioni:
<<5. Le osservazioni liminari dell'Ente previdenziale persuadono.
6. non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare – ove fosse reputato Parte_1 sussistente (come nondimeno avvenuto in fase di A.T.P.) il requisito sanitario – della prestazione assistenziale disputata.
6.1. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice – alla luce della documentazione acquisiti al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall , e peraltro conseguenti al disconoscimento di alcuni periodi lavorativi inizialmente CP_2 dichiarati dall'allora parte datoriale di , ma successivamente sconfessati da un Parte_1 accertamento ispettivo comunque rimasto – nella sede presente – inconfutato.
7. Per quanto appena chiarito, dunque, la domanda deve trovare accoglimento.
8. L'esito della lite – condizionato dalla circostanza evidenziata – consiglia la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, la sig.ra ha interposto appello, sostenendo che Parte_1 dall'estratto contributivo versato in atti, il Primo Giudice avrebbe potuto evincere la ricorrenza del requisito contributivo utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ex lege 222/84.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
-nonostante non fosse stato presentato alcun ricorso avverso il disconoscimento delle giornate lavorative, ella ha usufruito dell'indennità di disoccupazione agricola e tale corresponsione (a cui non avrebbe fatto seguito alcuna richiesta di ripetizione) ha determinato in automatico l'accredito di contribuzione figurativa;
-conseguentemente, è in possesso di n. 156 contributi settimanali richiesti dalla legge per accedere alla provvidenza in oggetto.
5. L' , ritualmente costituito, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché CP_1 proposto avverso una sentenza resa a definizione di un procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.,
2 ossia avverso una pronuncia inappellabile;
ne ha chiesto, in ogni caso, il rigetto per integrale infondatezza.
6. Disposta la sostituzione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte, all'esito il collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7. L'appello è inammissibile.
L'art.445-bis comma 7 dispone che la sentenza emessa nel giudizio introdotto, ai sensi del sesto comma di detto articolo, è inappellabile.
Ed è pacifico in giurisprudenza che l' , nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis CP_1 cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, sia per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., sia per una ragione diversa dal profilo direttamente coinvolgente l'accertamento medico. (v., in argomento: Cass., sez.un., nr. 12903 del
2021; Cass. nr.29275/2022 in motiv.§ 34<.. deve dunque affermarsi che se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, «strumentale e preordinato all'adozionedel provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale» (sempre in motivaz., Cass., sez. un., nr. 12903 del 2021 che richiama, al riguardo,
Cass. nr. 9755 del 2019, § 27); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale.).
8.Le spese del grado vanno compensate avuto riguardo alla circostanza che il consolidamento dei principi giurisprudenziali sottesi all'odierna decisione è avvenuto nel corso del giudizio.
9.Si dà atto, stante l'esito della decisione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 22/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di IB Valentia, giudice del lavoro, n. 905/2022 , pubblicata in data 20/10/2022 , così provvede:
3 - dichiara inammissibile l'appello;
-compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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