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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 61/2023 Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 4.2.2025 ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
esaminato il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi degli art. 281 sexies c.p.c. e 352 ultimo comma c.c. nel testo ante riforma, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Controparte_1
con sede in Viale Della Vittoria n. 321 , in persona del Commissario straordinario CP_1
Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CIACCIO;
CP_2
- APPELLANTE -
nei confronti di:
, (Piva ) in persona del l.r. Controparte_3 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_4
Roberto Mulargia, Gianmarco Beccalli e Danilo Tipo;
-APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l spiegava appello avverso la Parte_1 sentenza n. 428/2022 emessa dal Giudice di Pace di , in data 09.06.2022, a CP_1 conclusione del procedimento portante R.G. 1842/2021 con la quale la condannava al pagamento della somma di € 4.458,87 oltre interessi e spese in favore della
[...]
Controparte_5
1
[...] Esponeva in punto di fatto che la aveva Controparte_5 chiesto di accertare il suo diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c., e/o anche ai sensi degli articoli
1201 c.c. e/o 1203 c.c., nella posizione del proprio assicurato (dipendente dell
[...] Part
) per ottenere il pagamento da parte dell della somma di €. 4.458,87 versata in CP_1 favore del dottor per le spese legali sostenute per la difesa - affidata CP_6 all'avvocato Domenico Tipo - , nel procedimento penale R.G. 4637 /2017 (R.G. GIP 209/2014), avanti il Tribunale di Agrigento e Corte di Appello di Palermo, conclusosi con l'assoluzione dello stesso (sentenza n. 4351/2018 emessa in data 11.10.2018 dalla Corte d'Appello di Palermo). Part In particolare esponeva l di aver a suo tempo denegato la richiesta poiché il medico, a fronte dell'iscrizione nel registro degli indagati risalente all'anno 2013, aveva formulato la richiesta di nomina del proprio difensore solo nell'anno 2019 non mettendo in condizione l'azienda ospedaliera di conoscere preventivamente la nomina del difensore di fiducia. Part Con un unico motivo di appello l contestava dunque la violazione e/o la falsa applicazione dei principi di cui al CNNL dell'.
8.6.2000 non avendo il giudice valutato l'assenza di una formale comunicazione di nomina di un legale di fiducia, come del resto confermato dal medico sentito come teste all'udienza del 17.03.2022; chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata.
La Controparte_7 si costituiva contestando le avverse pretese, deducendo in primo luogo l'inammissibilità Part dell'appello per mancanza di contestazione, da parte di delle dichiarazioni testimoniali CP_ rese dal dottor in primo grado, che avrebbe fornito la prova di aver comunicato personalmente l'instaurazione del procedimento penale nei suoi confronti senza ricevere alcun riscontro in merito all'avvenuta richiesta di nomina di un legale da parte dell'ente.
Nel merito contestava la domanda evidenziando che lo stesso articolo 25 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 08.06.2000 non prevede alcuna formalità per la comunicazione al datore di lavoro.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato posto in decisione all'odierna sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, preliminarmente si osserva che la Part dedotta inammissibilità dell'appello, con riferimento alla circostanza che l non abbia
2 formulato specifiche contestazioni avverso le risultanze della prova orale con il teste Part dipendente (lo stesso dr ), non ha fondamento. CP_6
Invero, appare chiaro, dal tenore dell'atto di appello, che l'odierna appellante con un unico motivo sostanzialmente contesta la mancata valutazione, da parte del giudice di pace, della necessità di una comunicazione formale del dipendente al datore di lavoro pubblico, dell'apertura del procedimento penale e dell'intenzione di voler nominare un legale di fiducia, non ritenendo equipollenti altre forme di comunicazione.
Nel merito l'appello è fondato.
In argomento la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non spetta il rimborso delle spese legali al dipendente della p.a. che non abbia condiviso con l'ente la nomina dell'avvocato in quanto, in primo luogo, la preventiva comunicazione è necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente dell'eventuale originario conflitto di interessi (conflitto di interessi che, per la Suprema Corte, permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente, così Cass. civile, sez. lav., 11/07/2018, n. 18256) .
Al riguardo deve evidenziarsi che la preventiva comunicazione ha anche la finalità - per l'ipotesi in cui il conflitto di interessi venga escluso - di esprimere un comune gradimento sul nominativo del difensore per definire, con l'avvocato scelto, il corrispettivo da liquidare per l'attività professionale da svolgere, vertendosi in materia di erogazioni gravanti nella finanza pubblica e venendo in rilievo la necessità “di evitare erogazioni non congrue in relazione al rilievo e all'importanza dell'attività difensiva espletata”(Consiglio di Stato, sez. IV, 07/10/2019, ud. 04/07/2019, n. 673).
La Suprema Corte ha evidenziato specificamente che il contratto collettivo nazionale del comparto sanità prevede che l'azienda sanitaria debba far assistere il dipendente da un legale fin dall'inizio del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, assumendosene le spese, e che debba comunicare al dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo gradimento;
ciò presuppone che l'azienda sia stata informata dell'esistenza del giudizio, sia stata portata a conoscenza dal dipendente della propria volontà di ottenere l'assistenza legale;
le norme contrattuali prevedono anche che il dipendente respinga il professionista incaricato dall'azienda e ne nomini un altro di suo gradimento, nel qual caso il dipendente può chiedere il rimborso delle spese sostenute.
“L'amministrazione, in quanto costretta da vincoli di bilancio e dall'obbligo di programmazione della spesa, non può non essere portata a tempestiva conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e della volontà del dipendente di godere dell'assistenza legale. In altre parole, la formulazione della norma regolamentare è un corretto bilanciamento dell'interesse al contenimento della spesa da parte dell'azienda e l'interesse a non sostenere le spese legali da parte del dipendente e sul piano giuridico impone di qualificare il termine assegnato al dipendente come perentorio.
3 Per queste ragioni l'inosservanza dei detti oneri di informazione dà luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è pur tuttavia con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.” (Cass.
Sez. L, Sentenza 12/12/2013 - 04/03/2014 n. 4978 del 2014).
Del resto anche la Corte d'Appello di Palermo si è espressa analogamente evidenziando che l'art 25 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria presuppone che la p.a. venga tempestivamente informata dell'esistenza del giudizio (Corte appello Palermo sez. lav.
25/03/2021, dep. 12/04/2021, n.370). La Corte d'Appello precisa anche che “il comma 1 del citato art. 25, in virtù del quale l è obbligata ad assumere gli oneri di difesa del proprio CP_1 dipendente, postula, dunque, che l'Amministrazione sia posta in grado di valutare, sin dal momento in cui si presenta la necessità della costituzione in giudizio, se ricorrono le condizioni per l'assunzione in proprio della difesa del proprio dipendente, evocando, dunque, una valutazione ex ante, che può intuitivamente essere resa possibile solo laddove la stessa sia posta a conoscenza dell'oggetto del contenzioso nel quale il proprio dipendente dovrà difendersi, anche al fine di vagliare la sussistenza o meno di un possibile conflitto di interessi”.
In definitiva si impone, dunque, al dipendente una comunicazione formale e tempestiva di cui, nel caso di specie, non vi è prova in atti, non potendo essere surrogata da una informativa meramente verbale né da una dichiarazione testimoniale, resa dallo stesso dirigente medico che era tenuto ad effettuare la comunicazione scritta;
invero, tali modalità non sono idonee a consentire al datore di lavoro pubblico di compiere le necessarie valutazioni sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi né di consentire a fini contabili, l'appostazione delle somme in bilancio.
Si impone quindi l'accoglimento dell'appello, ravvisandosi tuttavia gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, alla luce delle obiettive difficoltà interpretative della norma contenuta nel contratto collettivo in esame.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA - in integrale riforma della sentenza n. 428/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 09.06.2022 –, l'insussistenza dei presupposti per la surroga di CP_1
in persona del l.r. , nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 Part Part nella posizione del proprio assicurato (dipendente dell stessa) per la difesa nel procedimento meglio indicato in parte motiva, compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Agrigento, 4 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 4.2.2025 ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
esaminato il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi degli art. 281 sexies c.p.c. e 352 ultimo comma c.c. nel testo ante riforma, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Controparte_1
con sede in Viale Della Vittoria n. 321 , in persona del Commissario straordinario CP_1
Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO CIACCIO;
CP_2
- APPELLANTE -
nei confronti di:
, (Piva ) in persona del l.r. Controparte_3 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_4
Roberto Mulargia, Gianmarco Beccalli e Danilo Tipo;
-APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l spiegava appello avverso la Parte_1 sentenza n. 428/2022 emessa dal Giudice di Pace di , in data 09.06.2022, a CP_1 conclusione del procedimento portante R.G. 1842/2021 con la quale la condannava al pagamento della somma di € 4.458,87 oltre interessi e spese in favore della
[...]
Controparte_5
1
[...] Esponeva in punto di fatto che la aveva Controparte_5 chiesto di accertare il suo diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c., e/o anche ai sensi degli articoli
1201 c.c. e/o 1203 c.c., nella posizione del proprio assicurato (dipendente dell
[...] Part
) per ottenere il pagamento da parte dell della somma di €. 4.458,87 versata in CP_1 favore del dottor per le spese legali sostenute per la difesa - affidata CP_6 all'avvocato Domenico Tipo - , nel procedimento penale R.G. 4637 /2017 (R.G. GIP 209/2014), avanti il Tribunale di Agrigento e Corte di Appello di Palermo, conclusosi con l'assoluzione dello stesso (sentenza n. 4351/2018 emessa in data 11.10.2018 dalla Corte d'Appello di Palermo). Part In particolare esponeva l di aver a suo tempo denegato la richiesta poiché il medico, a fronte dell'iscrizione nel registro degli indagati risalente all'anno 2013, aveva formulato la richiesta di nomina del proprio difensore solo nell'anno 2019 non mettendo in condizione l'azienda ospedaliera di conoscere preventivamente la nomina del difensore di fiducia. Part Con un unico motivo di appello l contestava dunque la violazione e/o la falsa applicazione dei principi di cui al CNNL dell'.
8.6.2000 non avendo il giudice valutato l'assenza di una formale comunicazione di nomina di un legale di fiducia, come del resto confermato dal medico sentito come teste all'udienza del 17.03.2022; chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata.
La Controparte_7 si costituiva contestando le avverse pretese, deducendo in primo luogo l'inammissibilità Part dell'appello per mancanza di contestazione, da parte di delle dichiarazioni testimoniali CP_ rese dal dottor in primo grado, che avrebbe fornito la prova di aver comunicato personalmente l'instaurazione del procedimento penale nei suoi confronti senza ricevere alcun riscontro in merito all'avvenuta richiesta di nomina di un legale da parte dell'ente.
Nel merito contestava la domanda evidenziando che lo stesso articolo 25 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 08.06.2000 non prevede alcuna formalità per la comunicazione al datore di lavoro.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato posto in decisione all'odierna sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, preliminarmente si osserva che la Part dedotta inammissibilità dell'appello, con riferimento alla circostanza che l non abbia
2 formulato specifiche contestazioni avverso le risultanze della prova orale con il teste Part dipendente (lo stesso dr ), non ha fondamento. CP_6
Invero, appare chiaro, dal tenore dell'atto di appello, che l'odierna appellante con un unico motivo sostanzialmente contesta la mancata valutazione, da parte del giudice di pace, della necessità di una comunicazione formale del dipendente al datore di lavoro pubblico, dell'apertura del procedimento penale e dell'intenzione di voler nominare un legale di fiducia, non ritenendo equipollenti altre forme di comunicazione.
Nel merito l'appello è fondato.
In argomento la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non spetta il rimborso delle spese legali al dipendente della p.a. che non abbia condiviso con l'ente la nomina dell'avvocato in quanto, in primo luogo, la preventiva comunicazione è necessaria ai fini della valutazione "ex ante" da parte dell'ente dell'eventuale originario conflitto di interessi (conflitto di interessi che, per la Suprema Corte, permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente, così Cass. civile, sez. lav., 11/07/2018, n. 18256) .
Al riguardo deve evidenziarsi che la preventiva comunicazione ha anche la finalità - per l'ipotesi in cui il conflitto di interessi venga escluso - di esprimere un comune gradimento sul nominativo del difensore per definire, con l'avvocato scelto, il corrispettivo da liquidare per l'attività professionale da svolgere, vertendosi in materia di erogazioni gravanti nella finanza pubblica e venendo in rilievo la necessità “di evitare erogazioni non congrue in relazione al rilievo e all'importanza dell'attività difensiva espletata”(Consiglio di Stato, sez. IV, 07/10/2019, ud. 04/07/2019, n. 673).
La Suprema Corte ha evidenziato specificamente che il contratto collettivo nazionale del comparto sanità prevede che l'azienda sanitaria debba far assistere il dipendente da un legale fin dall'inizio del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, assumendosene le spese, e che debba comunicare al dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo gradimento;
ciò presuppone che l'azienda sia stata informata dell'esistenza del giudizio, sia stata portata a conoscenza dal dipendente della propria volontà di ottenere l'assistenza legale;
le norme contrattuali prevedono anche che il dipendente respinga il professionista incaricato dall'azienda e ne nomini un altro di suo gradimento, nel qual caso il dipendente può chiedere il rimborso delle spese sostenute.
“L'amministrazione, in quanto costretta da vincoli di bilancio e dall'obbligo di programmazione della spesa, non può non essere portata a tempestiva conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e della volontà del dipendente di godere dell'assistenza legale. In altre parole, la formulazione della norma regolamentare è un corretto bilanciamento dell'interesse al contenimento della spesa da parte dell'azienda e l'interesse a non sostenere le spese legali da parte del dipendente e sul piano giuridico impone di qualificare il termine assegnato al dipendente come perentorio.
3 Per queste ragioni l'inosservanza dei detti oneri di informazione dà luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è pur tuttavia con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.” (Cass.
Sez. L, Sentenza 12/12/2013 - 04/03/2014 n. 4978 del 2014).
Del resto anche la Corte d'Appello di Palermo si è espressa analogamente evidenziando che l'art 25 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria presuppone che la p.a. venga tempestivamente informata dell'esistenza del giudizio (Corte appello Palermo sez. lav.
25/03/2021, dep. 12/04/2021, n.370). La Corte d'Appello precisa anche che “il comma 1 del citato art. 25, in virtù del quale l è obbligata ad assumere gli oneri di difesa del proprio CP_1 dipendente, postula, dunque, che l'Amministrazione sia posta in grado di valutare, sin dal momento in cui si presenta la necessità della costituzione in giudizio, se ricorrono le condizioni per l'assunzione in proprio della difesa del proprio dipendente, evocando, dunque, una valutazione ex ante, che può intuitivamente essere resa possibile solo laddove la stessa sia posta a conoscenza dell'oggetto del contenzioso nel quale il proprio dipendente dovrà difendersi, anche al fine di vagliare la sussistenza o meno di un possibile conflitto di interessi”.
In definitiva si impone, dunque, al dipendente una comunicazione formale e tempestiva di cui, nel caso di specie, non vi è prova in atti, non potendo essere surrogata da una informativa meramente verbale né da una dichiarazione testimoniale, resa dallo stesso dirigente medico che era tenuto ad effettuare la comunicazione scritta;
invero, tali modalità non sono idonee a consentire al datore di lavoro pubblico di compiere le necessarie valutazioni sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi né di consentire a fini contabili, l'appostazione delle somme in bilancio.
Si impone quindi l'accoglimento dell'appello, ravvisandosi tuttavia gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, alla luce delle obiettive difficoltà interpretative della norma contenuta nel contratto collettivo in esame.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA - in integrale riforma della sentenza n. 428/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 09.06.2022 –, l'insussistenza dei presupposti per la surroga di CP_1
in persona del l.r. , nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 Part Part nella posizione del proprio assicurato (dipendente dell stessa) per la difesa nel procedimento meglio indicato in parte motiva, compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Agrigento, 4 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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