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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4974/2019 RG, avente ad oggetto “Condominio ” e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Avellino alla Via Colombo n.2, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Sellitto che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attrici
E
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando G. Di Meo presso cui elett.te domicilia in Avellino alla C. Del Balzo , 55/59;
convenuto
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di condomine, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il
[...]
, per ottenere l'annullamento della delibera assunta Controparte_1 dall'assemblea condominiale in data 29.07.2019, avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 2016-2017 e 2018 ed i relativi piani di riparto. Deducevano le attrici: - che, all'esito dell'assemblea, veniva approvato il bilancio consuntivo, con riferimento al periodo dal
27.10.2016 al 31.12.2017, e dal 01.01.2018 al 31.12.2018; - che e Parte_1 [...]
quest'ultima rappresentata dal coniuge , esprimevano voto contrario Pt_3 Persona_1 all'approvazione, mentre non era presente;
- che in particolare Parte_2 Parte_1 dichiarava nel verbale assembleare di non condividere l'imputazione delle quote ordinarie versate dopo il mese di ottobre 2016, esprimendo altresì il suo totale dissenso rispetto alla arbitraria ripartizione delle spese relative alle scale e all'ascensore in quanto non conformi alle tabelle millesimali. Assumevano inoltre che dalla attenta analisi dei bilanci consuntivi 2016-2017-2018, predisposti e consegnati dall'amministratore p.t. all'atto della convocazione, emergevano le irregolarità contabili e i numerosi inadempimenti da parte dell'amministratore p.t., il quale, in particolare: - aveva omesso di accompagnare i bilanci in questione con una specifica relazione contenente la descrizione dei contenziosi in atto e l'indicazione dei debiti verso i fornitori, non ancora saldati, ma di competenza dei bilanci in oggetto;
- non aveva predisposto un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione che avrebbe consentito, tra l'altro, la pronta verifica della situazione patrimoniale del con riferimento ai fondi disponibili CP_1 ed alle eventuali riserve. Contestavano inoltre l'errata contabilizzazione delle quote condominiali relative alla morosità di alcuni condomini rispetto alla precedente gestione condominiale e imputate come quote ordinarie dei medesimi condomini morosi.
Tanto premesso, le attrici concludevano per l'annullamento della delibera assunta dall'Assemblea di condominio di Avellino in data 29.07.2019 e dei relativi piani di riparto , come CP_1 predisposti dall'amm.re pro tempore nei bilanci 2016-2017 e 2018, per violazione degli artt. 1129,
1130 e 1130 bis c.c. Con vittoria di spese e attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/01/2020, si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, in quanto improcedibile ovvero inammissibile e comunque tardiva ex art. 1137 c.c., oltre che infondata, in fatto e in diritto. Nello specifico, deduceva che sia la contestazione riguardante l'errata contabilizzazione delle quote condominiali relative alla morosità di alcuni condomini, sia quella inerente alla mancata contabilizzazione del saldo del conto corrente risultante dalla precedente gestione condominiale fossero riconducibili a valutazioni di merito, intese a sollecitare l'adozione di scelte operative diverse, secondo valutazioni discrezionali divergenti rispetto a quelle fatte proprie dall'assemblea. Per le medesime ragioni, anche l'ulteriore aspetto contestato dalle istanti e relativo al mancato accantonamento delle quote straordinarie per i lavori del lastrico solare, non poteva concretizzarsi quale vizio di legittimità della delibera in esame. Ad ulteriore conferma di quanto innanzi esposto, il convenuto precisa come la redazione del rendiconto condominiale non necessitasse dello stesso rigore formale richiesto per il bilancio societario, essendo sufficiente che lo stesso fosse idoneo a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata o di spesa, con le quote di ripartizione Precisava, altresì, che infondata e pretestuosa si palesava l'eccezione formulata da parte attrice in ordine alla errata ripartizione delle spese relative a scale ed ascensore nella considerazione di quanto testualmente stabilito dall'art. 1123 c.c.. Inoltre circa il motivo di impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto per asserita mancanza del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica come indicati dall'art. 1130 bis c.c. deduceva che questi documenti erano stati redatti e risultavano regolarmente acclusi agli atti dell'amministrazione; inoltre, gli stessi erano stati messi nella disponibilità di tutti i condomini che eventualmente avrebbero potuto fare richiesta di copie e/o consultazione e, comunque, risultavano liberamente consultabili in sede assembleare. Precisava poi che, in materia di condominio, non era configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale, qualora avesse convocato l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea. Eccepiva inoltre l'improcedibilità dell'impugnativa in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. per la mancata coincidenza tra l'oggetto del giudizio introdotto con l'atto di citazione dell' 11/11/2019
e l'oggetto riportato nell'istanza di mediazione notificata al convenuto in data CP_1
25/09/2019. Quanto alle altre doglianze, concludeva per il rigetto delle stesse in quanto attinenti a profili ritenuti non sindacabili dall'A.G..
La causa, riservata una prima volta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rimessa sul ruolo dal precedente Giudice istruttore per l'espletamento di consulenza contabile.
Espletata la CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2023, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal convenuto sul rilievo che nell'atto di citazione sarebbero indicati dei motivi di CP_1 impugnazione non menzionati nell'istanza di mediazione, con conseguente tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 comma 2 c.c..
L'eccezione – tempestivamente sollevata con comparsa depositata in data 27.1.2020 – è fondata e meritevole di accoglimento.
Nello specifico, come dedotto dal convenuto e come risulta dalla documentazione CP_1 prodotta (cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale delle attrici depositate il
15.7.2022) le attrici hanno presentato istanza di mediazione obbligatoria al fine di procedere con l'impugnativa giudiziale della delibera assembleare del 29.07.2019 per i seguenti motivi:
1) Errata imputazione delle quote condominiali;
2) Omessa indicazione analitica delle uscite;
3) Mancata allegazione bilancio preventivo anno 2019;
4) Omessa relazione al bilancio consuntivo;
5) Mancato accantonamento quote straordinarie riscosse per lavori lastrico solare
Nell'atto di citazione, con specifico riferimento al 1° punto all'odg (Approvazione del bilancio consuntivo dal 27.10.2016 al 31.12.2018 e sue ripartizioni), le attrici hanno formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Omessa relazione ai bilanci consuntivi degli anni 2016,2017 e 2018: in merito, le attrici deducono sia la circostanza che nessuno dei bilanci sia stato “accompagnato da una specifica relazione con annessa descrizione dei contenziosi in atto e dei debiti verso i fornitori..” sia la circostanza che non sia stato predisposto “un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione”, precisando, nella parte in diritto, che tale deduzione costituisce violazione dell'art. 1130 bis c.p.c.;
2) Errata contabilizzazione delle quote condominiali relative a morosità di alcuni condomini della precedente gestione condominiale;
3) Errata redazione del bilancio consuntivo del 2016 e del 2017;
4) Mancata contabilizzazione del saldo del conto corrente postale risultante dalla precedente gestione condominiale pari ad euro 8.663,60;
5) Mancata indicazione dell'accantonamento delle quote straordinarie per i lavori del lastrico solare;
6) Errata ripartizione delle spese relative a scale e ascensore
Orbene, considerato che, per un verso, nell'atto di citazione non sono stati riprodotti alcuni motivi oggetto della mediazione ( ovvero la mancata allegazione bilancio preventivo anno 2019 in relazione al punto 3 dell'o.d.g.) e che, per un altro, con riferimento al punto 1) dell'o.d.g., a fondamento della presunta illegittimità della delibera risultano dedotti due motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati in sede di mediazione (in particolare, la violazione dell'art. 1130 bis c.c. per l'omessa predisposizione di “un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione” e l'errata ripartizione delle spese relative a scale e ascensore), secondo la difesa di parte convenuta l'allargamento delle ragioni a base dell'impugnativa avrebbe determinato l'improcedibilità della domanda di annullamento della delibera e, di conseguenza, l'inammissibilità della stessa per decadenza dal potere di impugnare ex art. 1137 c.c.
Orbene, come si ricava agevolmente dal raffronto tra i motivi dell'impugnativa della delibera indicati nell'istanza di mediazione e quelli indicati nell'atto di citazione, in relazione alla prospettata illegittimità della delibera con riferimento al punto 1 all'o.d.g. vi è difformità tra quanto esposto in sede di mediazione e quanto indicato nell'atto di citazione.
Come eccepito dal convenuto, la conseguenza di tale difformità è l'improcedibilità e, CP_1 per l'effetto, l'inammissibilità per tardività dell'impugnativa proposta.
Invero, nel caso in esame, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso in esame la mediazione si è svolta ed ha avuto esito negativo.
Posto ciò, poiché l'impugnazione della delibera assembleare è soggetta ad un termine di decadenza,
è opportuno ricordare che tale termine viene interrotto dalla comunicazione, da parte dell'organismo ove è stata depositata l'istanza di mediazione e ove si svolge la procedura stragiudiziale oppure da parte dell'istante, dell'istanza medesima alla parte chiamata, e poi esso inizia a decorrere di nuovo dal deposito del verbale che chiude la procedura.
Ebbene la questione inerente alla relazione che deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l'istanza di mediazione e l'eventuale e successivo atto introduttivo del procedimento giudiziario impone, dunque, di richiamare l'attenzione su una specifica disposizione normativa del D.Lgs. n. 28 del
2010, ossia sull'art. 4 . Tale disposizione è la prima, tra quelle facenti parte del tessuto normativo del succitato decreto legislativo, a dettare la disciplina del procedimento di mediazione e, in particolare, concerne l'accesso a tale procedura stragiudiziale e, di conseguenza, precisa due aspetti fondamentali quali l'individuazione dell'ambito territoriale di cui deve far parte l'organismo ove viene depositata l'istanza (o domanda) di mediazione nonché l'indicazione dei contenuti essenziali dell'istanza stessa.
Al comma 2 dell'art. 4, di maggiore rilevanza per quanto riguarda la questione in esame, si specificano i contenuti essenziali dei quali l'istanza di mediazione non può mancare, ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere.
In base a tali premesse, a giudizio di chi scrive, l'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. In caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, l'art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le "ragioni della pretesa".-
Tale elemento contenutistico individuerebbe, evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto", come nel caso della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c. (e, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., per gli atti in generale). In definitiva, quindi, l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede giudiziale, e ciò per un duplice ordine di ragioni, ossia:
- consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la relativa funzione deflattiva;
- porre l'altra parte, ovverossia parte chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Nel caso in esame l'istanza di mediazione, in relazione al punto 1 all'o.d.g. (approvazione bilancio consuntivo 2016-2018 e piani di riparto) si basa, sia pure parzialmente, su dati fattuali diversi da quelli indicati nell'atto di citazione.
In particolare, risultano dedotti per la prima volta, con l'atto di citazione, l'omessa predisposizione di “un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione” e l'errata ripartizione delle spese relative a scale e ascensore
Dalla comparazione, a livello contenutistico, tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale, poi, in concreto proposta, dunque, si rileva agevolmente l'asimmetria tra i due atti, e da ciò derivano due conseguenze tra loro connesse:
1) che la mediazione non può considerarsi validamente svolta;
2) che non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale, poiché tale impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione
(da parte dell'organismo oppure direttamente a cura dell'istante stesso) dell'istanza di mediazione all'altra parte una sola volta ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del deposito del verbale conclusivo di mediazione.
Tale effetto interruttivo, infatti, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.
Ed è sempre in virtù della fine della procedura che il legislatore ricollega, per una sola volta, alla mediazione l'interruzione delle decadenze. Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una “istanza” che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte.
Trattasi di orientamento interpretativo sempre più consolidato nella giurisprudenza di merito e a cui questo Giudice intende prestare adesione condividendone le motivazioni (cfr. in termini, Trib. Roma
n. 259/2022; Tribunale Velletri 19 febbraio 2020 n. 384; Trib. Roma n. 979/2024; da ultimo,
Tribunale Napoli Sez. IV, 24/05/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il procedimento di mediazione non sia stato regolarmente esperito e che esso non abbia pertanto prodotto gli effetti interruttivi di cui all'art. 5 comma 5 del DLgs. 28/2010 con conseguente decadenza dal potere di impugnare la delibera oggetto di causa ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c., atteso che i vizi lamentati dalle attrici ineriscono tutti , come da orientamento costante della giurisprudenza, ad ipotesi di annullabilità della delibera assembleare per violazione di legge e segnatamente dell'art . 1130 bis c.c. (cfr. . Cass .
S.U . n . 4806/2005).
Ne consegue che – come tempestivamente eccepito dal convenuto - le attrici devono CP_1 essere dichiarate decadute dal potere di impugnare la delibera adottata con il loro voto contrario in data 29.7.2019, avendo le stesse proposto domanda giudiziale tardivamente, ossia con atto notificato il 12.11.2019, stante la mancata interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1137 comma 2 c.c. in ragione dell'irregolarità dell'esperito tentativo di mediazione.
Pertanto s'impone il rilievo di inammissibilità dell'impugnativa proposta in relazione al punto 1 all'o.d.g per tardività dell'impugnazione.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione, possono essere compensate. Quanto alle spese di CTU, esse vanno poste ad esclusivo carico di parte attrice in ragione del principio di causalità.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4974/2019 RG, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnativa;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Avellino, il 17 giugno 2024
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri