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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Firenze Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 815/2024 tra Parte_1
Parte ricorrente e
Controparte_1
[...]
Parte resistente
Parte intervenuta
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 11:27, innanzi alla Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente on l'avv. BINDI MICHELA Parte_1
Per Controparte_1
nessuno
[...]
Viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in [...]
Bisenzio. Indifferente". de, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato alle dipendenze della convenuta da febbraio 2022 a dicembre 2023 con mansioni di commessa presso il negozio Idron di Campi Bisenzio. La signora ha iniziato a lavorare Pt_1 presso il negozio a fine agosto 2023 sempre con mansioni di sa. A volte abbiamo lavorato insieme ma dopo i primi tempi ci alternavamo nella presenza in negozio. La signora
1 come me si occupava della vendita degli articoli sportivi e di tenere in ordine il negozio. Ci Pt_1 occupavamo anche di accettare gli incassi e dare i resti. Il titolare non era sempre presente in negozio ma veniva periodicamente a controllare. Entrambe lavoravamo su turni giornalieri che potevano essere o dalle 10:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 18:00. Non so dire quanti giorni a settimana lavorasse la signora Veniva almeno 3 o 4 volte a settimana. Nel periodo tra Pt_1 settembre e ottobre 2023 il titol eciso di fare un po' d'ordine e di pulizia nel magazzino e per alcuni giorni che non sono in grado di precisare la ricorrente ha lavorato per l'intera giornata, dalle 10:00 alle 18:00.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
Viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono nata il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_2
Figlia della ricorrente rocede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato presso l'Idron con mansioni di massaggiatrice ed estetista nel periodo da aprile a dicembre 2023. Dopo qualche mese (al momento non riesco ad essere più precisa) mia madre ha iniziato a lavorare come commessa nel negozio di articoli sportivi presente all'interno dell'Idron. Lavorava circa quattro giorni a settimana, spesso anche di domenica. Lavorava circa quattro ore al giorno, più spesso al pomeriggio ma a volte anche la mattina. La domenica lavorava in genere più ore.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
L'avv. Bindi discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BINDI MICHELA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 citava a giudizio Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo,- previo
[...]
accertamento dell'avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato il 19 agosto 2023 e cessato il 15 ottobre 2023 nell'ambito del quale la aveva svolto mansioni di Pt_1
commessa con l'orario specificamente indicato in ricorso (cfr pagg 1 e 2)- , la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 1978,09 a titolo di retribuzione, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare e domenicale e TFR .
pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_2
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento in quanto teste ( dipendente della convenuta addetta al negozio Tes_1
di Sesto Fiorentino) ha confermato che la ha lavorato come commessa nel suddetto negozio per Pt_1
il periodo indicato, osservando l'orario allegato.
Tanto basta per ritenere provata la natura subordinata del rapporto ( attese le mansioni svolte sotto il diretto controllo del legale rappresentante della società- indicato dalla teste come “il titolare” - e nell'osservanza dei turni dallo stesso predisposti) e i presupposti per le voci retributive azionate ,
1 calcolate in complessivi € 1978,09 sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore con mansioni di commesso ai sensi del CCNL Commercio terziario e servizi ( cfr doc 3 ric).
Sarebbe spettato alla convenuta provare di aver adempiuto all'obbligo retributivo, onere non assolto a causa della contumacia.
Sulle somme accertate sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza delle singole voci retributive al saldo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con durata dal 19 agosto 2023 al 15 ottobre 2023 , nell'ambito del quale la ricorrente ha svolto mansioni di commessa osservando l'orario indicato in ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore di Pt_1
della complessiva somma di € 1978,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza
[...]
delle singole voci retributive al saldo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di Firenze Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 815/2024 tra Parte_1
Parte ricorrente e
Controparte_1
[...]
Parte resistente
Parte intervenuta
Oggi 26 marzo 2025, alle ore 11:27, innanzi alla Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente on l'avv. BINDI MICHELA Parte_1
Per Controparte_1
nessuno
[...]
Viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in [...]
Bisenzio. Indifferente". de, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato alle dipendenze della convenuta da febbraio 2022 a dicembre 2023 con mansioni di commessa presso il negozio Idron di Campi Bisenzio. La signora ha iniziato a lavorare Pt_1 presso il negozio a fine agosto 2023 sempre con mansioni di sa. A volte abbiamo lavorato insieme ma dopo i primi tempi ci alternavamo nella presenza in negozio. La signora
1 come me si occupava della vendita degli articoli sportivi e di tenere in ordine il negozio. Ci Pt_1 occupavamo anche di accettare gli incassi e dare i resti. Il titolare non era sempre presente in negozio ma veniva periodicamente a controllare. Entrambe lavoravamo su turni giornalieri che potevano essere o dalle 10:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 18:00. Non so dire quanti giorni a settimana lavorasse la signora Veniva almeno 3 o 4 volte a settimana. Nel periodo tra Pt_1 settembre e ottobre 2023 il titol eciso di fare un po' d'ordine e di pulizia nel magazzino e per alcuni giorni che non sono in grado di precisare la ricorrente ha lavorato per l'intera giornata, dalle 10:00 alle 18:00.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
Viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono nata il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_2
Figlia della ricorrente rocede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Ho lavorato presso l'Idron con mansioni di massaggiatrice ed estetista nel periodo da aprile a dicembre 2023. Dopo qualche mese (al momento non riesco ad essere più precisa) mia madre ha iniziato a lavorare come commessa nel negozio di articoli sportivi presente all'interno dell'Idron. Lavorava circa quattro giorni a settimana, spesso anche di domenica. Lavorava circa quattro ore al giorno, più spesso al pomeriggio ma a volte anche la mattina. La domenica lavorava in genere più ore.
Del presente verbale viene data lettura al testimone il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 cpc
L'avv. Bindi discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BINDI MICHELA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 citava a giudizio Parte_1 Controparte_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo,- previo
[...]
accertamento dell'avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato il 19 agosto 2023 e cessato il 15 ottobre 2023 nell'ambito del quale la aveva svolto mansioni di Pt_1
commessa con l'orario specificamente indicato in ricorso (cfr pagg 1 e 2)- , la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 1978,09 a titolo di retribuzione, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare e domenicale e TFR .
pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_2
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento in quanto teste ( dipendente della convenuta addetta al negozio Tes_1
di Sesto Fiorentino) ha confermato che la ha lavorato come commessa nel suddetto negozio per Pt_1
il periodo indicato, osservando l'orario allegato.
Tanto basta per ritenere provata la natura subordinata del rapporto ( attese le mansioni svolte sotto il diretto controllo del legale rappresentante della società- indicato dalla teste come “il titolare” - e nell'osservanza dei turni dallo stesso predisposti) e i presupposti per le voci retributive azionate ,
1 calcolate in complessivi € 1978,09 sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore con mansioni di commesso ai sensi del CCNL Commercio terziario e servizi ( cfr doc 3 ric).
Sarebbe spettato alla convenuta provare di aver adempiuto all'obbligo retributivo, onere non assolto a causa della contumacia.
Sulle somme accertate sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza delle singole voci retributive al saldo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con durata dal 19 agosto 2023 al 15 ottobre 2023 , nell'ambito del quale la ricorrente ha svolto mansioni di commessa osservando l'orario indicato in ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore di Pt_1
della complessiva somma di € 1978,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza
[...]
delle singole voci retributive al saldo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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