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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/08/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4555 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO NO TA per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- attore - contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA PIZZAGALLI e dall'Avv. NICOLA AMEDEO MAGGIO per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale e Email_2 Email_3
- convenuto - nonché contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
VIVIANA RUCCI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_4
- convenuto – cui è riunita la causa civile di primo grado iscritta al numero 7143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO NO TA per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- attore - contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA PIZZAGALLI e dall'Avv. NICOLA AMEDEO MAGGIO per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale e Email_2 Email_3
- convenuto - nonché contro
NO ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._2
VIVIANA RUCCI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_4
- convenuto – avente ad OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del condominio.
CONCLUSIONI
Per INVERNIZZI GIANPAOLO: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o riformare, nei punti specifici e per le motivazioni tutte dedotte in atti, le delibere delle assemblee condominiali del , Controparte_1 rispettivamente del 22 dicembre 2021, 11 gennaio 2022, 4 febbraio 2022, 7 marzo 2022 e del
19 maggio 2022; IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove così come interamente dedotte in atti, opponendosi alle avversarie istanze tutte, chiedendo l'ammissione delle prove eventualmente non ammesse;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa e compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, sia del presente giudizio e sia del procedimento di mediazione n. 36/2022 (e dei procedimenti n.ri 110/2022 e 190/2022 ad esso riuniti), promosso presso l'Istituto dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Parte_2 nonché del procedimento di mediazione n. 386/2022, promosso presso l' Parte_3 dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e con condanna dei convenuti - nelle proporzioni ritenute del caso e per i motivi tutti dedotti in atti - al pagamento di una somma, anche determinata in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore. Si dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte.
Per 14: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_1 giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare il venir meno dell'interesse ad agire di
2 parte attrice, con conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione dei giudizi in epigrafe;
nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. Con vittoria di spese di lite, ivi compresa la fase della mediazione.
Per : Ritenere la nullità dell'atto di citazione per vizi inerenti Controparte_2 all'edictio actionis, conseguentemente che venga pronunciato ogni provvedimento ritenuto necessario, e qualora venga ordinata l'integrazione dell'atto di citazione di fissare altresì il termine per permettere al dott. di integrare la propria comparsa di costituzione e CP_2 risposta al fine di svolgere correttamente il proprio diritto di difesa;
- Rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire dell'attore, avendo il sig. alienato Parte_1
l'immobile facente parte del perdendo dunque la qualifica Controparte_3 di condomino nel (dal febbraio 2023), con ogni Controparte_3 conseguenza di legge e di diritto. In Via principale: - Respingere ogni domanda ed istanza avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto dott. , per qualunque Controparte_2 titolo o ragione, poiché non provata in fatto e non supportata in diritto - Conseguentemente respingere ogni eventuale richiesta di risarcimento economico o di rimborso somme avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto dott. poiché non dovuto, non Controparte_2 eseguito o comunque non provato. In Via istruttoria: Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle depositate memorie e x art. 183 VI co. c.p.c. c., n. 1, n. 2 n.
3 (ante Riforma Cartabia). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge per entrambi i giudizi sia il n. 4555/2022 che il rimasti separati sino alla P.IVA_2 quarta fase del processo (unica fase per entrambi i procedimenti); con anche la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa nell'interesse del dott. . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_1 persona dell'allora amministratore e quest'ultimo in proprio Controparte_2 chiedendo di “accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o riformare, nei punti specifici e per le motivazioni tutte dedotte in narrativa, le delibere delle assemblee condominiali del
, rispettivamente del 22 dicembre 2021, 11 gennaio 2022, 4 febbraio Controparte_1
2022, 7 marzo 2022”.
Il 14 si è costituito chiedendo il rigetto delle domande dell'attore. Controparte_1
si è costituito anche in proprio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, in via principale, il rigetto delle domande proposte dall'attore nei suoi riguardi.
3 Con successivo atto di citazione ha citato gli stessi convenuti Parte_1 impugnando anche la delibera del 19/5/2022.
I convenuti si sono costituiti anche nel successivo giudizio di impugnazione.
I procedimenti così instaurati sono stati riuniti per connessione.
All'esito dell'udienza del 18/2/2025 tenuta con modalità cartolari, con ordinanza comunicata in data 21/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La sopravvenuta perdita da parte dell'attore della qualità di condominio conseguita al trasferimento della proprietà dell'unità di cui era titolare ha comportato il venir meno per lo stesso dell'interesse ad una pronuncia nel merito sulle impugnazioni già promosse.
La permanenza di un interesse giuridicamente rilevante non può ravvisarsi neanche sotto il profilo dell'accertamento di eventuali crediti o dell'esclusione di debiti pregressi.
Infatti, con riferimento (anche) alle spese condominiali incluse nel preventivo 2021/2022 risulta conclusa tra l'attore e il una transazione definitiva “a totale e integrale tacitazione CP_1 di qualsivoglia reciproca pretesa, di qualsiasi natura, tanto attuale quanto futura”; inoltre, è pacifico che l'attore non ha provveduto al pagamento delle rate straordinarie previste per l'integrazione del fondo speciale costituito per i lavori straordinari poi non realizzati.
L'interesse alla regolamentazione delle spese di lite giustifica la valutazione dell'originaria fondatezza delle impugnazioni ai fini della c.d. soccombenza virtuale, ma non consente una pronuncia sul merito delle domande.
Pertanto, rispetto alle domande proposte dall'attore va assunta una pronuncia di improcedibilità delle stesse per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2. Il merito delle impugnazioni va esaminato solo ai fini della pronuncia sulle spese.
3. Le cause riunite hanno ad oggetto le impugnative, proposte dal condomino Parte_1
di varie delibere assembleari del 14.
[...] Controparte_1
L'attore ha convenuto in giudizio sia il Condominio, allora rappresentato dall'amministratore
, sia lo stesso in proprio. Controparte_2 Controparte_2
Come si è già rilevato per escludere la nullità della citazione eccepita dall'amministratore quale convenuto in proprio, le domande proposte cumulativamente dall'attore nei confronti di entrambi i convenuti riguardano esclusivamente la nullità, l'annullamento o la riforma delle delibere assembleari.
4 La legittimazione a resistere nei giudizi di impugnazione delle delibere promossi dai condomini spetta in via esclusiva al , rappresentato dal proprio amministratore, e non CP_1 all'amministratore in proprio (Cass. 1068/2022).
Pertanto, con riferimento all'evocazione in giudizio di in proprio, va rilevata Controparte_2
l'originaria mancanza di legittimazione passiva.
4. Rispetto all'assemblea ordinaria del 22/12/2021, l'attore ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1/10/2021 – 30/9/2022.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto l'illegittimità dell'inserimento nel preventivo dell'importo di € 11.400,00 in quanto asseritamente destinato al compenso straordinario dell'amministratore per opere rientranti nel c.d. Superbonus 110% non ancora approvate.
La censura è infondata.
L'importo in questione risulta inserito nel bilancio preventivo per la formazione del “Fondo ex art. 1135 cc per attività Superbonus non cedibili” (doc. 2 del fascicolo del CP_1
14).
[...]
La costituzione del fondo speciale, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., è obbligatoria per l'approvazione di lavori straordinari in condominio.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di interventi rientranti nel c.d. Superbonus, non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso.
In ogni caso, nella specie il fondo risulta espressamente costituito solo per gli importi “non cedibili”, vale a dire per gli oneri che sarebbero rimasti a carico del in quanto non CP_1 rientranti tra quelli agevolabili.
La costituzione del fondo speciale, integrando una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, deve esistere già al momento della delibera di approvazione dei lavori.
Quindi, la costituzione del fondo speciale può avvenire non solo contestualmente, ma anche prima dell'approvazione dei lavori, purché sia chiaramente indicata la destinazione di esso alla copertura degli interventi straordinari.
Nella specie, la destinazione del fondo risulta chiaramente segnalata nel bilancio oggetto di approvazione mediante il riferimento alle “attività Superbonus non cedibili”.
Il pagamento delle rate non avrebbe comportato il pagamento anticipato di oneri relativi a lavori non ancora deliberati essendo, invece, funzionale alla costituzione del fondo obbligatorio, fermo restando che l'effettivo impiego dei fondi sarebbe stato condizionato alla maturazione dei relativi crediti e della loro esigibilità.
5 Il collegamento specifico prospettato dall'attore tra il fondo e la copertura del compenso straordinario dell'amministratore non trova riscontro documentale.
In ogni caso, il fondo speciale era destinato a coprire anche il futuro compenso straordinario dell'amministratore, già attribuito con la delibera assembleare del 27/07/2021- non impugnata
- con cui è stato confermato il criterio di calcolo (1,5% del valore dei lavori straordinari) già indicato nel preventivo predisposto dall'amministratore (doc. 1 del fascicolo del
14). Controparte_1
Infatti, tale compenso, non rientrando tra le spese agevolabili con il Superbonus 110%, doveva essere necessariamente incluso nel fondo obbligatorio.
5. A fondamento dell'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria nella riunione dell'11/1/2022, l'attore ha dedotto l'errato conteggio dei millesimi, la presenza di abusi edilizi in alcune unità, la mancata previsione di alcuni interventi e la mancanza di adeguate informazioni sulle opere.
5.1 L'errore segnalato dall'attore non sussiste.
Infatti, i millesimi non sono stati riferiti “a n. 9 unità immobiliari, anziché 10”, ma, correttamente, ai 9 condomini totali, considerando, per la condomina i millesimi Per_1 totali (125,00) delle due unità derivate dal frazionamento già attuato (61,00 + 64,00).
Ad ogni modo, la questione prospettata è anche irrilevante ai fini dell'impugnativa, considerato che, con la delibera in questione, non è stato approvato alcun riparto di spese e che, comunque, la quota di contribuzione agli oneri esclusi dalla cessione avrebbe comunque dovuto essere calcolata in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno e non in base al numero dei proprietari.
5.2 Non risulta la ricorrenza di abusi ostativi all'accesso al beneficio fiscale.
In realtà, non risulta neanche allegato un abuso edilizio, avendo l'attore contestato il passaggio di tubazioni di due unità su area comune, questione eventualmente riconducibile a una possibile violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., di per sé irrilevante ai fini dell'accesso al
Superbonus.
In ogni caso, il mero abuso edilizio relativo a una singola unità non rileva ai fini dell'accesso al beneficio fiscale.
Né la delibera può ritenersi invalida sulla base di mere perplessità soggettive di un condomino, tanto più in presenza di una specifica certificazione di fattibilità tecnica rilasciata dal professionista incaricato.
5.3 La mancata inclusione nel preventivo di ulteriori opere che l'attore riteneva necessarie (tetto e palificazione) non può determinare l'invalidità della delibera con cui è stata confermata
6 l'intenzione di procedere con l'esecuzione degli altri interventi previsti, non altrimenti contestati.
5.4 La contestazione relativa alla mancanza di “aggiornamenti ai condomini circa le opere superbonus 110%” si risolve in una generica censura sul modus operandi dell'amministratore come tale inidonea a sostenere l'invalidità della specifica delibera impugnata.
Infatti, la delibera assembleare può essere annullata solo qualora la carenza informativa abbia inciso concretamente sul diritto dei condomini di partecipare consapevolmente alla discussione e alla votazione, determinando una lesione del diritto di partecipazione e del diritto di voto.
Nel caso di specie, con riferimento ai lavori straordinari, tra l'altro già oggetto di precedenti delibere, durante la stessa assemblea dell'11/1/2022 è stato fornito ai presenti un esaustivo aggiornamento da parte dell'arch. CP_4
Peraltro, lo stesso attore, pur ritenendo l'inoltro intempestivo, ha dato atto che già nel novembre
2021 era stata trasmessa ai condomini una bozza del contratto di appalto, con indicazione delle condizioni contrattuali relative all'intervento.
Tali circostanze escludono che vi sia stata una violazione del diritto di informazione dei partecipanti idonea a determinarne l'invalidità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c.
6. Con riferimento all'assemblea ordinaria del 4/2/2022 l'attore ha dedotto la ricorrenza di vari errori nei conteggi riportati nel “Budget Line 1” in quella sede approvato e ha reiterato le contestazioni sul compenso all'amministratore e sulla mancanza di adeguate informative.
6.1 L'errore segnalato con riferimento alle unità considerate nella quantificazione dell'importo complessivo del credito cedibile non sussiste.
Ai fini del calcolo, dovevano essere considerate esclusivamente le unità immobiliari già accatastate come autonome al momento della delibera, restando irrilevanti eventuali porzioni prive di autonoma identificazione catastale.
Nel “Budget Line 1” il plafond risulta determinato considerando solo le 10 unità di categoria
A/3 in quel momento autonomamente accatastate.
Quindi, in assenza di regolare accatastamento, correttamente non è stato attribuito alcun autonomo importo alla cantina che la condomina intendeva rendere autonoma. Per_1
Al contrario, le due unità già catastalmente autonome di proprietà della stessa condomina, aventi rispettivamente 64 e 61 millesimi, sono state correttamente considerate come idonee a generare ciascuna un autonomo plafond, in quanto qualificabili come distinte unità.
6.2. Anche la stima in € 670.000,00 dell'importo complessivo del “credito cedibile 110%” risulta corretta in quanto fondata sull'importo complessivo dei lavori allora stimato in €
570.000,00.
7 6.3. Invece, la contestazione svolta con riferimento all'applicazione della riduzione del 50% rispetto al credito cedibile imputabile all'unità dell'attore è fondata.
Alla data di approvazione della delibera l'unità in questione risultava associata a una partiva
IVA e costituiva la sede dell'impresa individuale di cui l'attore era titolare.
In linea di principio, ai fini della determinazione del fondo speciale, l'assemblea condominiale doveva necessariamente attenersi alle risultanze documentali, dalle quali emergeva l'uso promiscuo dell'unità immobiliare.
Nondimeno, trattandosi di limitazione applicabile agli interventi realizzati sull'unità immobiliare a uso promiscuo, la limitazione del 50% doveva essere applicata solo sulle opere trainate.
Infatti, per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali, l'unità in uso promiscuo può generare autonomo plafond come ogni altra unità e non subisce alcuna riduzione della detrazione, perché il beneficio spetta al condominio e viene ripartito in base ai millesimi.
Quindi, la quantificazione nel “Budget Line 1” in € 40.268,00 della somma dovuta dall'attore quale integrazione del fondo speciale non risulta corretta in quanto fondata sull'applicazione della riduzione del 50% sull'importo allora stimato delle opere alle parti comuni.
6.4 Le considerazioni svolte in ordine alla rilevanza dell'uso promiscuo per le sole opere trainate valgono a escludere la fondatezza della contestazione svolta con riferimento alla mancata applicazione della riduzione del 50% al credito riferibile all'unità della condomina
, a prescindere dall'accertamento sull'effettivo utilizzo a fini imprenditoriali. CP_5
6.5 Il rilievo svolto con riferimento al criterio di calcolo seguito nel “Budget Line 1” per la quantificazione del compenso straordinario dell'amministratore risulta fondato.
Come si è detto il preventivo predisposto dall'amministrare prevedeva in caso di lavori straordinari un compenso aggiuntivo in misura percentuale sul valore dei lavori (1,5% per oltre
€ 150.000,00).
In assenza di diverse indicazioni del preventivo o del verbale che lo ha confermato anche per le opere in questione, la percentuale deve ritenersi applicabile sull'importo dei lavori al netto dell'IVA che non costituisce un costo dell'intervento edilizio in senso stretto, ma un'imposta.
Invece, nella “Budget Line 1” approvata dall'assemblea il compenso straordinario dell'amministratore risulta calcolato considerando l'intero importo dei lavori.
6.6 Con riferimento alle informazioni rese si richiamano in generale le considerazioni già svolte, con la precisazione che il preventivo proposto dall'avv. Pizzagalli per la consulenza legale (€ 2.500,00 oltre oneri) risulta specificamente esaminato e approvato dall'assemblea.
8 7. Con riferimento all'assemblea straordinaria del 7/3/2022, l'attore, pur avendo impugnato le relative delibere, non ha articolato motivi specifici volti a sostenere l'invalidità di esse.
D'altra parte, in quella sede, l'assemblea si è limitata a confermare l'incarico all'avv. Pizzagalli per la redazione di una nuova versione del contratto, senza assumere alcuna decisione definitiva in tema di opere straordinarie.
8. A fondamento dell'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria del
19/5/2022 l'attore ha dedotto la non veridicità delle informazioni riferite nonché la ricorrenza di errori nel calcolo del compenso straordinario dell'amministratore e del plafond riferibile e nella decurtazione applicata al suo immobile per “uso promiscuo” oltre alla contestabilità del previsto frazionamento di alcune cantine, alla carenza di informazioni e alla mancata considerazione dei lavori al tetto e alla palificazione.
8.1 La censura relativa alle informazioni non corrette è riferibile alla decisione presa dall'assemblea di conferire mandato all'avv. Pizzagalli “di valutare una possibile azione risarcitoria per danni vs. il Sig. . Parte_1
La delibera si limita a conferire mandato a un legale affinché valuti la posizione del CP_1 in relazione al mancato avvio dei lavori, senza adottare alcuna determinazione definitiva in ordine alla responsabilità del stesso. CP_1
Il giudizio espresso in assemblea e riportato nel verbale, circa l'apparente contraddittorietà tra le azioni giudiziarie promosse dall'attore e l'interesse all'avvio dei lavori, non incide sulla legittimità della deliberazione assunta, la quale rimane valida a prescindere dalla fondatezza o meno di tale valutazione.
Infatti, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.
8.2 La censura svolta con riferimento al metodo di calcolo del compenso all'amministratore indicato nel “Budget Line 2” è fondata.
Sul punto si richiamano le osservazioni già svolte con riferimento al metodo già applicato nel
Budget Line 1 (6.5).
8.3 La questione della detrazione connessa all'uso promiscuo risulta superata dal “Budget Line
2” predisposto proprio per l'assemblea del 19/5/2022 nel quale, come si è detto, non risulta più applicata la riduzione per uso promiscuo della quota cedibile prevista nel precedente conteggio.
9 8.4 Durante la riunione del 19/5/2022 l'assemblea non ha assunto una decisione definitiva in ordine all'accatastamento separato delle cantine.
Dalla lettura del verbale emerge piuttosto che l'assemblea ha preso atto dell'intenzione manifestata da alcuni condomini di procedere individualmente all'accatastamento autonomo di proprie pertinenze.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la delibera abbia implicitamente approvato l'iniziativa di alcuni condomini di procedere all'accatastamento separato delle rispettive cantine, tale operazione non si porrebbe in contrasto con la normativa vigente.
Infatti, ai fini del Superbonus, il numero delle unità immobiliari rilevante per il calcolo del plafond di spesa è determinato sulla base delle unità già autonomamente accatastate e funzionalmente indipendenti prima della data di inizio lavori.
L'eventuale accatastamento separato di locali pertinenziali, se realizzato prima di tale momento e in presenza dei requisiti richiesti, costituisce un'operazione lecita e astrattamente idonea ad aumentare il massimale agevolabile.
Quindi, un'eventuale deliberazione in tal senso non può considerarsi contraria alla legge.
8.5 Anche con riferimento alle deliberazioni assunte in data 19/5/2022, non si riscontrano carenze informative sui punti all'ordine del giorno tali da compromettere il diritto di informazione dei partecipanti e da giustificare, pertanto, l'invalidità delle delibere adottate.
8.6 In sede di assemblea straordinaria del 19/5/2022 è stata approvata (anche) l'esecuzione di interventi relativi al tetto, i quali sono stati considerati agevolabili nella misura del 50% ai sensi del bonus ristrutturazioni, e non ricompresi tra quelli ammessi al Superbonus 110%.
Posto che la possibilità di includere l'intervento tra quelli trainati postula la ricorrenza di specifiche condizioni (quali, in particolare, la presenza di opere di coibentazione termica sull'involucro disperdente dell'edificio tali da comportare il miglioramento di 2 classi energetiche), nella specie, in assenza di indicazioni sulle caratteristiche tecniche dell'intervento previsto, l'esclusione non può ritenersi erronea.
Con riferimento all'intervento di palificazione si richiama quanto già osservato in ordine all'inidoneità dell'esclusione a determinare l'invalidità dell'approvazione degli altri interventi.
8.7 Del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto del presente giudizio, circoscritto alla verifica della validità delle delibere impugnate, sono le ulteriori doglianze dell'attore relative alla presunta inerzia dell'amministratore.
In particolare, la mancata convocazione dell'assemblea per valutare l'adesione alla procedura di mediazione non incide in alcun modo sulla validità della delibera già adottata e oggetto della domanda di mediazione stessa, né costituisce vizio idoneo a determinarne l'invalidità.
10 9. Nel rapporto tra l'attore e il 14, sussistono idonei motivi alla Controparte_1 stregua dell'art. 92 c.p.c. - nella versione ora ridivenuta applicabile a seguito della sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale, incidente sull'art. 92 c.p.c., n. 77 del 2018 - per l'integrale compensazione delle spese di lite, incluse quelle della mediazione, tenuto conto che: all'esito della valutazione virtuale dei motivi di impugnazione, solo un numero limitato di censure è risultato fondato;
la questione più rilevante per la posizione dell'attore, vale a dire la riduzione del 50% della detrazione fiscale per uso promiscuo dell'unità, è stata superata con l'approvazione del Budget Line 2; in generale, le impugnazioni hanno riguardato tematiche di particolare complessità, connesse alla disciplina del Superbonus, quali la gestione dell'uso promiscuo e l'accatastamento delle pertinenze, rispetto alle quali, all'epoca delle delibere impugnate, non si rinvenivano ancora orientamenti consolidati.
Invece, nel rapporto tra l'attore e in proprio le spese seguono la Controparte_2 soccombenza virtuale del primo stante il rilevato difetto originario di legittimazione passiva.
La liquidazione delle spese processuali per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente effettuata per ciascuna causa, mentre, per la fase successiva alla riunione, va liquidato un compenso unico.
Posto il dichiarato valore indeterminabile delle cause, dei vari scaglioni richiamati dall'art. 5, comma 6 del D.M. 55/2024, appare adeguato al caso di specie quello compreso tra € 26.000,01
e € 52.000,00.
In particolare, per le fasi di studio, introduzione e istruzione del procedimento n. 4555/2022
R.G. e per l'unica fase decisoria appaino congrui gli importi medi, mentre per le fasi precedenti alla riunione svolte nel procedimento n. 7143/2022 R.G. appaiono congrui i minimi, tenuto conto che sono state trattate questioni in parte già affrontate nel primo giudizio
Pertanto, va liquidato un compenso di € 9.971,50, risultante dalla somma di € 1.701,00, €
1.204,00 e € 1.806,00 per le fasi di studio, introduzione e istruzione svolte prima della riunione nel procedimento n. 4555/2022 R.G. e di € 850,50, € 602,00 e 903,00 per le stesse fasi svolte nel procedimento n. 7143/2022 R.G. oltre a € 2.905,00 per la di decisione unitariamente svolta dopo la riunione.
Non si ravvisa il presupposto della temerarietà, necessario ai fini della condanna richiesta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da;
Parte_1
11 - compensa per intero le spese tra e il Parte_1 Controparte_1
14;
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese processuali che liquida in € 9.971,50 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 15/08/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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