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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 373 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 373/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 354/2023 emessa in data 28.09.2023 (dep. il 29.09.2023) dal Tribunale ordinario di Verbania
promossa in sede di appello da:
e , in qualità di genitori, rappresentati e CP_1 Persona_1 difesi dagli Avv. Antonio Vincenzo Rullo e Mario di Primio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Verbania, Corso Europa n. 12, come da procura in atti;
- Appellanti
Contro
Avv. , in qualità di Curatore speciale di IS IK, Controparte_2 con studio in Verbania-Intra, c.so G. Mameli n. 47;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Parti Appellanti
“Voglia ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare la interdizione ex art. 414 e segg c.c. della figlia AI IS (cf nt. a Verbania il C.F._1
16\09\1999, con ogni conseguenza di legge”.
Curatore speciale “riservava ogni decisione all'esito di una approfondita consulenza e/o dopo un esame della stessa interdicenda”. Procuratore Generale “ parere parzialmente favorevole all'accoglimento del reclamo, chiedendo che venga approfondita la situazione in cui versa attualmente IK IS con esperimento di apposita CTU, al fine di valutare se l'amministrazione di sostegno sia lo strumento più tutelante per la medesima, anche in considerazione del fatto che IK IS risulta inserita in una struttura sanitaria esterna e non in un contesto familiare”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO CHE:
Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 e ss. c.c., i signori
[...]
e in qualità di genitori, chiedevano pronunciarsi CP_1 Persona_1
l'interdizione della figlia IS IK (nata a [...] il [...] e residente in [...]) argomentando che: la figlia era stata dichiarata invalida al 100% dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni visive e delle sordità, poiché affetta da sindrome di West e sclerosi tuberosa;
a causa di tali patologie, la stessa non era in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti di vita di relazione ed era necessario assicurarle adeguata protezione e assistenza continua;
con provvedimento del 25.03.2019, la UM (Unità multidisciplinare di valutazione delle disabilità di Verbania) – che aveva accertato la sindrome di West, amartoma retinico occhio dx e angiomiolipomi renali multipli
– aveva autorizzato il ricovero della figlia presso la struttura sanitaria convenzionata “Il Glicine Anffas Onlus” sita in Borgomanero, via Nazionale n. 23. I genitori chiedevano, quindi, dichiararsi l'interdizione della figlia, previa revoca dell'amministrazione di sostegno disposta con provvedimento n. 646/2018 del 23.02.2018 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Verbania (n. RG 1732/2017), con nomina della madre , già amministratrice di sostegno della CP_1 figlia, quale tutore provvisorio.
Il Giudice fissava per la comparizione dei ricorrenti, dell'interdicenda e dei prossimi congiunti l'udienza dell'11.09.2023. In sede di audizione, la madre dichiarava che l'amministrazione di sostegno in atto non era più uno strumento adeguato per la tutela della figlia, essendo quest'ultima ormai collocata in struttura residenziale, e che le condizioni di IK erano sempre le stesse esistenti al momento dell'apertura dell'amministrazione di sostegno nel 2018; l'interdicenda non era in grado di rispondere a nessuna delle domande che le venivano formulate;
la nonna si dichiarava d'accordo con la dichiarazione di interdizione.
Con la sentenza qui appellata del 28.09.2023 il Tribunale di Verbania rigettava il ricorso proposto dai genitori, ritenendo la domanda infondata.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, riteneva insussistenti i presupposti per farsi luogo alla dichiarazione di interdizione. Il Primo Giudice, richiamando la sentenza n. 22332/2011 della Suprema Corte, osservava che le condizioni di IS IK, per quanto compromesse e incidenti sulla sua capacità di intendere e volere e sulla sua autonomia decisionale, non erano tali da giustificare da sole la pronuncia di interdizione: in seguito all'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, infatti, è possibile addivenire ad una pronuncia di interdizione nell'ipotesi in cui il soggetto abbia una situazione patrimoniale particolarmente complessa da gestire. Nel caso di specie, al contrario, la situazione patrimoniale dell'interdicenda era composta unicamente dagli emolumenti pensionistici di cui era titolare e, pertanto, lo strumento dell'amministrazione di sostegno appariva adeguatamente tutelante per la beneficiaria.
Nei confronti di tale sentenza hanno interposto gravame i signori CP_1
e (genitori di IS IK), ritenendo la decisione del Primo Persona_1
Giudice erronea per non aver quest'ultimo correttamente valutato le risultanze probatorie emerse in primo grado e, in particolare, la documentazione medica dalla quale risultava incontrovertibilmente che la figlia degli appellanti era
“grandemente e gravemente scemata nella capacità d'intendere e di volere”.
Gli odierni appellanti chiedevano, quindi, svolti gli opportuni accertamenti, dichiararsi l'interdizione della figlia per i seguenti motivi:
- Non corretta interpretazione e applicazione degli istituti di cui agli artt. 404-414 e 415 c.c. Secondo gli appellanti, una corretta interpretazione normativa dei due istituti avrebbe dovuto condurre il Primo Giudice a dichiarare l'interdizione della figlia, in quanto il criterio c.d. funzionale – di origine giurisprudenziale, basato sulle specifiche esigenze del beneficiario e richiamato dal Primo Giudice – non poteva ritenersi prevalente rispetto al criterio c.d. quantitativo – fondato sul grado di infermità mentale: opinando diversamente, l'istituto dell'interdizione non avrebbe ragione di esistere.
- Vizio di motivazione in punto di sufficiente idoneità dell'ads: gli appellanti lamentavano che il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla gravità e alla durata della malattia della loro figlia, pur essendo due dei parametri richiamati dalla sentenza di Cassazione su cui si fondava la decisione de qua e nonostante IK fosse affetta da una malattia gravissima, permanente, irreversibile che la rendeva gravemente cerebrolesa.
- Difetto di istruttoria sulle reali condizioni dell'interdicenda. Gli appellanti lamentavano, infine, che il Primo Giudice non aveva adeguatamente valutato la condizione psicofisica dell'interdicenda, i rapporti relazionali e le specifiche attività dall'interdicenda svolte in struttura: secondo gli appellanti, ai fini dell'applicazione dell'istituto maggiormente idoneo per IK, il Giudice avrebbe dovuto svolgere un'approfondita indagine valutativa che tenesse conto della complessa condizione psicofisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
La Corte, all'udienza del 10.01.2025, rilevava preliminarmente l'irregolarità della notifica alla minore IS IK, essendo avvenuta a mezzo pec presso la residenza in cui la minore era collocata e rilevava altresì un possibile conflitto di interessi tra la madre (amministratore di sostegno) e la parte reclamata, beneficiaria di tale misura di protezione;
si rendeva pertanto necessaria la nomina di un Curatore speciale e su tale questione invitava le parti al contraddittorio.
Con ordinanza del 20.01.2025, la Corte, rilevato che occorreva disporre notifica alla parte appellata personalmente e considerato il possibile conflitto di interessi tra la appellata e i genitori appellanti, che rendeva necessaria la nomina di un Curatore speciale per parte appellata, nominava Curatore speciale di IS IK l'Avv. , concedeva termine agli appellanti sino al Controparte_2 20.02.2025 per notificare il ricorso introduttivo, il provvedimento presidenziale del 3.4.24 e la presente ordinanza alla appellata personalmente, nel luogo ove attualmente si trovava, e al Curatore speciale e concedeva successivo termine al Curatore speciale per costituirsi in giudizio sino al 10.04.2025; rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 23.05.2025.
Si costituiva in giudizio il Curatore speciale di IS IK.
Il Curatore dichiarava di non essere in grado di verificare e comprendere le reali condizioni conoscitive della sua assistita.
Peraltro, posto che l'istituto dell'interdizione costituisce una soluzione di extrema ratio e di carattere residuale, il Curatore riteneva di non essere in grado di esprimere un'opinione sulla soluzione più idonea per IS IK, senza averla sentita direttamente e/o senza che la stessa venisse visitata da medico specialista.
La Corte, all'udienza del 23.05.2025, tratteneva la causa a decisione (sulle conclusioni delle parti come già analiticamente riportate in epigrafe); i legali rinunciavano agli scritti finali.
***
La Corte ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
La questione devoluta riguarda la scelta della misura più idonea a proteggere la giovane IK NA, affetta da sindrome di West e da altre gravi patologie che ne determinano una severa infermità psichica.
Dalla relazione clinica in atti datata 4.09.2024 emerge che IK NA, di anni ventisei, ha fatto ingresso nella RAF di tipo B “Il Glicine” di Borgomanero (NO) il 01.04.2019.
Alla ragazza è stata effettuata una “ diagnosi di sclerosi tuberosa con epilessia focale, ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio espressivo;
esiti di intervento di asportazione lesione endoventricolare;
posizionamento di derivazione ventricolare esterna e angiomiolipomi multipli renali bilaterali. In anamnesi si segnala che nell'anno 2013 è stato effettuato intervento di impianto di VNS e nel 2014 idrocefalo ostruttivo a cui è seguito intervento chirurgico. L'andamento delle crisi epilettiche è stato stabile fino all'inizio del 2021, quando è stato segnalato un aumento della frequenza, fino a sei sette crisi mensili caratterizzate da assenza e seguite da ipertono e scosse tonico-cloniche, talvolta associate a perdita di coscienza ed incontinenza sfinteriale. Nel mese di novembre 2021 viene quindi effettuato ricovero presso il reparto di neurologia dell'Ospedale di Borgomanero (NO) ove viene modificata la terapia in atto.”
Dopo tale ricovero si è osservato un cambiamento nelle modalità relazionali e degli aspetti comportamentali, sia nella situazione di vita residenziale sia presso il CD “Aurora” di Gozzano, la cui frequenza è stata interrotta nel mese di dicembre 2022, per le criticità di seguito descritte. Ciò che viene segnalato dagli operatori è stato un crescendo di anomalie comportamentali (buttarsi a terra prendendo a calci tavoli e sedie, infastidire gli altri ospiti) e difficoltà nella gestione di alcuni momenti della giornata come l'alzata ed il momento della doccia, il consumo dei pasti, la convivenza con gli altri pazienti e la messa a letto. Nel corso dell'autunno 2022 si è assistito ad una escalation delle situazioni problematiche, che persistono tuttora, e che si manifestano con agìti eteroaggressivi nei confronti degli operatori ed altri compagni di struttura, con incremento delle richieste di attenzione che necessitano il completo impegno dell'operatore, per evitare che si inneschi una condotta auto o eteroaggressiva o l'allontanamento all'esterno della struttura.
Oltre a quanto sopra descritto si è assistito – dicono ancora i medici - ad un incremento dei momenti di sedazione e ad atteggiamenti oppositivi durante i pasti, con conseguente importante calo ponderale. Sono poi seguiti dei momenti di grave inappetenza, impossibilità ad alimentarsi e frequenti crisi di vomito.
I medici hanno, altresì, segnalato un grave peggioramento della componente psichiatrica. Dal mese di agosto 2023 si è assistito ad una stabilizzazione del quadro psicopatologico, osservandosi anche una certa ciclicità nel ripresentarsi delle problematiche comportamentali, alternate a momenti di maggiore tranquillità ed anche apparente sedazione, che hanno portato nel corso dei mesi ad adeguamenti della terapia farmacologica.
Dalla relazione ASL in atti, datata 13.01.2025, si evince che in data 30.09.2024, a seguito della Valutazione multidisciplinare UM della ragazza è stato autorizzato l'inserimento della predetta nella R.S.D. “Casa Maria Consolatrice” di Leggiuno (VA) a partire dal 30.09.2024.
Nell'ultima relazione clinica a firma del Dottor della RSD Casa Maria Per_2
Consolatrice in data 22.5.25 – richiesta dal curatore speciale avvocato – si CP_2 legge: “ L'ospite è affetta da sclerosi tuberosa ritardo mentale ed epilessia refrattaria alla terapia, le quali condizionano una limitata capacità nelle autonomie personali. In particolare non è in grado di esprimere altro che non siano i bisogni primari.”
Alla luce del materiale clinico già agli atti testé menzionato e tenuto conto della circostanza per cui non è stata in grado di rispondere ad alcuna CP_3 domanda formulatele dal giudice di prime cure ( cfr. verbale di udienza del Tribunale di Verbania in data 11 settembre 2023), la Corte ritiene che debba essere pronunciata l'interdizione, senza procedere ad ulteriore attività istruttoria.
Le difese hanno evidenziato che sino a quando la giovane si trovava presso la propria abitazione e poteva contare sulla propria madre, la misura di protezione della amministrazione di sostegno – ruolo svolto dalla stessa genitrice - appariva sufficiente.
Attualmente da quando la ragazza vive stabilmente in clinica – osservano gli appellanti – siffatta misura appare inidonea, stante la totale invalidità e l'incapacità ad assolvere se non bisogni minimi primari.
La Corte condivide tali assunti.
Nel caso in esame la gravissima condizione psichica totalmente compromessa di IK la espone a pericoli imprevedibili e non arginabili, di fronte ai quali non appare sufficiente l'eliminazione parziale della capacità di agire conseguente all'amministrazione di sostegno, bensì si impone l'applicazione dell'istituto dell'interdizione.
Benché la giurisprudenza sia ormai orientata ad un massiccio utilizzo dell'amministrazione di sostegno declinata secondo le esigenze delle singole persone cui viene applicata, occorre osservare che l'istituto di cui all'articolo 414 c.c. non è stato abrogato.
In estrema sintesi l'interdizione rappresenta ancora una misura più severa che viene applicata a persone che, a causa di gravissimi problemi di salute mentale o di incapacità, non sono in grado di gestire i propri affari e bisogni. Con questa misura, una persona viene dichiarata totalmente incapace di agire legalmente e viene nominato un tutore per gestire i suoi beni e le sue questioni personali.
L'amministrazione di sostegno è una misura più flessibile e meno invasiva. Si applica a persone che, pur avendo qualche difficoltà nel gestire i propri affari, non sono completamente incapaci. In questo caso, viene nominato un amministratore di sostegno che aiuta la persona nelle attività che non riesce a fare da sola, senza privarla totalmente della capacità di agire.
Deve essere nominato un tutore, che la Corte individua nella persona della madre
, già amministratrice di sostegno, mandando all'Ufficio del CP_1
Giudice tutelare di Verbania per il giuramento.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti degli artt. 414 e ss. c.c. e 473 bis.56 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 354/2023 emessa in data in data 28.09.2023 dal Tribunale Ordinario di Verbania, proposto da e , CP_1 Persona_1 in accoglimento dell'appello, dichiara l'interdizione di IK IS ( cf nata a C.F._1
Verbania il 16.9.1999;
nomina tutore la sigra , madre di IK ; CP_1 manda all'Ufficio del Giudice tutelare di Verbania per il giuramento;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 23 maggio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO