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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 3043/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Massaro in virtù di mandato in atti –
APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Rocco Guarino in virtù di mandato in atti – APPELLATA PRINCIPALE e APPELLANTE
INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in Controparte_2 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Plastina - APPELLATA PRINCIPALE e
APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 589/21- risarcimento danni da cose in custodia (art. 2051 CC).
CONCLUSIONI: per la PROVINCIA DI COSENZA: <-rigettare la domanda risarcitoria originariamente azionata dall'odierno appellato nei confronti (anche) della Parte_1 ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., previa riqualificazione della stessa,
[...] siccome infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso non provata nei confronti della
medesima in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e Parte_1 comunque dell'art. 2043 c.c., ovvero, in subordine, ridurre le somme pretese nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e comunque nell'ammontare effettivamente dimostrato in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno degli Enti convenuti e/o di quella concorrente con il danneggiato. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA,
1 trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli
Enti Pubblici, di entrambi i gradi di giudizio>>; per <Rigettare l'impugnazione proposta dalla Controparte_1 Parte_1
nei confronti della sentenza. n.589/2021, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Castrovillari, e confermare la stessa, riformando solo la parte inerente alla compensazione delle spese nei confronti di . Con vittoria di spese, Controparte_1 diritti ed onorari, ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..>>; per il Controparte_2 dell'atto di appello al - in via subordinata dichiarare nulla Controparte_2 la medesima notifica dell'atto di appello e conseguentemente nullo lo stesso atto di appello;
- in ogni caso dichiarare passata in cosa giudicata la Sentenza impugnata e quindi inammissibile l'atto di appello proposto nei confronti del Controparte_2
; - in via del tutto subordinata e senza rinuncia alle preliminari eccezioni di rito,
[...] rigettare l'appello proposto nei confronti del in quanto Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e così confermare le statuizioni della Sentenza impugnata che hanno dichiarato l'estromissione dal giudizio del convenuto Controparte_2
e hanno condannato la al pagamento in favore del
[...] Parte_1
delle competenze ed accessori di lite. -il tutto con vittoria Controparte_2 delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, di questo grado.>>
I FATTI
1 Con atto di citazione del 18.02.2020 conveniva in giudizio il Controparte_1
, dinanzi il Giudice di Pace di Castrovillari, deducendo che il Controparte_3 giorno 11.11.2019, verso le ore 20.45, mentre percorreva la strada comunale, direzione
Sibari-Lauropoli, a circa 200/300 metri dalla segnaletica indicante l'ingresso della frazione di Lauropoli, alla guida della propria autovettura, Wolkswagen Polo, targata
ET196SS, la suddetta autovettura rimaneva danneggiata a causa della presenza di una buca non visibile anche a causa della forte pioggia e non adeguatamente segnalata.
A seguito dell'occorso sinistro era necessario l'intervento del carroattrezzi, inoltre, l'auto subiva danni quantificabili in € 1.312,87.
2 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta dell'8.09.2020, il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 atteso che il tratto di strada teatro del sinistro è di proprietà della;
Parte_1
l'infondatezza della domanda, in quanto non provata, nonché l'infondatezza della
2 pretesa risarcitoria in ordine al quantum debeatur, di cui si contestava il preventivo prodotto, privo di riscontro probatorio e, pertanto, inidoneo a stimare un danno.
3 All'udienza del 15.09.2020 il Giudice, rinviava l'udienza di prima comparizione al
24.11.2020 per consentire la chiamata del terzo.
In data 24.11.2020 si costituiva in giudizio la , quale terza Parte_1 chiamata, deducendo la carenza di legittimazione passiva della dal momento Parte_1 che il tratto di strada in questione era interessato da lavori effettuati del Comune di
, pertanto, unico responsabile per il mancato ripristino dei luoghi;
Controparte_2
l'infondatezza della domanda per assenza di prova, nonché l'eccessiva pretesa in ordine al quantum debeatur, di cui si contestavano le voci contenute nel preventivo prodotto, privo di riscontro probatorio e, pertanto, inidoneo a stimare un danno.
4 La causa veniva istruita attraverso prova per testi, prova documentale anche fotografica e, all'udienza del 22.09.2021, veniva trattenuta in decisione e definita con sentenza n. 589/21 dell'8.11.2021 e depositata il 9.11.2021 con cui il Giudice di Pace dichiarava l'estromissione dal giudizio del , accoglieva la Controparte_2 domanda attorea nei confronti della , condannava la convenuta al Parte_1 pagamento del danno della somma di €. 1.312,87. Spese compensate tra l'attore e la
. Parte_1
5 La ha proposto appello avverso la detta sentenza con atto Parte_1 notificato in data 16.12.2021, lamentando l'errata valutazione delle prove in ordine alle quali il giudice di prime cure ha ritenuto provata la domanda e riconosciuto la responsabilità della , chiedendone, pertanto, la riforma. Parte_1
6 Si è costituita che ha proposto appello incidentale con comparsa Controparte_1 depositata in data 15.02.2022, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la riforma della sentenza relativamente alla compensazione delle spese di lite.
7 Con comparsa depositata il 19.05.2022 si è costituito il Controparte_2 eccependo l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di appello effettuata a procuratore cancellata dall'albo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del , l'infondatezza dell'appello con riguardo Controparte_2 alla pretesa responsabilità del CP_2
8 La causa, giunta per variazione tabellare allo scrivente magistrato, veniva trattenuta per la decisione con ordinanza del 5.05.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, ridotti a gg. 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3 9. Preliminarmente, sulla questione relativa alla notifica dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti del difensore del che risulta Controparte_2 essersi cancellato dall'Albo pochi giorni prima della notifica stessa, si rileva che la Corte di Cassazione ha assunto, nel corso del tempo, differenti orientamenti, propendendo in alcuni casi per l'inesistenza della notifica, in altri per la nullità e validità dell'atto.
La Suprema Corte è dunque intervenuta con la sentenza a Sezioni Unite 13/02/2017,
(ud. 20/12/2016, dep.13/02/2017), n. 3702 ed ha così statuito: “La notifica dell'atto
d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente – ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato
e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto – ma nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica – ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato – importa nullità del procedimento e della sentenza
d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l'art. 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi”.
Nel caso di specie, la nullità della notificazione è stata, però, sanata a seguito della costituzione dell'appellato ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
10. Pare opportuno premettere che l'appellato non ha inteso allegare Controparte_1 nel giudizio d'appello il fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
Ebbene, se il mancato deposito del fascicolo di primo grado non incide sulla procedibilità ed ammissibilità del gravame, tuttavia incide sulla decisione di merito, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello non può acquisire d'ufficio i fascicoli di parte di primo grado o rimettere la causa in ruolo, ma
4 deve pronunciarsi, appunto, nel merito sulla scorta del materiale probatorio e documentale a disposizione (Cass. 2171/2009; Cass. 238/2010; Cass. 24461/2020).
11.a L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si dà atto che la presente decisione è assunta facendo applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Va esaminata, dunque, con assorbimento degli altri motivi di appello, la doglianza sollevata dalla relativa alla violazione dell'art. 2051 c.c. da parte Parte_1 del giudice di primo grado e all'erronea valutazione degli elementi di prova raccolti nel giudizio in ordine “all'effettività ed all'entità dei danni asseritamente subiti”, atteso che, a dire dell'appellante, dalla documentazione acquisita, ossia il solo preventivo di spesa, in mancanza di prova di conformità dei prezzi a quelli di listino e l'indicazione del costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere non provato il danno.
11.b Il motivo è meritevole di accoglimento
La presente fattispecie va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.
L'art. 2051 c.c., pur individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, impone, comunque, l'applicazione del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà dimostrare non solo l'"an", ma anche il "quantum" del danno derivatogli dall'illecito allegato.
Ed infatti, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno conseguenza in contrapposizione a quello di danno evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (così da coincidere con l'evento), osserva il Tribunale che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure potendo ricorrere a presunzioni, sulla base di conferente allegazione.
11.c Nel caso di specie, il danno patrimoniale lamentato dall'odierna appellante non è stato - innanzitutto - compiutamente allegato e, conseguentemente, dimostrato.
Ed infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non vi è riferimento alcuno ai danni materiali subiti dalla Volkswagen Polo, tg. ET196SS, leggendosi solamente:
“l'autovettura, non essendo più marciante, veniva recuperata, con l'intervento di un
5 carroattrezzi, e subiva danni, che ammontano complessivamente in € 1.312,87, come da documentazione che si produce (documenti contabili di prestazione per danni e di carroattrezzi)”.
Sul punto, occorre ribadire che l'onere di allegazione (proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c.) investe necessariamente non solo il danno evento, ma anche tutti i danni conseguenza lamentati (Cass. civ., sent. n. 691/2012). In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni prodotte e, tale onere, non può essere assolto mediante un generico rinvio a documenti - nel caso di specie un preventivo di spesa - che, al più, avrebbe dovuto sorreggere la quantificazione di danni preventivamente descritti.
Il deficit assertivo in ordine ai danni lamentati si è poi riverberato sull'onere della prova incombente sull'attore in primo grado, atteso che può essere provato solo ciò che è stato compiutamente allegato.
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto comunque provati i danni che avevano riguardato il veicolo sulla base del preventivo allegato dall'istante.
Quest'ultimo, inoltre, come sostenuto dall'appellante non è corroborato da alcuna documentazione idonea a riconoscerne la valenza probatoria.
All'uopo è utile ricordare che la prova del danno da sinistro stradale concerne l'effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.
Il preventivo, inoltre, secondo recente giurisprudenza, deve essere costituito da un documento giuridicamente rilevante, ossia fornito in originale (Cass. civ. ord. n.
27624/2020).
Il documento, tra l'altro, veniva specificatamente contestato dalla Parte_1 con la propria comparsa di costituzione (cfr. pagg. 9 e 10).
In definitiva, se pur confermato in sede di prova testimoniale, il preventivo non è stato corroborato da idonea documentazione atta a provare il riscontro dei prezzi indicati con quelli di mercato, né è stato riportato il reale pagamento dell'importo.
Inoltre, in mancanza di una prova idonea a verificare l'effettività del danno, si ritiene non ammissibile una liquidazione in via equitativa (Cass. Civ. n. 15756/2015).
Le ragioni esposte impongono l'integrale riforma della sentenza di primo grado in accoglimento delle ragioni esposte nell'appello principale e, pertanto, il conseguente
6 rigetto della doglianza esposta in quello incidentale che deve intendersi assorbita nella presente decisione.
12 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese generali (15%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. Controparte_2
589/2021, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello principale e riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria di;
Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore della che liquida come segue: primo Parte_1 grado: € 633,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali;
appello: € 1.278,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali;
c) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore del che liquida come Controparte_2 segue: primo grado: € 633,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché IVA;
appello: € 1.278,00 per CP_4 compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché
CASSA, IVA.
Così deciso in Castrovillari, in data 16/07/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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