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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 12.06.2025 richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte e dall , CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2977/2022 R.g. Lavoro
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Conny Parte_1 C.F._1
Scalzi ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria CP_1
Siciliano ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 06.06.2022, la parte ricorrente, dipendente dell convenuta, ha esposto che la resistente ha provveduto all'attivazione delle procedure di verifica del possesso, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie ubicate nel territorio di competenza, dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale attraverso la costituzione del
[...]
(C.C.A.A.) e dei Nuclei di Valutazione;
di aver Controparte_2 partecipato in qualità di componente il gruppo di lavoro al progetto in parola e, tuttavia, non ha ottenuto il pagamento della somma a lei dovute sulla base della delibera n. 148 del 03.04.2015 della stessa , che ha definito la loro attività come “di straordinaria amministrazione”; che la nota CP_3 nr. 50223 del 05.06.2014 dell'azienda ha riconosciuto il debito nei loro confronti e ha disposto l'assegnazione in acconto della somma di € 120.650,00, relativa alle istanze evase sino alla data del
Pag. 1 di 5 05.06.2014. Con Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la condanna della l pagamento della somma dovuta, come attestate nella nota del coordinatore del comitato n. 6254 del 27/6/14, segnatamente pari ad € 3.100,00, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e con attribuzione. Con Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per il principio di onnicomprensività della retribuzione;
con vittoria di spese.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento.
Si condividono le argomentazioni giuridiche recentemente espresse da altro Giudice di questa
Sezione Lavoro in giudizio del tutto analogo istaurato da altri dipendenti contro la convenuta (cfr. sentenza nr. 2181 del 13.11.2024 dott.ssa Francesca Fucci), che di seguito si riportano ai sensi degli artt.
118 disp. att. c.p.c.
«Va innanzitutto evidenziato che le parti ricorrenti hanno interamente fondato il proprio impianto Cont difensivo sul riconoscimento del debito da parte della che aveva disposto l'assegnazione in acconto di euro 120.650,00 con nota n. 50223 del 5-6-2014, a cui era seguita la successiva nota n. 6254 del 27-6-2014 con cui il Coordinatore del C.C.A.A. aveva inviato al Responsabile del controllo di gestione e al Direttore generale per conoscenza il dettaglio per singolo operatore.
Ebbene, la circostanza che con tali note si fosse inizialmente previsto il diritto in questa sede azionato è irrilevante e non esime da un accertamento nel merito della sussistenza o meno del diritto vantato dai ricorrenti, dovendosi peraltro rilevare come si tratti di atti interni che la p.a. poteva senz'altro revocare in autotutela.
Venendo al merito, benché il ricorso non si soffermi specificamente sulla sussistenza dei requisiti per il pagamento dei compensi per la partecipazione al Progetto, limitandosi a invocare la previsione degli stessi da parte della nota n. 6254/14, va nondimeno rilevato che dal tenore complessivo dello stesso emerge che il convincimento della parte circa la spettanza di tali compensi non si fondi su un maggior impegno lavorativo in termini di ore, ma piuttosto sulla natura straordinaria dei relativi compiti
(cfr. capo 10 della narrativa del ricorso), che trovava conferma anche nella nota n. 50223/2014 e nella CP_ delibera n. 148/2015 della
Pag. 2 di 5 Cont Va poi sempre in limine rilevato che la deduzione da parte della del possesso della qualifica dirigenziale in capo ai ricorrenti non è stata oggetto di contestazione da parte attorea per cui in difetto di evidenze documentali di segno contrario tale dato di partenza va dato per acclarato.
Così delineati i termini della questione, il punto è allora accertare se la natura dei compiti svolti dai ricorrenti durante la partecipazione al “progetto” desse diritto ad una indennità che andrebbe a Cont sommarsi al trattamento retributivo “ordinario”, circostanza recisamente contestata dalla in virtù del principio dell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.
Giova allora ricordare come l'art. 24 dlgs 165 del 2001 testualmente reciti: “Il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva … remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti … nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Il suddetto articolo è oggetto di un'interpretazione restrittiva e rigorosa, sia da parte dell'ARAN
(l'organo che rappresenta tutte le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro), sia da parte della stessa giurisprudenza, soprattutto, a seguito del parere emesso dal Consiglio di
Stato, Commissione per il pubblico impiego, reso in data 4.5.2005, che segna quasi una pietra miliare nella corretta interpretazione della norma, circoscrivendo, pertanto, chiaramente l'ammissibilità di ulteriori compensi spettanti ai dirigenti, solo in presenza di ipotesi specifiche ed eccezionali.
Invero, con parere del 4 maggio 2005 n. 173 il Consiglio di Stato, Commissione Speciale per il
Pubblico Impiego, ha chiarito che l'onnicomprensività dei compensi dirigenziali soddisfa molteplici esigenze, ed è in stretta relazione con la posizione “privatizzata”, assunta anche dai dirigenti pubblici dopo la riforma del pubblico impiego, e con i canoni di correttezza e trasparenza che informano i pubblici uffici.
Tale principio, secondo il Consiglio di Stato, è pienamente applicabile agli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, ossia agli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, il cui svolgimento può, fra l'altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente, ma anche agli incarichi assegnati su designazione dell'Amministrazione che siano attinenti ad attività connesse al rapporto organico con l'amministrazione stessa e a tutti gli incarichi comunque conferiti dall'Amministrazione che presuppongano l'accettazione, facoltativa, dell'interessato.
La predetta disposizione normativa, nell'introdurre il principio di onnicomprensività della retribuzione, ha individuato un ambito di compiti e di funzioni che devono ritenersi rientranti nel trattamento economico già disposto in favore del dirigente, in virtù del rapporto di lavoro con la propria amministrazione.
Segnatamente, l'art 24 del D.lgs. 165/2001 con il comma 1, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale in possesso della qualifica di dirigente, specificando che
Pag. 3 di 5 il trattamento economico accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità e che, in base al co. 2 dello stesso art. 24, per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, il relativo trattamento economico fondamentale ed il connesso trattamento economico accessorio sono stabiliti mediante apposito contratto individuale.
Il comma 3 dell'art. 24 stabilisce, come parimenti è noto, che "il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".
Deve osservarsi come il principio dell'onnicomprensività sia legato con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, essendo stata loro attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, restando demandata agli organi di governo la funzione di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
La norma ha precisato che detto principio opera anche con riguardo agli incarichi ulteriori, comunque conferiti dall'amministrazione; trattandosi di un impegno di carattere esclusivo, nell'espletamento del quale il funzionario deve prestare tutta la sua opera (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165/2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici.
Invero, con l'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) il legislatore ha inteso porre una regola di carattere assolutamente generale che fosse congruente con l'avvenuta attribuzione alla fonte negoziale
(C.C.N.L.) della riserva di disciplina della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, di talché la sua nuova conformazione composita risultasse esaustiva di ogni possibile spettanza connessa all'esercizio delle relative funzioni.
Con la nuova normativa, pertanto, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al personale dipendente (alias ai dirigenti) dal contratto di lavoro, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione pubblica (datore di lavoro) presso cui presta servizio o su designazione della stessa (o di terzi), per cui gli incarichi che non rientrano in alcun modo nelle funzioni assegnate sono remunerati dalla retribuzione contrattualmente stabilita (non già a parte) con la sola possibilità (per il dirigente), di non accettarne il conferimento.
Pag. 4 di 5 Ciò posto, va rilevato che i ricorrenti hanno sostenuto di avere fatto parte quali componenti del gruppo di lavoro del progetto, attività che esulava dalle proprie competenze in quanto di “straordinaria amministrazione”.
Ebbene, tenuto conto delle previsioni normative destinate a venire in rilievo nella fattispecie in esame, le asserzioni attoree non possono essere condivise.
In primo luogo, va rilevato che i ricorrenti in ricorso non hanno neppure dedotto quale fosse la propria attività istituzionale, essendo stato omesso persino quali fossero le qualifiche ed i profili professionali di appartenenza, né hanno specificamente dedotto e provato che l'attività progettuale svolta non rientrasse nelle funzioni del loro servizio.
Ad ogni buon conto, alla stregua dei principi innanzi espressi e tenuto conto della rigorosa lettura del già citato articolo 24, il ricorso non può essere accolto.
Per completezza, va osservato come la valutazione circa la natura extra ordinem dei compiti assegnati ai ricorrenti in questa sede preclusa dalle già evidenziate lacune assertive, non può essere surrogata dagli Cont atti della invocati dai ricorrenti, dei quali uno, la delibera n. 148/15, è stato revocato e poi annullato, con effetto ex tunc, con deliberazione n. 1063 del 23/11/21 (circostanza emergente dalla Cont sentenza n. 958/22 del Tribunale di Torre Annunziata depositata dalla , e l'altro è una mera nota interna.
Ad ogni buon conto, alla stregua dei principi innanzi espressi e tenuto conto della rigorosa lettura del già citato articolo 24, il ricorso non può essere accolto.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento».
La complessità della questione giuridica affrontata costituisce motivo eccezionale per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 12.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola
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