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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2121/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Luca Periccioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Giovanni XXIII n. 3, Monteriggioni (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi, ciascuno, di fissare la propria residenza dove lo riterranno più opportuno
1 e fermo l'obbligo di entrambi di comunicarsi ogni eventuale cambio della stessa, quantomeno sino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2) I coniugi stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la residenza del padre signor Parte_1
posta in Asciano (Siena) Via G. Losi n.36 e con obbligo di scambiarsi
[...] fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei minori. I genitori, ritenendo prevalente su ogni altro l'interesse dei figli ad avere e mantenere con loro un valido e costante rapporto, assumono ognuno come proprio impegno civile e morale quello di stimolare in loro l'affetto ed il rispetto per l'altro coniuge, obbligandosi a non coinvolgerli in alcun modo nelle eventuali e personali questioni che avessero ad insorgere tra di loro;
3)La casa coniugale posta in Asciano (SI) Via G. Losi n.36 verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità del Signor che, quindi, vi Parte_1 continuerà a vivere e abitare, insieme ai figli.
In relazione alla suddetta unità immobiliare, le parti sono addivenute nella comune intenzione di sciogliere la comproprietà, mediante cessione da parte della SI della propria quota di ½ di piena proprietà al Parte_2
Signor che con l'acquisto della suddetta quota diverrà Parte_1 unico ed esclusivo proprietario della casa coniugale posta in Asciano (Siena)
Via G. Losi n.36.
Il prezzo di vendita della quota di ½ della piena proprietà dell'immobile posto in Asciano (SI) Via G. Losi n.36 viene convenuto tra le parti in complessivi euro
135.000,00.
Il prezzo di vendita verrà pagato dal promittente acquirente Signor Parte_1
per euro 60.000,00 mediante bonifico bancario all'atto della stipula
[...] all'atto definitivo di compravendita e per euro 75.000,00 mediante accollo da parte del promittente acquirente della quota parte di ½ del capitale residuo di spettanza della SI del mutuo ipotecario esistente in favore Parte_2 di Banca meglio identificato nelle premesse del presente atto di CP_1
2 separazione consensuale. Il subentro del promittente acquirente Signor
nel pagamento delle rate residue del mutuo avrà Parte_1 decorrenza dalla data di stipula del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto, con il presente accordo, la SI promette di Parte_2 vendere al Signor che promette di acquistare la quota di Parte_1 comproprietà indivisa pari al ½ dell'unità immobiliare sita in Asciano
(Siena),Via G. Losi n.36 e più precisamente l'appartamento di civile abitazione composto di un vano posto, zona cottura e un bagno al piano terreno, due vani, un bagno, un ripostiglio ed una terrazza al piano al piano primo, con annessi un garage, un porticato, un ripostiglio, un sottoscala ed un servizio igienico al piano seminterrato locali ad uso soffitta al piano secondo, nonché due resedi di pertinenza esclusiva adiacenti l'appartamento il tutto censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Asciano al Foglio 28 particella 729 subalterno 12, subalterno 21 e subalterno 29 graffati, Categoria A/2 Classe 2
Vani 7 rendita euro 650,74 ed Foglio 28 particella 729 subalterno 28 Categoria
C/6 Classe 7 mq 30 rendita euro 103,81. Le parti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita, presso un Notaio a scelta del Signor che sin d'ora viene identificato nel Notaio Parte_1 dott. con Studio in Siena La Lizza n.10 entro e non oltre 12 Persona_1 mesi dalla pubblicazione del decreto di omologa della presente separazione consensuale.
Le parti convengono che ogni documento utile o necessario alla stipula della cessione della quota di ½ della piena proprietà e dell'accollo del mutuo dovrà essere prodotto al Notaio a cura e spese della promittente venditrice SI
. Parte_2
Le parti confermano di aver assunto il presente impegno di cessione nell'ambito del procedimento di separazione tra coniugi. Le parti dichiarano, pertanto, che intendono avvalersi dell'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art.19 della Legge 6.3.1987 n.74.
I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale acquistati dai coniugi in
3 costanza di matrimonio e di proprietà dei medesimi nella misura di ½ ciascuno, resteranno nell'abitazione coniugale. I coniugi danno atto che la signora
[...]
ritirerà dall'abitazione tutti i propri effetti personali e i beni mobili di Pt_2 esclusiva proprietà entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso per separazione;
3)Il Signor cederà alla signora la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'autovettura DA RO targata FJ 599 ZX intestata al Signor
peraltro attualmente già nella esclusiva disponibilità della Parte_1
SI . Parte_2
Il trasferimento di proprietà verrà effettuato presso gli Uffici del PRA (Pubblico
Registro Automobilistico) entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di omologa della presente separazione consensuale. Dal momento del trasferimento della proprietà in suo favore la signora Parte_2 provvederà a sua cura e spese al pagamento sia della tassa di proprietà (bollo auto) sia della assicurazione auto nonché provvederà a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima autovettura DA
RO Targata FJ 599 ZX;
4) I coniugi Signori e provvederanno a Parte_1 Parte_2 chiudere il conto correte numero 31858 esistente presso la Banca Centro Filiale di Viale Europa e l'importo presente sul suddetto conto correte verrà diviso al
50% tra i medesimi coniugi;
5) Il Signor verserà il giorno 5 (cinque) di ogni mese la Parte_1 somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario in favore di ciascun figlio, accreditando l'importo al codice IBAN che la SI
[...]
si impegna a trasmettere quanto prima al marito Signor Pt_2 Parte_1
. L'importo suddetto sarà rivalutato annualmente, senza necessità di
[...] richiesta, sulla base degli indici ISTAT e la rivalutazione inizierà a decorrere a partire da un anno esatto dalla data di comparizione personale delle parti. I coniugi specificano che i versamenti in tale conto serviranno solo ed esclusivamente per il mantenimento dei figli minori e . I Per_2 Per_3
4 coniugi concordano che al compimento della maggiore età di ciascun figlio verrà' aperto un conto corrente intestato al figlio medesimo sul quale verrà versato il mantenimento per l'importo concordato nel presente atto di separazione consensuale.
6) I genitori corrisponderanno ciascuno, nella misura del 50%, le spese straordinarie della prole. Di seguito le linee guida approvate dal Tribunale di
Siena in ordine alle spese straordinarie della prole:
Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari o inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto;
g) mensa scolastica (il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento);
Spese extra scolastiche: a) un corso per attività extrascolastiche (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo (ad esempio oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati e in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi ai mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
5 Spese mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) spese mediche non coperte dal S.S.N.; c) tickets sanitari;
d) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; f) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritta dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N; h) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S:N. solo in caso urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti e non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie saranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate dietro semplice invio dei giustificati e documenti di spesa.
Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie, rette e assicurazioni imposte di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria sia essa istituto privato ovvero statale;
Spese extrascolastiche: a)corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut sopra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infra-dodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio o dai figli;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti , celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Spese medico sanitarie: a) spese sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private c) spese farmaceutiche ove si tratti di farmaci non
6 convenzionali (olistici, omeopatici, etc.) d) spese per trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, se preventivamente concordate tra i genitori, saranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate dietro semplice invio dei giustificativi e documenti di spesa.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla previsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
8) Per quanto riguarda la frequentazione dei figli si stabilisce quanto segue:
Affidamento condiviso dei figli minori e i quali manterranno Per_2 Per_3 la residenza presso la casa di residenza del padre posta in Asciano (SI) Via G.
Losi n.36. I figli e trascorreranno ogni fine settimana in Per_2 Per_3 modo alternato con la madre SI e con il padre Signor Parte_2
, dal sabato mattina al lunedì mattina. Il coniuge a cui non Parte_1 sono affidati i figli e il fine settimana trascorrerà con i Per_2 Per_3 medesimi presso la propria residenza tre giorni consecutivi, ovvero il lunedì, martedì e mercoledì. Il giovedì successivo l'altro coniuge provvederà a prendere i figli dall'uscita di scuola e li terrà con sé per due giorni consecutivi dal giovedì sino al sabato successivo. Nel caso in cui, il genitore nel giorno in cui sia previsto l'affidamento dei figli presso di sé non possa tenerlo può, previo avviso e compatibilmente con le esigenze ed orari di lavoro dell'altro coniuge nonché con gli impegni dei figli minori di carattere scolastico, sportivo e/o ricreativo, affidarlo all'altro coniuge.
Nel periodo in cui le scuole saranno chiuse il genitore cui spetterà stare con i figli anziché prenderlo all'uscita della scuola, si recherà direttamente dall'altro coniuge la mattina a prendere i figli verso le ore 10:30.
I genitori si terranno reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli e e sulle loro condizioni di salute nonché su ogni altro Per_2 Per_3 problema di particolare importanza riguardante i figli minori.
La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i coniugi e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute
7 saranno assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e Per_2
. Per_3
Durante il periodo estivo i figli e trascorreranno almeno 15 Per_2 Per_3 giorni consecutivi o suddivisi in due settimane, con ciascun genitore.
Entrambi i genitori di comune accordo provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno il periodo estivo (15 giorni o due settimane non consecutive) che ciascuno intende trascorrere con i figli e . Per_2 Per_3
Inoltre, i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore i periodi che vanno dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda le festività Pasquali, la prole trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore tre giorni consecutivi, ossia la Domenica di Pasqua ed i due giorni precedenti od il Lunedì dell'Angelo ed i due giorni successivi.
Le parti si impegnano reciprocamente a favorire la partecipazione dei figli ai festeggiamenti di compleanni, ricorrenze e cerimonie varie presso le rispettive famiglie a tal fine le parti assumono ognuno come proprio impegno civile e morale sia quello di stimolare nei figli l'affetto ed il rispetto per le famiglie di origine di entrambi i genitori sia quello di favorire la regolare frequentazione dei figli con i nonni paterni e materni;
9) I coniugi, sin da ora, si riconoscono vicendevole l'impegno per la tutela emotiva dei figli rispetto a terze persone che decideranno di frequentare.
Pertanto, la frequentazione dei figli con eventuali partners dei genitori dovrà avvenire in maniera assolutamente graduale, con facoltà dei genitori di rivolgersi ad un professionista specialista del settore (psicologo infantile) qualora lo dovessero ritenere necessario nell'interesse morale e materiale dei figli minori medesimi;
10) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare e definire ogni altra questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8 11) I coniugi si rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del loro passaporto e per l'inserimento in esso del nominativo dei figli minori.
12) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
13) oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i coniugi riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali: 1) pur condividendo l'opportunità ad addivenire alla separazione personale consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
2) i coniugi sono consapevoli che i figli minori e hanno diritto di mantenere buoni e frequenti rapporti con Per_2 Per_3 entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale, e pertanto i coniugi devono reciprocamente favorire tali rapporti.
In particolar, ciascun genitore dovrà in alcun modo ostacolare la frequentazione dei figli con l'altro genitore e/o con gli ascendenti e parenti di quest'ultimo; 3) i coniugi si impegnano a non mettere in cattiva luce l'altro genitore nei confronti del figlio;
4) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo, anche dopo la separazione, sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli minori e Per_2
; 5) i genitori riconoscono il diritto dei figli a non essere coinvolti in Per_3 situazioni che possano costituire stress o tali da creare nei medesimi conflitti di lealtà nei confronti dell'uno o dell'altro genitore;
6)i genitori si impegnano a consultarsi e concordare preventivamente le decisioni più importanti e gli indirizzi educativi dei figli e, in ogni caso, a tenersi reciprocamente informati su ogni questione riguardante la formazione, l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.;
9 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(24/10/2012) e (23/8/2016) e ritenuto che le condizioni Per_2 Per_3 inerenti agli stessi sono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
solo con riferimento al punto 11) sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Siena per l'anno 2011, Atto 75, Parte 1 Serie;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti,
10 visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
16/07/1976 a CI AR (KR) e , nata il [...] ad [...]
AL (CT), che si sono uniti in matrimonio in data 25/06/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno
2011, Atto 75, Parte 1 Serie alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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