TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2655 /2021 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._4
VETRANO GIUSEPPE per mandato in atti
Ricorrenti/attori e
(C.F. ) in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TROCINO ANTONIO ROSARIO per mandato in atti
Convenuto
1 e con l'intervento di
[...]
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ) P.IVA_2 rappresentata e difesa DALL'AVV. LYDIA D'AMORE per mandato in atti chiamata in causa
Conclusioni delle parti:
come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
20.02.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, i signori
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il Parte_4 Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dello sversamento di reflui fognari, verificatosi in più occasioni a partire dal 31 gennaio 2020, che aveva interessato il loro fondo agricolo sito in , censito in catasto al Fl. 18, part. 669. CP_1
Esponevano i ricorrenti che lo sversamento era originato dall'occlusione di una condotta fognaria sita in un tunnel adiacente alla loro proprietà e che,
a seguito di tale evento, avevano promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. 453/2020), nel corso del quale il
CTU nominato, Dott. , aveva accertato le cause del Persona_1 sinistro, la contaminazione del suolo e delle acque del pozzo irriguo di loro proprietà, nonché quantificato in € 18.440,29 i costi per gli interventi di bonifica e ripristino. Lamentavano, inoltre, la persistente inerzia del nonostante le diffide inviate e il verificarsi di un nuovo CP_1 sversamento in data 19 novembre 2020. Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la responsabilità del , con conseguente Controparte_1 condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU, al rimborso delle
2 spese sostenute per il procedimento di ATP, quantificate in € 6.294,63, e al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 integralmente la domanda, disconoscendo la documentazione prodotta e le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP.
In via principale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il collettore fognario in questione fosse di esclusiva competenza e pertinenza dell' Controparte_2 in quanto a suo precipuo servizio. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa di detta Azienda per essere manlevato da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. In subordine, deduceva che i danni fossero da ascrivere a caso fortuito, per l'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l' Controparte_2
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. A
[...] sostegno della propria difesa, produceva documentazione e una relazione tecnica a firma del Direttore della U.O.C. Tecnico Manutentiva, Ing.
, dalla quale emergeva che il collettore fognario era parte Persona_2 delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal , Controparte_1 che lo stesso si trovava all'esterno del perimetro della , Controparte_3 correva sotto strade comunali e serviva anche numerose utenze private.
Evidenziava, inoltre, che nessun atto di trasferimento della proprietà o della gestione di tale opera era mai intervenuto in suo favore. Chiedeva, pertanto, la propria estromissione dal giudizio e la condanna del CP_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 5 ottobre 2022, i ricorrenti dichiaravano di estendere la domanda originaria anche nei confronti della terza chiamata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, compreso il fascicolo del procedimento per ATP, e
3 l'espletamento di prova per testi. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento nei confronti del . Controparte_1
Sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
La fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico.
Nel caso di specie, gli attori hanno ampiamente dimostrato il nesso causale tra il collettore fognario e i danni lamentati. Le risultanze della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, redatta dal Dott. Persona_1 nell'ambito del procedimento per ATP n. 453/2020 (acquisita al presente giudizio e le cui conclusioni si ritengono integralmente condivisibili in quanto frutto di un'analisi logica, coerente e tecnicamente ineccepibile), hanno acclarato che:
a) lo sversamento dei liquami è stato causato da "una occlusione della condotta a valle del pozzetto dal quale si sono riversati i liquami, causata da materiale inerte grossolano, sabbie, fogliame e rifiuti solidi", riconducibile a un uso non appropriato della fogna da parte dell'utenza e a una carente manutenzione;
4 b) i reflui, fuoriusciti da un pozzetto con "inefficiente tenuta idraulica" sito all'interno del tunnel adiacente al fondo dei ricorrenti, si sono riversati nel suolo e sottosuolo di proprietà di questi ultimi;
c) le analisi di laboratorio hanno confermato la "contaminazione dai reflui fognari" delle acque del pozzo dei ricorrenti, con la presenza di
Coliformi ed E-Coli, e una contaminazione batterica del suolo.
A fronte di tali inequivocabili risultanze, che provano il nesso causale, il non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito. Controparte_1
L'eccezione relativa alle "forti piogge" è rimasta una mera allegazione difensiva, priva di alcun riscontro probatorio.
Il non ha prodotto dati pluviometrici o altri elementi idonei a CP_1 dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici, requisito indispensabile, secondo la costante giurisprudenza, per integrare il caso fortuito (cfr. ex multis Corte di Cassazione ordinanza n. 32643 del
23 novembre 2023).
Al contrario, la CTU ha individuato la causa dell'evento nella cattiva manutenzione della condotta, fattore che rientra pienamente nella sfera di controllo e responsabilità del custode.
Sulla titolarità della custodia e il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
Il punto centrale della controversia attiene all'individuazione del soggetto custode del collettore fognario e, di conseguenza, del legittimato passivo.
Il sostiene che la custodia spetti all' Controparte_1 CP_2 in quanto il collettore sarebbe a servizio esclusivo della . Controparte_3
Tale tesi è infondata.
L' ha fornito prova documentale dirimente della propria CP_2 estraneità alla gestione del tratto di fognatura in questione. Dalla relazione tecnica dell'Ing. e dai documenti richiamati (delibere comunali, Per_2
5 verbali di ricognizione e trasferimento immobiliare) emerge in modo inconfutabile che:
• la rete fognaria esterna alla Città , compreso il collettore CP_3 per cui è causa, è stata realizzata dal Controparte_1 nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, con fondi pubblici;
• tale collettore è posizionato esternamente al perimetro della
[...]
, si sviluppa sotto strade di proprietà comunale (Strada CP_3
Comunale Cappuccini, via Don Giovanni Festa, etc.) e, come accertato anche in sede di CTU, serve numerose altre utenze private;
• gli atti di trasferimento degli immobili dal Comune all'
[...]
non menzionano in alcun modo il trasferimento della CP_2 proprietà o della gestione di detto collettore fognario.
Tali elementi documentali sono stati ulteriormente corroborati dalla prova testimoniale. L'Ing. all'epoca dei fatti dipendente del Persona_3
, ha confermato di essere intervenuto sui luoghi per Controparte_1 conto dell' e di aver attivato "la ditta che aveva l'appalto CP_4 con il per l'espurgo del collettore. Questa testimonianza CP_1 costituisce una prova ulteriore del fatto che la gestione e la manutenzione della condotta rientravano nelle competenze e nelle attività ordinarie del
CP_1
Ne consegue che la custodia del collettore fognario, ai sensi dell'art. 2051
c.c., spetta unicamente al , in quanto Ente proprietario Controparte_1
e gestore della rete fognaria pubblica.
Sulla domanda di condanna ad un "facere"
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del all'esecuzione delle CP_1 opere necessarie alla bonifica e messa in sicurezza del sito, come individuate dal CTU. Tale domanda è ammissibile e fondata. La
6 giurisprudenza ha costantemente affermato che il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della Pubblica Amministrazione ad un
"facere" specifico, qualora la domanda non investa scelte discrezionali dell'amministrazione, ma attenga al rispetto del principio del neminem laedere e all'eliminazione di una situazione di pericolo derivante dalla cattiva manutenzione di un bene pubblico.
In virtù delle superiori considerazioni, il convenuto è Controparte_1 quindi tenuto alla realizzazione delle opere indicate dal perito per evitare l'aggravamento ed il ripetersi dei fenomeni di allagamento del fondo attoreo.
Parte attrice, infatti, come consentito, ha chiesto l'eliminazione delle cause dell'evento lesivo, onde evitare il verificarsi di analoghi fenomeni in futuro.
Le due tutele, quella risarcitoria e quella ripristinatoria, sono del tutto compatibili e dunque cumulabili.
Va quindi accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto, nella parte in cui è richiesta in forma specifica CP_5
l'eliminazione delle cause che hanno prodotto l'evento lesivo.
Non si ravvisano, infatti, motivi ostativi alla tutela di cui all'art. 2058 c.c., non sussistendo ragioni di particolare onerosità e risultando evidente la necessità di provvedere in via definitiva alla soluzione del problema ponendo in essere gli interventi indicati dal CTU, di seguito elencati:
1- riparazione della condotta fognaria, con ripristino della tenuta idraulica del pozzetto dal quale sono fuoriusciti i liquami;
2- rimozione dei reflui fognari stagnanti nel sottopasso alla strada Bonatti;
3- sanificazione del sottopasso tramite specifica tecnica di ossidazione;
4- trattamento depurativo del pozzo tramite espurgo;
5- disinfezione delle acque del pozzo per ridurre la carica batterica;
6- ripetizione del tratto depurativo con espurgo delle acque del pozzo post- disinfezione;
7- campionamento
7 delle acque;
8- esecuzione di analisi microbiologiche di controllo post- bonifica.
Il CTU ha analiticamente descritto e quantificato gli interventi necessari, per un costo complessivo di € 18.440,29. Il deve, Controparte_1 pertanto, essere condannato a eseguire tali opere.
Sulla quantificazione dei danni risarcibili
I ricorrenti hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
a) Danno patrimoniale: I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Tali spese, che includono il compenso del CTU, le spese legali e il contributo unificato, costituiscono un danno emergente direttamente conseguente all'illecito e devono essere integralmente rimborsate (Cass., sez. III, Ord.
3 settembre 2019, n. 21975).
Sulla base della documentazione prodotta, tale danno viene liquidato in complessivi € 6.343,63.
b) Danno non patrimoniale: I ricorrenti hanno altresì lamentato i disagi e il rischio per la salute derivanti dalla contaminazione del loro fondo e, in particolare, del pozzo utilizzato per l'irrigazione. La CTU ha confermato la presenza di agenti patogeni (E-Coli) nelle acque del pozzo, ascrivibile alla contaminazione fognaria, evidenziando la necessità di un trattamento depurativo per ripristinare condizioni di sicurezza. L'esposizione a un tale rischio, unitamente al disagio derivante dal non poter utilizzare liberamente e in sicurezza la propria proprietà, integra un danno non patrimoniale risarcibile. Tenuto conto della natura e della durata della compromissione, tale danno viene liquidato in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 4.000,00.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
8 La domanda di condanna per lite temeraria proposta dall' CP_2 nei confronti del non può essere accolta. Sebbene la Controparte_1 chiamata in causa si sia rivelata infondata, non emergono elementi sufficienti a dimostrare che il abbia agito con mala fede o colpa CP_1 grave, presupposti indispensabili per l'accoglimento della domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il , risultato Controparte_1 soccombente, deve essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute sia dai ricorrenti sia dalla terza chiamata Controparte_2
la cui partecipazione al processo è stata causata dalla chiamata in
[...] garanzia infondatamente proposta dal stesso. CP_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M.147/22, ai valori medi, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese della CTU espletata nel procedimento R.G. 453/2020, in quanto funzionali all'accertamento della responsabilità, devono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del e Parte_4 Controparte_1 dell' ogni diversa istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dei ricorrenti nei confronti del CP_1
.
[...]
2. Dichiara la responsabilità esclusiva del , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dai ricorrenti a causa degli sversamenti fognari oggetto di causa.
9 3. Per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., a eseguire tutte le opere di riparazione, bonifica e messa in sicurezza indicate nella relazione di CTU del Dott.
depositata nel procedimento R.G. 453/2020, il Persona_1 cui costo è stato quantificato in € 18.440,29, oltre IVA come per legge.
4. Condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, della somma di € 6.343,63 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, della somma di €. 4.000,00, liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei Controparte_1 confronti dell' . Controparte_2
7. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'
[...]
nei confronti del Controparte_2 CP_1
.
[...]
8. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, €.118,50 per spese oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9. Condanna il a rifondere alla terza chiamata Controparte_1
le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
10. Pone le spese della CTU espletata nel procedimento R.G. 453/2020, come liquidate in quella sede, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
10 Così deciso in data 6 settembre 2025.
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale
11