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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1237/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese Parte_2 dall'Avv. Andrea Luccitti del Foro di Chieti, elettivamente domiciliate in L'Aquila, Via Guido
Polidoro n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Danilo Iannarelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 614/2023, pubblicata il 2.5.2023, del Tribunale di Pescara – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, riformare ed annullare la sentenza resa tra le parti N.
614/2023, pubblicata in data 2 maggio 2023, dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa
Stefania Ursoleo, nel giudizio iscritto al n. 361/2018 R.G. e mai notificata e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande già proposte nel primo grado di giudizio e che qui si ritrascrivono anche tenendo conto dell'intervenuta cessione del credito in favore di Pt_2
Pt_2
“b) nel merito:
1) dichiarare la decadenza da ogni azione per mancata contestazione degli estratti conto;
2) in via gradata, dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale delle richieste di controparte;
In via principale nel merito:
3) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la (già Banca dell'Adriatico Spa) ed oggi Parte_3
la in forza dei soli titoli sopra elencati, è creditrice della e, Parte_2 CP_1
nei limiti delle garanzie prestate, dei suoi garanti , Controparte_2 Controparte_3
e : Controparte_4
• del saldo del rapporto di c/c n. 2972 che al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 2.484,83
(di cui Euro 143,45 a titolo di interessi esigibili e non pagati), oltre interessi dal 1° gennaio 2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale;
• dell'importo di Euro 33.620,00 per fatture anticipate dalla Banca e rimaste insolute, oltre interessi dal 31 marzo 2018 al saldo, al tasso dell'8,9446% sulla somma anticipata e non restituita di Euro 9.220,00 e dell'8,9698% sulla somma anticipata e non restituita di Euro 24.400,00.
- in via subordinata, dei diversi importi che saranno ritenuti di giustizia;
4) per l'effetto condannare la , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido e nei limiti sopra descritti, al pagamento in favore della Controparte_4
ed oggi della egli importi come sopra determinati. Parte_3 Parte_2
In ogni caso e salvo gravame:
5) nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito di CP_1
, e dichiarare la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
compensazione di detto credito con quello della ed oggi della Parte_3 [...]
come sopra accertato e dichiarato;
Pt_2
In ordine alle spese di lite: 6) in ogni caso condannare la , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e la alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Controparte_4
al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
In via istruttoria: ci si oppone sin da ora per i motivi esposti e con espressa riserva di meglio dedurre nelle future memorie alla richiesta avversa di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di ammissione di CTU contabile.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano tutti gli atti e documenti prodotti in via cartacea e telematica e si producono i documenti come da separato indice”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 361/2018 promosso dalla contro (con proposizione di domante dirette ad ottenere: Controparte_1 Parte_1
1) la declaratoria di illegittimità degli ultimi estratti conto;
2) la declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi per mancanza di apposita pattuizione ex art. 6 Delibera CICR 9.2.2000;
3) la declaratoria di illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di messa a disposizione fondi per vizio di causa e/o mancata pattuizione con riferimento alla metodologia di calcolo;
4) la declaratoria di illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute, con conseguente non debenza degli interessi passivi computati in conseguenza di tale prassi;
5) l'accertamento dell'applicazione di tassi usurari;
6) la rideterminazione del saldo di c/c e del conto anticipi;
7) la declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati sul c/c a titolo di cms e spese tenuta conto in quanto nulle o non pattuite, con riaccredito ovvero condanna al pagamento di tali somme in caso di chiusura del conto, in favore dell'attrice) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attore, con svolgimento, nei confronti dell'attrice e dei suoi garanti (chiamati in causa e rimasti contumaci), di domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento del saldo del rapporto di c/c n. 2972, pari al 31.12.2017 a € 2.484,83, oltre interessi dal 1.01.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale, nonché al pagamento dell'importo di € 33.620,00 per fatture anticipate dalla banca e rimaste insolute, oltre interessi dal 31.03.2018 al saldo ai tassi convenzionali)- il Tribunale di
Pescara così statuiva: “- rigetta le domande dell'attrice; - in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condanna, in solido, l'attrice e i garanti al pagamento di €.
2.484,83, oltre interessi dal 1.1.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.”
1.1 Il Tribunale rigettava in primo luogo le domande formulate dall'attrice.
1.1.1. Quanto alla denunciata nullità della clausola contenente previsione di capitalizzazione, rilevava come risultasse per tabulas (contratto di apertura del conto corrente n. 588 del 12.10.2012), l'approvazione per iscritto da parte della cliente della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, nonché attivi, con pari periodicità trimestrale come previsto dalla delibera CICR del 9.2.2000.
1.1.2. Riteneva altresì smentita per tabulas la denuncia di nullità per mancata indicazione del TAE nel contratto, rilevando come lo stesso risultasse specificato.
1.1.3. Rilevava anche l'infondatezza della doglianza riguardante l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla banca a far data dal 1.01.2014 giusta abrogazione dell'anatocismo ex L. 147/2013, spiegando che l'articolo 120 TUB, comma II, non era applicabile alla fattispecie in quanto mai emanata la delibera del CICR da esso prevista.
1.1.4. Riteneva altresì infondata la doglianza relativa alla illegittimità degli addebiti di oneri per commissioni di massimo scoperto ovvero per commissioni sostitutive per mancanza di causa e/o mancata pattuizione con riferimento alla metodologia di calcolo.
Al riguardo, il giudice di prime cure, alla luce della giurisprudenza, riteneva innanzitutto che, al contrario di quanto dedotto dall'attrice, la CMS fosse munita di una causa lecita.
Rilevava, con riguardo al contratto di conto corrente n. 588 del 12.10.2012, che in esso non era prevista alcuna CMS.
Con riguardo al contratto di concessione di affidamento per anticipo fatture a valere sul conto corrente del 4.12.2012, valido fino al 31.10.2013, rilevava che la commissione di disponibilità fondi in esso prevista era conforme all'articolo 117 bis del TUB anche nella sua versione ratione temporis applicabile.
Riteneva che anche l'analoga clausola prevista nel contratto di apertura di credito a valere sul conto n. 588 del 17.01.2013, con validità fino al 31.10.2013, per l'importo di € 10.000,00 nonché la clausola commissione d'istruttoria veloce per il caso di sconfinamento nella misura fissa di € 80,00 per ciascun sconfinamento fossero conformi all'articolo 117 bis del
TUB.
Alla luce di tali considerazioni riteneva infondate le eccezioni di nullità di parte attrice sia relativamente alla che alla CIV. CP_5
1.1.5. Escludeva inoltre la ravvisabilità di usurarietà del contratto dovuta al TEG superiore al tasso soglia usura al momento della sua stipula.
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/20, infatti, evidenziava la genericità della doglianza di parte attrice sia in quanto non faceva riferimento ad uno specifico contratto sia perché in essa non era presente una metodologia di calcolo da cui era stato ricavato il TEG ritenuto superiore al tasso soglia.
1.1.6. Rilevava, infine, l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione delle valute e di quella relativa all'applicazione di interessi ultralegali. In particolare, precisato che nel contratto del conto n. 588 le valute risultavano disciplinate all'art. 16, comma II e all'art. 11, comma V e che, rientrando nella libera disponibilità delle parti, le stesse non potevano essere qualificate come illegittime, riteneva la doglianza del tutto generica in quanto l'attrice non aveva dato conto di alcuna eventuale discrasia tra le risultanze contabili e la specifica disciplina pattizia.
Rilevava anche la genericità della doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.
1.2. Il Tribunale riteneva, invece, parzialmente accoglibile la domanda riconvenzionale svolta dalla Banca.
1.2.1. Premesso che, in base all'art. 2697 c.c., la Banca che agisce in giudizio, in quanto parte attrice in modo sostanziale, è tenuta a fornire la prova della sua pretesa e che, nel caso di specie, l aveva prodotto sia il contratto di apertura del conto n. 588 Parte_1
(poi rinumerato dapprima 2740 e poi 2972) sia i relativi estratti conto e che, dall'ultimo estratto conto, emergeva con chiarezza il debito complessivo, comprensivo di interessi esigibili e non pagati, riteneva in primo luogo fondata la domanda diretta ad ottenere la condanna dell'attrice e dei garanti al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.484,83.
1.2.2 Con riferimento alla richiesta di pagamento di € 33.620,00 relativa a fatture anticipate dalla Banca e non rimborsate a valere sul rapporto n. 145389, sempre spiegata in via riconvenzionale, rilevava come la stessa fosse priva di una giustificazione contabile e che, pertanto, non potesse essere accolta.
Sottolineava che dalla lettura del contratto quadro di affidamento transitorio per anticipo fatture con cessione tra le parti del 24.3.2014 per l'importo di € 50.000,00 con validità fino al 30.6.2015 emergeva che vi fosse una stretta connessione tra il conto ordinario ed il conto anticipi.
Rilevava che la Banca convenuta aveva prodotto solo le fatture anticipate alla correntista nonché la relativa documentazione “senza allegare né provare se, come e perché quelle poste debitorie rivenienti dall'apertura della linea di credito sul c/c non sarebbero stati contabilizzati su quest'ultimo”.
Richiamando i principi enunciati da Cass. 14321/2022, rilevava come, a fronte dell'evidente nesso funzionale tra il servizio di anticipazioni e il c/c ordinario, non si giustificasse la pretesa della banca, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto, di esigere il pagamento delle fatture indipendentemente dal c/c ordinario e delle risultanze contabili di questo.
1.3 In punto di spese, dato il rigetto delle domande attoree e del rigetto della domanda riconvenzionale di maggior valore della Banca, riteneva equo compensare le stesse. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l e la Controparte_6 Parte_2
quest'ultima quale cessionaria dei crediti della Banca, chiedendone la riforma sulla
[...] scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla parte della sentenza in cui non è stato riconosciuto il credito della Banca in forza delle somme anticipate e mai restituite per € 33.620,00; 2) Sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.
3. Gli appellati non si sono costituiti nel presente grado di giudizio, sicché con ordinanza in data 18.04.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
4. All'esisto della prima udienza del 16.04.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del
18.04.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
4.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito esaminato il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo gli appellanti si dolgono dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Nel dettaglio sostengono che, con riguardo ai crediti vantati nei confronti della CP_1
e dei suoi garanti, originati da fatture anticipate dalla banca e rimaste insolute per €
[...]
33.620,00, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere assenti adeguate prove contabili.
Sostengono che, in realtà, la banca ha fornito analiticamente le ragioni giustificative del credito vantato, avendo individuato, nel numero e nella data, le singole fatture anticipate ed il relativo importo nonché, per una delle due, l'importo solo parzialmente restituito.
Argomentano altresì di aver prodotto i contratti di anticipo, le fatture anticipate nonché la documentazione contrattualistica riferita all'affidamento per anticipi.
Sottolineano di aver prodotto gli estratti del conto corrente principale sul quale sono state accreditate le somme degli anticipi ossia € 18.800,00, parzialmente poi restituita, il 1.7.2014, ed € 24.400,00, il 1.10.2014, sicché doveva ritenersi acclarata l'effettiva erogazione delle somme anticipate. Con riguardo alla chiamata in causa dei terzi garanti, di aver prodotto le relative garanzie.
Infine, evidenziano che il credito vantato non solo non è stato contestato dalla controparte ma che, addirittura, esso è stato riconosciuto nel suo atto di citazione, quantomeno in linea capitale.
In relazione al rapporto tra conto anticipi e conto corrente principale deducono che la banca non gestiva gli anticipi erogati mediante l'utilizzo di un apposito conto dedicato, ma ciascuna operazione veniva gestita in maniera autonoma e che, pertanto, ciascun anticipo costituiva un autonomo finanziamento.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, gli appellanti sostengono che l'onere probatorio in ordine al credito da loro vantato, è stato pienamente soddisfatto.
5.2 Rileva il Collegio che il primo giudice ha ritenuto la stretta connessione tra le anticipazioni e il c/c ordinario (connessione sulla cui base ha concluso nel senso che il rapporto di debito- credito fra la banca e la correntista non potesse che essere rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario) sui seguenti rilievi: - nel contratto relativo ai servizi connessi alla presentazione di fatture n. 145389 del 3.12.2012 è previsto che “gli addebiti e gli accrediti relativi al presente contratto sono da eseguire sul seguente conto corrente del Cliente presso la Banca (Conto): 1000/00000588”; - dal Contratto Quadro di affidamento transitorio per anticipo fatture con cessione fra le parti del 24.03.2014, per l'importo di € 50.000,00 con validità fino al 30.06.2015, risulta: che il cliente autorizza la Banca ad effettuare gli accrediti e gli addebiti che non siano regolati su appositi conti correnti sul c/c 2474 (già 588); la banca accredita sul c/c del Cliente, nel rispetto del limite dell'affidamento concesso l'importo delle fatture anticipate (art. 1.4, sez. 2 Disposizioni generali); gli interessi nella misura pattuita si calcolano sull'importo accreditato sul c/c del Cliente a seguito di ogni presentazione di fatture, per il periodo che intercorre tra dalla data di accredito di tale importo fino a quella di maturazione della relativa valuta media o di pervenimento dalla banca del pagamento delle fatture (art. 1.8); se le fatture rimangono impagate, in tutto o in parte, alle relative scadenze, la Banca può addebitare sul c/c del Cliente, con valuta pari a quella di scadenza, l'importo di tali fatture unitamente a quanto specificamente pattuito con il Cliente per l'ipotesi che si verifichino impagati (art. 1.9); la Banca porta le somme incassate (in dipendenza della cessione) a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell'anticipo concessogli;
se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale contro il debitore ceduto. 5.3. Ciò detto si rileva che, proprio alla luce delle previsioni del contratto quadro richiamate dal primo giudice, emerge che, se le parti hanno pattuito che l'accreditamento degli importi delle fatture anticipate avvenisse sul rapporto di conto corrente ed hanno altresì previsto che la banca portasse le somme incassate (in dipendenza della cessione) a decurtazione di quanto dovutole dal cliente in dipendenza dell'anticipo concessogli, hanno invece pattuito, per l'ipotesi che le fatture rimanessero impagate, in tutto o in parte, alle scadenze, che la banca avesse la facoltà di addebitare sul c/c del cliente, con valuta pari a quella di scadenza,
l'importo di tali fatture, prevedendo altresì che “se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale contro il debitore ceduto”.
5.4. Ne consegue che nella specie, in tanto si sarebbe potuta escludere la possibilità per la banca di esigere separatamente il credito rinveniente dal mancato pagamento delle fatture anticipate, in quanto l'addebito sul conto corrente delle fatture impagate fosse stato previsto in contratto come obbligatorio ovvero in quanto la banca avesse in concreto proceduto ad addebitare detti importi sul conto corrente.
Ciò, tuttavia, non è quanto verificatosi nella specie, ove la banca, avendone la facoltà, ha deciso di agire separatamente per richiedere la restituzione dell'importo finanziato.
5.5. Nel caso concreto la banca, la quale (come detto) ha deciso di agire separatamente per richiedere la restituzione dell'importo finanziato, senza procedere all'addebito in conto corrente degli importi delle fatture rimaste impagate (come chiaramente evincibile dalla disamina degli estratti conto del conto corrente n. 2972 (già 2474, già 885)), ha fornito piena dimostrazione del credito fatto valere.
Invero risultano prodotte in atti la richiesta di anticipazione in data 1.07.2014 dell'importo di
€ 18.800,00 a fronte della cessione della fattura n. 33 dell'importo di € 23.550,88 (con scadenza 10.11.2014) nonché la richiesta di anticipazione in data 1.10.2014 del complessivo importo di € 24.400,00 a fronte della cessione delle fatture n. 55 e 56 del
1°.10.2014 del complessivo importo di € 30.500,00 (con scadenze 31.01.2015 e
31.03.2015).
Risulta altresì documentato l'accredito delle somme anticipate (dall'esame degli estratti conto del c/c n. 2972 (già 2474, già 885) emerge l'accredito dell'importo di € 18.800,00 in data 1.07.2014 e l'accredito dell'importo di € 24.400,00 in data 1.10.2014).
Risulta prodotta tutta la contrattualistica riferita all'affidamento per anticipi contenente le condizioni richiamate nei documenti relativi a ciascuna delle operazioni di anticipo oggetto del presente giudizio. Inoltre, la banca, la quale ha riconosciuto il parziale pagamento della fattura n. 33/2014 (con un residuo credito di € 9.220,00), ha allegato il mancato pagamento integrale delle fatture nn. 55/2014 e n. 56/2014, mentre i convenuti in riconvenzionale in primo grado (onerati della prova dell'estinzione del credito della banca) nulla hanno provato in ordine al pagamento delle fatture, avendo peraltro anche omesso di contestare quanto allegato da controparte.
5.6. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve trovare accoglimento anche la domanda della banca diretta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 33.620,00 relativa alle somme anticipate e non restituite, rispettivamente di € 9.220,00 e di € 24.400,00.
Su dette somme competono gli interessi al tasso convenzionale dell'8,9446%, quanto all'importo di € 9.220,00, e dell'8,9698% quanto all'importo di € 24.400,00.
Il pagamento, da effettuarsi nei confronti dell'attuale titolare del credito, deve essere posto a carico solidale della società debitrice e dei fideiussori e Controparte_3 CP_2
(i quali hanno rilasciato fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di
[...]
€ 78.000,00 in data 4.12.2012) nonché (la quale ha rilasciato Controparte_7 fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di € 78.000,00 in data 24.03.2014).
6. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
6.1. Con detto motivo le appellanti chiedono che gli appellati vengano condannati al pagamento di tutte le spese del giudizio di primo e secondo grado.
6.2. Al riguardo si rileva che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass.
11423/2016).
7. Venendo ora al regolamento delle spese del doppio grado si rileva come, a fronte dell'integrale soccombenza degli appellati, sussistano i presupposti per condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle Controparte_8
spese del primo grado ed in favore di entrambe le appellanti (in solido) di quelle del secondo grado, tutte liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
ACCOGLIE integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante in primo grado e, per l'effetto, dato atto del Parte_1 passaggio in giudicato della pronuncia di condanna solidale dell'attrice e dei garanti al pagamento dell'importo di € 2.484,83, oltre interessi al 1.1.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale, in favore della AN, in solido Parte_1
tra loro, la società e, nei limiti delle garanzie prestate, i Parte_4
fideiussori , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro ed in favore della dell'importo di € Parte_2
33.620,00, per i titoli di cui in motivazione, con gli interessi dal 31.03.2018 al saldo, al tasso dell'8,9446% sulla somma di € 9.220,00 e dell'8,9698% sulla somma di €
24.400,00;
2) AN gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...]
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € Parte_3
7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
AN gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore delle appellanti, in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 7.750,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1237/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese Parte_2 dall'Avv. Andrea Luccitti del Foro di Chieti, elettivamente domiciliate in L'Aquila, Via Guido
Polidoro n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Danilo Iannarelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 614/2023, pubblicata il 2.5.2023, del Tribunale di Pescara – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, riformare ed annullare la sentenza resa tra le parti N.
614/2023, pubblicata in data 2 maggio 2023, dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa
Stefania Ursoleo, nel giudizio iscritto al n. 361/2018 R.G. e mai notificata e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande già proposte nel primo grado di giudizio e che qui si ritrascrivono anche tenendo conto dell'intervenuta cessione del credito in favore di Pt_2
Pt_2
“b) nel merito:
1) dichiarare la decadenza da ogni azione per mancata contestazione degli estratti conto;
2) in via gradata, dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale delle richieste di controparte;
In via principale nel merito:
3) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la (già Banca dell'Adriatico Spa) ed oggi Parte_3
la in forza dei soli titoli sopra elencati, è creditrice della e, Parte_2 CP_1
nei limiti delle garanzie prestate, dei suoi garanti , Controparte_2 Controparte_3
e : Controparte_4
• del saldo del rapporto di c/c n. 2972 che al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 2.484,83
(di cui Euro 143,45 a titolo di interessi esigibili e non pagati), oltre interessi dal 1° gennaio 2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale;
• dell'importo di Euro 33.620,00 per fatture anticipate dalla Banca e rimaste insolute, oltre interessi dal 31 marzo 2018 al saldo, al tasso dell'8,9446% sulla somma anticipata e non restituita di Euro 9.220,00 e dell'8,9698% sulla somma anticipata e non restituita di Euro 24.400,00.
- in via subordinata, dei diversi importi che saranno ritenuti di giustizia;
4) per l'effetto condannare la , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido e nei limiti sopra descritti, al pagamento in favore della Controparte_4
ed oggi della egli importi come sopra determinati. Parte_3 Parte_2
In ogni caso e salvo gravame:
5) nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito di CP_1
, e dichiarare la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
compensazione di detto credito con quello della ed oggi della Parte_3 [...]
come sopra accertato e dichiarato;
Pt_2
In ordine alle spese di lite: 6) in ogni caso condannare la , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e la alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Controparte_4
al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
In via istruttoria: ci si oppone sin da ora per i motivi esposti e con espressa riserva di meglio dedurre nelle future memorie alla richiesta avversa di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di ammissione di CTU contabile.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano tutti gli atti e documenti prodotti in via cartacea e telematica e si producono i documenti come da separato indice”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 361/2018 promosso dalla contro (con proposizione di domante dirette ad ottenere: Controparte_1 Parte_1
1) la declaratoria di illegittimità degli ultimi estratti conto;
2) la declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi per mancanza di apposita pattuizione ex art. 6 Delibera CICR 9.2.2000;
3) la declaratoria di illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di messa a disposizione fondi per vizio di causa e/o mancata pattuizione con riferimento alla metodologia di calcolo;
4) la declaratoria di illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute, con conseguente non debenza degli interessi passivi computati in conseguenza di tale prassi;
5) l'accertamento dell'applicazione di tassi usurari;
6) la rideterminazione del saldo di c/c e del conto anticipi;
7) la declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati sul c/c a titolo di cms e spese tenuta conto in quanto nulle o non pattuite, con riaccredito ovvero condanna al pagamento di tali somme in caso di chiusura del conto, in favore dell'attrice) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attore, con svolgimento, nei confronti dell'attrice e dei suoi garanti (chiamati in causa e rimasti contumaci), di domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento del saldo del rapporto di c/c n. 2972, pari al 31.12.2017 a € 2.484,83, oltre interessi dal 1.01.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale, nonché al pagamento dell'importo di € 33.620,00 per fatture anticipate dalla banca e rimaste insolute, oltre interessi dal 31.03.2018 al saldo ai tassi convenzionali)- il Tribunale di
Pescara così statuiva: “- rigetta le domande dell'attrice; - in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condanna, in solido, l'attrice e i garanti al pagamento di €.
2.484,83, oltre interessi dal 1.1.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.”
1.1 Il Tribunale rigettava in primo luogo le domande formulate dall'attrice.
1.1.1. Quanto alla denunciata nullità della clausola contenente previsione di capitalizzazione, rilevava come risultasse per tabulas (contratto di apertura del conto corrente n. 588 del 12.10.2012), l'approvazione per iscritto da parte della cliente della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, nonché attivi, con pari periodicità trimestrale come previsto dalla delibera CICR del 9.2.2000.
1.1.2. Riteneva altresì smentita per tabulas la denuncia di nullità per mancata indicazione del TAE nel contratto, rilevando come lo stesso risultasse specificato.
1.1.3. Rilevava anche l'infondatezza della doglianza riguardante l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla banca a far data dal 1.01.2014 giusta abrogazione dell'anatocismo ex L. 147/2013, spiegando che l'articolo 120 TUB, comma II, non era applicabile alla fattispecie in quanto mai emanata la delibera del CICR da esso prevista.
1.1.4. Riteneva altresì infondata la doglianza relativa alla illegittimità degli addebiti di oneri per commissioni di massimo scoperto ovvero per commissioni sostitutive per mancanza di causa e/o mancata pattuizione con riferimento alla metodologia di calcolo.
Al riguardo, il giudice di prime cure, alla luce della giurisprudenza, riteneva innanzitutto che, al contrario di quanto dedotto dall'attrice, la CMS fosse munita di una causa lecita.
Rilevava, con riguardo al contratto di conto corrente n. 588 del 12.10.2012, che in esso non era prevista alcuna CMS.
Con riguardo al contratto di concessione di affidamento per anticipo fatture a valere sul conto corrente del 4.12.2012, valido fino al 31.10.2013, rilevava che la commissione di disponibilità fondi in esso prevista era conforme all'articolo 117 bis del TUB anche nella sua versione ratione temporis applicabile.
Riteneva che anche l'analoga clausola prevista nel contratto di apertura di credito a valere sul conto n. 588 del 17.01.2013, con validità fino al 31.10.2013, per l'importo di € 10.000,00 nonché la clausola commissione d'istruttoria veloce per il caso di sconfinamento nella misura fissa di € 80,00 per ciascun sconfinamento fossero conformi all'articolo 117 bis del
TUB.
Alla luce di tali considerazioni riteneva infondate le eccezioni di nullità di parte attrice sia relativamente alla che alla CIV. CP_5
1.1.5. Escludeva inoltre la ravvisabilità di usurarietà del contratto dovuta al TEG superiore al tasso soglia usura al momento della sua stipula.
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/20, infatti, evidenziava la genericità della doglianza di parte attrice sia in quanto non faceva riferimento ad uno specifico contratto sia perché in essa non era presente una metodologia di calcolo da cui era stato ricavato il TEG ritenuto superiore al tasso soglia.
1.1.6. Rilevava, infine, l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione delle valute e di quella relativa all'applicazione di interessi ultralegali. In particolare, precisato che nel contratto del conto n. 588 le valute risultavano disciplinate all'art. 16, comma II e all'art. 11, comma V e che, rientrando nella libera disponibilità delle parti, le stesse non potevano essere qualificate come illegittime, riteneva la doglianza del tutto generica in quanto l'attrice non aveva dato conto di alcuna eventuale discrasia tra le risultanze contabili e la specifica disciplina pattizia.
Rilevava anche la genericità della doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.
1.2. Il Tribunale riteneva, invece, parzialmente accoglibile la domanda riconvenzionale svolta dalla Banca.
1.2.1. Premesso che, in base all'art. 2697 c.c., la Banca che agisce in giudizio, in quanto parte attrice in modo sostanziale, è tenuta a fornire la prova della sua pretesa e che, nel caso di specie, l aveva prodotto sia il contratto di apertura del conto n. 588 Parte_1
(poi rinumerato dapprima 2740 e poi 2972) sia i relativi estratti conto e che, dall'ultimo estratto conto, emergeva con chiarezza il debito complessivo, comprensivo di interessi esigibili e non pagati, riteneva in primo luogo fondata la domanda diretta ad ottenere la condanna dell'attrice e dei garanti al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.484,83.
1.2.2 Con riferimento alla richiesta di pagamento di € 33.620,00 relativa a fatture anticipate dalla Banca e non rimborsate a valere sul rapporto n. 145389, sempre spiegata in via riconvenzionale, rilevava come la stessa fosse priva di una giustificazione contabile e che, pertanto, non potesse essere accolta.
Sottolineava che dalla lettura del contratto quadro di affidamento transitorio per anticipo fatture con cessione tra le parti del 24.3.2014 per l'importo di € 50.000,00 con validità fino al 30.6.2015 emergeva che vi fosse una stretta connessione tra il conto ordinario ed il conto anticipi.
Rilevava che la Banca convenuta aveva prodotto solo le fatture anticipate alla correntista nonché la relativa documentazione “senza allegare né provare se, come e perché quelle poste debitorie rivenienti dall'apertura della linea di credito sul c/c non sarebbero stati contabilizzati su quest'ultimo”.
Richiamando i principi enunciati da Cass. 14321/2022, rilevava come, a fronte dell'evidente nesso funzionale tra il servizio di anticipazioni e il c/c ordinario, non si giustificasse la pretesa della banca, in assenza di qualsiasi allegazione sul punto, di esigere il pagamento delle fatture indipendentemente dal c/c ordinario e delle risultanze contabili di questo.
1.3 In punto di spese, dato il rigetto delle domande attoree e del rigetto della domanda riconvenzionale di maggior valore della Banca, riteneva equo compensare le stesse. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l e la Controparte_6 Parte_2
quest'ultima quale cessionaria dei crediti della Banca, chiedendone la riforma sulla
[...] scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla parte della sentenza in cui non è stato riconosciuto il credito della Banca in forza delle somme anticipate e mai restituite per € 33.620,00; 2) Sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.
3. Gli appellati non si sono costituiti nel presente grado di giudizio, sicché con ordinanza in data 18.04.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
4. All'esisto della prima udienza del 16.04.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del
18.04.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
4.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito esaminato il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo gli appellanti si dolgono dell'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Nel dettaglio sostengono che, con riguardo ai crediti vantati nei confronti della CP_1
e dei suoi garanti, originati da fatture anticipate dalla banca e rimaste insolute per €
[...]
33.620,00, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere assenti adeguate prove contabili.
Sostengono che, in realtà, la banca ha fornito analiticamente le ragioni giustificative del credito vantato, avendo individuato, nel numero e nella data, le singole fatture anticipate ed il relativo importo nonché, per una delle due, l'importo solo parzialmente restituito.
Argomentano altresì di aver prodotto i contratti di anticipo, le fatture anticipate nonché la documentazione contrattualistica riferita all'affidamento per anticipi.
Sottolineano di aver prodotto gli estratti del conto corrente principale sul quale sono state accreditate le somme degli anticipi ossia € 18.800,00, parzialmente poi restituita, il 1.7.2014, ed € 24.400,00, il 1.10.2014, sicché doveva ritenersi acclarata l'effettiva erogazione delle somme anticipate. Con riguardo alla chiamata in causa dei terzi garanti, di aver prodotto le relative garanzie.
Infine, evidenziano che il credito vantato non solo non è stato contestato dalla controparte ma che, addirittura, esso è stato riconosciuto nel suo atto di citazione, quantomeno in linea capitale.
In relazione al rapporto tra conto anticipi e conto corrente principale deducono che la banca non gestiva gli anticipi erogati mediante l'utilizzo di un apposito conto dedicato, ma ciascuna operazione veniva gestita in maniera autonoma e che, pertanto, ciascun anticipo costituiva un autonomo finanziamento.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, gli appellanti sostengono che l'onere probatorio in ordine al credito da loro vantato, è stato pienamente soddisfatto.
5.2 Rileva il Collegio che il primo giudice ha ritenuto la stretta connessione tra le anticipazioni e il c/c ordinario (connessione sulla cui base ha concluso nel senso che il rapporto di debito- credito fra la banca e la correntista non potesse che essere rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario) sui seguenti rilievi: - nel contratto relativo ai servizi connessi alla presentazione di fatture n. 145389 del 3.12.2012 è previsto che “gli addebiti e gli accrediti relativi al presente contratto sono da eseguire sul seguente conto corrente del Cliente presso la Banca (Conto): 1000/00000588”; - dal Contratto Quadro di affidamento transitorio per anticipo fatture con cessione fra le parti del 24.03.2014, per l'importo di € 50.000,00 con validità fino al 30.06.2015, risulta: che il cliente autorizza la Banca ad effettuare gli accrediti e gli addebiti che non siano regolati su appositi conti correnti sul c/c 2474 (già 588); la banca accredita sul c/c del Cliente, nel rispetto del limite dell'affidamento concesso l'importo delle fatture anticipate (art. 1.4, sez. 2 Disposizioni generali); gli interessi nella misura pattuita si calcolano sull'importo accreditato sul c/c del Cliente a seguito di ogni presentazione di fatture, per il periodo che intercorre tra dalla data di accredito di tale importo fino a quella di maturazione della relativa valuta media o di pervenimento dalla banca del pagamento delle fatture (art. 1.8); se le fatture rimangono impagate, in tutto o in parte, alle relative scadenze, la Banca può addebitare sul c/c del Cliente, con valuta pari a quella di scadenza, l'importo di tali fatture unitamente a quanto specificamente pattuito con il Cliente per l'ipotesi che si verifichino impagati (art. 1.9); la Banca porta le somme incassate (in dipendenza della cessione) a decurtazione o estinzione di quanto dovutole dal Cliente in dipendenza dell'anticipo concessogli;
se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale contro il debitore ceduto. 5.3. Ciò detto si rileva che, proprio alla luce delle previsioni del contratto quadro richiamate dal primo giudice, emerge che, se le parti hanno pattuito che l'accreditamento degli importi delle fatture anticipate avvenisse sul rapporto di conto corrente ed hanno altresì previsto che la banca portasse le somme incassate (in dipendenza della cessione) a decurtazione di quanto dovutole dal cliente in dipendenza dell'anticipo concessogli, hanno invece pattuito, per l'ipotesi che le fatture rimanessero impagate, in tutto o in parte, alle scadenze, che la banca avesse la facoltà di addebitare sul c/c del cliente, con valuta pari a quella di scadenza,
l'importo di tali fatture, prevedendo altresì che “se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la Banca può esperire qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale contro il debitore ceduto”.
5.4. Ne consegue che nella specie, in tanto si sarebbe potuta escludere la possibilità per la banca di esigere separatamente il credito rinveniente dal mancato pagamento delle fatture anticipate, in quanto l'addebito sul conto corrente delle fatture impagate fosse stato previsto in contratto come obbligatorio ovvero in quanto la banca avesse in concreto proceduto ad addebitare detti importi sul conto corrente.
Ciò, tuttavia, non è quanto verificatosi nella specie, ove la banca, avendone la facoltà, ha deciso di agire separatamente per richiedere la restituzione dell'importo finanziato.
5.5. Nel caso concreto la banca, la quale (come detto) ha deciso di agire separatamente per richiedere la restituzione dell'importo finanziato, senza procedere all'addebito in conto corrente degli importi delle fatture rimaste impagate (come chiaramente evincibile dalla disamina degli estratti conto del conto corrente n. 2972 (già 2474, già 885)), ha fornito piena dimostrazione del credito fatto valere.
Invero risultano prodotte in atti la richiesta di anticipazione in data 1.07.2014 dell'importo di
€ 18.800,00 a fronte della cessione della fattura n. 33 dell'importo di € 23.550,88 (con scadenza 10.11.2014) nonché la richiesta di anticipazione in data 1.10.2014 del complessivo importo di € 24.400,00 a fronte della cessione delle fatture n. 55 e 56 del
1°.10.2014 del complessivo importo di € 30.500,00 (con scadenze 31.01.2015 e
31.03.2015).
Risulta altresì documentato l'accredito delle somme anticipate (dall'esame degli estratti conto del c/c n. 2972 (già 2474, già 885) emerge l'accredito dell'importo di € 18.800,00 in data 1.07.2014 e l'accredito dell'importo di € 24.400,00 in data 1.10.2014).
Risulta prodotta tutta la contrattualistica riferita all'affidamento per anticipi contenente le condizioni richiamate nei documenti relativi a ciascuna delle operazioni di anticipo oggetto del presente giudizio. Inoltre, la banca, la quale ha riconosciuto il parziale pagamento della fattura n. 33/2014 (con un residuo credito di € 9.220,00), ha allegato il mancato pagamento integrale delle fatture nn. 55/2014 e n. 56/2014, mentre i convenuti in riconvenzionale in primo grado (onerati della prova dell'estinzione del credito della banca) nulla hanno provato in ordine al pagamento delle fatture, avendo peraltro anche omesso di contestare quanto allegato da controparte.
5.6. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve trovare accoglimento anche la domanda della banca diretta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 33.620,00 relativa alle somme anticipate e non restituite, rispettivamente di € 9.220,00 e di € 24.400,00.
Su dette somme competono gli interessi al tasso convenzionale dell'8,9446%, quanto all'importo di € 9.220,00, e dell'8,9698% quanto all'importo di € 24.400,00.
Il pagamento, da effettuarsi nei confronti dell'attuale titolare del credito, deve essere posto a carico solidale della società debitrice e dei fideiussori e Controparte_3 CP_2
(i quali hanno rilasciato fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di
[...]
€ 78.000,00 in data 4.12.2012) nonché (la quale ha rilasciato Controparte_7 fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di € 78.000,00 in data 24.03.2014).
6. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
6.1. Con detto motivo le appellanti chiedono che gli appellati vengano condannati al pagamento di tutte le spese del giudizio di primo e secondo grado.
6.2. Al riguardo si rileva che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass.
11423/2016).
7. Venendo ora al regolamento delle spese del doppio grado si rileva come, a fronte dell'integrale soccombenza degli appellati, sussistano i presupposti per condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle Controparte_8
spese del primo grado ed in favore di entrambe le appellanti (in solido) di quelle del secondo grado, tutte liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
ACCOGLIE integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante in primo grado e, per l'effetto, dato atto del Parte_1 passaggio in giudicato della pronuncia di condanna solidale dell'attrice e dei garanti al pagamento dell'importo di € 2.484,83, oltre interessi al 1.1.2018 fino al soddisfo al tasso convenzionale, in favore della AN, in solido Parte_1
tra loro, la società e, nei limiti delle garanzie prestate, i Parte_4
fideiussori , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro ed in favore della dell'importo di € Parte_2
33.620,00, per i titoli di cui in motivazione, con gli interessi dal 31.03.2018 al saldo, al tasso dell'8,9446% sulla somma di € 9.220,00 e dell'8,9698% sulla somma di €
24.400,00;
2) AN gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...]
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € Parte_3
7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
AN gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore delle appellanti, in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 7.750,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)