Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 417/24
Successivamente all'udienza del 15 gennaio 2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 19.9.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
le parti depositavano note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi all'udienza del
15.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2024 del R.G.A.C. pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pitrè Parte_1 C.F._1
n. 1, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Zecchino, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
- attore e
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in via della Mattonara n. 7, presso lo studio dell'avv. Lorenzo De Rossi, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto e
(c.f. ), in persona del prefetto p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
- convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha chiesto all'intestato tribunale, Parte_1
in via preliminare, la disapplicazione/annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune di , emesso in assenza di Controparte_1
comunicazione di preavviso dei motivi di rigetto, e, in via principale, accertata l'illegittimità dell'attività delle amministrazioni, la definitiva iscrizione nel relativo registro, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 1.000.
A fondamento della domanda ha allegato di aver acquistato la proprietà di un immobile sito in loc.
Marina di Montalto, nel Centro Residenziale Torre di Maremma, comparto C11, int. 15, e di aver deciso di ivi spostare il domicilio e la residenza, presentando così in data 31.05.2023 formale richiesta al comune (prot. n. 18036/2023), con annessi allegati, tra cui una dichiarazione di attestazione della qualifica di dipendente trasfertista per conto della in modo che, sulla Parte_2
scorta di una comunicazione preventiva relativa al quando degli accertamenti della polizia municipale, potesse concordare col proprio datore di lavoro un giorno di permesso. Tuttavia, sulla base di due presunti accertamenti con esito negativo da parte della stessa polizia il
[...]
, pur consapevole della condizione di trasfertista dell'attore, con provvedimento Controparte_1
n. 23722/2023 gli ha negato la richiesta iscrizione, non preceduta dal preavviso di rigetto ex art. 10- bis L. n. 241/1990, che il asserisce invece di aver comunicato in data 27.06.2023. L'attore CP_1
ha esposto di aver impugnato davanti al prefetto in data 08.08.2023 tale provvedimento di diniego e l'autorità dapprima ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per presunta accertata irreperibilità da parte dei carabinieri e, successivamente ha respinto il ricorso (decreto n.
2245/2024).
Ha resistito in giudizio il allegando che, a fronte della richiesta Controparte_1
dell'attore di ivi stabilire la dimora abituale, l'ufficio di competenza, per il tramite della polizia locale, accertava l'esito negativo tramite due distinti accessi: uno del 16.06.2023 ore 16:45 e l'altro del
20.06.2023 ore 16:13. Ha dedotto, inoltre, che la richiesta dell'attore circa la comunicazione preventiva per la data dell'appuntamento non poteva trovare riscontro, venendo meno il carattere accertativo dell'accesso; che, stante l'esito negativo, ha comunicato mediante raccomandata a/r all'indirizzo indicato dall'attore l'impossibilità di accogliere la domanda di trasferimento della residenza, senonché la raccomandata stessa tornava al mittente per inesistenza dell'indirizzo; che in assenza di riscontro documentale o per le vie brevi da parte del , il provvedeva Pt_1 CP_1
ad annullare l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune stesso.
Ha resistito anche la , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa, in ragione della natura documentale, è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 15.01.2025.
In via preliminare, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, che invero coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, stante la natura vincolata dell'attività amministrativa sul punto (C.S.U. n 7637/2020), che dunque non può definirsi propriamente provvedimentale.
In relazione all'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune di , poiché emesso dall'ente territoriale in Controparte_1
mancanza di comunicazione del preavviso dei motivi di rigetto, va detto che la legge sul contenzioso amministrativo (L. n. 2248/1865 all. E), non attribuisce al giudice ordinario il potere di annullare il provvedimento amministrativo illegittimo con efficacia erga omnes, ma solo di disapplicarlo nella singola controversia, con effetti inter-partes.
Pertanto, ferma restando l'impossibilità di annullamento, la disapplicazione può aversi lì dove sussista la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, tuttavia, nella specie, non va riconosciuto il diritto dell'attore di stabilire la propria residenza nel Comune di . Controparte_1
Infatti, la residenza di una persona, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. 15 febbraio 2021,
n. 3841; Cass. 1° dicembre 2011, n. 25726), così che la circostanza che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località presuppone che non vi si rechi solo per motivi di convenienza, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi perché vi ha stabilito il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Orbene, dalla lettura dell'atto di citazione si evince come tale situazione non ricorra nella specie poiché lo stesso attore ha dichiarato di aver stabilito la propria residenza in per Controparte_1
la mera ragione di convenienza derivante dal fatto che tale località si trova strategicamente più vicina ai cantieri dove svolge la propria attività lavorativa;
d'altronde però egli ha dichiarato che proprio il lavoro non gli consente di vivere a durante la settimana e che la propria famiglia, CP_1
composta moglie e due figli, ha mantenuto la residenza nel Comune di Roma.
Pertanto, il centro della vita e delle relazioni familiari e sociali del signor non è Pt_1
effettivamente radicato nel territorio del comune convenuto e gli accessi effettuati confermano tale conclusione.
Dai documenti in atti, infatti, è emerso che le amministrazioni convenute hanno complessivamente disposto ben otto accertamenti, di cui solo uno con esito positivo;
i primi due sono avvenuti per il tramite degli agenti informatori della polizia municipale del suddetto comune rispettivamente il
16.06.2023 alle 16:45 e il 20.06.2023 alle 16:13. Altri quattro per il tramite dei carabinieri il
12.09.2023 ore 16:24, il 13.09.2023 ore 01:00, il 17.09.2023 ore 12:05 e il 17.09.2023 ore 15:13 e solo in quest'ultima occasione è stata rinvenuta nell'abitazione la sig.ra , madre del Persona_1
. Pt_1
È, infine, fallito anche il tentativo di rinvenire il in data 11.11.2023 ore 10:07 e solo con Pt_1
quello del 12.11.2023 ore 9:30 l'indagine ha avuto esito positivo.
È evidente che tale esito a fronte dell'elevato numero di tentativi, opportunamente intervallati, che hanno avuto esito negativo, la metà dei quali è avvenuta assecondando la richiesta dell'attore di confinare nel fine settimana gli accertamenti, induce a ritenere la mancanza dell'elemento oggettivo della stabilità nel luogo richiesto dalla legge ai fini dell'accertamento della residenza.
Rafforza tale assunto l'indicazione da parte dello stesso della via Livigno n. 77, Roma, quale Pt_1
indirizzo per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla dichiarazione di residenza (v. doc. 6 depositato dalla Prefettura di ), che indica che la stabilità in un dato luogo è piuttosto nel CP_2
Comune di Roma, per l'esistenza in esso dei legami e delle relazioni sociali e familiari dell'attore.
In senso contrario, non rilevano la convocazione all'assemblea del comprensorio Torre di Maremma poiché la qualità di residente non deriva dalla qualità di condomino, né la richiesta di pagamento dei tributi.
Peraltro, la stessa ragione di convenienza addotta a sostegno dell'asserito trasferimento risulta poco credibile;
l'attore, infatti, alla luce della qualifica di dipendente trasfertista presso i comuni di
Ancona, Force e Perugia, ha dedotto che la maggiore vicinanza di detti luoghi a lo ha CP_1
determinato nella scelta e però, la documentazione in atti attesta la sostanziale parità di distanza rispetto al comune Roma;
invece, la presenza del mare a Marina di rende più ragionevole CP_1
pensare che tutto il nucleo familiare soggiorni lì nel periodo estivo o comunque nei fine settimana.
Sulla scorta di tutto ciò la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.700, oltre Parte_1
accessori di legge in favore del e in € 1.000, oltre accessori di Controparte_1
legge in favore della . Controparte_2
Così deciso all'udienza del 15.01.2025
Il giudice
Francesca Capuzzi