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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 171/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Maurizio La Venuta
-appellante -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
Cont (d'ora innanzi o ”), , C.F. in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Mauro
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6612/2017, emesso Parte_1 dal Tribunale di Palermo in favore di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.574,51, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica dal 19.9.2009 al 16.9.2014.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3216 del 27.6.2019, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. Il soccombente ha proposto appello, del quale, costituitasi, Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.4.2024.
MOTIVAZIONE
Le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 111 c.p.c. ostano all'accoglimento dell'istanza di estromissione della società appellata dal processo per sopravvenuta cessione del credito.
Nel merito, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento alla verifica tecnica del 16.9.2014 per il calcolo dell'energia elettrica abusivamente prelevata e nel regolare la ripartizione dell'onere probatorio. In assenza di prove sia della data in cui avrebbe avuto inizio il prelievo irregolare sia della quantità di energia elettrica consumata e non fatturata, la domanda avrebbe dovuto essere respinta.
Le censure sono infondate.
La contestazione verte sulla pretesa creditoria relativa al consumo di energia elettrica nel periodo compreso tra il 17.09.2009 e il 16.09.2014, data di accertamento della manomissione del contatore.
Il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020), e la società venditrice dell'energia elettrica ha il diritto di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, meccanismo accettato consensualmente dai contraenti, salvo il diritto dell'utente di dimostrare, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, ad esempio con riguardo al fabbisogno di energia correlato alle specifiche attività svolte (Cass. 17401/2024).
Nel caso in esame, la verifica ha constatato non solo la manomissione del misuratore di consumo, ma anche l'entità dell'alterazione di funzionamento derivatane, che il tecnico verificatore, con accertamento qualificato, come detto, da speciale valore probatorio, ha appurato pari al -93,00 %, di quello reale;
e il dato relativo all'energia da addebitare è stata pag. 2/3 dunque correttamente calcolato applicando il “coefficiente di ricostruzione”, risultante dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato.
Neppure sussiste la lamentata carenza di prova della riferibilità del prelievo abusivo all'intero quinquennio precedente la data del 16.09.2014, di accertamento della manomissione dell'apparecchio di misurazione, posto che i consumi rilevati dal contatore nei cinque anni anzidetti non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione dell'apparecchio sia avvenuta in tale arco di tempo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
3216/2019;
condanna a rifondere a le spese di questo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a.;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 171/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Maurizio La Venuta
-appellante -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
Cont (d'ora innanzi o ”), , C.F. in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Mauro
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6612/2017, emesso Parte_1 dal Tribunale di Palermo in favore di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.574,51, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica dal 19.9.2009 al 16.9.2014.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3216 del 27.6.2019, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. Il soccombente ha proposto appello, del quale, costituitasi, Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 17.4.2024.
MOTIVAZIONE
Le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 111 c.p.c. ostano all'accoglimento dell'istanza di estromissione della società appellata dal processo per sopravvenuta cessione del credito.
Nel merito, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento alla verifica tecnica del 16.9.2014 per il calcolo dell'energia elettrica abusivamente prelevata e nel regolare la ripartizione dell'onere probatorio. In assenza di prove sia della data in cui avrebbe avuto inizio il prelievo irregolare sia della quantità di energia elettrica consumata e non fatturata, la domanda avrebbe dovuto essere respinta.
Le censure sono infondate.
La contestazione verte sulla pretesa creditoria relativa al consumo di energia elettrica nel periodo compreso tra il 17.09.2009 e il 16.09.2014, data di accertamento della manomissione del contatore.
Il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020), e la società venditrice dell'energia elettrica ha il diritto di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, meccanismo accettato consensualmente dai contraenti, salvo il diritto dell'utente di dimostrare, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, ad esempio con riguardo al fabbisogno di energia correlato alle specifiche attività svolte (Cass. 17401/2024).
Nel caso in esame, la verifica ha constatato non solo la manomissione del misuratore di consumo, ma anche l'entità dell'alterazione di funzionamento derivatane, che il tecnico verificatore, con accertamento qualificato, come detto, da speciale valore probatorio, ha appurato pari al -93,00 %, di quello reale;
e il dato relativo all'energia da addebitare è stata pag. 2/3 dunque correttamente calcolato applicando il “coefficiente di ricostruzione”, risultante dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato.
Neppure sussiste la lamentata carenza di prova della riferibilità del prelievo abusivo all'intero quinquennio precedente la data del 16.09.2014, di accertamento della manomissione dell'apparecchio di misurazione, posto che i consumi rilevati dal contatore nei cinque anni anzidetti non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione dell'apparecchio sia avvenuta in tale arco di tempo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
3216/2019;
condanna a rifondere a le spese di questo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a.;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3