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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del IO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ER, Presidente
LA IO, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4467/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2991/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2022 00250943 22 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame GI IO impugna la sentenza in epigrafe, che aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. nei confronti della cartella di pagamento n.05920220025094322000, dell'importo di euro 18.977,29, afferente all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità
2020, relativa a n. 56 (cinquantasei) veicoli di proprietà della società ricorrente, notificata il 21/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Lecce.
I primi giudici ritenevano che la ricorrente avesse dimostrato la tempestiva annotazione, nei pubblici registri, entro il primo anno dall'acquisto, della cessazione della circolazione dei veicoli in esame per trasferimento all'estero e che, pertanto, non ricorresse il presupposto per il pagamento della tassa automobilistica, per l'anno in verifica.
Motivi di appello e controdeduzioni
1 Con il presente appello GI IO rileva, con il primo motivo di impugnazione, che “l'interpretazione che ha dato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado al D.L. n.953/1982, in combinato disposto l'Ordinanza n. 120/2003 della Corte costituzionale”, non è condivisibile in quanto contraria con le altre previsioni contenute nel medesimo art. 5 del D.L. n.953/1982, che impongono il pagamento del tributo in esame, in misura fissa, in tutti i casi di possesso di un veicolo immatricolato in Italia, disponendo che detta tassa sia dovuta a partire dalla prima immatricolazione e fino a che non ne sia disposta la cancellazione dal
PRA.
Viene a tal fine rilevato che:
- l'ordinanza della Corte costituzionale n.120/2003 riguardava un caso in cui la tassa automobilistica era riferita all'annualità successiva (decorrente dal 30 maggio 1996) a quella relativamente alla quale era stata annotata la perdita di possesso (in data 13 maggio 1996) e non, come nel caso di specie, alla prima annualità di possesso, decorrente dalla data di immatricolazione specificandosi, nella stessa ordinanza, che la tassa automobilistica non è frazionabile e che, pertanto, va versata sempre in ragione di periodi fissi;
-nel caso di specie, dalle visure effettuate dalla Regione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
“si evince chiaramente che, per i veicoli oggetto della presente controversia, è stata certamente registrata la denuncia di cessazione della Circolazione, per c.d. radiazione per Esportazione verso Unione Europea, nell'anno di prima immatricolazione;
- “il D.L. n. 953/1982, recante "Misure in materia tributaria", se all'art. 5 comma 32 dispone in via generale che “ al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti…”, al successivo comma 33 precisa che, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti ... che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza "; e ancora, successivamente, al comma 37 recita: " ... la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione ";
- “ con il Decreto del 18 novembre 1998, n. 462, è stato poi approvato il "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n.
463 '' (G.U. Serie Generale n.4 del 07/01/1999), che, all' art. 1, individua i ''termini di pagamento" ed al successivo art.
2 - rubricato "Autoveicoli immatricolati per la prima volta" - al comma 3, espressamente dispone che "per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa,
e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo".
L'appellante ritiene, in forza delle norme appena richiamate, che l'obbligo alla corresponsione della Tassa
Automobilistica Regionale nasca all'atto della prima iscrizione del veicolo e che, pertanto, il primo versamento della stessa debba essere sempre e comunque corrisposto, prescindendo dalla successiva esportazione all'estero del veicolo.
La Difesa rileva, altresì, che la GI IO ha recepito quanto statuito con Ordinanza della Corte costituzionale n. 120/2003 con la L.R. n. 2 del 27/02/2004, art. 6 con cui è stato stabilito che "I soggetti obbligati al pagamento della Tassa Automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo" e che "l'esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) " e che il DL 953/1982, al comma 37 dell'art. 5, prevede casi tipizzati e ben identificati di perdita del possesso (furto (o rapina) del veicolo, appropriazione indebita, truffa
(che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora 12 trascritto l'atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa), provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.), sentenza del Giudice di Pace (o di altro organo giurisdizionale) che abbia accertato che l'intestatario ha perduto il possesso del veicolo”, diversi dalla fattispecie in esame, in cui veicoli di prima immatricolazione in Italia sono stati esportati all'estero.
La tassa, in tali casi, secondo l'appellante, “non è dovuta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2004, qualora l'esportazione sia avvenuta entro il termine utile per il pagamento, ed annotata al PRA, salvo il caso di veicoli di prima immatricolazione, per i quali la tassa è comunque dovuta”.
L'appellante produce nota ACI prot.0500669 del 12/04/2024, riassuntiva delle 56 visure ACI PRA già prodotte in primo grado, riportante le singole targhe di ciascun veicolo, cui si riferisce la Cartella di Pagamento impugnata n. 05920220025094322000, e la motivazione della radiazione, avvenuta nello stesso anno di prima immatricolazione.
1.2 Con il secondo motivo di appello GI IO eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle fasi di emissione e di notificazione della cartella di pagamento che risulta, in ogni caso, ritualmente notificata dall'Agente della riscossione, circostanza questa peraltro non contestata dalla contribuente. “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
2.1 Nel merito la Difesa rileva che , in conformità con quanto stabilito dal d.l. 30/12/1982 n. 953, art.5, nella formulazione vigente, in vigore dal 25/12/2019 (conforme alla previsione ex ordinanza n.120/2003 C.C., che ), la propria assistita, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa di circolazione, non era più pacificamente proprietaria degli autoveicoli in esame, come dimostrato dalle risultanze del P.R.A., e che il principio sancito dalla Corte Costituzionale riguarda una perdita di possesso volontaria dell'autovettura e non invece, come sostenuto dall'appellante, una perdita di possesso per cause di forza maggiore (confisca, sequestro, pignoramento ecc., sentenza del Giudice di Pace o di altro Organo Giurisdizionale).
Secondo la Difesa, la nota del 16/05/2008, protocollo n. 73186, della GI IO, che esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 6 della L. R. n. 2/2004 il caso di esportazione all'estero dei veicoli di prima immatricolazione, elude la previsione ordinamentale ex ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale ed
è, pertanto, illegittima.
Viene altresì rilevato che analoghi contenziosi venivano decisi in maniera conforme dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma (sentenze nn. 12068/2023 Sez.36, dep.11/10/2023 (All.1), 13993/2023 Sez.
26, dep. 24/11/2023 (All.2), 2187/2024 (All.3), che ha annullato altrettante pretese impositive della Regione
Lazio precisando, in linea di merito (vds. sent. 13993/2023 Sez. 26), che “ … la nota ordinanza n.120 del
2003 della Corte Costituzionale, per la sua formulazione incondizionata, non esclude dalla applicazione del principio fissato i veicoli di prima immatricolazione, e, per l'altro, nessuna esclusione dall'esenzione risulta esplicitamente e direttamente contrastante con la normativa citata dalla Regione Lazio, segnatamente l'art.2 comma 3 del decreto n.462/98”.
2.2 Con successiva memoria difensiva la contribuente ribadisce le proprie difese e richiama alcuni precedenti favorevoli di questa Corte di giustizia.
La Corte, all'udienza del 11.2.2026, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Appare innanzitutto inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, e, in ogni caso, infondata l'eccezione sollevata dalla contribuente in merito alla contestata inesistenza della motivazione dell'atto impugnato posto che la cartella in esame dà adeguatamente conto, in maniera sufficientemente chiara e intelleggibile, della tipologia ( codice) del tributo richiesto in pagamento e dell'anno di competenza, della normativa sottesa alla pretesa tributaria e della targa dei singoli veicoli per cui viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica circostanze queste, complessivamente considerate, idonee a rendere sufficientemente edotta la società sul contenuto della pretesa di GI IO.
Non appare, pertanto, configurabile una violazione del diritto di difesa della contribuente, come anche dimostrato dal tempestivo e argomentato ricorso depositato nel giudizio di primo grado.
GI IO, nella propria memoria difensiva, non ha irritualmente introdotto nuovi fatti impositivi ma si è limitata a controbattere alle difese avversarie, sulla base della vigente normativa di settore, conosciuta e, in ogni caso, conoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza, anche dalla contribuente.
3.1 Nel merito, ritiene il Collegio, in accordo con quanto già espresso da questa Corte, in un caso analogo, con sentenza n. 2322/2025, che l'appello in esame sia infondato posto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 120/2003, ha statuito che, “ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982, al pagamento della c.d. tassa automobilistica sono tenuti coloro che risultino proprietari (del mezzo), «alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze»” che, secondo quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, del d.m. 25 novembre 1985, n. 7307, coincide con l'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale di imposta e che, in tutti i 56 casi in esame, per tutte le vetture per cui è causa, veniva annotata nel PRA la loro radiazione per definitiva esportazione all'estero entro l'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale dell'imposta 2020 entro, cioè, il termine del primo periodo tributario, come comprovato dalle risultanze del PRA in atti.
La GI IO, con legge n. 2 del 2004, nel dare attuazione alla citata ordinanza 120/2003 della Corte costituzionale, ha confermato il principio giuridico stabilito dalla Consulta e ha previsto, ai fini dell'esenzione in esame, l'onere del contribuente di provvedere ad annotare sul PRA l'avvenuta dismissione del veicolo, onde poter conoscere la sussistenza o meno dei presupposti del diritto all'esenzione.
A fronte di quanto esposto non appare pertanto configurabile, in capo alla contribuente, il presupposto impositivo in contestazione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 5, comma 32, DL 953/1982 e dall'art. 6 L. n. 2/20024 Regione Lazio e con il principio giuridico stabilito dalla menzionata pronuncia della Corte
Costituzionale, valevole per tutti i casi di perdita/cessione volontaria dei veicoli, come avvenuto nel caso di specie, tempestivamente annotati nel PRA entro il mese iniziale del primo periodo di imposta.
Non è a tal fine rilevante quanto, rispettivamente, stabilito dai commi 33 e 27 dell'art. 5 DL n. 953/1982 tenuto conto che la prima disposizione non è derogatoria di quanto stabilito dal precedente comma ma disciplina, evidentemente, casi in cui la radiazione del veicolo, poi esportato all'estero, non sia stata annotata nel PRA entro il primo mese iniziale del periodo di imposta e che la seconda disposizione prevede casi diversi da quello per cui si procede, in cui la perdita del possesso del veicolo non è riconducibile a un fatto volontario del proprietario.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la Regione Lazio al rimborso delle spese di lite in favore della
Resistente_1 srl, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Si è costituita ritualmente in giudizio Resistente_1 S.R.L. reiterando le proprie eccezioni in merito al contenuto motivazionale (inesistente) della cartella opposta e rilevando che “l'efficacia giuridica della cartella esattoriale è strettamente collegata al ruolo che, come previsto ex art. 12, n.3 del DPR 602/73, deve contenere
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del IO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ER, Presidente
LA IO, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4467/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2991/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2022 00250943 22 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame GI IO impugna la sentenza in epigrafe, che aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. nei confronti della cartella di pagamento n.05920220025094322000, dell'importo di euro 18.977,29, afferente all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità
2020, relativa a n. 56 (cinquantasei) veicoli di proprietà della società ricorrente, notificata il 21/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Lecce.
I primi giudici ritenevano che la ricorrente avesse dimostrato la tempestiva annotazione, nei pubblici registri, entro il primo anno dall'acquisto, della cessazione della circolazione dei veicoli in esame per trasferimento all'estero e che, pertanto, non ricorresse il presupposto per il pagamento della tassa automobilistica, per l'anno in verifica.
Motivi di appello e controdeduzioni
1 Con il presente appello GI IO rileva, con il primo motivo di impugnazione, che “l'interpretazione che ha dato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado al D.L. n.953/1982, in combinato disposto l'Ordinanza n. 120/2003 della Corte costituzionale”, non è condivisibile in quanto contraria con le altre previsioni contenute nel medesimo art. 5 del D.L. n.953/1982, che impongono il pagamento del tributo in esame, in misura fissa, in tutti i casi di possesso di un veicolo immatricolato in Italia, disponendo che detta tassa sia dovuta a partire dalla prima immatricolazione e fino a che non ne sia disposta la cancellazione dal
PRA.
Viene a tal fine rilevato che:
- l'ordinanza della Corte costituzionale n.120/2003 riguardava un caso in cui la tassa automobilistica era riferita all'annualità successiva (decorrente dal 30 maggio 1996) a quella relativamente alla quale era stata annotata la perdita di possesso (in data 13 maggio 1996) e non, come nel caso di specie, alla prima annualità di possesso, decorrente dalla data di immatricolazione specificandosi, nella stessa ordinanza, che la tassa automobilistica non è frazionabile e che, pertanto, va versata sempre in ragione di periodi fissi;
-nel caso di specie, dalle visure effettuate dalla Regione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
“si evince chiaramente che, per i veicoli oggetto della presente controversia, è stata certamente registrata la denuncia di cessazione della Circolazione, per c.d. radiazione per Esportazione verso Unione Europea, nell'anno di prima immatricolazione;
- “il D.L. n. 953/1982, recante "Misure in materia tributaria", se all'art. 5 comma 32 dispone in via generale che “ al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti…”, al successivo comma 33 precisa che, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti ... che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza "; e ancora, successivamente, al comma 37 recita: " ... la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione ";
- “ con il Decreto del 18 novembre 1998, n. 462, è stato poi approvato il "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n.
463 '' (G.U. Serie Generale n.4 del 07/01/1999), che, all' art. 1, individua i ''termini di pagamento" ed al successivo art.
2 - rubricato "Autoveicoli immatricolati per la prima volta" - al comma 3, espressamente dispone che "per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa,
e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo".
L'appellante ritiene, in forza delle norme appena richiamate, che l'obbligo alla corresponsione della Tassa
Automobilistica Regionale nasca all'atto della prima iscrizione del veicolo e che, pertanto, il primo versamento della stessa debba essere sempre e comunque corrisposto, prescindendo dalla successiva esportazione all'estero del veicolo.
La Difesa rileva, altresì, che la GI IO ha recepito quanto statuito con Ordinanza della Corte costituzionale n. 120/2003 con la L.R. n. 2 del 27/02/2004, art. 6 con cui è stato stabilito che "I soggetti obbligati al pagamento della Tassa Automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo" e che "l'esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) " e che il DL 953/1982, al comma 37 dell'art. 5, prevede casi tipizzati e ben identificati di perdita del possesso (furto (o rapina) del veicolo, appropriazione indebita, truffa
(che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora 12 trascritto l'atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa), provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.), sentenza del Giudice di Pace (o di altro organo giurisdizionale) che abbia accertato che l'intestatario ha perduto il possesso del veicolo”, diversi dalla fattispecie in esame, in cui veicoli di prima immatricolazione in Italia sono stati esportati all'estero.
La tassa, in tali casi, secondo l'appellante, “non è dovuta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2004, qualora l'esportazione sia avvenuta entro il termine utile per il pagamento, ed annotata al PRA, salvo il caso di veicoli di prima immatricolazione, per i quali la tassa è comunque dovuta”.
L'appellante produce nota ACI prot.0500669 del 12/04/2024, riassuntiva delle 56 visure ACI PRA già prodotte in primo grado, riportante le singole targhe di ciascun veicolo, cui si riferisce la Cartella di Pagamento impugnata n. 05920220025094322000, e la motivazione della radiazione, avvenuta nello stesso anno di prima immatricolazione.
1.2 Con il secondo motivo di appello GI IO eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle fasi di emissione e di notificazione della cartella di pagamento che risulta, in ogni caso, ritualmente notificata dall'Agente della riscossione, circostanza questa peraltro non contestata dalla contribuente. “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
2.1 Nel merito la Difesa rileva che , in conformità con quanto stabilito dal d.l. 30/12/1982 n. 953, art.5, nella formulazione vigente, in vigore dal 25/12/2019 (conforme alla previsione ex ordinanza n.120/2003 C.C., che ), la propria assistita, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa di circolazione, non era più pacificamente proprietaria degli autoveicoli in esame, come dimostrato dalle risultanze del P.R.A., e che il principio sancito dalla Corte Costituzionale riguarda una perdita di possesso volontaria dell'autovettura e non invece, come sostenuto dall'appellante, una perdita di possesso per cause di forza maggiore (confisca, sequestro, pignoramento ecc., sentenza del Giudice di Pace o di altro Organo Giurisdizionale).
Secondo la Difesa, la nota del 16/05/2008, protocollo n. 73186, della GI IO, che esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 6 della L. R. n. 2/2004 il caso di esportazione all'estero dei veicoli di prima immatricolazione, elude la previsione ordinamentale ex ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale ed
è, pertanto, illegittima.
Viene altresì rilevato che analoghi contenziosi venivano decisi in maniera conforme dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma (sentenze nn. 12068/2023 Sez.36, dep.11/10/2023 (All.1), 13993/2023 Sez.
26, dep. 24/11/2023 (All.2), 2187/2024 (All.3), che ha annullato altrettante pretese impositive della Regione
Lazio precisando, in linea di merito (vds. sent. 13993/2023 Sez. 26), che “ … la nota ordinanza n.120 del
2003 della Corte Costituzionale, per la sua formulazione incondizionata, non esclude dalla applicazione del principio fissato i veicoli di prima immatricolazione, e, per l'altro, nessuna esclusione dall'esenzione risulta esplicitamente e direttamente contrastante con la normativa citata dalla Regione Lazio, segnatamente l'art.2 comma 3 del decreto n.462/98”.
2.2 Con successiva memoria difensiva la contribuente ribadisce le proprie difese e richiama alcuni precedenti favorevoli di questa Corte di giustizia.
La Corte, all'udienza del 11.2.2026, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Appare innanzitutto inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, e, in ogni caso, infondata l'eccezione sollevata dalla contribuente in merito alla contestata inesistenza della motivazione dell'atto impugnato posto che la cartella in esame dà adeguatamente conto, in maniera sufficientemente chiara e intelleggibile, della tipologia ( codice) del tributo richiesto in pagamento e dell'anno di competenza, della normativa sottesa alla pretesa tributaria e della targa dei singoli veicoli per cui viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica circostanze queste, complessivamente considerate, idonee a rendere sufficientemente edotta la società sul contenuto della pretesa di GI IO.
Non appare, pertanto, configurabile una violazione del diritto di difesa della contribuente, come anche dimostrato dal tempestivo e argomentato ricorso depositato nel giudizio di primo grado.
GI IO, nella propria memoria difensiva, non ha irritualmente introdotto nuovi fatti impositivi ma si è limitata a controbattere alle difese avversarie, sulla base della vigente normativa di settore, conosciuta e, in ogni caso, conoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza, anche dalla contribuente.
3.1 Nel merito, ritiene il Collegio, in accordo con quanto già espresso da questa Corte, in un caso analogo, con sentenza n. 2322/2025, che l'appello in esame sia infondato posto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 120/2003, ha statuito che, “ai sensi dell'art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982, al pagamento della c.d. tassa automobilistica sono tenuti coloro che risultino proprietari (del mezzo), «alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze»” che, secondo quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, del d.m. 25 novembre 1985, n. 7307, coincide con l'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale di imposta e che, in tutti i 56 casi in esame, per tutte le vetture per cui è causa, veniva annotata nel PRA la loro radiazione per definitiva esportazione all'estero entro l'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale dell'imposta 2020 entro, cioè, il termine del primo periodo tributario, come comprovato dalle risultanze del PRA in atti.
La GI IO, con legge n. 2 del 2004, nel dare attuazione alla citata ordinanza 120/2003 della Corte costituzionale, ha confermato il principio giuridico stabilito dalla Consulta e ha previsto, ai fini dell'esenzione in esame, l'onere del contribuente di provvedere ad annotare sul PRA l'avvenuta dismissione del veicolo, onde poter conoscere la sussistenza o meno dei presupposti del diritto all'esenzione.
A fronte di quanto esposto non appare pertanto configurabile, in capo alla contribuente, il presupposto impositivo in contestazione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 5, comma 32, DL 953/1982 e dall'art. 6 L. n. 2/20024 Regione Lazio e con il principio giuridico stabilito dalla menzionata pronuncia della Corte
Costituzionale, valevole per tutti i casi di perdita/cessione volontaria dei veicoli, come avvenuto nel caso di specie, tempestivamente annotati nel PRA entro il mese iniziale del primo periodo di imposta.
Non è a tal fine rilevante quanto, rispettivamente, stabilito dai commi 33 e 27 dell'art. 5 DL n. 953/1982 tenuto conto che la prima disposizione non è derogatoria di quanto stabilito dal precedente comma ma disciplina, evidentemente, casi in cui la radiazione del veicolo, poi esportato all'estero, non sia stata annotata nel PRA entro il primo mese iniziale del periodo di imposta e che la seconda disposizione prevede casi diversi da quello per cui si procede, in cui la perdita del possesso del veicolo non è riconducibile a un fatto volontario del proprietario.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la Regione Lazio al rimborso delle spese di lite in favore della
Resistente_1 srl, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario.
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2 Si è costituita ritualmente in giudizio Resistente_1 S.R.L. reiterando le proprie eccezioni in merito al contenuto motivazionale (inesistente) della cartella opposta e rilevando che “l'efficacia giuridica della cartella esattoriale è strettamente collegata al ruolo che, come previsto ex art. 12, n.3 del DPR 602/73, deve contenere