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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1795/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'AVVOCATURA GENALE DELLO STATO ex lege
Appellante
E
(C.F. ), con l'avv. PARIDE LO MUZIO CP_1 C.F._1
Appellato
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_2
Appellata-contumace
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17123/2019 del Tribunale Ordinario di Roma.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato l Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 17123 del 9.9.2019 con cui il Tribunale Ordinario di Roma ha sospeso – ex art. 1 co 537 e ss l. n. 228/2012 - ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo menzionate nella cartella esattoriale n 043/2014/0002407553001; ha respinto nel resto le altre domande;
ha condannato l' al pagamento in favore Controparte_3 dell'avv. Paride Lo Muzio, dichiaratosi antistatario, di 1/3 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3711,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15 %, oneri previdenziali e fiscali come per legge;
ha dichiarato per il resto irripetibili le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1.Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017 la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto che: - fosse annullata o dichiarata nulla o priva di efficacia la cartella esattoriale in oggetto e fosse dichiarato nullo il relativo ruolo;
-fosse ordinato all'ente impositore “di discaricare le partite di cui alla cartella..” in oggetto “ ai sensi del comma 539 e 540 dell'art. 1 della l. n. 228/2012” ed emesso provvedimento di sgravio del debito indicato nella cartella in oggetto;
a tal fine allegando e deducendo di non aver mai ricevuto riscontro dall'agente della riscossione all'istanza del 14.12.2015, ad esso presentata alla stregua dell'art. 1 co 537- 544 della l. n. 228/2012, e con cui aveva eccepito la prescrizione e decadenza del credito di cui era stato richiesto il pagamento.
2. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale in oggetto mediante decreto inaudita altera parte e rinviata la causa ai fini della prova della notifica dell'atto introduttivo a CP_2 quest'ultima è stata dichiarata contumace. Indi, assegnati i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente il termine perentorio ex art.182 c.p.c. ai fini della dimostrazione della legittimazione dell'avvocato del libero foro a rappresentare e difendere anche quest'ultima è stata dichiarata CP_4 contumace e la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni epigrafate”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“in diritto si premette che : -) la l. n. 228 del 24.12.2012 ( legge di stabilità 2013) all'art. 1 commi 537-540, nel testo vigente alla data del 14.12.2015 in cui, alla relativa stregua, parte attrice ha allegato di aver presentato istanza, dispone, per quanto qui interessa, che “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di 2 credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
……. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 …. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
4. In fatto, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla parte attrice emerge che : -) con missiva datata 10.11.2016, prot. n. 2016/869832 ( doc. 9) l'agente per la riscossione ha trasmesso al legale di parte attrice documentazione relativa al riscontro dato alle plurime richieste che quest'ultima aveva presentato, in data diverse, alla stregua dell'art. 1 co 538 della l. n. 228/2012; ) ciascuna delle risposte che in tale occasione l'agente per la riscossione ha trasmesso (cfr sub doc. 9 cit.) contiene una piccola tabella in formato excell che nella prima colonna indica il tipo di atto menzionato in istanza – ad es. “ cartella” - , e nella seconda colonna il relativo identificativo numerico;
-) in particolare, la risposta dell'agente della riscossione datata 17.12.2015 e con numeri di protocollo 1144922,1144966,1148640 ( cfr sub doc. 9 cit.), espressamente relativa alle dichiarazioni di
[...]
odierna parte attrice, ex art. 1 co 537- 543 della l. n. 228/2012 del 14 12 2015, contiene, CP_1 nella seconda colonna, una pluralità di identificativi , uno dei quali – 04320140006401402000- è ricompreso nel testo della dichiarazione di ex art. ex art. 1 co 537-543 della l. n. CP_1
228/2012 cui attiene la stampa dell'invio telematico all'agente della riscossione appunto del 14.12.2015 alle h 9,18 ( cfr sub doc. 7 ) che si riferisce anche alla cartella esattoriale in oggetto - n 043/2014/0002407553001-; -) in particolare, la dichiarazione di parte attrice ex art. 1 co 537/540 l. n. 228/2012 che si riferisce sia alla cartella esattoriale n 04320140006401402000 che a quella in oggetto - n 043/2014/0002407553001-, nonché ad altre tre cartelle esattoriali ( cfr sub doc. 7.4 ) , rappresenta espressamente che i suddetti ' atti' sono ' interessati' da “ “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedentea quella in cui il ruolo è reso esecutivo” e menziona come allegati “ lista documenti” .
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti, si osserva che : -) la risposta data dall'agente della riscossione in data 17.12.2015 alla dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 con riferimento alla cartella esattoriale n 04320140006401402000, ne dimostra la relativa ricezione;
-) posto che all'interno della medesima dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 erano ricomprese sia
3 la suddetta cartella n 04320140006401402000 che la cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, anche con riferimento a quest'ultima risulta in conseguenza dimostrata la ricezione da parte dell'agente della riscossione;
-) ciononostante, l'agente della riscossione, allorchè, in data 10.11.2016, ha trasmesso al legale di parte attrice i riscontri dati alla pluralità di dichiarazioni di parte attrice ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012, non ha menzionato anche la cartella esattoriale in oggetto;
-) inoltre, nella suddetta riposta dell'agente della riscossione relativa alla dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 con riferimento alla cartella esattoriale n 04320140006401402000 non è contestata la mancata ricezione della documentazione allegata;
-) atteso che il combinato disposto dei commi 537 e 539 dell'art. 1 l. n. 228/2012 esclude ogni discrezionalità dell'agente della riscossione sia in ordine alla trasmissione agli enti titolare dei crediti delle dichiarazioni formalmente rispondenti al modello ex art. 1 co 538 l. n. 228/2012, sia in ordine alla sospensione di ogni attività di riscossione relativamente alle cartelle menzionate in tali dichiarazioni, nel caso di specie, e cioè con riferimento alla cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, l'omesso ingiustificato seguito dato da parte dell'agente della riscossione alla dichiarazione di prescrizione tramite trasmissione all'ente titolare del credito, implica ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012 la sola ' sospensione immediata di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo'; -) infatti, la circostanza per cui l'anno -2014 - indicato nel numero della cartella in oggetto è anteriore alla presentazione della dichiarazione attorea ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012, esclude che anche la sua stessa emissione sia a tale stregua illegittima;
-) la mancata produzione in atti della cartella esattoriale in oggetto e della documentazione trasmessa con la dichiarazione di prescrizione ex art. 1 co 537 l. n. 288/2012 ad essa relativa, nonché di ogni altra documentazione relativa al rapporto sostanziale cui il credito iscritto a ruolo attiene, esclude, invece, che sia stata data prova della dichiarata prescrizione;
-) d'altro canto, proprio l'allegata mancata trasmissione all'ente titolare della suddetta dichiarazione, esclude che da tale prova parte attrice fosse esonerata, non potendosi ravvisare un'eccezione di prescrizione giuridicamente rilevante nei suoi confronti;
-) la domanda formulata nei confronti di .a. va dunque respinta CP_5
6.- Nell'ambito del rapporto processuale tra parte attrice e la contumacia di quest'ultima CP_2 rende irripetibili le spese di lite. Nell'ambito del rapporto processuale tra parte attrice e l'agente della riscossione, il limitato accoglimento della domanda attorea e la circostanza che la contumacia del secondo sia stata dichiarata in limine litis, concorrono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni
– ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost n. 77/2018 – per la irripetibilità dei 2/3 delle spese di lite”.
4.- L' ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 per i motivi, che vengono di seguito enunciati:
§. 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI DELL'ART. 1 CO 8 E 5 DEL D.L N. 193/2016, DELL'ART. 43, DEL RD 1611/33 E DELL'ART. 4 NOVIES D.L. N. 34/2019 PER IL GIUDICE DI PRIME CURE ERRONEAMENTE RITENUTO CHE CP_6
L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON POTESSE ESSERE RAPPRESENTATO E DIFESO IN GIUDIZIO COL MINISTERO DI AVVOCATO DEL LIBERO E CP_7
, DUNQUE, SCORRETTAMENTE DICHIARATO LA CONTUMACIA CP_6
DELL'ENTE DI ESAZIONE.
Il Tribunale di Roma avrebbe ingiustamente rilevato un difetto di ius postulandi nel patrocinio dell' in quanto rappresentato in giudizio da un avvocato del libero Foro e Controparte_8
4 non dall'Avvocatura Generale dello Stato.
L'appellante deduce che la Corte di Cassazione, con sentenza del 19/11/2019 n. 30008, ha definitivamente sciolto il nodo ermeneutico della rappresentanza in giudizio dell' P_
. In relazione, in particolare, all'alternatività tra patrocinio di un avvocato del libero
[...] foro e dell'Avvocatura dello Stato non è necessaria l'allegazione della prova circa la legittimità del conferimento dell'incarico in quanto il conferimento dello ius postulandi al di fuori di una espressa Convenzione tra l' e l'Avvocatura stante l'indisponibilità di quest'ultima ad Pt_1 assumere l'incarico di rappresentarla in giudizio si presume conforme alla legge.
Il motivo è fondato, alla luce del principio, enunciato ex art. 636 c.p.c., dalla Suprema Corte per cui:
“Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_9 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' Pt_1
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza Pt_1 del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c. da Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 2019; conforme Cass. Ordinanza n. 16314 del 2021).
È stato dunque superato il preesistente rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro in favore della previsione di due facoltà alla luce della classificazione delle possibili evenienze.
§. 2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI DA 537 A 543 DELLA LEGGE 228/2012, NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI ROMA, AVENDO RITENUTO SCORRETTO L'OPERATO DELL'ENTE DI ESAZIONE, HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DI “OGNI ULTERIORE INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO MENZIONATE NELLA CARTELLA ESATTORIALE N 043/2014/0002407553001”, CONDANNANDO, PER L'EFFETTO, L' “AL PAGAMENTO IN Parte_1
FAVORE DELL'AVV. PARIDE LO MUZIO, DICHIARATOSI ANTISTATARIO, DI 1/3 DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN COMPLESSIVI EURO 3711,00 OLTRE SPESE FORFETTARIE IN RAGIONE DEL 15 % E ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI COME PER LEGGE”.
5 Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un errore di diritto e sulla non corretta interpretazione del complesso delle norme citate nella sentenza impugnata (artt. 1, commi da 537 a 543, della legge n.228 del 2012). L'appellante sostiene che le norme indicate nella sentenza impugnata non prevedano la trasmissione dell'istanza di sgravio, presentata dal contribuente all'Ente impositore, qualora manchino i presupposti di ammissibilità della stessa. Assume che, nella fattispecie non vi era un obbligo di trasmissione dell'istanza di sgravio presentata dall'appellato in quanto il lamentato e presupposto difetto di notifica della cartella di pagamento n. 04320140002407553001 non rientrava pacificamente tra i casi indicati dalla normativa di riferimento, ossia dall'art. 1, comma 537, legge n.228 del 24.12.2012.
Deduce che la domanda di sgravio, secondo l'art. 538 della legge n.228 del 2012 citata nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere presentata entro 90 gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Assume che, nella fattispecie il contribuente , nonostante avesse CP_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 5.5.2014, aveva presentato l'istanza di sgravio soltanto in data 14.12.2015 e dopo aver chiesto gli estratti di ruolo, quindi, oltre ben oltre il termine di 90 gg. previsti dall'articolo 1, commi 537 - 544 della Legge 228 del 24.12.2012.
Assume che la dichiarazione dell'appellato inviata per via telematica non sarebbe stata conforme ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 538, della normativa di riferimento citata nella sentenza impugnata, risultando incompleta e inesatta in quanto non indicava la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (nonostante questa fosse stata indicata nell'estratto di ruolo consegnatogli) e comunque non documentata.
Anche il secondo motivo è fondato.
L'affermazione del Giudice di prime cure secondo la quale “atteso che il combinato disposto dei commi 537 e 539 dell'art. 1 legge n. 228 del 2012 esclude ogni discrezionalità dell'agente della riscossione, sia in ordine sia in ordine alla trasmissione agli enti titolare dei crediti delle dichiarazioni formalmente rispondenti al modello ex art. 1 co 538 l. n. 228/2012, sia in ordine alla sospensione di ogni attività di riscossione relativamente alle cartelle menzionate in tali dichiarazioni, nel caso di specie , e cioè con riferimento alla cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, l'omesso ingiustificato seguito dato da parte dell'agente della riscossione alla dichiarazione di prescrizione tramite trasmissione all'ente titolare del credito, implica ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012 la sola ' sospensione immediata di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo' deve difatti essere riconsiderata alla luce dell'interpretazione fornita dalla recente ordinanza n.10939 del 2024 della Suprema Corte in ordine alla sospensione della riscossione nel procedimento in esame (art.1 , comma 538, legge n. 228 del 2012).
È stato difatti chiarito che «[u]na interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni si deve difatti far carico di esigenze di fondo dell'ordinamento, quali ad esempio l'economicità dell'azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell'istituto in esame, dovendo quindi ritenersi, come segnalato da attenta dottrina, che all'agente della riscossione competa comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell'istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente non pertinente. Alla luce di tali considerazioni il motivo va accolto avendo errato la CTR nel ritenere che il decorso del termine producesse di per sé l'effetto invocato, senza verificare la portata della dichiarazione e la
6 sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste, essendo anzi emerso che in essa fosse fatta valere la decadenza dell'agente di riscossione».
Nel caso in esame, , in data 14.12.2015, presentava l'istanza oggetto del presente CP_1 giudizio (doc. 7) ai sensi dell'art. 1 comma 537 – 544 della legge n. 228 del 2012 relativamente (anche) alla cartella n. 043/2014/0002407553001/000, di Euro 328.000,00 circa, ente impositore centrale, assumendo che non le fosse mai stata notificata e che dunque fosse Controparte_2 maturata la relativa prescrizione. È dunque condivisibile l'assunto dell'odierna appellante, in base al quale è consentito il vaglio dell'ascrivibilità della dichiarazione ad una delle ipotesi prevista, con esito negativo nella fattispecie che ci occupa. È peraltro emerso che, contrariamente a quanto dichiarato, la cartella di cui è causa era stata notificata al domicilio del e quindi depositata presso la Casa comunale di Margherita di Savoia il giorno CP_1 3/4/2014, con avviso di deposito del successivo 23.4., donde la tardività della presentazione della menzionata istanza che secondo l'art. 538 della legge n.228 del 2012 avrebbe dovuto essere presentata entro 90 gg. dalla notifica della cartella di pagamento.
L'appello è in definitiva fondato. Le novità giurisprudenziali intervenute nel corso del giudizio giustificano la compensazione della metà delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1795 del 2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17123/2019:
- Rigetta la domanda di;
CP_1
- Condanna alla rifusione della metà delle spese di lite che liquida, già CP_1 decurtate della metà, per il primo grado in euro 2.400 ed euro 2.500 per il secondo, spese generali iva e cassa come per legge.
Roma, 22 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1795/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'AVVOCATURA GENALE DELLO STATO ex lege
Appellante
E
(C.F. ), con l'avv. PARIDE LO MUZIO CP_1 C.F._1
Appellato
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_2
Appellata-contumace
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17123/2019 del Tribunale Ordinario di Roma.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato l Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 17123 del 9.9.2019 con cui il Tribunale Ordinario di Roma ha sospeso – ex art. 1 co 537 e ss l. n. 228/2012 - ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo menzionate nella cartella esattoriale n 043/2014/0002407553001; ha respinto nel resto le altre domande;
ha condannato l' al pagamento in favore Controparte_3 dell'avv. Paride Lo Muzio, dichiaratosi antistatario, di 1/3 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3711,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15 %, oneri previdenziali e fiscali come per legge;
ha dichiarato per il resto irripetibili le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1.Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017 la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto che: - fosse annullata o dichiarata nulla o priva di efficacia la cartella esattoriale in oggetto e fosse dichiarato nullo il relativo ruolo;
-fosse ordinato all'ente impositore “di discaricare le partite di cui alla cartella..” in oggetto “ ai sensi del comma 539 e 540 dell'art. 1 della l. n. 228/2012” ed emesso provvedimento di sgravio del debito indicato nella cartella in oggetto;
a tal fine allegando e deducendo di non aver mai ricevuto riscontro dall'agente della riscossione all'istanza del 14.12.2015, ad esso presentata alla stregua dell'art. 1 co 537- 544 della l. n. 228/2012, e con cui aveva eccepito la prescrizione e decadenza del credito di cui era stato richiesto il pagamento.
2. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale in oggetto mediante decreto inaudita altera parte e rinviata la causa ai fini della prova della notifica dell'atto introduttivo a CP_2 quest'ultima è stata dichiarata contumace. Indi, assegnati i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente il termine perentorio ex art.182 c.p.c. ai fini della dimostrazione della legittimazione dell'avvocato del libero foro a rappresentare e difendere anche quest'ultima è stata dichiarata CP_4 contumace e la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni epigrafate”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“in diritto si premette che : -) la l. n. 228 del 24.12.2012 ( legge di stabilità 2013) all'art. 1 commi 537-540, nel testo vigente alla data del 14.12.2015 in cui, alla relativa stregua, parte attrice ha allegato di aver presentato istanza, dispone, per quanto qui interessa, che “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di 2 credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
……. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 …. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
4. In fatto, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla parte attrice emerge che : -) con missiva datata 10.11.2016, prot. n. 2016/869832 ( doc. 9) l'agente per la riscossione ha trasmesso al legale di parte attrice documentazione relativa al riscontro dato alle plurime richieste che quest'ultima aveva presentato, in data diverse, alla stregua dell'art. 1 co 538 della l. n. 228/2012; ) ciascuna delle risposte che in tale occasione l'agente per la riscossione ha trasmesso (cfr sub doc. 9 cit.) contiene una piccola tabella in formato excell che nella prima colonna indica il tipo di atto menzionato in istanza – ad es. “ cartella” - , e nella seconda colonna il relativo identificativo numerico;
-) in particolare, la risposta dell'agente della riscossione datata 17.12.2015 e con numeri di protocollo 1144922,1144966,1148640 ( cfr sub doc. 9 cit.), espressamente relativa alle dichiarazioni di
[...]
odierna parte attrice, ex art. 1 co 537- 543 della l. n. 228/2012 del 14 12 2015, contiene, CP_1 nella seconda colonna, una pluralità di identificativi , uno dei quali – 04320140006401402000- è ricompreso nel testo della dichiarazione di ex art. ex art. 1 co 537-543 della l. n. CP_1
228/2012 cui attiene la stampa dell'invio telematico all'agente della riscossione appunto del 14.12.2015 alle h 9,18 ( cfr sub doc. 7 ) che si riferisce anche alla cartella esattoriale in oggetto - n 043/2014/0002407553001-; -) in particolare, la dichiarazione di parte attrice ex art. 1 co 537/540 l. n. 228/2012 che si riferisce sia alla cartella esattoriale n 04320140006401402000 che a quella in oggetto - n 043/2014/0002407553001-, nonché ad altre tre cartelle esattoriali ( cfr sub doc. 7.4 ) , rappresenta espressamente che i suddetti ' atti' sono ' interessati' da “ “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedentea quella in cui il ruolo è reso esecutivo” e menziona come allegati “ lista documenti” .
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti, si osserva che : -) la risposta data dall'agente della riscossione in data 17.12.2015 alla dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 con riferimento alla cartella esattoriale n 04320140006401402000, ne dimostra la relativa ricezione;
-) posto che all'interno della medesima dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 erano ricomprese sia
3 la suddetta cartella n 04320140006401402000 che la cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, anche con riferimento a quest'ultima risulta in conseguenza dimostrata la ricezione da parte dell'agente della riscossione;
-) ciononostante, l'agente della riscossione, allorchè, in data 10.11.2016, ha trasmesso al legale di parte attrice i riscontri dati alla pluralità di dichiarazioni di parte attrice ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012, non ha menzionato anche la cartella esattoriale in oggetto;
-) inoltre, nella suddetta riposta dell'agente della riscossione relativa alla dichiarazione di parte attrice del 14.12.2015 ex art. 1 co 537/540 l n. 228/2012 con riferimento alla cartella esattoriale n 04320140006401402000 non è contestata la mancata ricezione della documentazione allegata;
-) atteso che il combinato disposto dei commi 537 e 539 dell'art. 1 l. n. 228/2012 esclude ogni discrezionalità dell'agente della riscossione sia in ordine alla trasmissione agli enti titolare dei crediti delle dichiarazioni formalmente rispondenti al modello ex art. 1 co 538 l. n. 228/2012, sia in ordine alla sospensione di ogni attività di riscossione relativamente alle cartelle menzionate in tali dichiarazioni, nel caso di specie, e cioè con riferimento alla cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, l'omesso ingiustificato seguito dato da parte dell'agente della riscossione alla dichiarazione di prescrizione tramite trasmissione all'ente titolare del credito, implica ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012 la sola ' sospensione immediata di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo'; -) infatti, la circostanza per cui l'anno -2014 - indicato nel numero della cartella in oggetto è anteriore alla presentazione della dichiarazione attorea ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012, esclude che anche la sua stessa emissione sia a tale stregua illegittima;
-) la mancata produzione in atti della cartella esattoriale in oggetto e della documentazione trasmessa con la dichiarazione di prescrizione ex art. 1 co 537 l. n. 288/2012 ad essa relativa, nonché di ogni altra documentazione relativa al rapporto sostanziale cui il credito iscritto a ruolo attiene, esclude, invece, che sia stata data prova della dichiarata prescrizione;
-) d'altro canto, proprio l'allegata mancata trasmissione all'ente titolare della suddetta dichiarazione, esclude che da tale prova parte attrice fosse esonerata, non potendosi ravvisare un'eccezione di prescrizione giuridicamente rilevante nei suoi confronti;
-) la domanda formulata nei confronti di .a. va dunque respinta CP_5
6.- Nell'ambito del rapporto processuale tra parte attrice e la contumacia di quest'ultima CP_2 rende irripetibili le spese di lite. Nell'ambito del rapporto processuale tra parte attrice e l'agente della riscossione, il limitato accoglimento della domanda attorea e la circostanza che la contumacia del secondo sia stata dichiarata in limine litis, concorrono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni
– ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost n. 77/2018 – per la irripetibilità dei 2/3 delle spese di lite”.
4.- L' ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 per i motivi, che vengono di seguito enunciati:
§. 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI DELL'ART. 1 CO 8 E 5 DEL D.L N. 193/2016, DELL'ART. 43, DEL RD 1611/33 E DELL'ART. 4 NOVIES D.L. N. 34/2019 PER IL GIUDICE DI PRIME CURE ERRONEAMENTE RITENUTO CHE CP_6
L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON POTESSE ESSERE RAPPRESENTATO E DIFESO IN GIUDIZIO COL MINISTERO DI AVVOCATO DEL LIBERO E CP_7
, DUNQUE, SCORRETTAMENTE DICHIARATO LA CONTUMACIA CP_6
DELL'ENTE DI ESAZIONE.
Il Tribunale di Roma avrebbe ingiustamente rilevato un difetto di ius postulandi nel patrocinio dell' in quanto rappresentato in giudizio da un avvocato del libero Foro e Controparte_8
4 non dall'Avvocatura Generale dello Stato.
L'appellante deduce che la Corte di Cassazione, con sentenza del 19/11/2019 n. 30008, ha definitivamente sciolto il nodo ermeneutico della rappresentanza in giudizio dell' P_
. In relazione, in particolare, all'alternatività tra patrocinio di un avvocato del libero
[...] foro e dell'Avvocatura dello Stato non è necessaria l'allegazione della prova circa la legittimità del conferimento dell'incarico in quanto il conferimento dello ius postulandi al di fuori di una espressa Convenzione tra l' e l'Avvocatura stante l'indisponibilità di quest'ultima ad Pt_1 assumere l'incarico di rappresentarla in giudizio si presume conforme alla legge.
Il motivo è fondato, alla luce del principio, enunciato ex art. 636 c.p.c., dalla Suprema Corte per cui:
“Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_9 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' Pt_1
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza Pt_1 del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c. da Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 2019; conforme Cass. Ordinanza n. 16314 del 2021).
È stato dunque superato il preesistente rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro in favore della previsione di due facoltà alla luce della classificazione delle possibili evenienze.
§. 2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI DA 537 A 543 DELLA LEGGE 228/2012, NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI ROMA, AVENDO RITENUTO SCORRETTO L'OPERATO DELL'ENTE DI ESAZIONE, HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DI “OGNI ULTERIORE INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO MENZIONATE NELLA CARTELLA ESATTORIALE N 043/2014/0002407553001”, CONDANNANDO, PER L'EFFETTO, L' “AL PAGAMENTO IN Parte_1
FAVORE DELL'AVV. PARIDE LO MUZIO, DICHIARATOSI ANTISTATARIO, DI 1/3 DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN COMPLESSIVI EURO 3711,00 OLTRE SPESE FORFETTARIE IN RAGIONE DEL 15 % E ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI COME PER LEGGE”.
5 Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un errore di diritto e sulla non corretta interpretazione del complesso delle norme citate nella sentenza impugnata (artt. 1, commi da 537 a 543, della legge n.228 del 2012). L'appellante sostiene che le norme indicate nella sentenza impugnata non prevedano la trasmissione dell'istanza di sgravio, presentata dal contribuente all'Ente impositore, qualora manchino i presupposti di ammissibilità della stessa. Assume che, nella fattispecie non vi era un obbligo di trasmissione dell'istanza di sgravio presentata dall'appellato in quanto il lamentato e presupposto difetto di notifica della cartella di pagamento n. 04320140002407553001 non rientrava pacificamente tra i casi indicati dalla normativa di riferimento, ossia dall'art. 1, comma 537, legge n.228 del 24.12.2012.
Deduce che la domanda di sgravio, secondo l'art. 538 della legge n.228 del 2012 citata nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere presentata entro 90 gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Assume che, nella fattispecie il contribuente , nonostante avesse CP_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 5.5.2014, aveva presentato l'istanza di sgravio soltanto in data 14.12.2015 e dopo aver chiesto gli estratti di ruolo, quindi, oltre ben oltre il termine di 90 gg. previsti dall'articolo 1, commi 537 - 544 della Legge 228 del 24.12.2012.
Assume che la dichiarazione dell'appellato inviata per via telematica non sarebbe stata conforme ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 538, della normativa di riferimento citata nella sentenza impugnata, risultando incompleta e inesatta in quanto non indicava la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (nonostante questa fosse stata indicata nell'estratto di ruolo consegnatogli) e comunque non documentata.
Anche il secondo motivo è fondato.
L'affermazione del Giudice di prime cure secondo la quale “atteso che il combinato disposto dei commi 537 e 539 dell'art. 1 legge n. 228 del 2012 esclude ogni discrezionalità dell'agente della riscossione, sia in ordine sia in ordine alla trasmissione agli enti titolare dei crediti delle dichiarazioni formalmente rispondenti al modello ex art. 1 co 538 l. n. 228/2012, sia in ordine alla sospensione di ogni attività di riscossione relativamente alle cartelle menzionate in tali dichiarazioni, nel caso di specie , e cioè con riferimento alla cartella esattoriale in oggetto n 043/2014/0002407553001, l'omesso ingiustificato seguito dato da parte dell'agente della riscossione alla dichiarazione di prescrizione tramite trasmissione all'ente titolare del credito, implica ex art. 1 co 537 l. n. 228/2012 la sola ' sospensione immediata di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo' deve difatti essere riconsiderata alla luce dell'interpretazione fornita dalla recente ordinanza n.10939 del 2024 della Suprema Corte in ordine alla sospensione della riscossione nel procedimento in esame (art.1 , comma 538, legge n. 228 del 2012).
È stato difatti chiarito che «[u]na interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni si deve difatti far carico di esigenze di fondo dell'ordinamento, quali ad esempio l'economicità dell'azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell'istituto in esame, dovendo quindi ritenersi, come segnalato da attenta dottrina, che all'agente della riscossione competa comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell'istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente non pertinente. Alla luce di tali considerazioni il motivo va accolto avendo errato la CTR nel ritenere che il decorso del termine producesse di per sé l'effetto invocato, senza verificare la portata della dichiarazione e la
6 sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste, essendo anzi emerso che in essa fosse fatta valere la decadenza dell'agente di riscossione».
Nel caso in esame, , in data 14.12.2015, presentava l'istanza oggetto del presente CP_1 giudizio (doc. 7) ai sensi dell'art. 1 comma 537 – 544 della legge n. 228 del 2012 relativamente (anche) alla cartella n. 043/2014/0002407553001/000, di Euro 328.000,00 circa, ente impositore centrale, assumendo che non le fosse mai stata notificata e che dunque fosse Controparte_2 maturata la relativa prescrizione. È dunque condivisibile l'assunto dell'odierna appellante, in base al quale è consentito il vaglio dell'ascrivibilità della dichiarazione ad una delle ipotesi prevista, con esito negativo nella fattispecie che ci occupa. È peraltro emerso che, contrariamente a quanto dichiarato, la cartella di cui è causa era stata notificata al domicilio del e quindi depositata presso la Casa comunale di Margherita di Savoia il giorno CP_1 3/4/2014, con avviso di deposito del successivo 23.4., donde la tardività della presentazione della menzionata istanza che secondo l'art. 538 della legge n.228 del 2012 avrebbe dovuto essere presentata entro 90 gg. dalla notifica della cartella di pagamento.
L'appello è in definitiva fondato. Le novità giurisprudenziali intervenute nel corso del giudizio giustificano la compensazione della metà delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1795 del 2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17123/2019:
- Rigetta la domanda di;
CP_1
- Condanna alla rifusione della metà delle spese di lite che liquida, già CP_1 decurtate della metà, per il primo grado in euro 2.400 ed euro 2.500 per il secondo, spese generali iva e cassa come per legge.
Roma, 22 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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