TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14021/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14021/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/11/2024 da
, con l'avv. Dall'ara Paolo, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Dall'ara Paolo, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“il Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto a Tulcea (Romania) il
21.01.1992, tra i Sigg.ri e , alle seguenti identiche condizioni Parte_1 CP_1
concordate e previste nel ricorso introduttivo:
CONDIZIONI
1 1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. La moglie rinuncia espressamente al contributo al mantenimento proprio a carico del marito.
3) Le spese legali del presente procedimento vengono divise al 50% ciascuno.
4) La signora manterrà, dopo il divorzio, il cognome del marito: “ ”, con Pt_1 Pt_1 il consenso di quest'ultimo.
5) Non sono previste transazioni immobiliari.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 21/01/1992 a Tulcea Parte_1 CP_1
(Romania) e dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambe le parti sono nate in Romania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile. Quanto alla domanda di divorzio, la competenza giurisdizionale del giudice italiano sussiste in base al
Regolamento UE n.1111/2019, applicabile ratione temporis;
l'art. 3, paragrafo a) lettera i) del suddetto regolamento prevede che la competenza spetti al giudice dello Stato nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, che nel caso di specie è in Italia, secondo quanto allegato e provato dalle parti.
Con riferimento alla legge applicabile al divorzio le parti, sottoscrivendo personalmente il ricorso introduttivo hanno dichiarato di concordare sull'applicazione della legge rumena.
L'optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del Regolamento UE n.
1259/2010, con riguardo alla lettera c) (che fa riferimento alla “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento, in quanto espresso con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Secondo l'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio (anche in mancanza di una pregressa sentenza di separazione personale) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro e, a norma del successivo art. 374, può
2 essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio, salvo l'obbligo per il giudice di verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale verifica abbia esito positivo, atteso che i coniugi hanno depositato ricorso congiunto sottoscritto personalmente per la pronuncia del divorzio, confermando il loro comune intendimento nelle dichiarazioni sottoscritte allegate alle note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La legge rumena disciplina altresì l'aspetto del cognome di cui alle condizioni di divorzio, atteso che l'art.383 del Codice Civile rumeno prevede, quale conseguenza ex lege dello scioglimento del matrimonio, che ciascuno degli ex coniugi riprenda il nome che ha avuto prima del matrimonio.
Quanto alla condizione di divorzio relativa alla autosufficienza dei coniugi, si rileva che sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano e si applica la legge italiana sulla base degli artt. 3 lett. b) e 15 del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, in quanto entrambi i coniugi risiedono stabilmente in Italia
Tanto premesso, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione prodotta, le condizioni concordate dai coniugi non presentano profili di illegittimità e il Tribunale prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 21/01/1992 in Tulcea (Romania);
[...]
2. prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14021/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/11/2024 da
, con l'avv. Dall'ara Paolo, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Dall'ara Paolo, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“il Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto a Tulcea (Romania) il
21.01.1992, tra i Sigg.ri e , alle seguenti identiche condizioni Parte_1 CP_1
concordate e previste nel ricorso introduttivo:
CONDIZIONI
1 1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. La moglie rinuncia espressamente al contributo al mantenimento proprio a carico del marito.
3) Le spese legali del presente procedimento vengono divise al 50% ciascuno.
4) La signora manterrà, dopo il divorzio, il cognome del marito: “ ”, con Pt_1 Pt_1 il consenso di quest'ultimo.
5) Non sono previste transazioni immobiliari.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 21/01/1992 a Tulcea Parte_1 CP_1
(Romania) e dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambe le parti sono nate in Romania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile. Quanto alla domanda di divorzio, la competenza giurisdizionale del giudice italiano sussiste in base al
Regolamento UE n.1111/2019, applicabile ratione temporis;
l'art. 3, paragrafo a) lettera i) del suddetto regolamento prevede che la competenza spetti al giudice dello Stato nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, che nel caso di specie è in Italia, secondo quanto allegato e provato dalle parti.
Con riferimento alla legge applicabile al divorzio le parti, sottoscrivendo personalmente il ricorso introduttivo hanno dichiarato di concordare sull'applicazione della legge rumena.
L'optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del Regolamento UE n.
1259/2010, con riguardo alla lettera c) (che fa riferimento alla “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento, in quanto espresso con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Secondo l'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio (anche in mancanza di una pregressa sentenza di separazione personale) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro e, a norma del successivo art. 374, può
2 essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio, salvo l'obbligo per il giudice di verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale verifica abbia esito positivo, atteso che i coniugi hanno depositato ricorso congiunto sottoscritto personalmente per la pronuncia del divorzio, confermando il loro comune intendimento nelle dichiarazioni sottoscritte allegate alle note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La legge rumena disciplina altresì l'aspetto del cognome di cui alle condizioni di divorzio, atteso che l'art.383 del Codice Civile rumeno prevede, quale conseguenza ex lege dello scioglimento del matrimonio, che ciascuno degli ex coniugi riprenda il nome che ha avuto prima del matrimonio.
Quanto alla condizione di divorzio relativa alla autosufficienza dei coniugi, si rileva che sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano e si applica la legge italiana sulla base degli artt. 3 lett. b) e 15 del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, in quanto entrambi i coniugi risiedono stabilmente in Italia
Tanto premesso, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione prodotta, le condizioni concordate dai coniugi non presentano profili di illegittimità e il Tribunale prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 21/01/1992 in Tulcea (Romania);
[...]
2. prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3