Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.