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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 201/2024
Il Giudice TO AN AN, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to DI NATALE Parte_1
CO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a richiesta restitutoria di indebiti assistenziale per ricalcolo maggiorazione sociale.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stata percettrice dal 1° gennaio 2021 della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, maggiorata ex art. 38 L. n. 448/2001; di aver ricevuto una prima missiva del 23.12.2022 di indebito di € 1.238,90 da ricalcolo della maggiorazione sociale per il periodo da luglio 2020 a gennaio
2023; di aver ricevuto una seconda prima missiva dell'08.06.2023 di indebito di € 1.014,30 da revoca della maggiorazione sociale per il periodo dal 1° gennaio al 20 giugno del 2023; affermando l'irripetibilità degli indebiti assistenziali in forza della giurisprudenza di legittimità richiamata, proponeva opposizione alle richieste restitutorie dell' per irripetibilità, per mancanza di dolo, per CP_1 buona fede del percettore, e per aver promosso ricorso in sede giudiziale avverso la revisione del requisito sanitario abilitante al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, e domandava la declaratoria di illegittimità ed irripetibilità delle richieste restitutorie e la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' oltre CP_1 interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente e l'inconferenza dei precedenti richiamati, non ravvisandosi alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del percettore, atteso che, quanto al primo indebito, la maggiorazione sociale era stata ricalcolata per superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati al fisco per l'anno 2020, e, quanto al secondo indebito, la maggiorazione sociale era stata revocata per cambio fascia per ragioni sanitarie per il venir meno del diritto alla pensione di inabilità, come da verbale di visita di revisione ritualmente comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 14.03.2023, non ravvisandosi, di conseguenza, alcuna esigenza di tutela dell'affidamento dal momento della piena conoscenza da parte del ricorrente del verbale sanitario di revisione, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza odierna la difesa della parte ricorrente rappresentava che nelle more del giudizio era intervenuta omologa positiva di riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile pari al
100% dalla visita di revisione.
Pag. 2 di 36 Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Sulla natura degli indebiti in esame
Preliminarmente, occorre premettere che alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale acquisita al processo, nel caso in esame deve ravvisarsi una tipica ipotesi di indebito assistenziale, atteso che le somme in esame sono state erogate dall' a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001. CP_1
1.1. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, l'incremento per la maggiorazione in esame è un istituto di natura assistenziale in quanto non attinge ad alcuna provvista contributiva e grava sulla fiscalità generale.
1.2. In ogni caso, nella fattispecie in esame, accedendo la maggiorazione sociale ad una prestazione tipicamente assistenziale non può che averne la medesima natura1.
2. Sulla speciale disciplina degli indebiti assistenziali
Ciò posto, trattandosi di indebiti assistenziali, la disciplina particolare sulla ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
2.1. A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione proprio sulla natura dell'indebito in esame e sulla disciplina applicabile:
“…(omissis)… La formulazione del motivo si incentra sulla natura
Pag. 3 di 36 assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19.
In sostanza, per il ricorrente, se l'indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c. che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi.
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei
Pag. 4 di 36 trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. CP_1
381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Pag. 5 di 36 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L.
n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del
2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), essendosi consolidato il principio secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (vigente ratione temporis, posto che la D.V. ha beneficiato sino al 1992 dell'assegno di invalidità civile, poi trasformato in pensione sociale) erogata dall' CP_1 in sostituzione della pensione di invalidità (...) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della CP_2 rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.
12. Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da
Pag. 6 di 36 parte dell' , dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle CP_1 condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
13. Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
14. E' vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di CP_1 indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Pag. 7 di 36 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale
è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore
Pag. 8 di 36 rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del
2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art.
Pag. 9 di 36 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
(omissis)
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, che nell'esaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto:
a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; …
(omissis)…”2
3. Sulla ripetibilità del primo indebito per ragioni reddituali
Per quel che riguarda il primo indebito, quello della missiva del
23.12.2022 di € 1.238,90 da ricalcolo della maggiorazione sociale sulla pensione per invalidi civili totali per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, la parte resistente ha rappresentato che la CP_1 maggiorazione sociale è stata ricalcolata per superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati dal ricorrente al fisco per l'anno 2020.
Pag. 10 di 36 3.1. Chiarito, pertanto, che il ricalcolo della maggiorazione in esame
è stata disposta per ragioni reddituali, a seguito di produzione da parte del ricorrente di redditi per l'anno 2020 ritualmente dichiarati al fisco, occorre dare rilievo alla specifica disciplina applicabile all'indebito assistenziale in esame per superamento dei limiti di reddito.
3.2. Nella legislazione speciale, infatti, è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio dell'azione di ripetizione delle somme comunque percepite dagli assistibili, disciplina che si discosta da quella ordinaria in tema di indebito ex art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost.
3.3. Ebbene, per il caso in esame, incontestato che la parte ricorrente sia stata percettrice di prestazioni assistenziali quali la pensione per invalidi civili totali e la maggiorazione sociale sulla stessa pensione e che la prima richiesta di ripetizione dell'indebito sia conseguita da superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati dal ricorrente al fisco per l'anno 2020, deve ritenersi astrattamente operante ratione temporis per le fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali3.
Pag. 11 di 36 "l'intenzione del legislatore", intesa, com'è noto, quale volontà dell'ordinamento risultante dalla ratio legis, sintesi dei motivi, fondamento e scopo della disposizione che il giudice è chiamato ad applicare (cfr. Cass. 3550/1988).
3.2. Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi CP_ dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale,
Pag. 12 di 36 per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
3.6. Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o CP_ quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso.
4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti.
4.1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel CP disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). …(omissis)…”.
Pag. 13 di 36 3.4. L'art. 42, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quelle in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
3.5. Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali
Pag. 14 di 36 per mancanza dei requisiti reddituali, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente, come verrà di seguito chiarito, di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine agli indebiti per cui è causa.
3.6. Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa4.
Pag. 15 di 36 godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1 di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
Pag. 16 di 36 Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
3.7. Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1, del D.L. n.
850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977, disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Questa la disposizione:
<< Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.>>.
3.8. Ed ancora, l'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli. Questa la norma:
<< Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. …
(omissis)…”.
Pag. 17 di 36 Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.>>.
3.9. Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. … (omissis)…”5.
3.10. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati al caso in esame, dovendo evidenziare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali e comunicazione dell'indebito da ricalcolo della maggiorazione sociale per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, è del 23.12.2022, e che, pertanto, sarà stato notificato alla parte ricorrente inevitabilmente in periodo successivo, occorre affermare l'irripetibilità del primo indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di
Pag. 18 di 36 rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
3.11. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia rappresentato di aver ricalcolato nel 2022 la maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali relativi all'anno 2020, in ogni caso non sussiste alcuna ipotesi di dolo.
Come chiarito dalla stessa parte resistente, infatti, il primo indebito è scaturito dal superamento della soglia reddituale per produzione nel
2020 da parte del ricorrente di redditi denunciati al fisco.
Ebbene, è stata la stessa parte resistente a rappresentare che la parte ricorrente ha dichiarato al fisco tutti i redditi prodotti nel 20206.
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve escludersi una ipotesi di dolo per omessa comunicazione di dati incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni assistenziali in esame.
3.12. Che non sussista alcuna ipotesi di dolo è facilmente desumibile, infatti, dalla pacifica circostanza dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 per comunicare al fisco tutti i redditi prodotti.
Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria di cui si discute.
3.13. Ed infatti, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza CP_1 obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni
Pag. 19 di 36 previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari.
Questa la disposizione:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.>>.
Pertanto, dalla norma appena esaminata, secondo la Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. … (omissis)…”7. CP_1
Pag. 20 di 36 afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono
Pag. 21 di 36 normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 Per_1 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello CP_ stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo CP_ ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens CP_ ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, CP_ sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
Pag. 22 di 36 informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori CP_ discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) CP_ devono essere però dichiarati all
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di CP_ qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. CP_2 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. CP_ n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della CP_ prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la
Pag. 23 di 36 3.14. Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 del
D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore:
<< dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. ). Per_1 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera CP_ omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. … (omissis)…”.
Pag. 24 di 36 termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati all' CP_1
3.15. Ebbene, per come appena sopra chiarito, la parte ricorrente con la presentazione della dichiarazione dei redditi ha denunciato al fisco tutti i redditi prodotti nel 2020, secondo quanto rappresentato dalla stessa parte resistente.
Pertanto alcuna omissione o occultamento di redditi è ravvisabile nel caso in esame.
Ne consegue che tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente erano nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla CP_1 scorta della disciplina appena sopra richiamata, soprattutto se si considera che è stato l'istituto previdenziale, in questo caso, ad erogare direttamente alla parte ricorrente tutte le prestazioni di cui si discute.
3.16. In contenzioso analogo si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 13223/2020 affermando i seguenti princìpi cui dare continuità: “… (omissis)… Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Pag. 25 di 36 24.- Inoltre deve considerarsi che nel caso in esame la Corte
d'appello ha pure accertato in fatto che dalla documentazione Cont allegata dalla l proprio fascicolo di primo grado risultava che nelle dichiarazioni reddituali degli anni 2001 e 2002 fosse inserita la pensione estera tanto per l'anno 2001 che per l'anno 2002, sicché l era stato in grado di avvedersi CP_1 dell'intero reddito dell'assistita. … (omissis)…”.
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova che l' aveva l'onere CP_1 di fornire alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nell'ipotesi in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate al de cuius della parte ricorrente, va affermata l'irripetibilità del promo indebito assistenziale per cui è causa.
4. Sulla ripetibilità del secondo indebito per ragioni sanitarie
Per quel che riguarda il secondo indebito, quello della missiva dell'08.06.2023 di € 1.014,30 da revoca della maggiorazione sociale sulla pensione per invalidi civili totali a seguito di revisione, la parte resistente ha rappresentato che la maggiorazione sociale è stata CP_1 revocata per cambio fascia per ragioni sanitarie per il venir meno del diritto alla pensione di inabilità e di aver inviato al ricorrente in data
14.03.2023 a mezzo pec il verbale di visita di revisione.
4.1. Chiarito che la maggiorazione in esame, in questa ipotesi, è venuta meno a seguito di revisione dell'invalidità civile, con riconoscimento del requisito sanitario pari al 75% abilitante al diritto alla fruizione del solo assegno mensile in luogo della pensione di inabilità prima goduta, occorre avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1997 che si riporta:
Pag. 26 di 36 < In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.>>.
Dall'inequivoco tenore letterale della disposizione richiamata emerge chiaramente che, a seguito di visita di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione di una provvidenza economica, laddove venga riscontrata l'insussistenza dei requisiti sanitari, l' deve procedere all'immediata sospensione del CP_1 beneficio economico ed alla sua revoca entro i novanta giorni successivi, revoca che retroagisce alla data della visita di verifica.
4.2. Nel caso in esame è incontestato oltre che provato dall' che CP_1 alla parte ricorrente sia stato debitamente notificato in data
14.03.2023 il verbale definitivo della visita di revisione del
13.03.2023 in cui è stata accertata una invalidità civile del 75% che, di conseguenza, ha determinato il venir meno del diritto alla pensione di inabilità civile ed abilitato il ricorrente al godimento del solo assegno mensile di invalidità.
4.3. Non vi è prova dell'invio e della ricezione di un provvedimento di immediata sospensione della pensione di inabilità né della revoca del beneficio economico da parte dell' nei termini sopra richiamati. CP_1
Ma soprattutto, non vi è alcuna prova della immediata sospensione della maggiorazione sociale riconosciuta alla parte ricorrente e della sua revoca nei tempi sopra scanditi.
4.4. A ben vedere, infatti, l'unico provvedimento con il quale la parte ricorrente è stata resa edotta del secondo indebito a suo carico è la
Pag. 27 di 36 missiva dell'08.06.2023 di riliquidazione della pensione per invalidi civili e di accertamento dell'indebito.
Pertanto, nel caso concreto, l' ha inviato alla parte ricorrente in CP_1 data 14.03.2023 il verbale definitivo della visita di revisione, ha continuato ad erogare la maggiorazione sociale e solo dopo circa tre mesi ha accertato e contestato l'indebito e comunicato la richiesta di ripetizione.
4.5. A questo punto, occorre indagare l'effettiva condizione soggettiva della parte ricorrente per poter ravvisare o meno un legittimo affidamento incolpevole alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte cui occorre dare continuità: “…
(omissis)… il motivo è fondato in base al principio per cui "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
Pag. 28 di 36 9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipeins - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;
… (omissis)…8.
4.6. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati occorre indagare, innanzitutto, se la notifica al ricorrente del verbale definitivo della visita di revisione possa escludere o meno una ipotesi di affidamento incolpevole sull'erogazione della maggiore sociale.
Per l'indagine di cui si tratta occorre partire, innanzitutto, dai dati contenuti nel verbale stesso.
Ebbene, nel verbale di visita di revisione prodotto dalla parte resistente emerge in modo inequivocabile che è stata accertata in via definitiva una invalidità del ricorrente pari al 75%.
Se ne desume che la parte ricorrente è stata resa pienamente edotta delle sole mutate condizioni sanitarie accertate in sede di revisione.
4.7. A questo punto occorre indagare se dalla effettiva conoscenza della attuale condizione di invalidità così come riscontrata in via definitiva possa ricavarsi la piena consapevolezza da parte del ricorrente dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione sociale.
Pag. 29 di 36 4.8. A parere di questo decidente, dalla pur piena consapevolezza della revisione del requisito sanitario da parte del ricorrente non potrebbe ricavarsi in alcun modo anche la consapevolezza del venir meno del diritto all'incremento in esame, per una serie di ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
Innanzitutto, perché nel caso in esame è incontestato tra le parti che la maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità prima goduta dalla parte ricorrente sia stata direttamente riconosciuta ed accreditata dall' in assenza di qualsivoglia domanda della parte ricorrente. CP_1
Pertanto, l'entità del rateo della prestazione in godimento con l'incremento della maggiorazione in esame è stata determinata direttamente dall' senza alcuna influenza né domanda della parte CP_1 ricorrente.
4.9. Così come l'erogazione dell'incremento da parte dell' per CP_1 circa tre mesi dopo la visita di revisione è stata disposta direttamente dall' senza alcuna ingerenza né interferenza della parte CP_1 ricorrente.
4.10. Non solo: nel momento in cui la parte ricorrente ha acquisito piena conoscenza della revisione del requisito sanitario indubbiamente deve ritenersi che abbia acquisito piena consapevolezza del venir meno del diritto alla prestazione prima goduta della pensione di inabilità per ragioni sanitarie così come deve ritenersi che abbia avuto piena consapevolezza del diritto alla fruizione della diversa prestazione dell'assegno mensile di assistenza in caso di sussistenza dei requisiti reddituali.
Ma ritenere che la parte ricorrente fosse divenuta al contempo consapevole anche del venir meno del diritto alla maggiore sociale implica necessariamente l'allegazione e la dimostrazione della
Pag. 30 di 36 conoscenza da parte del ricorrente dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione di cui si discute per gli invalidi civili parziali.
Conoscenza, questa, che non è stata dimostrata in alcun modo in questo giudizio e che non può ricavarsi affatto dal solo verbale definitivo di visita di revisione come pretenderebbe l' CP_1
4.11. L'unico atto con il quale per la prima volta è stata resa edotta la parte ricorrente della insussistenza del diritto all'incremento della maggiorazione sociale per la sua condizione di invalido civile parziale
è il provvedimento dell' di accertamento dell'indebito CP_1 dell'08.06.2023 prodotto.
Tanto conforta ampiamente la prospettazione attorea sull'irripetibilità dell'indebito per cui è causa per avere l' con la sua condotta CP_1 ingenerato un affidamento incolpevole sull'esatta misura dei ratei mensili erogati per quasi tre mesi a titolo di pensione di invalidità civile incrementati della maggiorazione sociale non dovuta.
Ed infatti, nel caso in esame, devono ritenersi accertate le seguenti decisive circostanze:
1) la maggiorazione sociale sulla prestazione goduta dalla parte ricorrente è stata direttamente riconosciuta ed accreditata dall' in assenza di qualsivoglia domanda della parte CP_1 ricorrente;
2) l'entità del rateo della prestazione in godimento compreso l'incremento della maggiorazione è stata determinata direttamente dall' senza alcuna influenza né interferenza CP_1 della parte ricorrente;
3) la parte ricorrente ha ricevuto in data 14.03.2023 il solo verbale di revisione delle condizioni sanitarie;
Pag. 31 di 36 4) l' dopo la revisione, non ha disposto alcuna sospensione CP_1 della maggiorazione sociale né ha disposto la sua revoca nei termini stabiliti dal comma 8 dell'art. 37 L. n. 448/1998;
5) l' ha continuato per circa tre mesi ad erogare la CP_1 maggiorazione senza alcuna ingerenza né interferenza della parte ricorrente;
6) la parte ricorrente non era a conoscenza dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione per gli invalidi civili parziali;
7) l' solo con il provvedimento dell'08.06.2023 di CP_1 accertamento dell'indebito ha reso noto al ricorrente il venir meno del diritto alla maggiorazione per la condizione di invalido civile parziale.
4.12. Pertanto, anche in questo caso, in mancanza di una ipotesi di dolo e di una condotta della parte ricorrente che possa configurare l'addebitabilità dell'erogazione e, soprattutto, accertata l'assenza di una qualunque forma di violazione dei doveri di buona fede e correttezza, deve concludersi per la sussistenza nel caso in esame di una tipica ipotesi di affidamento incolpevole del percipiente legittimante la ripetibilità a decorrere dal provvedimento di accertamento dell'indebito e non dalla visita di revisione.
4.13. Nella fattispecie in esame, infatti, occorre dare continuità ai seguenti princìpi affermati dalla Suprema Corte di cassazione in controversia analoga che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma
1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato " che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti
Pag. 32 di 36 pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
"al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pag. 33 di 36 6. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole della L. CP_2
n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012).
Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere
Pag. 34 di 36 dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte. … (omissis) …”9.
4.14. A rafforzare le conclusioni appena rassegnate è la constatazione che nelle more del giudizio è intervenuta omologa positiva di riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile pari al 100% dalla visita di revisione, secondo quanto riferito dalla difesa della parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Vanno dichiarati irripetibili entrambi gli indebiti assistenziali per cui è causa e deve essere condannato l' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto allo stesso titolo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'irripetibilità degli indebiti per cui è causa;
Pag. 35 di 36 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebiti per cui è causa oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il
D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN AN
Pag. 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso Cass. n. 17644/2020. 2 Così Cass. n. 13915/2021 3 In tal senso cfr. ancora Cass. 23.01.2008, n. 1446 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… E' necessario prendere le mosse dal richiamo di alcuni principi generali, indispensabile ai fini dell'interpretazione della complessa normativa di settore e della valutazione di conformità alla Costituzione, che consenta soprattutto, in presenza di elementi letterali non univoci, di individuare 4 In tal senso cfr. Cass. 09/11/2018, n. 28771 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il 5 Così ancora Cass. 09/11/2018, n. 28771. 6 Cfr. in all.ti parte resistente. 7 Così Cass. 30/06/2020, n. 13223 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Ed infatti se è vero che, CP_ come sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto 8 Così Cass. n. 24180/2022. 9 Così Cass. n. 4668/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 201/2024
Il Giudice TO AN AN, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to DI NATALE Parte_1
CO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a richiesta restitutoria di indebiti assistenziale per ricalcolo maggiorazione sociale.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stata percettrice dal 1° gennaio 2021 della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, maggiorata ex art. 38 L. n. 448/2001; di aver ricevuto una prima missiva del 23.12.2022 di indebito di € 1.238,90 da ricalcolo della maggiorazione sociale per il periodo da luglio 2020 a gennaio
2023; di aver ricevuto una seconda prima missiva dell'08.06.2023 di indebito di € 1.014,30 da revoca della maggiorazione sociale per il periodo dal 1° gennaio al 20 giugno del 2023; affermando l'irripetibilità degli indebiti assistenziali in forza della giurisprudenza di legittimità richiamata, proponeva opposizione alle richieste restitutorie dell' per irripetibilità, per mancanza di dolo, per CP_1 buona fede del percettore, e per aver promosso ricorso in sede giudiziale avverso la revisione del requisito sanitario abilitante al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, e domandava la declaratoria di illegittimità ed irripetibilità delle richieste restitutorie e la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' oltre CP_1 interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente e l'inconferenza dei precedenti richiamati, non ravvisandosi alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del percettore, atteso che, quanto al primo indebito, la maggiorazione sociale era stata ricalcolata per superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati al fisco per l'anno 2020, e, quanto al secondo indebito, la maggiorazione sociale era stata revocata per cambio fascia per ragioni sanitarie per il venir meno del diritto alla pensione di inabilità, come da verbale di visita di revisione ritualmente comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 14.03.2023, non ravvisandosi, di conseguenza, alcuna esigenza di tutela dell'affidamento dal momento della piena conoscenza da parte del ricorrente del verbale sanitario di revisione, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza odierna la difesa della parte ricorrente rappresentava che nelle more del giudizio era intervenuta omologa positiva di riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile pari al
100% dalla visita di revisione.
Pag. 2 di 36 Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Sulla natura degli indebiti in esame
Preliminarmente, occorre premettere che alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale acquisita al processo, nel caso in esame deve ravvisarsi una tipica ipotesi di indebito assistenziale, atteso che le somme in esame sono state erogate dall' a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001. CP_1
1.1. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, l'incremento per la maggiorazione in esame è un istituto di natura assistenziale in quanto non attinge ad alcuna provvista contributiva e grava sulla fiscalità generale.
1.2. In ogni caso, nella fattispecie in esame, accedendo la maggiorazione sociale ad una prestazione tipicamente assistenziale non può che averne la medesima natura1.
2. Sulla speciale disciplina degli indebiti assistenziali
Ciò posto, trattandosi di indebiti assistenziali, la disciplina particolare sulla ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
2.1. A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione proprio sulla natura dell'indebito in esame e sulla disciplina applicabile:
“…(omissis)… La formulazione del motivo si incentra sulla natura
Pag. 3 di 36 assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19.
In sostanza, per il ricorrente, se l'indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c. che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi.
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei
Pag. 4 di 36 trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. CP_1
381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Pag. 5 di 36 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L.
n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del
2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), essendosi consolidato il principio secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (vigente ratione temporis, posto che la D.V. ha beneficiato sino al 1992 dell'assegno di invalidità civile, poi trasformato in pensione sociale) erogata dall' CP_1 in sostituzione della pensione di invalidità (...) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della CP_2 rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.
12. Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da
Pag. 6 di 36 parte dell' , dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle CP_1 condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
13. Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
14. E' vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di CP_1 indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Pag. 7 di 36 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale
è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore
Pag. 8 di 36 rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del
2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art.
Pag. 9 di 36 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
(omissis)
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, che nell'esaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto:
a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; …
(omissis)…”2
3. Sulla ripetibilità del primo indebito per ragioni reddituali
Per quel che riguarda il primo indebito, quello della missiva del
23.12.2022 di € 1.238,90 da ricalcolo della maggiorazione sociale sulla pensione per invalidi civili totali per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, la parte resistente ha rappresentato che la CP_1 maggiorazione sociale è stata ricalcolata per superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati dal ricorrente al fisco per l'anno 2020.
Pag. 10 di 36 3.1. Chiarito, pertanto, che il ricalcolo della maggiorazione in esame
è stata disposta per ragioni reddituali, a seguito di produzione da parte del ricorrente di redditi per l'anno 2020 ritualmente dichiarati al fisco, occorre dare rilievo alla specifica disciplina applicabile all'indebito assistenziale in esame per superamento dei limiti di reddito.
3.2. Nella legislazione speciale, infatti, è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio dell'azione di ripetizione delle somme comunque percepite dagli assistibili, disciplina che si discosta da quella ordinaria in tema di indebito ex art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost.
3.3. Ebbene, per il caso in esame, incontestato che la parte ricorrente sia stata percettrice di prestazioni assistenziali quali la pensione per invalidi civili totali e la maggiorazione sociale sulla stessa pensione e che la prima richiesta di ripetizione dell'indebito sia conseguita da superamento della soglia reddituale, tenuto conto dei redditi dichiarati dal ricorrente al fisco per l'anno 2020, deve ritenersi astrattamente operante ratione temporis per le fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali3.
Pag. 11 di 36 "l'intenzione del legislatore", intesa, com'è noto, quale volontà dell'ordinamento risultante dalla ratio legis, sintesi dei motivi, fondamento e scopo della disposizione che il giudice è chiamato ad applicare (cfr. Cass. 3550/1988).
3.2. Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi CP_ dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale,
Pag. 12 di 36 per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
3.6. Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o CP_ quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso.
4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti.
4.1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel CP disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). …(omissis)…”.
Pag. 13 di 36 3.4. L'art. 42, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quelle in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
3.5. Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali
Pag. 14 di 36 per mancanza dei requisiti reddituali, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente, come verrà di seguito chiarito, di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine agli indebiti per cui è causa.
3.6. Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa4.
Pag. 15 di 36 godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1 di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
Pag. 16 di 36 Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
3.7. Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1, del D.L. n.
850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977, disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Questa la disposizione:
<< Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.>>.
3.8. Ed ancora, l'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli. Questa la norma:
<< Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. …
(omissis)…”.
Pag. 17 di 36 Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.>>.
3.9. Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. … (omissis)…”5.
3.10. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati al caso in esame, dovendo evidenziare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali e comunicazione dell'indebito da ricalcolo della maggiorazione sociale per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, è del 23.12.2022, e che, pertanto, sarà stato notificato alla parte ricorrente inevitabilmente in periodo successivo, occorre affermare l'irripetibilità del primo indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di
Pag. 18 di 36 rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
3.11. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia rappresentato di aver ricalcolato nel 2022 la maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali relativi all'anno 2020, in ogni caso non sussiste alcuna ipotesi di dolo.
Come chiarito dalla stessa parte resistente, infatti, il primo indebito è scaturito dal superamento della soglia reddituale per produzione nel
2020 da parte del ricorrente di redditi denunciati al fisco.
Ebbene, è stata la stessa parte resistente a rappresentare che la parte ricorrente ha dichiarato al fisco tutti i redditi prodotti nel 20206.
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve escludersi una ipotesi di dolo per omessa comunicazione di dati incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni assistenziali in esame.
3.12. Che non sussista alcuna ipotesi di dolo è facilmente desumibile, infatti, dalla pacifica circostanza dell'avvenuta presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 per comunicare al fisco tutti i redditi prodotti.
Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria di cui si discute.
3.13. Ed infatti, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, di comunicare all' ed agli altri enti di previdenza ed assistenza CP_1 obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni
Pag. 19 di 36 previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari.
Questa la disposizione:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.>>.
Pertanto, dalla norma appena esaminata, secondo la Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. … (omissis)…”7. CP_1
Pag. 20 di 36 afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono
Pag. 21 di 36 normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 Per_1 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello CP_ stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo CP_ ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens CP_ ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, CP_ sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
Pag. 22 di 36 informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" CP_ devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori CP_ discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) CP_ devono essere però dichiarati all
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di CP_ qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già conosce. CP_2 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. CP_ n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della CP_ prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la
Pag. 23 di 36 3.14. Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 del
D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore:
<< dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. ). Per_1 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera CP_ omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. … (omissis)…”.
Pag. 24 di 36 termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>>.
Pertanto, solo i redditi diversi da quelli dichiarati al fisco devono essere comunicati all' CP_1
3.15. Ebbene, per come appena sopra chiarito, la parte ricorrente con la presentazione della dichiarazione dei redditi ha denunciato al fisco tutti i redditi prodotti nel 2020, secondo quanto rappresentato dalla stessa parte resistente.
Pertanto alcuna omissione o occultamento di redditi è ravvisabile nel caso in esame.
Ne consegue che tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente erano nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla CP_1 scorta della disciplina appena sopra richiamata, soprattutto se si considera che è stato l'istituto previdenziale, in questo caso, ad erogare direttamente alla parte ricorrente tutte le prestazioni di cui si discute.
3.16. In contenzioso analogo si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 13223/2020 affermando i seguenti princìpi cui dare continuità: “… (omissis)… Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Pag. 25 di 36 24.- Inoltre deve considerarsi che nel caso in esame la Corte
d'appello ha pure accertato in fatto che dalla documentazione Cont allegata dalla l proprio fascicolo di primo grado risultava che nelle dichiarazioni reddituali degli anni 2001 e 2002 fosse inserita la pensione estera tanto per l'anno 2001 che per l'anno 2002, sicché l era stato in grado di avvedersi CP_1 dell'intero reddito dell'assistita. … (omissis)…”.
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova che l' aveva l'onere CP_1 di fornire alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nell'ipotesi in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate al de cuius della parte ricorrente, va affermata l'irripetibilità del promo indebito assistenziale per cui è causa.
4. Sulla ripetibilità del secondo indebito per ragioni sanitarie
Per quel che riguarda il secondo indebito, quello della missiva dell'08.06.2023 di € 1.014,30 da revoca della maggiorazione sociale sulla pensione per invalidi civili totali a seguito di revisione, la parte resistente ha rappresentato che la maggiorazione sociale è stata CP_1 revocata per cambio fascia per ragioni sanitarie per il venir meno del diritto alla pensione di inabilità e di aver inviato al ricorrente in data
14.03.2023 a mezzo pec il verbale di visita di revisione.
4.1. Chiarito che la maggiorazione in esame, in questa ipotesi, è venuta meno a seguito di revisione dell'invalidità civile, con riconoscimento del requisito sanitario pari al 75% abilitante al diritto alla fruizione del solo assegno mensile in luogo della pensione di inabilità prima goduta, occorre avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1997 che si riporta:
Pag. 26 di 36 < In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.>>.
Dall'inequivoco tenore letterale della disposizione richiamata emerge chiaramente che, a seguito di visita di verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione di una provvidenza economica, laddove venga riscontrata l'insussistenza dei requisiti sanitari, l' deve procedere all'immediata sospensione del CP_1 beneficio economico ed alla sua revoca entro i novanta giorni successivi, revoca che retroagisce alla data della visita di verifica.
4.2. Nel caso in esame è incontestato oltre che provato dall' che CP_1 alla parte ricorrente sia stato debitamente notificato in data
14.03.2023 il verbale definitivo della visita di revisione del
13.03.2023 in cui è stata accertata una invalidità civile del 75% che, di conseguenza, ha determinato il venir meno del diritto alla pensione di inabilità civile ed abilitato il ricorrente al godimento del solo assegno mensile di invalidità.
4.3. Non vi è prova dell'invio e della ricezione di un provvedimento di immediata sospensione della pensione di inabilità né della revoca del beneficio economico da parte dell' nei termini sopra richiamati. CP_1
Ma soprattutto, non vi è alcuna prova della immediata sospensione della maggiorazione sociale riconosciuta alla parte ricorrente e della sua revoca nei tempi sopra scanditi.
4.4. A ben vedere, infatti, l'unico provvedimento con il quale la parte ricorrente è stata resa edotta del secondo indebito a suo carico è la
Pag. 27 di 36 missiva dell'08.06.2023 di riliquidazione della pensione per invalidi civili e di accertamento dell'indebito.
Pertanto, nel caso concreto, l' ha inviato alla parte ricorrente in CP_1 data 14.03.2023 il verbale definitivo della visita di revisione, ha continuato ad erogare la maggiorazione sociale e solo dopo circa tre mesi ha accertato e contestato l'indebito e comunicato la richiesta di ripetizione.
4.5. A questo punto, occorre indagare l'effettiva condizione soggettiva della parte ricorrente per poter ravvisare o meno un legittimo affidamento incolpevole alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte cui occorre dare continuità: “…
(omissis)… il motivo è fondato in base al principio per cui "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
Pag. 28 di 36 9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipeins - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;
… (omissis)…8.
4.6. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati occorre indagare, innanzitutto, se la notifica al ricorrente del verbale definitivo della visita di revisione possa escludere o meno una ipotesi di affidamento incolpevole sull'erogazione della maggiore sociale.
Per l'indagine di cui si tratta occorre partire, innanzitutto, dai dati contenuti nel verbale stesso.
Ebbene, nel verbale di visita di revisione prodotto dalla parte resistente emerge in modo inequivocabile che è stata accertata in via definitiva una invalidità del ricorrente pari al 75%.
Se ne desume che la parte ricorrente è stata resa pienamente edotta delle sole mutate condizioni sanitarie accertate in sede di revisione.
4.7. A questo punto occorre indagare se dalla effettiva conoscenza della attuale condizione di invalidità così come riscontrata in via definitiva possa ricavarsi la piena consapevolezza da parte del ricorrente dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione sociale.
Pag. 29 di 36 4.8. A parere di questo decidente, dalla pur piena consapevolezza della revisione del requisito sanitario da parte del ricorrente non potrebbe ricavarsi in alcun modo anche la consapevolezza del venir meno del diritto all'incremento in esame, per una serie di ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
Innanzitutto, perché nel caso in esame è incontestato tra le parti che la maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità prima goduta dalla parte ricorrente sia stata direttamente riconosciuta ed accreditata dall' in assenza di qualsivoglia domanda della parte ricorrente. CP_1
Pertanto, l'entità del rateo della prestazione in godimento con l'incremento della maggiorazione in esame è stata determinata direttamente dall' senza alcuna influenza né domanda della parte CP_1 ricorrente.
4.9. Così come l'erogazione dell'incremento da parte dell' per CP_1 circa tre mesi dopo la visita di revisione è stata disposta direttamente dall' senza alcuna ingerenza né interferenza della parte CP_1 ricorrente.
4.10. Non solo: nel momento in cui la parte ricorrente ha acquisito piena conoscenza della revisione del requisito sanitario indubbiamente deve ritenersi che abbia acquisito piena consapevolezza del venir meno del diritto alla prestazione prima goduta della pensione di inabilità per ragioni sanitarie così come deve ritenersi che abbia avuto piena consapevolezza del diritto alla fruizione della diversa prestazione dell'assegno mensile di assistenza in caso di sussistenza dei requisiti reddituali.
Ma ritenere che la parte ricorrente fosse divenuta al contempo consapevole anche del venir meno del diritto alla maggiore sociale implica necessariamente l'allegazione e la dimostrazione della
Pag. 30 di 36 conoscenza da parte del ricorrente dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione di cui si discute per gli invalidi civili parziali.
Conoscenza, questa, che non è stata dimostrata in alcun modo in questo giudizio e che non può ricavarsi affatto dal solo verbale definitivo di visita di revisione come pretenderebbe l' CP_1
4.11. L'unico atto con il quale per la prima volta è stata resa edotta la parte ricorrente della insussistenza del diritto all'incremento della maggiorazione sociale per la sua condizione di invalido civile parziale
è il provvedimento dell' di accertamento dell'indebito CP_1 dell'08.06.2023 prodotto.
Tanto conforta ampiamente la prospettazione attorea sull'irripetibilità dell'indebito per cui è causa per avere l' con la sua condotta CP_1 ingenerato un affidamento incolpevole sull'esatta misura dei ratei mensili erogati per quasi tre mesi a titolo di pensione di invalidità civile incrementati della maggiorazione sociale non dovuta.
Ed infatti, nel caso in esame, devono ritenersi accertate le seguenti decisive circostanze:
1) la maggiorazione sociale sulla prestazione goduta dalla parte ricorrente è stata direttamente riconosciuta ed accreditata dall' in assenza di qualsivoglia domanda della parte CP_1 ricorrente;
2) l'entità del rateo della prestazione in godimento compreso l'incremento della maggiorazione è stata determinata direttamente dall' senza alcuna influenza né interferenza CP_1 della parte ricorrente;
3) la parte ricorrente ha ricevuto in data 14.03.2023 il solo verbale di revisione delle condizioni sanitarie;
Pag. 31 di 36 4) l' dopo la revisione, non ha disposto alcuna sospensione CP_1 della maggiorazione sociale né ha disposto la sua revoca nei termini stabiliti dal comma 8 dell'art. 37 L. n. 448/1998;
5) l' ha continuato per circa tre mesi ad erogare la CP_1 maggiorazione senza alcuna ingerenza né interferenza della parte ricorrente;
6) la parte ricorrente non era a conoscenza dell'insussistenza del diritto alla maggiorazione per gli invalidi civili parziali;
7) l' solo con il provvedimento dell'08.06.2023 di CP_1 accertamento dell'indebito ha reso noto al ricorrente il venir meno del diritto alla maggiorazione per la condizione di invalido civile parziale.
4.12. Pertanto, anche in questo caso, in mancanza di una ipotesi di dolo e di una condotta della parte ricorrente che possa configurare l'addebitabilità dell'erogazione e, soprattutto, accertata l'assenza di una qualunque forma di violazione dei doveri di buona fede e correttezza, deve concludersi per la sussistenza nel caso in esame di una tipica ipotesi di affidamento incolpevole del percipiente legittimante la ripetibilità a decorrere dal provvedimento di accertamento dell'indebito e non dalla visita di revisione.
4.13. Nella fattispecie in esame, infatti, occorre dare continuità ai seguenti princìpi affermati dalla Suprema Corte di cassazione in controversia analoga che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma
1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato " che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti
Pag. 32 di 36 pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
"al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993,
n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pag. 33 di 36 6. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole della L. CP_2
n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo.
7. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012).
Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere
Pag. 34 di 36 dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte. … (omissis) …”9.
4.14. A rafforzare le conclusioni appena rassegnate è la constatazione che nelle more del giudizio è intervenuta omologa positiva di riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità civile pari al 100% dalla visita di revisione, secondo quanto riferito dalla difesa della parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Vanno dichiarati irripetibili entrambi gli indebiti assistenziali per cui è causa e deve essere condannato l' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto allo stesso titolo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'irripetibilità degli indebiti per cui è causa;
Pag. 35 di 36 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebiti per cui è causa oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il
D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO AN AN
Pag. 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso Cass. n. 17644/2020. 2 Così Cass. n. 13915/2021 3 In tal senso cfr. ancora Cass. 23.01.2008, n. 1446 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… E' necessario prendere le mosse dal richiamo di alcuni principi generali, indispensabile ai fini dell'interpretazione della complessa normativa di settore e della valutazione di conformità alla Costituzione, che consenta soprattutto, in presenza di elementi letterali non univoci, di individuare 4 In tal senso cfr. Cass. 09/11/2018, n. 28771 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il 5 Così ancora Cass. 09/11/2018, n. 28771. 6 Cfr. in all.ti parte resistente. 7 Così Cass. 30/06/2020, n. 13223 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Ed infatti se è vero che, CP_ come sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto 8 Così Cass. n. 24180/2022. 9 Così Cass. n. 4668/2021.