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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9705/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 9705/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. TONINELLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e c.f.: (avv. STEFANIA MACCALLI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
«1) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
è previsto l'obbligo per entrambi i genitori di collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con
1 entrambi i genitori e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il figlio minore risiede.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- il Lunedì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 18,00 alle ore 21,00 allorchè passerà la madre a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Martedì andando a prenderlo all'uscita da calcio dalle ore 18,15 sino alle 21,00 allorchè passerà la madre a a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Mercoledì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 15,45 alle ore
21,00 allorchè passerà la madre a prenderlo per riportarlo a casa: in particolare, dalle
16,30 alle 18,30 il minore sarà assistito da insegnante di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici presso l'abitazione paterna;
- il Giovedì andando a prenderlo all'uscita da Calcio dalle ore 18,15 sino alle ore 21,00 allorchè passerà la madre a a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Venerdì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 16,45 sino alle ore
13,00 di Sabato allorchè la madre passa a riprenderlo per portalo a Calcio:in particolare, dalle 16,30 alle 18,30 del venerdì il minore sarà assistito da insegnante di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici presso l'abitazione paterna;
. Resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel periodo intermedio, in particolare quando la madre dovesse avere del lavoro straordinario, resterà col padre.. - Festività Per_1 di Pasqua e Natale a rotazione tra i genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio fino a che lo stesso Per_1 non sarà economicamente autosufficiente, il padre, sig. vista la gestione Pt_2 paritaria del minore , i genitori provvederanno in via diretta alle sue esigenze.
5) I genitori pagheranno pro quota del 50% le spese straordinarie per il figlio Per_1 sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, che qua si intende integralmente richiamato. Dette somme sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario accreditato su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure brevi manu con relativa
2 ricevuta di ricezione. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente (superiore a € 300,00), potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) Le parti concordano e stabiliscono che l'importo previsto ex lege a titolo di assegno unico/assegno per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla madre sig.ra e quindi alla stessa integralmente corrisposto dall'ente erogatore;
Parte_1 le detrazioni relative alle spese straordinarie per il figlio sostenute pro quota del 50% invece saranno concordemente divise al 50% tra i genitori (laddove regolarmente pagate pro quota). 7) Le parti si accorderanno per le festività di Pasqua corrente per la gestione del minore in virtù delle rispettive esigenze lavorative 8) La casa già familiare sita in
Verolanuova (BS), Via Martin Luther King n.41 resta assegnata alla sig.ra Parte_1
9) Le parti dichiarano con quanto sopra di aver regolamentato in tutto i loro rapporti patrimoniali e di nulla più avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione derivante dai fatti tutti indicati in premessa».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno chiesto l'approvazione delle condizioni sopra trascritte, concernenti il figlio nato il [...]. Per_1
La richiesta appare conforme alla legge e all'interesse del minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025
Il Presidente estensore
DR TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 9705/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. TONINELLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e c.f.: (avv. STEFANIA MACCALLI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
«1) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
è previsto l'obbligo per entrambi i genitori di collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con
1 entrambi i genitori e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il figlio minore risiede.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- il Lunedì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 18,00 alle ore 21,00 allorchè passerà la madre a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Martedì andando a prenderlo all'uscita da calcio dalle ore 18,15 sino alle 21,00 allorchè passerà la madre a a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Mercoledì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 15,45 alle ore
21,00 allorchè passerà la madre a prenderlo per riportarlo a casa: in particolare, dalle
16,30 alle 18,30 il minore sarà assistito da insegnante di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici presso l'abitazione paterna;
- il Giovedì andando a prenderlo all'uscita da Calcio dalle ore 18,15 sino alle ore 21,00 allorchè passerà la madre a a prenderlo per riportarlo a casa;
- il Venerdì andando a prenderlo presso la casa della madre dalle ore 16,45 sino alle ore
13,00 di Sabato allorchè la madre passa a riprenderlo per portalo a Calcio:in particolare, dalle 16,30 alle 18,30 del venerdì il minore sarà assistito da insegnante di sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici presso l'abitazione paterna;
. Resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel periodo intermedio, in particolare quando la madre dovesse avere del lavoro straordinario, resterà col padre.. - Festività Per_1 di Pasqua e Natale a rotazione tra i genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio fino a che lo stesso Per_1 non sarà economicamente autosufficiente, il padre, sig. vista la gestione Pt_2 paritaria del minore , i genitori provvederanno in via diretta alle sue esigenze.
5) I genitori pagheranno pro quota del 50% le spese straordinarie per il figlio Per_1 sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, che qua si intende integralmente richiamato. Dette somme sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario accreditato su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure brevi manu con relativa
2 ricevuta di ricezione. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente (superiore a € 300,00), potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) Le parti concordano e stabiliscono che l'importo previsto ex lege a titolo di assegno unico/assegno per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla madre sig.ra e quindi alla stessa integralmente corrisposto dall'ente erogatore;
Parte_1 le detrazioni relative alle spese straordinarie per il figlio sostenute pro quota del 50% invece saranno concordemente divise al 50% tra i genitori (laddove regolarmente pagate pro quota). 7) Le parti si accorderanno per le festività di Pasqua corrente per la gestione del minore in virtù delle rispettive esigenze lavorative 8) La casa già familiare sita in
Verolanuova (BS), Via Martin Luther King n.41 resta assegnata alla sig.ra Parte_1
9) Le parti dichiarano con quanto sopra di aver regolamentato in tutto i loro rapporti patrimoniali e di nulla più avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione derivante dai fatti tutti indicati in premessa».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno chiesto l'approvazione delle condizioni sopra trascritte, concernenti il figlio nato il [...]. Per_1
La richiesta appare conforme alla legge e all'interesse del minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025
Il Presidente estensore
DR TI
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