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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 99 di RACL dell'anno 2021, proposta da corrente in Iglesias via Tenente Parte_1
Cacciarru 19 C.F. in persona del legale rapp.te sig. nato P.IVA_1 Parte_1
ad Iglesias il 09.08.1970 e res.te in Quartu S. Elena via Mascagni 1 -C.F.
, rappresentata e difesa, giusta mandato steso in calce al ricorso C.F._1 introduttivo del primo grado, dall'avv. Filippo Triolo del foro di Cagliari, C.F.
, con domicilio eletto presso il suo studio in Iglesias alla via C.F._2
Torino 21, al cui indirizzo PEC potranno essere inviate le Email_1
comunicazioni di rito da parte della cancelleria nel corso del presente procedimento
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), ente pubblico Controparte_1 P.IVA_2
economico subentrato, in forza del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle società ed Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] nella persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso, in virtù di
[...]
procura speciale conferita con atto del Notaio Dott. - Rep. 175858– Persona_1
Rac 11458, del Procuratore Speciale, , con sede legale a Roma, nella Parte_2
Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 15 della Via
Verdi, presso lo studio e la persona dell'Avv. Tiziana Frongia (C.F.
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle C.F._3
liti che si deposita telematicamente unitamente alla presente memoria di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo Email_2
APPELLATO
E CONTRO
Controparte_4
C.F. ), in perso-na del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dall'avvocato Marina Olla ( e dall'avvocato Laura C.F._4
Furcas ( ), in virtù di procura gene-rale alle liti del 21 luglio C.F._5
2015 a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Ca-gliari, Persona_2 via P. Delitala n. 2, presso l'Avvocatura dell'ente
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari la società Parte_3
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
[...]
ipotecaria n. 025762202000000 607000, notificatale il 12 febbraio 2020 e gli avvisi di addebito ad essa sottesi, ma solo con riferimento a quelli relativi a crediti previdenziali e in particolare:
1. Avviso di addebito n. 325 2013 0001584233000, dell'importo di € 792,56, notificato in data 9 maggio 2013;
2. Avviso di addebito n. 325 2013 000 4910805000, dell'importo di € 923,75, notificato in data 5 febbraio 2014;
2 3. Avviso di addebito n. 325 2014 00000 78121000, dell'importo di € 2390,23, notificato in data 8 aprile 2014;
4. Avviso di addebito n. 325 2014 000 1644359000, dell'importo di € 3121,57, notificato in data 19 giugno 2014;
5. Avviso di addebito n. 325 2014 00 2019700000, dell'importo di € 5210,20, notificato in data 3 settembre 2014;
6. Avviso di addebito n. 325 2014 00 63993528000, dell'importo di € 1494,01, notificato in data 10 febbraio 2015.
Ha argomentato la società deducendo, a sostegno della proposta opposizione, di essere stata raggiunta dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 10 febbraio 2020, con la quale le era stato intimato il pagamento, tra l'altro, di sei avvisi di addebito, per un importo complessivo di € 13.932,32, aventi ad oggetto crediti previdenziali, deducendo che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati in epoca compresa tra il 9 maggio 2013 il 10 febbraio 2015, con riferimento a crediti previdenziali non più suscettibili di riscossione essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge 335 del 1995.
Eccepita, pertanto, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati con gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, soprattutto dalla data di notifica dei citati avvisi di addebito, in assenza di atti interruttivi successivi, ha concluso domandando dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa.
P_ Ha resistito in giudizio l' deducendo la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali posti a fondamento della contestata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la conseguente intangibilità dei crediti in essi portati, in quanto non opposti nei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del D. lg. L. 46 del 1999 e cioè entro 40 giorni dalla data di notifica degli stessi.
In ogni caso nessuna prescrizione poteva dirsi maturata, neppure successivamente alla data di notifica degli avvisi di addebito, in quanto l'opponente
P_ aveva presentato all' e anche parzialmente pagato, un'istanza di dilazione, con ciò interrompendo ulteriormente la prescrizione.
si è costituita tempestivamente in giudizio e, Controparte_1
eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle
3 eccezioni di merito fatte valere dalla parte opponente, soprattutto con riferimento alla
P_ notifica degli avvisi di addebito, di pertinenza esclusiva degli enti impositori, l' nel caso di specie, ha poi dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, non essendo decorso il relativo termine.
Ha affermato infatti che l'avviso di addebito più risalente era stato notificato in data 9 maggio 2013 e che l'ente resistente aveva notificato alla società, nel mese di febbraio 2018, un sollecito di pagamento, che comprendeva anche gli avvisi di addebito oggi impugnati, al quale aveva fatto seguito la notifica nel mese di febbraio 2020 della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, non poteva affatto dirsi decorso il quinquennio.
E ciò anche senza considerare che, nell'anno 2016, la società opponente aveva depositato al concessionario istanza per la rateizzazione dei crediti in contestazione, senza formulare riserva alcuna e aveva successivamente effettuato diversi pagamenti, in rispetto della rateazione concessa, fino alla fine dell'anno 2016. Tale istanza costituiva evidente riconoscimento di debito nei confronti del concessionario, ed implicita rinuncia ad opporre qualsiasi contestazione in ordine alla pretesa fatta valere.
Da ciò l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione e la conseguente validità ed efficacia delle pretese portate negli avvisi di addebito contestati e nei corrispondenti estratti di ruolo, con diritto dell'ente di procedere alla loro riscossione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Il Tribunale, con sentenza n. 324 del 18-2-2021 ha rigettata l'opposizione, emanando il seguente dispostitivo:
“Definitivamente pronunciando;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta il ricorso proposto dalla società Parte_3
avverso i crediti portati negli avvisi di addebito n. 325 2013 0001584233000, n. 325
2013 000 4910805000, n. 325 2014 00000 78121000, n. 325 2014 000 1644359000, n.
325 2014 00 2019700000 e n. 325 2014 00 63993528000, posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 025762202000000607000, notificata in data 12 febbraio 2020 e conseguentemente dichiara non prescritto e
P_ sussistente il diritto dell e di di procedere alla Controparte_1
loro riscossione nei confronti della predetta società;
4 condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di
P_ e liquidandole in complessivi € 1.775,00 per Controparte_1
ciascuna parte, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendo la distrazione dei compensi spettanti ad in favore del suo Controparte_1 difensore, che ha dichiarato di essere antistatario.”
Propone appello la società opponente, cui resistono e P_4 Controparte_1
con memoria. La controversia è stata istruita con produzioni documentali
[...]
ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione dei ruoli relativi a quanto opposto;
in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio
Per l'appellato P_4
la Corte di Appello adita:
-voglia rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 324/2021;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato : Controparte_1
l'Ecc.ma Corte Voglia, contrariis reiectis: Dichiarare inammissibile l'appello o comunque infondato, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come unico motivo di appello ci si lamenta che il Tribunale avrebbe affermato che, una volta decorso il termine per l'opposizione alle cartelle in oggetto, le stesse
5 diventerebbero inoppugnabili ed il termine di prescrizione diventerebbe decennale.
L'appello afferma che il termine di prescrizione, anche dopo la mancata opposizione, rimane sempre quinquennale e richiama Cass. n. 7409-2020.
L'atto d'appello, però, non indica specificamente quale sarebbe la parte di sentenza impugnata, parte di sentenza che, infatti, non esiste. In nessuna sua parte la sentenza afferma che il termine di prescrizione cui fare riferimento sarebbe quello decennale, né tale affermazione è stata formulata dall' in questa Controparte_1
controversia. La sentenza infatti afferma espressamente che il termine di prescrizione è quello quinquennale, richiamando anche la medesima giurisprudenza citata dall'appellante, e di tale termine fa applicazione.
Il motivo di appello, pertanto, è basato su un presupposto di fatto (statuizione contenuta nella sentenza), inesistente e, di conseguenza è infondato e va rigettato.
In conseguenza di ciò, nessuna parte della pronuncia è assoggettata a censura, né generica e tantomeno specifica. Risulta pertanto non impugnato ed ormai definitivo che:
1. tutte le cartelle originarie siano state regolarmente notificate e non impugnate nei termini. La prima notifica è del maggio 2013.
2. Il termine di prescrizione cui aver riguardo è quello quinquennale.
3. Questo termine è stato interrotto dall'intimazione di pagamento notificata con pec nel febbraio 2018 per tutte le cartelle.
4. Il termine è stato ulteriormente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto d'impugnazione, avvenute il 12-2-2020.
L'appello, per quanto sopra, è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, liquidate nell'ambito dei valori medi di tariffa.
La evidente pretestuosità/inammissibilità dell'appello, dalla natura esclusivamente dilatoria, giustifica l'aggravio di responsabilità processuale ex art. 96, 3° comma c.p.c., per un importo che pare equo commisurare al 50% degli onorari liquidati in favore di ciascuna parte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in
6 complessivi €. 2.000,00 per onorari, più il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA o accessori in favore di ciascuna delle controparti, più €. 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti ex art. 96, 3° comma c.p.c..
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l.
228-2012.
Cagliari, 20-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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