TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 13 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8796 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...], n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ ”, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 108, presso lo studio dell'avv. Laura Viola, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti CP_2 del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.09.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000490348, notificata CP_ il 26.08.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.05/11/2021.0772514 del 05/11/2021, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.182,00 a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2019, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamato l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per la mancata notifica dell'atto di accertamento ad esso sotteso;
la violazione degli artt. 6-bis e 7 della Legge 212/2000.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a. per le ragioni di cui al punto n. 1, dichiarare
l'Ente impositore decaduto dalla potestà esattivo-sanzionatoria per nullità dell'ordinanza–ingiunzione n. OI- CP_ 000490348; b. per le ragioni al punto n. 2, annullare l'atto di accertamento n. .2100.05/11/2021.0772514 del 05/11/2021 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione tributaria sottesa e, conseguentemente,
l'Ente impositore decaduto dalla connessa potestà esattivo-sanzionatoria. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso, precisando l'avvenuta regolare notificazione dell'atto di accertamento. Svolgeva varie difese, anche oltre i motivi di ricorso, volte al rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 18.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 14.02.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 1605.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 26.08.204, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2019, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa. CP_ Ebbene, l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.05/11/2021.0772514 del CP_ 05/11/2021, emesso nei confronti della ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti dall' , risulta fondata. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto soltanto la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 66604227597-6 (C.A.D.), come da avviso versato in atti, dell'avvenuto deposito della
2 raccomandata a/r n. 78604227597-1, di asserita notificazione del predetto atto di accertamento, senza produrre alcun avviso di ricevimento della stessa, bensì soltanto un report interno, che non può ritenersi idoneo a fornire la prova della spedizione della predetta raccomandata e men che meno dell'iter sucecssivo.
Ne consegue che tale notificazione non può ritenersi rituale.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata, il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, , CP_ ponendo la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.09.2024 da , n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000490348, per l'omessa notifica del relativo atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
884,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Laura Viola.
Così deciso in Catania, 24.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 13 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8796 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...], n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ ”, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 108, presso lo studio dell'avv. Laura Viola, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti CP_2 del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.09.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000490348, notificata CP_ il 26.08.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.05/11/2021.0772514 del 05/11/2021, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.182,00 a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2019, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamato l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per la mancata notifica dell'atto di accertamento ad esso sotteso;
la violazione degli artt. 6-bis e 7 della Legge 212/2000.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a. per le ragioni di cui al punto n. 1, dichiarare
l'Ente impositore decaduto dalla potestà esattivo-sanzionatoria per nullità dell'ordinanza–ingiunzione n. OI- CP_ 000490348; b. per le ragioni al punto n. 2, annullare l'atto di accertamento n. .2100.05/11/2021.0772514 del 05/11/2021 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione tributaria sottesa e, conseguentemente,
l'Ente impositore decaduto dalla connessa potestà esattivo-sanzionatoria. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso, precisando l'avvenuta regolare notificazione dell'atto di accertamento. Svolgeva varie difese, anche oltre i motivi di ricorso, volte al rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 18.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 14.02.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 1605.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 26.08.204, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2019, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa. CP_ Ebbene, l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.05/11/2021.0772514 del CP_ 05/11/2021, emesso nei confronti della ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti dall' , risulta fondata. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto soltanto la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 66604227597-6 (C.A.D.), come da avviso versato in atti, dell'avvenuto deposito della
2 raccomandata a/r n. 78604227597-1, di asserita notificazione del predetto atto di accertamento, senza produrre alcun avviso di ricevimento della stessa, bensì soltanto un report interno, che non può ritenersi idoneo a fornire la prova della spedizione della predetta raccomandata e men che meno dell'iter sucecssivo.
Ne consegue che tale notificazione non può ritenersi rituale.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata, il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, , CP_ ponendo la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.09.2024 da , n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000490348, per l'omessa notifica del relativo atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
884,50, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Laura Viola.
Così deciso in Catania, 24.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3