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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice
nella causa civile iscritta al n. 11237/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BARATTO ANITA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente si riporta alle conclusioni di cui alla memoria 23/1272024 ed al verbale 06/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente contraeva matrimonio civile in Romania in data 28/08/2008 con Controparte_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli (2006), (2011) ed (2015). Persona_1 Per_2
Con sentenze 26/05/2022 e 04/07/2022 questo Tribunale, nella contumacia dell'odierno resistente, pronunciava -in un primo momento- la separazione dei coniugi ed -in un secondo momento- addebitava la separazione al marito, affidava in via “superesclusiva” i figli alla madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale e gravava il padre di un assegno mensile di euro 250,00 a favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo, infine, che la frequentazione tra il padre ed i minori sarebbe stata mediata dai Servizi competenti.
Attraverso l'odierna istanza la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, associata, in prima battuta, ad una declaratoria di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale, domanda abbandonata in prima udienza e sostituita dalla domanda di conferma dell'affidamento
“superesclusivo”.
In punto scioglimento del vincolo matrimoniale risulta palesemente decorso il termine dilatorio di legge (visti, quanto a giurisdizione/competenza e disciplina applicabile, i Regolamenti UE nn.
2201/03 e 1259/10).
Può essere accolta la domanda di affidamento ex art. 337 quater, terzo comma, c.c., considerate le condotte del resistente anteriori e successive alla separazione. Ferma restando la gravità dei comportamenti sanzionati con l'addebito della separazione, già stigmatizzati dal giudice della separazione (comportamenti ai quali si aggiungono i fatti di reato ex art. 615 c.p.c. che il resistente ha consumato in danno della ricorrente nel 2021 manipolando il figlio , accertati con Per_2
condanna pronunciata in data 18/04/2024 dal Tribunale penale di Brescia, prodotta dalla ricorrente e da intendersi qui richiamata), il resistente -nella sua contumacia- non ha contestato l'ulteriore e grave deterioramento dei rapporti con i figli, esposti vuoi al disinteresse morale e materiale -ed, in particolare, all'integrale evasione dall'obbligo contributivo- vuoi alla sistematica denigrazione della figura materna (con esiti psicologici nocivi sulla figlia . Il resistente, residente in [...], Per_1
non ha aderito al piano di recupero del rapporto genitoriale tratteggiato nel marzo 2022 in sede di separazione dai Servizi Sociali e non ha documentato dove e quale attività svolga (se in Italia o in
Romania), tant'è che il tentativo della ricorrente di eseguire il titolo attributivo dell'assegno non ha sortito esito alcuno.
La ricorrente occupa un alloggio popolare in Coccaglio, lavora part-time come cameriera e dichiara di spostarsi in bicicletta e di riceve aiuti dalla Caritas e dal Comune di Coccaglio.
La figlia è in attesa di occupazione, gli altri due figli sono ovviamente studenti. Per_1 In questo quadro istruttorio, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, del persistente e grave atteggiamento del resistente in violazione degli obblighi e delle responsabilità genitoriali, dell'incremento delle esigenze di vita della prole, dell'atteggiamento passivamente opportunista del resistente rivolto ad occultare la consistenza dei redditi e del patrimonio;
considerato tutto ciò, il
Tribunale ritiene di poter elevare ad euro 300,00 cadauno il contributo dovuto a ciascun figlio, a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alle superiori determinazioni segue per legge l'attribuzione integrale dell'assegno unico erogato dall' in conformità all'art. 2 d.l. n. 230/22. CP_2
La frequentazione tra il resistente ed i minori è regolata come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 28/08/2018 e trascritto presso Ufficio del Registro dello Stato Civile del Comune di Castrezzato (BS) al n.15 Parte II, Serie C in data
14/09/2022;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Castrezzato (BS) l'annotazione della sentenza;
Per_
-affida ex art. 337 quater c.c. i minori ed alla ricorrente, con collocamento in Per_2
Coccaglio, Corso Cavour n. 5 ed attribuisce alla madre il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni nell'interesse dei minori, comprese quelle attinenti alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio;
-dispone che il resistente, ove intenda riallacciare i rapporti con i minori, chieda ai Servizi Sociali competenti di predisporre un programma di riavvicinamento progressivo in ambiente protetto, programma al quale il resistente dovrà adeguarsi;
-condanna il resistente a pagare alla ricorrente per il mantenimento dei tre figli la somma di euro
300,00 cadauno entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Brescia 06/03/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice
nella causa civile iscritta al n. 11237/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BARATTO ANITA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente si riporta alle conclusioni di cui alla memoria 23/1272024 ed al verbale 06/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente contraeva matrimonio civile in Romania in data 28/08/2008 con Controparte_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli (2006), (2011) ed (2015). Persona_1 Per_2
Con sentenze 26/05/2022 e 04/07/2022 questo Tribunale, nella contumacia dell'odierno resistente, pronunciava -in un primo momento- la separazione dei coniugi ed -in un secondo momento- addebitava la separazione al marito, affidava in via “superesclusiva” i figli alla madre, assegnava a quest'ultima la casa coniugale e gravava il padre di un assegno mensile di euro 250,00 a favore di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo, infine, che la frequentazione tra il padre ed i minori sarebbe stata mediata dai Servizi competenti.
Attraverso l'odierna istanza la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, associata, in prima battuta, ad una declaratoria di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale, domanda abbandonata in prima udienza e sostituita dalla domanda di conferma dell'affidamento
“superesclusivo”.
In punto scioglimento del vincolo matrimoniale risulta palesemente decorso il termine dilatorio di legge (visti, quanto a giurisdizione/competenza e disciplina applicabile, i Regolamenti UE nn.
2201/03 e 1259/10).
Può essere accolta la domanda di affidamento ex art. 337 quater, terzo comma, c.c., considerate le condotte del resistente anteriori e successive alla separazione. Ferma restando la gravità dei comportamenti sanzionati con l'addebito della separazione, già stigmatizzati dal giudice della separazione (comportamenti ai quali si aggiungono i fatti di reato ex art. 615 c.p.c. che il resistente ha consumato in danno della ricorrente nel 2021 manipolando il figlio , accertati con Per_2
condanna pronunciata in data 18/04/2024 dal Tribunale penale di Brescia, prodotta dalla ricorrente e da intendersi qui richiamata), il resistente -nella sua contumacia- non ha contestato l'ulteriore e grave deterioramento dei rapporti con i figli, esposti vuoi al disinteresse morale e materiale -ed, in particolare, all'integrale evasione dall'obbligo contributivo- vuoi alla sistematica denigrazione della figura materna (con esiti psicologici nocivi sulla figlia . Il resistente, residente in [...], Per_1
non ha aderito al piano di recupero del rapporto genitoriale tratteggiato nel marzo 2022 in sede di separazione dai Servizi Sociali e non ha documentato dove e quale attività svolga (se in Italia o in
Romania), tant'è che il tentativo della ricorrente di eseguire il titolo attributivo dell'assegno non ha sortito esito alcuno.
La ricorrente occupa un alloggio popolare in Coccaglio, lavora part-time come cameriera e dichiara di spostarsi in bicicletta e di riceve aiuti dalla Caritas e dal Comune di Coccaglio.
La figlia è in attesa di occupazione, gli altri due figli sono ovviamente studenti. Per_1 In questo quadro istruttorio, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, del persistente e grave atteggiamento del resistente in violazione degli obblighi e delle responsabilità genitoriali, dell'incremento delle esigenze di vita della prole, dell'atteggiamento passivamente opportunista del resistente rivolto ad occultare la consistenza dei redditi e del patrimonio;
considerato tutto ciò, il
Tribunale ritiene di poter elevare ad euro 300,00 cadauno il contributo dovuto a ciascun figlio, a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alle superiori determinazioni segue per legge l'attribuzione integrale dell'assegno unico erogato dall' in conformità all'art. 2 d.l. n. 230/22. CP_2
La frequentazione tra il resistente ed i minori è regolata come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 28/08/2018 e trascritto presso Ufficio del Registro dello Stato Civile del Comune di Castrezzato (BS) al n.15 Parte II, Serie C in data
14/09/2022;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Castrezzato (BS) l'annotazione della sentenza;
Per_
-affida ex art. 337 quater c.c. i minori ed alla ricorrente, con collocamento in Per_2
Coccaglio, Corso Cavour n. 5 ed attribuisce alla madre il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni nell'interesse dei minori, comprese quelle attinenti alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio;
-dispone che il resistente, ove intenda riallacciare i rapporti con i minori, chieda ai Servizi Sociali competenti di predisporre un programma di riavvicinamento progressivo in ambiente protetto, programma al quale il resistente dovrà adeguarsi;
-condanna il resistente a pagare alla ricorrente per il mantenimento dei tre figli la somma di euro
300,00 cadauno entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Brescia 06/03/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni