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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2185 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Santini, Parte_1
APPELLANTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Maria Grazia Vasaturo e Oreste Cardillo, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7188/2021 del 21.2.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.2.2020, ha impugnato innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma il licenziamento intimatogli in data 31.1.2020 dalla datrice di per Controparte_2 superamento del periodo di comporto (per un totale di gg. 255 di malattia nell'anno solare decorrente dal 24.1.2019 al 23.1.2020, a fronte di un periodo di comporto di 240 gg. contemplato dall'art. 125, co. 1 del CCNL Vigilanza Privata), nonché per impossibilità di impiegare il lavoratore stante la protratta mancanza della licenza di porto d'RM. Ha chiesto pertanto: accertarsi l'applicabilità dell'art. 125, co. 2 CCNL e dunque di un periodo di comporto di 300 gg., con conseguente suo diritto alla conservazione del posto di lavoro e nullità del licenziamento impugnato;
condannarsi pertanto la parte datoriale alla reintegra del lavoratore nel posto precedentemente occupato nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra o, in subordine, dell'indennità massima
1 prevista dal d. lgs. n. 23/2015, in misura non inferiore a 6 mensilità; accertarsi – previa riunione della causa al fascicolo R.G. n. 38288/2018, avente ad oggetto domanda di accertamento del danno biologico derivante dal mobbing asseritamente perpetrato nei suoi confronti dalla società – che la malattia è imputabile alla condotta datoriale, e dichiararsi pertanto la nullità del licenziamento, con condanna della società all'indennità massima prevista dal d. lgs. n. 23/2015, in misura non inferiore a 6 mensilità; in subordine, dichiararsi l'intervenuta sospensione degli effetti del licenziamento sino al 31.8.2020 in ragione dell'ammissione del lavoratore al congedo straordinario di cui al d. lgs. n.
151/2001 a decorrere dal 24.1.2020, con conseguente condanna della parte datoriale ad anticipare a titolo di indennità le mensilità maturate. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi CTU medico-legale per l'accertamento sia del nesso causale tra condotta datoriale e malattia patita, sia della riferibilità dei periodi di malattia dal 24.1.2019 al 9.1.2020 ad un unico evento morboso.
A tal fine ha dedotto: di lavorare per la società in qualità di guardia particolare giurata in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1.4.2015, come accertato con sentenza n.
3294/2017 del medesimo Tribunale di Roma;
di aver diritto alla conservazione del posto di lavoro per mancato superamento del periodo di comporto, dovendo applicarsi nella specie il comma 2 dell'art. 125 CCNL, a mente del quale il periodo di comporto applicabile sarebbe di 300 gg., anziché di 240 gg. come previsto dal comma 1 applicato invece dalla società; che in ogni caso la propria malattia non era computabile nel periodo di comporto, essendo riconducibile al mobbing perpetrato dalla società sin dalla forzata riammissione in servizio in esecuzione della ridetta sentenza n.
3294/2017; che parimenti il ritiro del porto d'RM era derivato dallo stato depressivo e dal disturbo dell'adattamento con ansia causati dalla condotta mobbizzante datoriale;
che in ogni caso la società illegittimamente aveva omesso di ritenere sospesa l'efficacia del licenziamento, avendo esso ricorrente presentato in data 23.1.2020 istanza di congedo straordinario ex lege n. 151/2001, accolta dall' per il periodo dal 24.1.2020 al 31.8.2020; di aver pertanto impugnato in via stragiudiziale CP_3 il licenziamento in quanto nullo – perché intimato in violazione dell'art. 125 CCNL – e comunque illegittimo per difetto di giusta causa o giustificato motivo.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso ed opponendosi alla Controparte_1 riunione delle cause pendenti tra le stesse parti, nonché all'ammissione della CTU.
A tal fine ha dedotto: la correttezza del periodo di comporto di 240 gg. applicato, giacché il lavoratore non aveva adeguatamente certificato l'imputabilità delle assenze per malattia ad unico evento morboso;
la genericità ed infondatezza dell'assunto attoreo circa l'imputabilità della malattia alla condotta datoriale;
l'autonomo rilievo della protratta perdita del porto d'RM quale motivo di recesso per impossibilità sopravvenuta di impiegare il lavoratore nelle mansioni di guardia particolare giurata per cui era stato assunto e, comunque, l'impossibilità di una eventuale reintegra, stante la
2 necessità a tal fine del porto d'RM; in ogni caso, l'applicabilità al caso di specie, al più, di un'indennità risarcitoria ai sensi del d. lgs. n. 23/2015; l'impossibilità di una sospensione dell'efficacia del licenziamento in ragione del congedo straordinario concesso dall' , essendo CP_3 stata la relativa istanza presentata in data 23.1.2020, dopo lo spirare in data 9.1.2020 del periodo di comporto applicabile, ed avendo sulla stessa istanza la parte datoriale provveduto – respingendola – con la lettera di licenziamento del 29.1.2020, entro il termine di 10 gg. accordato al datore di lavoro dall'art. 2, d.m. n. 278/2000.
Rigettata l'istanza di riunione e ritenuto superfluo l'espletamento di istruttoria e CTU, con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo – in applicazione del principio della ragione più liquida – che il licenziamento per superamento del periodo di comporto fosse stato intimato legittimamente dalla società con riguardo al termine di 240 gg. di cui all'art. 125, co. 1 CCNL, non risultando che i diversi periodi di malattia fossero riconducibili ad un unico evento morboso, né che la patologia fosse imputabile alla condotta datoriale;
ha altresì respinto la domanda di condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità richiesta in ragione del congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2001.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , chiedendone la riforma e reiterando le Pt_1 conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita la società, eccependo l'inammissibilità dell'appello, e chiedendone in subordine il rigetto.
All'udienza del 7.10.2025, la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società.
La infatti, deduce che – sebbene il licenziamento sia stato intimato per Controparte_1 una duplice causa, ovverosia il superamento del periodo di comporto e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, e il lavoratore abbia articolato con il ricorso di primo grado specifiche censure avverso entrambe le cause di recesso – il si sarebbe tuttavia limitato, con l'atto d'appello, ad Pt_1 articolare motivi di gravame esclusivamente avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto, senza più nulla censurare in merito all'autonoma causa di recesso dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per perdita del porto d'RM, se non sotto profili mai dedotti nel giudizio di primo grado.
2.1. Ebbene, in proposito rileva il Collegio che nel giudizio di primo grado il lavoratore aveva censurato il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione nei seguenti termini:
“Quanto alla avvenuta sospensione del titolo di OR d'Armi, che nella lettera di licenziamento viene
3 posta quale ulteriore motivo di “impossibilità di impiegare” la prestazione lavorativa del Sig.
si pone l'attenzione su quanto letteralmente riportato dalla resistente nella medesima Pt_1 comunicazione circa la “incidenza negativa che la malattia ha prodotto sulla concessione della licenza di porto d'RM”. Ebbene, per detto motivo, anche in questa sede è necessario l'accertamento se gli effetti del mobbing e/o straining subìto dal Sig. siano stati tali da causare lo stato Pt_1 depressivo ed il disturbo dell'adattamento con ansia: perché hanno anche comportato – a seguito di accertamento medico - il ritiro della licenza di OR d'RM … Solo accertando il suddetto nesso causale, pertanto, la ulteriore motivazione posta ad hoc nella comunicazione di licenziamento, deve essere dichiarata illegittima, ed infatti: dello stato depressivo e del disturbo dell'adattamento con ansia del Sig. nonché della conseguente sospensione della licenza di OR d'RM, è unica Pt_1 responsabile la società ricorrente” (v. pag. 7 del ricorso di primo grado).
Sennonché, con la sentenza impugnata, il Tribunale, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida e per ragioni di economia processuale, ha esaminato esclusivamente i motivi di impugnazione attinenti al presunto mancato superamento del periodo di comporto e, ritenuta l'infondatezza di tali doglianze ed accertata pertanto la legittimità del licenziamento sotto tale profilo, ha ritenuto superfluo vagliare nel merito la presunta illegittimità del licenziamento intimato a causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: tale ultimo profilo è rimasto dunque assorbito.
Si rileva infine che, a fronte di tale motivazione, il lavoratore, incentrando l'appello prevalentemente sulla causa di recesso attinente al superamento del periodo di comporto, si è limitato a censurare la distinta causa di recesso dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, deducendo invece che “con riferimento alla sospensione del titolo di porto d'RM nei confronti del Sig. Pt_1 cosi come indicata nella lettera di licenziamento, si ribadisce che se le mansioni di GPG non si possono più svolgere per ritiro del porto d'RM, si determina una impossibilità sopravvenuta della prestazione parziale, che richiede, comunque, la valutazione del residuo interesse del datore alla prestazione lavorativa residuale, che non risulta essere stata dimostrata dalla parte appellata (cfr sentenze Corte di Cassazione n. 7218/2018, n. 160/2017) e non poteva essere altrimenti, poiché la
, fa parte di un unico gruppo di aziende che opera non solo nella vigilanza privata Controparte_1 ma anche nei servizi di portierato e reception, nei quali il ricorrente, odierno appellante, ben potrebbe essere addetto” (v. pag. 18 del ricorso in appello).
2.2. Ebbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che – benché risulti del tutto nuova la deduzione di una impossibilità sopravvenuta esclusivamente parziale della prestazione, con eventuale interesse della parte datoriale ad una prestazione lavorativa residuale, per essere la Controparte_1 parte di un gruppo aziendale che opera anche in settori diversi dalla guardiania privata – pur
[...]
4 tuttavia tale censura manifesta la volontà dell'odierno appellante di insistere nell'impugnare anche la causa di recesso attinente all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Pertanto, se è ben vero che tale censura è nuova rispetto a quanto lamentato dal lavoratore in primo grado – e dunque inammissibile nel presente grado d'appello –, cionondimeno ritiene il
Collegio che essa precluda una valutazione di integrale inammissibilità dell'appello per omessa reiterata impugnazione di una delle due autonome cause di recesso, non potendo ritenersi la relativa impugnativa rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'appello va pertanto esaminato nel merito, con riguardo tuttavia alle sole censure mosse dal lavoratore avverso la causa di recesso attinente al presunto superamento del periodo di comporto, essendo – come rilevato – inammissibili le nuove censure articolate in merito all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3. Ebbene, con riguardo al superamento del periodo di comporto, parte appellante deduce in sostanza che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittimo il licenziamento perché: a) il lavoratore avrebbe inviato via pec in data 17.10.2019 alla parte datoriale il certificato medico del dr. Per_1 attestante che il lavoratore “è stato ed è tuttora in malattia per lo stesso evento morboso”, così soddisfacendo il requisito di cui all'art. 125, co. 2 CCNL per ottenere l'estensione del periodo di comporto da 240 a 300 gg.; b) il Tribunale, pur non avendo la “capacità tecnica” per verificare l'idoneità di tale certificazione, avrebbe omesso inspiegabilmente di espletare una CTU medico- legale;
c) ciononostante, il Tribunale avrebbe ritenuto che i periodi di malattia non fossero riconducibili ad un unico evento morboso;
d) inoltre, il giudice non avrebbe dato il dovuto rilievo alla circostanza che la società, pur a fronte dell'espressa richiesta del , avesse omesso di Pt_1 comunicargli i giorni di malattia effettivamente fruiti, serbando un comportando contrario a buona fede, di per sé idoneo ad invalidare il licenziamento;
e) ancora, il giudice non avrebbe considerato che, pur a fronte dell'apparente ricorrenza di diverse patologie nel periodo di comporto, esse erano in realtà tutte riconducibili ad un unico evento morboso, ovverosia il disturbo ansioso depressivo;
f) inspiegabilmente, il Tribunale avrebbe ritenuto il certificato del dr. n data 17.10.2019 inidoneo Per_1 ad attestare l'unicità dell'evento morboso.
3.1. Ebbene, in proposito pare opportuno anzitutto rammentare la disposizione contrattuale di riferimento.
L'art. 125 CCNL Vigilanza Privata, rubricato “Conservazione del posto di lavoro”, dispone:
“Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
- fino a 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi, nell'arco di un anno solare;
5 - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare, a condizione che l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240
(duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea”.
Orbene, alla stregua di tale disposizione, i presupposti di applicabilità del comporto pari a 300 gg. nell'arco di un anno solare sono dunque: a) che i periodi di malattia – continuativi o meno – siano riferibili allo stesso “episodio morboso”; b) che la riferibilità dei diversi periodi di malattia allo stesso episodio morboso sia certificata;
c) che tale certificazione sia redatta prima che il lavoratore abbia totalizzato 240 gg. di malattia complessivi nell'arco dell'anno solare, calcolati evidentemente a ritroso dalla data dell'attestazione.
3.2. Ciò posto, in fatto si rileva che il lavoratore ha documentato i seguenti periodi e le seguenti cause di malattia, a mezzo di certificati sottoscritti dai seguenti sanitari:
- dal 20.1.2019 al 3.3.2019: “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”, mediante 4 certificati consecutivi, tutti a firma del dott. Persona_2
- 29.3.2019: “lombalgia”, mediante un unico certificato a firma del dr. Persona_2
- dal 23 al 28.4.2019: “789.06”, i.e. “dolore addominale epigastrico” (come da codici nosologici in atti), mediante un unico certificato a firma del dr. CP_3 Persona_3
- 29.4.2019: “degenza post pronto soccorso”, mediante un unico certificato a firma del dr.
; Persona_4
- 15.5.2019: “tachicardia”, mediante un unico certificato a firma del dr. Persona_2
- dal 1.7.2019 al 16.10.2019: “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti cronico”, mediante 7 certificati di malattia a firma alternativamente dei dott.ri Persona_2 [...]
, Per_4 Persona_5
- dal 17 al 30 ottobre 2019: “depressione ansioso reattiva”, mediante un unico certificato a firma del dr. Persona_2
- dal 31.10.2019 al 3.11.2019: “300.00 con depressione”, laddove il codice 300.00 sta per
“stato ansioso non specificato” (come da codici nosologici ), mediante un unico certificato a CP_3 firma della dott.ssa ; Persona_6
- dal 4 al 18.12.2019: “depressione ansiosa reattiva”, mediante due certificati a firma del dr.
Persona_2
- dal 19.12.2019 al 23.1.2020: “sindrome ansiosa – depressione reattiva”, mediante due certificati a firma del dr. Persona_2
Risulta poi dagli atti che il abbia inviato all'azienda: Pt_1
6 - in data 17.10.2019 ore 21.52, una pec ad oggetto “Richiesto conteggio comporto giorni di malattia”, con la quale chiedeva di “conoscere i giorni di malattia usufruiti e i criteri di computo degli stessi”;
- in pari data alle ore 22.13, altra pec ad oggetto “Estensione comporto del Parte_2 seguente tenore: “Spett.le Uff. Amm. del personale , con la presente certificazione Controparte_1 medica in allegato vi notifico l'estensione del periodo di comporto dei miei giorni di assenza per malattia, riferibile allo stesso episodio morboso, così come normato dall'Art. 125 del CCNL di riferimento (Estensione fino a 300 giorni)”, ivi allegando certificato a firma del dr. nel quale si Per_1 legge esclusivamente: “Si certifica che è stato ed è tuttora in malattia per lo stesso Parte_1 evento morboso”.
3.3. Ebbene, alla luce di quanto sinora rilevato, questo Collegio non può che condividere le valutazioni già operate dal giudice di prime cure.
Ed invero, da un lato, emerge il dato oggettivo che i diversi numerosi certificati sono stati rilasciati, nel corso dell'anno solare a ritroso dalla data di scadenza dell'ultimo certificato (dal
24.1.2019 al 23.1.2020), per patologie e/o codici nosologici diversi, anche quando sottoscritti dal medesimo sanitario, il quale non può dunque non aver inteso distinguere le varie patologie, che pertanto devono ritenersi oggettivamente diverse tra loro e, dunque, riconducibili a differenti episodi morbosi.
Peraltro, anche volendo accogliere – come invocato da parte appellante – un'accezione lata di
“episodio morboso” tale da ricomprendere patologie diverse che scaturiscano tuttavia da un'unica causa morbosa, e pur volendo dar credito all'attestazione del 17.10.2019 a firma del dr. econdo Per_1 la quale il lavoratore “è stato ed è tuttora in malattia per lo stesso evento morboso”, così ammettendo che – a prescindere dai diversi codici e nomenclature indicati dai certificati medici – tutte le patologie documentate possano essere causalmente ricondotte ad un unico evento morboso (ovverosia la
“depressione ansiosa persistente, cui si aggiunge una sindrome di somatizzazione”, secondo quanto dedotto dall'appellante), cionondimeno non può non rilevarsi che l'attestazione del 17.10.2019 è talmente generica da non indicare né quale sia il presunto “stesso evento morboso”, né quali siano i periodi di malattia da essa ricompresi, ciò che assume particolare rilievo ove si osservi che detta attestazione è stata rilasciata durante un periodo di malattia sostanzialmente ininterrotto (dal 1.7.2019 al 23.1.2020) che tuttavia è iniziato dopo un lasso di circa 4 mesi (da marzo a giugno) in cui risultano sporadici e saltuari periodi di malattia per lombalgia, dolore addominale epigastrico, degenza ospedaliera post pronto soccorso, tachicardia.
Pertanto, pur volendo ipotizzare che “lo stesso evento morboso” indicato nell'attestazione dal dr. ia riferibile al periodo continuativo di malattia durante il quale il certificato è stato rilasciato Per_1
7 (dal 1.7.2019 fino alla data di rilascio del 17.10.2019), non può certamente dedursi che esso si riferisse alla malattia – non prevedibile – protrattasi nei giorni e mesi successivi alla data di rilascio, né tantomeno presumersi che si riferisse a periodi di malattia discontinui verificatisi anteriormente (fino a maggio 2019) e, peraltro, certificati in parte da altri e diversi sanitari.
Ciò posto, deve escludersi che il certificato a firma del dr. del 17.10.2019 fosse idoneo Per_1 ai fini di cui al secondo alinea dell'art. 215 CCNL, il quale richiede un'attestazione che le malattie verificatesi, per un numero di giorni inferiore a 240, nell'ultimo anno solare a ritroso dall'emissione del certificato, siano imputabili allo stesso episodio morboso.
Non risulta dunque soddisfatto alcuno dei tre requisiti richiesti per l'applicabilità del periodo di comporto di 300 gg. ai sensi dell'art. 125 CCNL, come enucleati sopra al punto 3.1, giacché:
a) i periodi di malattia – non continuativi – non risultano riferibili allo stesso “episodio morboso”;
b) la certificazione medica redatta al fine di attestare la riferibilità dei diversi periodi di malattia allo stesso episodio morboso risulta del tutto generica, difettando sia l'indicazione dell'unico episodio morboso sia quella dei periodi di malattia cui esso si riferisce;
c) a causa della genericità della certificazione, è impossibile finanche calcolare il numero dei giorni di malattia in ipotesi inclusi e, pertanto, è impossibile verificare il superamento o meno del limite dei 240 gg.
3.4. Né la consulenza tecnica d'ufficio invocata da parte appellante a dimostrazione dell'unicità dell'evento morboso – stante il paventato difetto di “capacità tecnica” del giudice (in realtà notoriamente peritus peritorum) – potrebbe supplire a tale carenza.
Ed invero, da un lato, resta il dato oggettivo delle diverse patologie attestate dai certificati;
dall'altro, non può tralasciarsi che l'art. 215 richiede ai fini dell'applicabilità del comporto di 300 gg.
“che l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea”, tanto – evidentemente – per consentire al datore di lavoro di essere edotto sull'applicabilità o meno del periodo di comporto lungo, e di adottare le determinazioni di sua competenza. Di tal ché l'assenza di un'idonea attestazione trasmessa per tempo dal lavoratore alla parte datoriale non sembra poter essere sanata dall'eventuale valutazione ex post di un CTU, il quale dovrebbe provvedere ora per allora ad una valutazione che – attesa la totale genericità del certificato del 17.10.2019 – è sostanzialmente mancata.
Ben diversa è l'ipotesi esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5212/2017 (invocata dall'appellante), attinente peraltro ad altra disposizione collettiva, configurata in modo difforme dall'art. 125 in esame, ovvero l'art. 1, co. 4 del CCNL ASSTRA, secondo cui “Nei casi di donazione
8 di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di
Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda, il periodo di comporto … è elevato a 30 mesi …”).
In proposito la Cassazione ha ritenuto che “La norma dell'art. 1, comma 4, CCNL ASTRA deve interpretarsi nel senso che: la gravità della malattia, nei sensi indicati dalla norma collettiva, è il fatto costitutivo del diritto del lavoratore al comporto prolungato;
il riconoscimento della predetta gravità da parte del datore di lavoro non costituisce evento condizionante il diritto del lavoratore ma esprime il momento di accertamento consensuale della ricorrenza nel caso concreto della fattispecie astratta prevista dalla norma. Ne consegue ulteriormente che ove nel corso del rapporto di lavoro sia mancato tale accertamento - ovvero le parti non abbiano concordato sulla applicabilità nella fattispecie concreta della previsione collettiva - il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma elastica dell'art. 1, comma 4 del CCNL citato è rimesso al giudice del merito".
Ebbene, è evidente come la fattispecie qui in esame sia ben diversa, non essendo in discussione alcun riconoscimento da parte del datore di lavoro circa la gravità di una malattia – comunque
“debitamente certificata” – non espressamente elencata dalla disposizione collettiva, ma essendo richiesto esclusivamente che il lavoratore certifichi tempestivamente e – ovviamente – in modo idoneo che determinati periodi di malattia da lui fruiti siano riconducibili ad un unico – parimenti determinato – episodio morboso, certificazione che nel caso di specie è mancata e sulla quale pertanto non è possibile operare ex post un vaglio di correttezza o meno circa le valutazioni di tipo medico allora operate dal sanitario.
3.5. Né ancora può attribuirsi un qualche rilievo al mancato riscontro dell'azienda alla richiesta di “conteggio comporto giorni di malattia” inoltrata dal il 17.10.2019 alle ore Pt_1
21:52, atteso che appena 20 minuti dopo, alle ore 22:13, il lavoratore ha inoltrato la richiesta di estensione del comporto, menzionando l'art. 125 ed allegando l'attestazione del dr. e così Per_1 dimostrando di essere ben a conoscenza sia della disciplina contrattuale collettiva, sia dei giorni di malattia fruiti, peraltro da lui stesso via via comunicati alla parte datoriale mediante i certificati medici.
3.6. Infine, è rimasto del tutto sfornito di sufficienti allegazioni e prove, nel presente giudizio, il generico assunto del mobbing asseritamente perpetrato dalla società, cui sarebbe ascrivibile la malattia patita dal . Pt_1
Né tale prova poteva essere fornita attraverso una CTU del tutto esplorativa, e neppure attraverso l'invocata riunione – in primo grado – della presente causa a quella connessa iscritta al
R.G. n. 38288/2018, considerato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
9 “La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo”
(Cass. n. 5434/2021), di tal ché deve ritenersi che le decadenze allegatorie e istruttorie maturate in un giudizio non possano essere aggirate mediante la riunione ad altra causa, benché – come nella specie
– più risalente.
Peraltro, parte appellata ha prodotto sia la sentenza di primo grado n. 7189/2021 con la quale il Tribunale di Roma ha respinto nel suddetto giudizio R.G. n. 38288/2018 la domanda riconvenzionale di accertamento del mobbing spiegata dal lavoratore, sia la sentenza di questa Corte
n. 4420/2024 che ha respinto il relativo appello proposto dal . Pt_1
3.7. Da tutto quanto sin qui osservato, discende dunque che il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve ritenersi legittimo, come già ritenuto dal giudice di prime cure.
4. Infine, quanto all'invocata sospensione degli effetti del licenziamento in ragione della domanda di congedo straordinario presentata dal lavoratore in data 23.1.2020 ai sensi dell'art. 42, co.
5, d. lgs. n. 151/2001, rammenta il Collegio che, secondo la Suprema Corte, “Il lavoratore che intende fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, ha l'obbligo di presentare istanza al datore di lavoro per consentirgli di predisporre idonee misure organizzative e commisurare l'indennità di cui al comma 5 ter della stessa norma;
la necessità di detta istanza è confermata dal disposto normativo dell'art. 4 della l. n. 53 del 2000 ed dal d.m. n. 278 del 21.7.2000 - applicabili, benché anteriori all'art. 42 citato, perché disciplinano tutta la materia dei congedi per cause particolari - dai quali emerge la necessità che il datore motivi l'eventuale diniego ed instauri il contraddittorio con il lavoratore in caso di reiterazione della domanda” (Cass. n. 22928/2019).
Ebbene, l'art. 2, d.m. n. 278/2000 prevede che “
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione”.
10 4.1. Ciò posto, rileva il Collegio che, essendo stata la domanda presentata dal lavoratore in data 23.1.2020, alla data del 29.1.2020 – in cui la società ha intimato il licenziamento – non era ancora spirato il termine di 10 gg. entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto esprimersi sulla domanda e comunicarne l'esito al dipendente, un esito che, alla stregua della disciplina normativa, è rimesso alla discrezionalità della parte datoriale la quale, pur onerata di motivare l'eventuale diniego rinvio o accoglimento parziale della domanda, è libera tuttavia di determinarsi alla luce delle “condizioni previste dal … regolamento e … [delle] ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente”.
Ne consegue che il rigetto della domanda comunicato dalla al lavoratore Controparte_1 con la stessa lettera di licenziamento del 29.1.2020 – entro il suddetto termine di 10 gg., ed in ragione del licenziamento contestualmente intimato per intervenuto superamento del comporto alla data del
9.1.2020 – deve ritenersi legittima, di tal ché nessuna sospensione dell'efficacia del licenziamento può ritenersi prodotta, a prescindere da ogni diverso provvedimento adottato dall' . CP_3
Anche tale domanda va pertanto respinta.
5. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
Alla luce dell'integrale rigetto, sussistono altresì i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 7.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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